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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 03/12/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- dott. Pietro VINETTI consigliere a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.;
rilevato:
che, con decreto reso in data 12.11.24, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 2.12.2025;
che sono state depositate note di trattazione scritta dalla sola parte resistente in revocazione;
che l'odierna udienza è stata fissata, con provvedimento del 25.7.2025, anche per la discussione e decisione;
ha emesso la seguente sentenza.
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- dott. Pietro VINETTI consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 394/2025 RG vertente
TRA (C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Vito Parte_1 C.F._1
NG DI
RICORRENTE IN REVOCAZIONE
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Controparte_1 C.F._2
EC
RESISTENTE IN REVOCAZIONE
Decisa all'udienza del 2.12.2025, previa lettura, in luogo dell'ascolto della discussione orale, delle uniche note di trattazione scritta depositate, nell'interesse della parte resistente, che in questa sede si richiamano.
OGGETTO: azione di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c..
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.6.2025, proponeva azione di revocazione ai sensi Parte_1 dell'art. 395 n. 4 c.p.c. avverso il decreto reso in data 9.10.2024 e depositato in data 11.10.2024 nel procedimento pendente dinanzi al Tribunale civile di Trani, iscritto al R.G. . n. 1065/2018, CP_2 decreto col quale il G.E. aveva rigettato un ricorso di correzione di errore materiale dell'ordinanza emessa in data 22.7.2019.
Con decreto presidenziale del 4.6.2025, veniva nominato il relatore e fissata l'udienza del giorno
8.7.2025, da tenersi nelle forme della trattazione scritta.
Con successivo decreto del 20.6.2025, veniva rigettata l'istanza del ricorrente diretta a ottenere lo svolgimento dell'udienza mediante collegamento audiovisivo a distanza.
Con comparsa depositata il 23.6.2025 si costituiva , il quale chiedeva, in via Controparte_1 preliminare, di dichiarare l'incompetenza dell'autorità giudiziaria adita o l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, di rigettare il ricorso, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con ordinanza resa il 25.7.2025, la Corte dava atto della circostanza che la sola parte resistente aveva depositato note di trattazione scritta in vista dell'udienza del giorno 8.7.2025 e, richiamato l'art. 348 comma 2 c.p.c., fissava l'udienza del 2.12.2025 anche per l'eventuale discussione orale, assegnando termine per note conclusionali fino a trenta giorni prima dell'udienza. Con decreto del 12.11.2025, veniva disposta la trattazione scritta dell'udienza del giorno 2.12.2025.
Con successivo decreto del 27.11.2025, veniva rigettata l'istanza del ricorrente diretta a ottenere lo svolgimento dell'udienza mediante collegamento audiovisivo a distanza.
In vista dell'udienza a trattazione scritta del 2.12.2025, la sola parte resistente in revocazione depositava note di trattazione scritta.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
L'art. 400 c.p.c., che disciplina il procedimento del giudizio di revocazione, stabilisce che “Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate da quelle del presente capo”.
Nel caso di specie, considerato che né alla prima udienza fissata a trattazione scritta per il giorno
8.7.2025, né alla successiva udienza fissata a trattazione scritta per il giorno 2.12.2025, la parte ricorrente in revocazione ha depositato note di trattazione scritta, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 secondo comma c.p.c., in forza del quale “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benchè si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal 23.10.2022 -tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00) e dei parametri minimi-.
Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico dell'impugnante per revocazione di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato ove previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione per revocazione proposta da , così provvede: Parte_1
a) dichiara l'improcedibilità dell'impugnazione per revocazione proposta;
b) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da , Parte_1 Controparte_1 liquidate in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore dell'avv.
Giovanni EC che si è dichiarato antistatario;
c) dichiara l'obbligo a carico dell'impugnante per revocazione di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato ove previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria
Sezione Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- dott. Pietro VINETTI consigliere a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.;
rilevato:
che, con decreto reso in data 12.11.24, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 2.12.2025;
che sono state depositate note di trattazione scritta dalla sola parte resistente in revocazione;
che l'odierna udienza è stata fissata, con provvedimento del 25.7.2025, anche per la discussione e decisione;
ha emesso la seguente sentenza.
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- dott. Pietro VINETTI consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 394/2025 RG vertente
TRA (C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Vito Parte_1 C.F._1
NG DI
RICORRENTE IN REVOCAZIONE
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Controparte_1 C.F._2
EC
RESISTENTE IN REVOCAZIONE
Decisa all'udienza del 2.12.2025, previa lettura, in luogo dell'ascolto della discussione orale, delle uniche note di trattazione scritta depositate, nell'interesse della parte resistente, che in questa sede si richiamano.
OGGETTO: azione di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c..
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.6.2025, proponeva azione di revocazione ai sensi Parte_1 dell'art. 395 n. 4 c.p.c. avverso il decreto reso in data 9.10.2024 e depositato in data 11.10.2024 nel procedimento pendente dinanzi al Tribunale civile di Trani, iscritto al R.G. . n. 1065/2018, CP_2 decreto col quale il G.E. aveva rigettato un ricorso di correzione di errore materiale dell'ordinanza emessa in data 22.7.2019.
Con decreto presidenziale del 4.6.2025, veniva nominato il relatore e fissata l'udienza del giorno
8.7.2025, da tenersi nelle forme della trattazione scritta.
Con successivo decreto del 20.6.2025, veniva rigettata l'istanza del ricorrente diretta a ottenere lo svolgimento dell'udienza mediante collegamento audiovisivo a distanza.
Con comparsa depositata il 23.6.2025 si costituiva , il quale chiedeva, in via Controparte_1 preliminare, di dichiarare l'incompetenza dell'autorità giudiziaria adita o l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, di rigettare il ricorso, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con ordinanza resa il 25.7.2025, la Corte dava atto della circostanza che la sola parte resistente aveva depositato note di trattazione scritta in vista dell'udienza del giorno 8.7.2025 e, richiamato l'art. 348 comma 2 c.p.c., fissava l'udienza del 2.12.2025 anche per l'eventuale discussione orale, assegnando termine per note conclusionali fino a trenta giorni prima dell'udienza. Con decreto del 12.11.2025, veniva disposta la trattazione scritta dell'udienza del giorno 2.12.2025.
Con successivo decreto del 27.11.2025, veniva rigettata l'istanza del ricorrente diretta a ottenere lo svolgimento dell'udienza mediante collegamento audiovisivo a distanza.
In vista dell'udienza a trattazione scritta del 2.12.2025, la sola parte resistente in revocazione depositava note di trattazione scritta.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
L'art. 400 c.p.c., che disciplina il procedimento del giudizio di revocazione, stabilisce che “Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate da quelle del presente capo”.
Nel caso di specie, considerato che né alla prima udienza fissata a trattazione scritta per il giorno
8.7.2025, né alla successiva udienza fissata a trattazione scritta per il giorno 2.12.2025, la parte ricorrente in revocazione ha depositato note di trattazione scritta, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 secondo comma c.p.c., in forza del quale “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benchè si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal 23.10.2022 -tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00) e dei parametri minimi-.
Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico dell'impugnante per revocazione di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato ove previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione per revocazione proposta da , così provvede: Parte_1
a) dichiara l'improcedibilità dell'impugnazione per revocazione proposta;
b) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da , Parte_1 Controparte_1 liquidate in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore dell'avv.
Giovanni EC che si è dichiarato antistatario;
c) dichiara l'obbligo a carico dell'impugnante per revocazione di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato ove previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria