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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 14/02/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 873/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 873/2024 V.G. promosso da:
(C.F. ), nata ad [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], e (C.F. , nato Parte_2 C.F._2
ad Avezzano il 29.05.1961 ed ivi residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati in Avezzano, via Marruvio, n.30, presso lo studio dell'avv. Rossella
Pietrobattista, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento di provvedimento di omologa di separazione personale tra coniugi emesso da questo Tribunale nell'ambito del procedimento civile contraddistinto dal numero 1242/2022 RG, chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1 “1) Il Sig. continuerà a pagare per intero la rata del mutuo repertorio n.36983 Parte_2 raccolta n.26279, contratto con la Banca di Credito Cooperativo di Roma;
2) Il Sig. continuerà a pagare le finanziere in corso con Banca Santander - Parte_2 importo rata euro 347,00 (scadenza finanziaria anno 2032)- Banca Compass -importo finanziamento euro 45.360.00-durata anni 10 –importo rata mensile euro 378,00 -scadenza prestito 17.12.2031- Banca Santander Consumer del 31.03.2022, importo finanziamento euro
32.432.000 -numero rate 84 importo rata 492,50 scadenza 31.03.2029.
3) A titolo di assegno divorzile il Sig. corrisponderà alla Sig.ra Parte_2 Parte_1 corrisponderà la somma di euro 350,00 (diconsi eurottrecentocinquanta), entro il 20 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat.
4) In ordine alla casa coniugale Censita al N.C.E.U. del Comune di: Avezzano al Fg.53, Mapp.
506, sub. 2, Cat. A/3, Cl.7, vani 5,5 R.C. Euro 355,06 e Locale garage/grottino di mq. 70 circa,
Censito al N.C.E.U. del Comune di Avezzano Fg. 53, Mapp. 506, sub. 1, Cat. C/6, Cl.11, mq.70, R.C. Euro 162,68 acquistata dai coniugi in regime di comunione legale dei beni, la Sig.ra continuerà ad abitare i locali posti al piano terra ed avrà in uso esclusivo il Parte_1 giardino ed i locali garage /grottino, mentre il Sig. abiterà ed avrà in uso Parte_2 esclusivo i locali posti al piano primo.
5)-La Sig.ra continuerà ad avere il possesso della Fiat Panda targata CR125RT, Parte_1 ed il Sig. si impegna ad effettuare il relativo passaggio di proprietà.” Parte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.12.2024, e Parte_1 Parte_2
hanno adìto il Tribunale per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto in data 28.06.1987 in Avezzano (AQ), dal quale sono nate in Avezzano le figlie il 05.07.1988 e il 07.12.1992, entrambe maggiorenni ed autonome. Per_1 Per_2
Il Tribunale di Avezzano ha dichiarato la separazione personale dei coniugi con decreto di omologa n. 3441 del 03/07/2023.
All'udienza del 12 febbraio 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno insistito per la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2 2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù del decreto di omologa di separazione personale n. 3441 del
03/07/2023, emesso da questo Tribunale, e, dunque, deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso e debitamente sottoscritte nell'allegato n. 14, non sono contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in data 28.06.1987 in Avezzano (AQ), trascritto presso il comune Parte_2 di Avezzano, Atto N. 84, P. 2, S. A, Uff. I, anno 1987.
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'assegno divorzile in favore di : Parte_1
“3) A titolo di assegno divorzile il Sig. corrisponderà alla Sig.ra Parte_2 Parte_1 corrisponderà la somma di euro 350,00 (diconsi eurottrecentocinquanta), entro il 20 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat.”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
3 DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avezzano (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato.
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 13 febbraio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco Dott. Leopoldo Sciarrillo
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 873/2024 V.G. promosso da:
(C.F. ), nata ad [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], e (C.F. , nato Parte_2 C.F._2
ad Avezzano il 29.05.1961 ed ivi residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati in Avezzano, via Marruvio, n.30, presso lo studio dell'avv. Rossella
Pietrobattista, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento di provvedimento di omologa di separazione personale tra coniugi emesso da questo Tribunale nell'ambito del procedimento civile contraddistinto dal numero 1242/2022 RG, chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1 “1) Il Sig. continuerà a pagare per intero la rata del mutuo repertorio n.36983 Parte_2 raccolta n.26279, contratto con la Banca di Credito Cooperativo di Roma;
2) Il Sig. continuerà a pagare le finanziere in corso con Banca Santander - Parte_2 importo rata euro 347,00 (scadenza finanziaria anno 2032)- Banca Compass -importo finanziamento euro 45.360.00-durata anni 10 –importo rata mensile euro 378,00 -scadenza prestito 17.12.2031- Banca Santander Consumer del 31.03.2022, importo finanziamento euro
32.432.000 -numero rate 84 importo rata 492,50 scadenza 31.03.2029.
3) A titolo di assegno divorzile il Sig. corrisponderà alla Sig.ra Parte_2 Parte_1 corrisponderà la somma di euro 350,00 (diconsi eurottrecentocinquanta), entro il 20 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat.
4) In ordine alla casa coniugale Censita al N.C.E.U. del Comune di: Avezzano al Fg.53, Mapp.
506, sub. 2, Cat. A/3, Cl.7, vani 5,5 R.C. Euro 355,06 e Locale garage/grottino di mq. 70 circa,
Censito al N.C.E.U. del Comune di Avezzano Fg. 53, Mapp. 506, sub. 1, Cat. C/6, Cl.11, mq.70, R.C. Euro 162,68 acquistata dai coniugi in regime di comunione legale dei beni, la Sig.ra continuerà ad abitare i locali posti al piano terra ed avrà in uso esclusivo il Parte_1 giardino ed i locali garage /grottino, mentre il Sig. abiterà ed avrà in uso Parte_2 esclusivo i locali posti al piano primo.
5)-La Sig.ra continuerà ad avere il possesso della Fiat Panda targata CR125RT, Parte_1 ed il Sig. si impegna ad effettuare il relativo passaggio di proprietà.” Parte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.12.2024, e Parte_1 Parte_2
hanno adìto il Tribunale per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto in data 28.06.1987 in Avezzano (AQ), dal quale sono nate in Avezzano le figlie il 05.07.1988 e il 07.12.1992, entrambe maggiorenni ed autonome. Per_1 Per_2
Il Tribunale di Avezzano ha dichiarato la separazione personale dei coniugi con decreto di omologa n. 3441 del 03/07/2023.
All'udienza del 12 febbraio 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno insistito per la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2 2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù del decreto di omologa di separazione personale n. 3441 del
03/07/2023, emesso da questo Tribunale, e, dunque, deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso e debitamente sottoscritte nell'allegato n. 14, non sono contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in data 28.06.1987 in Avezzano (AQ), trascritto presso il comune Parte_2 di Avezzano, Atto N. 84, P. 2, S. A, Uff. I, anno 1987.
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'assegno divorzile in favore di : Parte_1
“3) A titolo di assegno divorzile il Sig. corrisponderà alla Sig.ra Parte_2 Parte_1 corrisponderà la somma di euro 350,00 (diconsi eurottrecentocinquanta), entro il 20 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat.”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
3 DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avezzano (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato.
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 13 febbraio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco Dott. Leopoldo Sciarrillo
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