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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 07/07/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in persona del giudice Dott. Marino Reda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1606 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Salerno presso
[...] C.F._2
lo studio dell'avv. Pierluigi Vicedomini che li rappresenta e difende, unitamente all'avv.
Pierluigi Morena, in virtù di procura alle liti in atti;
Attori
E
AVV. (C.F. elettivamente Controparte_1 C.F._3
domiciliato in Catanzaro, Corso Mazzini, n. 164, presso il proprio studio legale, rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86 c.p.c.;
Convenuto
OGGETTO: responsabilità professionale;
CONCLUSIONI come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
premesso: -che nell'anno 2014 avevano proposto un'azione di risarcimento danni nei confronti della società in persona del l.r.p.t., dinanzi al Giudice di Pace di CP_2
Lamezia Terme;
-che in corso di causa avevano nominato quale loro difensore l'avv.
al quale avevano conferito mandato il 3.12.2014;-che il Giudice di Controparte_1
Pace con sentenza n. 289/2017 pubblicata il 28.2.2017 aveva rigettato la domanda e li aveva condannati al pagamento delle spese processuali;
-che avevano incaricato l'avv.
[...]
, conferendogli formale mandato, di predisporre appello avverso detta sentenza e che CP_1
a tal fine “elargivano in favore del professionista, in data 24.3.2017 la somma di euro
1.600,00 in acconto” ed “in data 29.6.2017, la somma di euro 1.250,00” per un totale di euro 2.850,00; -che “visto che l'avv. nulla comunicava, malgrado i CP_1 CP_1
solleciti verbali” l'attore recatosi nella cancelleria civile del Tribunale di Lamezia Terme, apprendeva che alcun appello era stato proposto ed iscritto a ruolo;
-che con lettera raccomandata gli avv.ti e Morena avevano contestato al la circostanza CP_3 CP_1
chiedendo la restituzione delle somme percepite per la proposizione dell'appello nonché il risarcimento dei danni per non averlo mai proposto;
-che la missiva non aveva sortito risultato alcuno;
-che era stata attivata la procedura di negoziazione assistita senza utile risultato;
-che l'appello avrebbe consentito loro di conseguire e rientrare nella disponibilità economica della somma richiesta con l'atto di citazione dinanzi al Giudice di pace;
-che pertanto non sarebbero stati destinatari di espropriazione presso terzi con danno all'immagine; -che era evidente la violazione da parte dell'avv. dei doveri CP_1
di diligenza professionale ex art. 1176 c.c.; -che dalla condotta omissiva dell'avv. CP_1
era derivato “un pregiudizio rappresentato dalla perdita di “chance” dei coniugi Parte_1
di ottenere una riforma della sentenza emessa in primo grado e, di conseguenza, la possibilità di ottenere il risarcimento richiesto in prime cure”; -che nella concreta fattispecie avuto riguardo al tenore della sentenza di primo grado ed agli atti di causa
“appare emergere un giudizio prognostico favorevole per una riforma della sentenza di prime cure attesa l'errata valutazione della CTP di parte attrice”. Tutto ciò premesso, convenivano in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, l'avv. CP_1
chiedendo che l'adito giudice accertasse e dichiarasse la responsabilità
[...]
professionale del convenuto nonché la sua condanna alla restituzione ex artt. 2033 e 2041
c.c., della somma di euro 2.850,00 percepita per la proposizione dell'appello, oltre interessi, nonché la condanna al risarcimento dei danni nella misura di euro 7.160,89 ovvero nella diversa somma determinata ex art. 1226 c.c.
Si costituiva in giudizio l'avv. contestando l'avversa domanda. Controparte_1
Evidenziava di aver assistito professionalmente gli attori in diverse occasioni, tra cui in un processo penale che si era concluso con la loro assoluzione ed in alcuni giudizi dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme.
Assumeva che “l'avvocato non può essere ritenuto responsabile per il sol fatto di aver commesso un errore ovvero una omissione, ma invero per accertare la responsabilità professionale è necessario che il cliente, dopo aver mosso specifiche censure, dimostri la ragionevole probabilità di un diverso e più favorevole esito in assenza della condotta asseritamente dannosa”.
Poneva in rilievo che le somme di cui gli attori chiedevano la ripetizione non gli erano state corrisposte per proporre l'appello ma per le plurime attività svolte in favore degli attori.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda ex adverso avanzata.
Espletata prova per testi, la causa all'udienza del 14.4.2025 veniva assegnata a sentenza senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'obbligazione che l'avvocato assume mediante la stipulazione del c.d. contratto di patrocinio è ordinariamente una obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a porre in essere tutte le condizioni tecnicamente necessarie per consentire al cliente la realizzazione dello scopo perseguito, ma non a conseguire il risultato.
Tanto rilevato in ordine alla natura del rapporto intercorrente tra cliente e difensore deve, poi, evidenziarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (cfr., ex plurimis,
Cass. n. 11901/2002; Cass. n. 10966/2004; Cass. n. 2638/2013; Cass. n. 15032/2021; Cass.
n. 2348/2022; Cass. n. 2109/2024).
Nel caso, quale quello in esame, in cui vi sia stato un comportamento omissivo del difensore, l'esito del giudizio, il cui svolgimento è stato precluso dall'omissione del professionista, “non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica” in base alla regola della preponderanza dell'evidenza o del 'più probabile che non', per cui l'affermazione della responsabilità risarcitoria “implica una valutazione prognostica positiva” circa la ragionevole probabilità che l'azione giudiziale, che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita, avrebbe avuto un esito favorevole ( cfr, ex plurimis, Cass. n. 25112/2017 e Cass. n. 10320/2018).
Così richiamati i principi giurisprudenziali in materia, deve rilevarsi che con la sentenza di primo grado la domanda di risarcimento danni proposta dagli odierni attori è stata rigettata non avendo questi assolto al loro onere probatorio.
In particolare con la richiamata sentenza è stato posto in rilievo che non era stata fornita la prova che i danni di cui alla perizia di parte, a firma dell'ing. , e dei quali veniva Pt_3
chiesto il risarcimento, fossero stati cagionati dai lavori eseguiti dalla che i CP_2
danni alla condotta idrica dei sigg.ri e di cui alla detta perizia Parte_1 Parte_2
potevano essere stati cagionati da altre circostanze non riferibili direttamente a detti lavori;
che l'Ing. , sentito quale testimone, pur confermando la perizia, aveva dichiarato Pt_3
di non aver visionato le tubature e di non aver assistito ai lavori.
Assumono, sostanzialmente, gli odierni attori che con l'appello, ove fosse stato proposto, avrebbe potuto essere ammessa, attraverso una “formale richiesta ex art. 356 c.p.c.”, una ctu, non ammessa dal giudice di pace, al fine di accertare il nesso causale tra danni accertati in sede di perizia ed i lavori eseguiti dalla CP_2
Ora facendo applicazione, nella concreta fattispecie, dei sopra richiamati principi ritiene il giudicante che anche qualora l'avv. avesse diligentemente proposto appello CP_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme, l'impugnazione con alto grado di probabilità sarebbe stata rigettata.
Ed invero, dalla perizia redatta dall'ing. emerge che egli ha preso in esame i danni Pt_3
indicati dal al momento del conferimento dell'incarico, quali asseritamente Parte_1
cagionati dai lavori eseguiti dalla CP_2
Pertanto, in mancanza di concreta, effettiva ed oggettiva prova dell'“an”, alcuna ctu avrebbe potuto ragionevolmente essere disposta nel giudizio di appello, ove proposto.
Consegue il rigetto della domanda avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità professionale dell'avv. e la sua condanna al risarcimento dei danni. CP_1
Parimenti, non può trovare accoglimento la domanda di restituzione della somma di euro
2.850, 00, corrisposta, a mezzo assegni, all'avv. , con il quale, per come emerge CP_1
dalle risultanze processuali, sono intercorsi svariati rapporti di patrocinio, non essendo stata fornita la prova che l'indicata somma sia stata pagata al fine della proposizione dell'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 289/2017, non essendo a tal fine sufficiente la generica conferma da parte della teste Testimone_1
- la cui attendibilità deve peraltro essere rigorosamente valutata in ragione dello stretto legame di parentela con gli attori ( figlia) - del capitolo di prova sub lettera c) di cui alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. , concernente il pagamento dell'indicata somma per la proposizione dell'appello, ove si consideri che la teste ha dichiarato di non essere entrata nello studio professionale dell'avv. dove solamente accompagnò i CP_1
genitori (cfr. dich. verb. ud. del 26.5.2023.) e non avendo, dunque, assistito ad eventuali accordi tra le odierne parti in causa in ordine alla corresponsione di somme di denaro per la proposizione dell'appello.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza degli attori e devono essere liquidate
– avuto riguardo al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in euro 1.250,00 per compensi professionali (scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00; valori minimi con riduzione del 50% in ragione della non particolare difficoltà della questione trattata per le fasi di studio, introduzione della causa, di trattazione/istruttoria, decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1606 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, così provvede:
-rigetta le domande avanzate da e;
Parte_1 Parte_2
-condanna e , in solido, al pagamento, in favore Parte_1 Parte_2
dell'avv. , delle spese processuali che si liquidano in euro 1.250,00 per Controparte_1
compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15%, iva e cpa, come per legge.
