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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
03/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AN PE, Presidente
DI FLORIO GIAMPIERO, Relatore
PAPALIA ANDREA, Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 498/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Chieti - Viale Unita' D''Italia N.90-92 66100 Chieti CH
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 548/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CHIETI sez. 1 e pubblicata il 08/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TAZ04PF00999 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TAZ04PF00999 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TAZ04PF00999 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TAZ04PF00999 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 795/2025 depositato il 04/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti e da discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.548/1/2024 del 24.10.2024 e depositata l'8.12.2024 la CGT di Chieti accoglieva il ricorso presentato dalla Resistente_1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso dell'avviso di accertamento n. TAZ04PF00999/2023 con il quale veniva accertato, per l'anno d'imposta 2017, un reddito imponibile ai fini Ires pari ad € 19.193,34 ed ai fini Irap un valore della produzione netta pari ad euro 11.193,34,00, mentre ai fini Iva un volume d'affari pari ad EURO 27.624,00.Ha proposto appello la difesa erariale sostenendo l'erroneità della sentenza impugnata con riferimento alle specifiche censure per:
- Erronea valutazione dei fatti di causa con conseguente erronea applicazione della L. 398/91
Si è costituita la contribuente chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della decisione impugnata con vittoria di spese.
All'udienza del 3.11.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La disciplina generale riguardante i soggetti sottoposti all'imposta sul reddito delle società, fissata dagli artt.
86 e 87 T.U.I.R. (ora 72 e 73) – e di cui gli artt. 108 (ora 143) e ss. costituiscono una deroga – si applica a tutti i redditi, in denaro o in natura, posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche (Cass. 9 maggio 2018,
n. 11048).
Ne deriva che l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l'esenzione – ossia che l'ente sebbene somigliasse ad una attività commerciale in realtà non lo era – è a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2697 c.c., non essendo certo sufficiente allegare lo statuto sociale e la finalità ivi recepita (Cass. 29 luglio 2005, n. 16032; Cass. 20 ottobre 2006, n. 22598;
Cass. 25 novembre 2008, n. 28005; Cass. 12 maggio 2010, n. 11456; Cass. 12 febbraio 2013, n. 3360;
Cass. 4 ottobre 2017, n. 23167).
L'esenzione d'imposta prevista dall'art. 148 T.U.I.R. in favore delle associazioni non lucrative dipende pertanto non dall'elemento formale della veste giuridica assunta dall'associazione, ma dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro» (cfr. Cass., V, 15325/2019).Ne consegue che alla disciplina agevolativa, che nel sistema impositivo rappresenta una opzione di vantaggio, d'eccezione e derogatrice degli ordinari principi contributivi del soggetto passivo d'imposta rispetto alle finalità e agli obiettivi di spesa pubblica, trova applicazione il criterio di stretta interpretazione» (Cfr. Cass., V, n. 3904/2023).
Al riguardo va ulteriormente ricordato che è giurisprudenza pacifica della Corte (in termini, per esempio,
Cass. 18/10/2021, n. 28628) che è onere dell'Amministrazione dimostrare, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, dopodiché spetta al contribuente, ai fini (della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate (cfr.
Cass., V, n. 32060/2022).
Ai fini del riconoscimento del regime agevolato, poi, di cui all'art. 1 della legge n. 398 del 1991, rileva la qualificazione dell'associazione sportiva dilettantistica quale organismo senza fine di lucro da intendersi, in aderenza alla nozione eurounitaria, quello il cui atto costitutivo o statuto escluda, in caso di scioglimento, la devoluzione dei beni agli associati, trovando tale requisito preciso riscontro, ai fini IVA, nell'art. 4, comma
7, del D.P.R. n. 633 del 1972 e, per le imposte dirette, nell'art. III, comma 4-quinquies (oggi art. 148, comma
8) del D.P.R. n. 917 del 1986.
Alla formale conformità delle regole associative al dettato legislativo si aggiunge, poi, l'esigenza di una verifica in concreto sull'attività svolta al fine di evitare che lo schema associativo (pur formalmente rispettoso degli ulteriori requisiti prescritti dalle lettere a), c), d), e) ed f) degli artt. 148, comma 8, del vigente D.P.R. n.
