Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 31
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Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Accolto
    Erronea valutazione dei fatti di causa con conseguente erronea applicazione della L. 398/91

    La Corte ha ritenuto che l'accertamento sulla spettanza delle agevolazioni fiscali debba essere compiuto sia sul piano formale che concreto, con onere probatorio a carico del contribuente, esaminando le attività sportive effettivamente praticate, le modalità di erogazione delle prestazioni e la sussistenza delle caratteristiche soggettive dell'associazione sportiva. Sono emerse irregolarità formali e discordanze tra le fatture per sponsorizzazioni esibite in sede di verifica SIAE e quelle presentate all'Agenzia delle Entrate, nonché un'imponibile accertato superiore a quanto comunicato dalla ditta Società_1.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 31
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
    Numero : 31
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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