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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 1817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1817 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1817/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica: CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 17598/2025 depositato il 28/11/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Settebagni 384 00138 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250109019449000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 81/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Ricorrente 1 si oppone alla cartella di pagamento n. 09720250109019449000, notificata in data 31 luglio
2025, ed emessa per un importo di euro 1.724,00 oltre sanzioni ed interessi, agli esiti del controllo formale effettuato dall'Ufficio ai sensi dell'art. 36 ter del D.P.R. n. 600/1973 sul Modello UNICO 2022 per l'anno d'imposta 2021.
In particolare, in sede di liquidazione dell'imposta l'Ufficio rilevava l'incongruenza tra le spese dichiarate relative agli oneri deducibili, tra cui vi rientrano i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori (rigo
RP21) per un importo pari a € 2.534,31, e i dati presenti in Anagrafica tributaria.
Il ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa fiscale sostenendo di aver già documentato la correttezza dei propri dati dichiarati rispondendo alla comunicazione preventiva ed avanzando istanza di annullamento in autotutela senza tuttavia ottenere alcuna risposta.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio e ribadisce la legittimità del proprio operato.
motivi della decisione
Le ragioni del ricorrente appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio, i dati dichiarati dal contribuente trovano riscontro nel cassetto fiscale dove sono riportate le certificazioni uniche con l'ammontare delle ritenute previdenziali dedotte dal contribuente.
Sul punto l'Ufficio, nelle memorie di costituzione in giudizio, replica genericamente sostenendo di essersi limitato ad iscrivere a ruolo l'esito della rettifica cartolare condotta confrontando quanto dichiarato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi con i dati presenti in Anagrafe Tributaria senza tuttavia dare conto della ragione della pretesa a fronte della documentazione presentata dallo stesso contribuente con particolare riguardo alla attendibilità dei dati tratti dal cassetto fiscale.
Per i motivi esposti il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma 1 alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente liquidate in € 700,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Roma il 12.01.2026
Il Giudice monocratico
AN TI
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica: CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 17598/2025 depositato il 28/11/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Settebagni 384 00138 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250109019449000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 81/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Ricorrente 1 si oppone alla cartella di pagamento n. 09720250109019449000, notificata in data 31 luglio
2025, ed emessa per un importo di euro 1.724,00 oltre sanzioni ed interessi, agli esiti del controllo formale effettuato dall'Ufficio ai sensi dell'art. 36 ter del D.P.R. n. 600/1973 sul Modello UNICO 2022 per l'anno d'imposta 2021.
In particolare, in sede di liquidazione dell'imposta l'Ufficio rilevava l'incongruenza tra le spese dichiarate relative agli oneri deducibili, tra cui vi rientrano i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori (rigo
RP21) per un importo pari a € 2.534,31, e i dati presenti in Anagrafica tributaria.
Il ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa fiscale sostenendo di aver già documentato la correttezza dei propri dati dichiarati rispondendo alla comunicazione preventiva ed avanzando istanza di annullamento in autotutela senza tuttavia ottenere alcuna risposta.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio e ribadisce la legittimità del proprio operato.
motivi della decisione
Le ragioni del ricorrente appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio, i dati dichiarati dal contribuente trovano riscontro nel cassetto fiscale dove sono riportate le certificazioni uniche con l'ammontare delle ritenute previdenziali dedotte dal contribuente.
Sul punto l'Ufficio, nelle memorie di costituzione in giudizio, replica genericamente sostenendo di essersi limitato ad iscrivere a ruolo l'esito della rettifica cartolare condotta confrontando quanto dichiarato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi con i dati presenti in Anagrafe Tributaria senza tuttavia dare conto della ragione della pretesa a fronte della documentazione presentata dallo stesso contribuente con particolare riguardo alla attendibilità dei dati tratti dal cassetto fiscale.
Per i motivi esposti il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma 1 alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente liquidate in € 700,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Roma il 12.01.2026
Il Giudice monocratico
AN TI