Così deciso in Lamezia Terme il 04.07.2025
Il Giudice
Dott. Marino Reda
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in persona del giudice Dott. Marino Reda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1606 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Salerno presso
[...] C.F._2
lo studio dell'avv. Pierluigi Vicedomini che li rappresenta e difende, unitamente all'avv.
Pierluigi Morena, in virtù di procura alle liti in atti;
Attori
E
AVV. (C.F. elettivamente Controparte_1 C.F._3
domiciliato in Catanzaro, Corso Mazzini, n. 164, presso il proprio studio legale, rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86 c.p.c.;
Convenuto
OGGETTO: responsabilità professionale;
CONCLUSIONI come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
premesso: -che nell'anno 2014 avevano proposto un'azione di risarcimento danni nei confronti della società in persona del l.r.p.t., dinanzi al Giudice di Pace di CP_2
Lamezia Terme;
-che in corso di causa avevano nominato quale loro difensore l'avv.
al quale avevano conferito mandato il 3.12.2014;-che il Giudice di Controparte_1
Pace con sentenza n. 289/2017 pubblicata il 28.2.2017 aveva rigettato la domanda e li aveva condannati al pagamento delle spese processuali;
-che avevano incaricato l'avv.
[...]
, conferendogli formale mandato, di predisporre appello avverso detta sentenza e che CP_1
a tal fine “elargivano in favore del professionista, in data 24.3.2017 la somma di euro
1.600,00 in acconto” ed “in data 29.6.2017, la somma di euro 1.250,00” per un totale di euro 2.850,00; -che “visto che l'avv. nulla comunicava, malgrado i CP_1 CP_1
solleciti verbali” l'attore recatosi nella cancelleria civile del Tribunale di Lamezia Terme, apprendeva che alcun appello era stato proposto ed iscritto a ruolo;
-che con lettera raccomandata gli avv.ti e Morena avevano contestato al la circostanza CP_3 CP_1
chiedendo la restituzione delle somme percepite per la proposizione dell'appello nonché il risarcimento dei danni per non averlo mai proposto;
-che la missiva non aveva sortito risultato alcuno;
-che era stata attivata la procedura di negoziazione assistita senza utile risultato;
-che l'appello avrebbe consentito loro di conseguire e rientrare nella disponibilità economica della somma richiesta con l'atto di citazione dinanzi al Giudice di pace;
-che pertanto non sarebbero stati destinatari di espropriazione presso terzi con danno all'immagine; -che era evidente la violazione da parte dell'avv. dei doveri CP_1
di diligenza professionale ex art. 1176 c.c.; -che dalla condotta omissiva dell'avv. CP_1
era derivato “un pregiudizio rappresentato dalla perdita di “chance” dei coniugi Parte_1
di ottenere una riforma della sentenza emessa in primo grado e, di conseguenza, la possibilità di ottenere il risarcimento richiesto in prime cure”; -che nella concreta fattispecie avuto riguardo al tenore della sentenza di primo grado ed agli atti di causa
“appare emergere un giudizio prognostico favorevole per una riforma della sentenza di prime cure attesa l'errata valutazione della CTP di parte attrice”. Tutto ciò premesso, convenivano in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, l'avv. CP_1
chiedendo che l'adito giudice accertasse e dichiarasse la responsabilità
[...]
professionale del convenuto nonché la sua condanna alla restituzione ex artt. 2033 e 2041
c.c., della somma di euro 2.850,00 percepita per la proposizione dell'appello, oltre interessi, nonché la condanna al risarcimento dei danni nella misura di euro 7.160,89 ovvero nella diversa somma determinata ex art. 1226 c.c.
Si costituiva in giudizio l'avv. contestando l'avversa domanda. Controparte_1
Evidenziava di aver assistito professionalmente gli attori in diverse occasioni, tra cui in un processo penale che si era concluso con la loro assoluzione ed in alcuni giudizi dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme.
Assumeva che “l'avvocato non può essere ritenuto responsabile per il sol fatto di aver commesso un errore ovvero una omissione, ma invero per accertare la responsabilità professionale è necessario che il cliente, dopo aver mosso specifiche censure, dimostri la ragionevole probabilità di un diverso e più favorevole esito in assenza della condotta asseritamente dannosa”.
Poneva in rilievo che le somme di cui gli attori chiedevano la ripetizione non gli erano state corrisposte per proporre l'appello ma per le plurime attività svolte in favore degli attori.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda ex adverso avanzata.
Espletata prova per testi, la causa all'udienza del 14.4.2025 veniva assegnata a sentenza senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'obbligazione che l'avvocato assume mediante la stipulazione del c.d. contratto di patrocinio è ordinariamente una obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a porre in essere tutte le condizioni tecnicamente necessarie per consentire al cliente la realizzazione dello scopo perseguito, ma non a conseguire il risultato.