917 del 1986 e 4, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972) sia di fatto impiegato quale schermo di un'attività commerciale svolta in forma associativa” (Cass., 26 ottobre 2021, n. 30008);
– se è vero che l'applicabilità della disposizione è subordinata ad un requisito formale e, cioè, all'affiliazione dell'associazione alle federazioni sportive nazionali o a enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali (con riguardo alle imposte sul valore aggiunto e sui redditi), tuttavia il possesso del requisito formale non è sufficiente, essendo necessaria la dimostrazione del presupposto sostanziale, costituito dalla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legge;
– ne consegue che non sono determinanti il contenuto formale dello statuto o dell'atto costitutivo, che pure
è obbligatorio per quanto riguarda i principi cui deve conformarsi l'attività, né la mera evidenza delle prescrizioni e delle regole organizzative (regolarità della tenuta dei libri contabili, regolarità delle iscrizioni dei soci, osservanza del principio di democraticità dell'ente), né la veste giuridica assunta, in quando quello che rileva, ai fini del controllo e delle valutazioni, è l'esplicazione concreta di attività senza fini di lucro, nel perseguimento delle finalità associative (Cass. n. 9 febbraio 2023, n. 3900), il cui onere probatorio incombe sul contribuente (Cass., 30 aprile 2018, n. 10393; Cass., 30 aprile 2019, n. 11492; Cass., 11 novembre 2020,
n. 25353; Cass., 24 dicembre 2020, n. 29500);
– con specifico riferimento al dato formale, la Suprema Corte ha anche affermato che gli enti di tipo associativo possono godere del trattamento agevolato previsto dall'art. III del D.P.R. n. 917 del 1986, in materia di
IRPEG, e dall'art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA – come modificati, con evidente finalità antielusiva, dall'art. 5, del decreto legislativo n. 460 del 1997 – a condizione non solo dell'inserimento, nei loro atti costitutivi e negli statuti, di tutte le clausole dettagliatamente indicate nell' art. 5 del decreto legislativo n. 460 citato (art. III, comma 4 quinquies), ma anche dell'accertamento che va effettuato dal giudice di merito con congrua motivazione, che la loro attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse (Cass. 30 maggio 2012, n. 8623; Cass., 12 maggio 2020, n. 11456);
– l'onere di provare i presupposti di fatto che giustificano l'esenzione è, pertanto, a carico del soggetto che la invoca, ossia l'associazione, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2697 cod. civ. (Cass., 12 febbraio
2013, n. 3360; Cass., 25 marzo 2015, n. 5931; Cass., 4 ottobre 2017, n. 23167);
– deve concludersi, dunque, che l'accertamento sulla spettanza di tali agevolazioni deve essere compiuto, oltre che sul piano formale, anche in concreto, con onere probatorio a carico del contribuente, esaminando le attività sportive effettivamente praticate, le modalità con cui le prestazioni dell'ente sono erogate e l'effettiva sussistenza delle caratteristiche soggettive dell'associazione sportiva (Cass. n. 6361 del 2 marzo 2023).
Fatta questa doverosa premessa va evidenziato che nel pv.c. redatto da funzionari SIAE e dall'Avviso impugnato, sono emerse irregolarità formali ( meglio illustrate nell'atto citato) nonché discordanze tra fatture per sponsorizzazioni prodotte in sede di verifica SIAE e quanto esibito all'Agenzia delle Entrate. Dall'incrocio dei dati operato dall'amministrazione finanziaria è poi emerso che l'imponibile accertato è pari ad €27.250, con una differenza di valori di €6000 in relazione alla fatture comunicate dalla ditta Società_1.
Pertanto l'Iva dovuta, per come ricostruita dall'Agenza delle Entrate, è pario ad € 6.032,27-
Nei termini così indicati l'appello è parzialmente fondato. Ogni ulteriore profilo resta assorbito.
Sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di lite in considerazione della particolarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
accoglie l'appello nei limiti di cui alla motivazione e compensa le spese del doppio grado.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
03/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AN PE, Presidente
DI FLORIO GIAMPIERO, Relatore
PAPALIA ANDREA, Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 498/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Chieti - Viale Unita' D''Italia N.90-92 66100 Chieti CH
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 548/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CHIETI sez. 1 e pubblicata il 08/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TAZ04PF00999 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TAZ04PF00999 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TAZ04PF00999 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TAZ04PF00999 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 795/2025 depositato il 04/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti e da discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.548/1/2024 del 24.10.2024 e depositata l'8.12.2024 la CGT di Chieti accoglieva il ricorso presentato dalla Resistente_1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso dell'avviso di accertamento n. TAZ04PF00999/2023 con il quale veniva accertato, per l'anno d'imposta 2017, un reddito imponibile ai fini Ires pari ad € 19.193,34 ed ai fini Irap un valore della produzione netta pari ad euro 11.193,34,00, mentre ai fini Iva un volume d'affari pari ad EURO 27.624,00.Ha proposto appello la difesa erariale sostenendo l'erroneità della sentenza impugnata con riferimento alle specifiche censure per:
- Erronea valutazione dei fatti di causa con conseguente erronea applicazione della L. 398/91
Si è costituita la contribuente chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della decisione impugnata con vittoria di spese.
All'udienza del 3.11.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La disciplina generale riguardante i soggetti sottoposti all'imposta sul reddito delle società, fissata dagli artt.
86 e 87 T.U.I.R. (ora 72 e 73) – e di cui gli artt. 108 (ora 143) e ss. costituiscono una deroga – si applica a tutti i redditi, in denaro o in natura, posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche (Cass. 9 maggio 2018,
n. 11048).
Ne deriva che l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l'esenzione – ossia che l'ente sebbene somigliasse ad una attività commerciale in realtà non lo era – è a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2697 c.c., non essendo certo sufficiente allegare lo statuto sociale e la finalità ivi recepita (Cass. 29 luglio 2005, n. 16032; Cass. 20 ottobre 2006, n. 22598;
Cass. 25 novembre 2008, n. 28005; Cass. 12 maggio 2010, n. 11456; Cass. 12 febbraio 2013, n. 3360;
Cass. 4 ottobre 2017, n. 23167).
L'esenzione d'imposta prevista dall'art. 148 T.U.I.R. in favore delle associazioni non lucrative dipende pertanto non dall'elemento formale della veste giuridica assunta dall'associazione, ma dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro» (cfr. Cass., V, 15325/2019).Ne consegue che alla disciplina agevolativa, che nel sistema impositivo rappresenta una opzione di vantaggio, d'eccezione e derogatrice degli ordinari principi contributivi del soggetto passivo d'imposta rispetto alle finalità e agli obiettivi di spesa pubblica, trova applicazione il criterio di stretta interpretazione» (Cfr. Cass., V, n. 3904/2023).
Al riguardo va ulteriormente ricordato che è giurisprudenza pacifica della Corte (in termini, per esempio,
Cass. 18/10/2021, n. 28628) che è onere dell'Amministrazione dimostrare, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, dopodiché spetta al contribuente, ai fini (della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate (cfr.
Cass., V, n. 32060/2022).
Ai fini del riconoscimento del regime agevolato, poi, di cui all'art. 1 della legge n. 398 del 1991, rileva la qualificazione dell'associazione sportiva dilettantistica quale organismo senza fine di lucro da intendersi, in aderenza alla nozione eurounitaria, quello il cui atto costitutivo o statuto escluda, in caso di scioglimento, la devoluzione dei beni agli associati, trovando tale requisito preciso riscontro, ai fini IVA, nell'art. 4, comma
7, del D.P.R. n. 633 del 1972 e, per le imposte dirette, nell'art. III, comma 4-quinquies (oggi art. 148, comma
8) del D.P.R. n. 917 del 1986.
Alla formale conformità delle regole associative al dettato legislativo si aggiunge, poi, l'esigenza di una verifica in concreto sull'attività svolta al fine di evitare che lo schema associativo (pur formalmente rispettoso degli ulteriori requisiti prescritti dalle lettere a), c), d), e) ed f) degli artt. 148, comma 8, del vigente D.P.R. n.