Tanto rilevato in ordine alla natura del rapporto intercorrente tra cliente e difensore deve, poi, evidenziarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (cfr., ex plurimis,
Cass. n. 11901/2002; Cass. n. 10966/2004; Cass. n. 2638/2013; Cass. n. 15032/2021; Cass.
n. 2348/2022; Cass. n. 2109/2024).
Nel caso, quale quello in esame, in cui vi sia stato un comportamento omissivo del difensore, l'esito del giudizio, il cui svolgimento è stato precluso dall'omissione del professionista, “non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica” in base alla regola della preponderanza dell'evidenza o del 'più probabile che non', per cui l'affermazione della responsabilità risarcitoria “implica una valutazione prognostica positiva” circa la ragionevole probabilità che l'azione giudiziale, che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita, avrebbe avuto un esito favorevole ( cfr, ex plurimis, Cass. n. 25112/2017 e Cass. n. 10320/2018).
Così richiamati i principi giurisprudenziali in materia, deve rilevarsi che con la sentenza di primo grado la domanda di risarcimento danni proposta dagli odierni attori è stata rigettata non avendo questi assolto al loro onere probatorio.
In particolare con la richiamata sentenza è stato posto in rilievo che non era stata fornita la prova che i danni di cui alla perizia di parte, a firma dell'ing. , e dei quali veniva Pt_3
chiesto il risarcimento, fossero stati cagionati dai lavori eseguiti dalla che i CP_2
danni alla condotta idrica dei sigg.ri e di cui alla detta perizia Parte_1 Parte_2
potevano essere stati cagionati da altre circostanze non riferibili direttamente a detti lavori;
che l'Ing. , sentito quale testimone, pur confermando la perizia, aveva dichiarato Pt_3
di non aver visionato le tubature e di non aver assistito ai lavori.
Assumono, sostanzialmente, gli odierni attori che con l'appello, ove fosse stato proposto, avrebbe potuto essere ammessa, attraverso una “formale richiesta ex art. 356 c.p.c.”, una ctu, non ammessa dal giudice di pace, al fine di accertare il nesso causale tra danni accertati in sede di perizia ed i lavori eseguiti dalla CP_2
Ora facendo applicazione, nella concreta fattispecie, dei sopra richiamati principi ritiene il giudicante che anche qualora l'avv. avesse diligentemente proposto appello CP_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme, l'impugnazione con alto grado di probabilità sarebbe stata rigettata.
Ed invero, dalla perizia redatta dall'ing. emerge che egli ha preso in esame i danni Pt_3
indicati dal al momento del conferimento dell'incarico, quali asseritamente Parte_1
cagionati dai lavori eseguiti dalla CP_2
Pertanto, in mancanza di concreta, effettiva ed oggettiva prova dell'“an”, alcuna ctu avrebbe potuto ragionevolmente essere disposta nel giudizio di appello, ove proposto.
Consegue il rigetto della domanda avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità professionale dell'avv. e la sua condanna al risarcimento dei danni. CP_1
Parimenti, non può trovare accoglimento la domanda di restituzione della somma di euro
2.850, 00, corrisposta, a mezzo assegni, all'avv. , con il quale, per come emerge CP_1
dalle risultanze processuali, sono intercorsi svariati rapporti di patrocinio, non essendo stata fornita la prova che l'indicata somma sia stata pagata al fine della proposizione dell'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 289/2017, non essendo a tal fine sufficiente la generica conferma da parte della teste Testimone_1
- la cui attendibilità deve peraltro essere rigorosamente valutata in ragione dello stretto legame di parentela con gli attori ( figlia) - del capitolo di prova sub lettera c) di cui alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. , concernente il pagamento dell'indicata somma per la proposizione dell'appello, ove si consideri che la teste ha dichiarato di non essere entrata nello studio professionale dell'avv. dove solamente accompagnò i CP_1
genitori (cfr. dich. verb. ud. del 26.5.2023.) e non avendo, dunque, assistito ad eventuali accordi tra le odierne parti in causa in ordine alla corresponsione di somme di denaro per la proposizione dell'appello.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza degli attori e devono essere liquidate
– avuto riguardo al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in euro 1.250,00 per compensi professionali (scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00; valori minimi con riduzione del 50% in ragione della non particolare difficoltà della questione trattata per le fasi di studio, introduzione della causa, di trattazione/istruttoria, decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1606 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, così provvede:
-rigetta le domande avanzate da e;
Parte_1 Parte_2
-condanna e , in solido, al pagamento, in favore Parte_1 Parte_2
dell'avv. , delle spese processuali che si liquidano in euro 1.250,00 per Controparte_1
compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15%, iva e cpa, come per legge.
Così deciso in Lamezia Terme il 04.07.2025
Il Giudice
Dott. Marino Reda