917 del 1986 e 4, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972) sia di fatto impiegato quale schermo di un'attività commerciale svolta in forma associativa” (Cass., 26 ottobre 2021, n. 30008);
– se è vero che l'applicabilità della disposizione è subordinata ad un requisito formale e, cioè, all'affiliazione dell'associazione alle federazioni sportive nazionali o a enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali (con riguardo alle imposte sul valore aggiunto e sui redditi), tuttavia il possesso del requisito formale non è sufficiente, essendo necessaria la dimostrazione del presupposto sostanziale, costituito dalla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legge;
– ne consegue che non sono determinanti il contenuto formale dello statuto o dell'atto costitutivo, che pure
è obbligatorio per quanto riguarda i principi cui deve conformarsi l'attività, né la mera evidenza delle prescrizioni e delle regole organizzative (regolarità della tenuta dei libri contabili, regolarità delle iscrizioni dei soci, osservanza del principio di democraticità dell'ente), né la veste giuridica assunta, in quando quello che rileva, ai fini del controllo e delle valutazioni, è l'esplicazione concreta di attività senza fini di lucro, nel perseguimento delle finalità associative (Cass. n. 9 febbraio 2023, n. 3900), il cui onere probatorio incombe sul contribuente (Cass., 30 aprile 2018, n. 10393; Cass., 30 aprile 2019, n. 11492; Cass., 11 novembre 2020,
n. 25353; Cass., 24 dicembre 2020, n. 29500);
– con specifico riferimento al dato formale, la Suprema Corte ha anche affermato che gli enti di tipo associativo possono godere del trattamento agevolato previsto dall'art. III del D.P.R. n. 917 del 1986, in materia di
IRPEG, e dall'art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA – come modificati, con evidente finalità antielusiva, dall'art. 5, del decreto legislativo n. 460 del 1997 – a condizione non solo dell'inserimento, nei loro atti costitutivi e negli statuti, di tutte le clausole dettagliatamente indicate nell' art. 5 del decreto legislativo n. 460 citato (art. III, comma 4 quinquies), ma anche dell'accertamento che va effettuato dal giudice di merito con congrua motivazione, che la loro attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse (Cass. 30 maggio 2012, n. 8623; Cass., 12 maggio 2020, n. 11456);
– l'onere di provare i presupposti di fatto che giustificano l'esenzione è, pertanto, a carico del soggetto che la invoca, ossia l'associazione, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2697 cod. civ. (Cass., 12 febbraio
2013, n. 3360; Cass., 25 marzo 2015, n. 5931; Cass., 4 ottobre 2017, n. 23167);
– deve concludersi, dunque, che l'accertamento sulla spettanza di tali agevolazioni deve essere compiuto, oltre che sul piano formale, anche in concreto, con onere probatorio a carico del contribuente, esaminando le attività sportive effettivamente praticate, le modalità con cui le prestazioni dell'ente sono erogate e l'effettiva sussistenza delle caratteristiche soggettive dell'associazione sportiva (Cass. n. 6361 del 2 marzo 2023).
Fatta questa doverosa premessa va evidenziato che nel pv.c. redatto da funzionari SIAE e dall'Avviso impugnato, sono emerse irregolarità formali ( meglio illustrate nell'atto citato) nonché discordanze tra fatture per sponsorizzazioni prodotte in sede di verifica SIAE e quanto esibito all'Agenzia delle Entrate. Dall'incrocio dei dati operato dall'amministrazione finanziaria è poi emerso che l'imponibile accertato è pari ad €27.250, con una differenza di valori di €6000 in relazione alla fatture comunicate dalla ditta Società_1.
Pertanto l'Iva dovuta, per come ricostruita dall'Agenza delle Entrate, è pario ad € 6.032,27-
Nei termini così indicati l'appello è parzialmente fondato. Ogni ulteriore profilo resta assorbito.
Sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di lite in considerazione della particolarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
accoglie l'appello nei limiti di cui alla motivazione e compensa le spese del doppio grado.