Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00089/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00165/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 165 del 2025, proposto da
NA Di TA, rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Angelo Di Iorio e Francesca Scarpantonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesca Scarpantonio in Martinsicuro, via Brescia n. 1;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di San Domenico, è domiciliato per legge, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 108/2024, pubblicata il 7 febbraio 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa NN ER;
Viste le conclusioni della parte ricorrente, come da verbale;
La ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 108/2024, pubblicata il 7 febbraio 2024, con la quale il Tribunale Ordinario di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, le ha riconosciuto il diritto a percepire la componente accessoria della retribuzione denominata RPD (Retribuzione Professionale Docente), per il periodo di effettiva prestazione dell’attività lavorativa a tempo determinato, e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle “le differenze retributive maturate a tale titolo, pari ad 1/3 dell’importo mensile pro tempore vigente da moltiplicarsi per il numero dei giorni compresi nel/i periodo/i di prestazione del servizio in forza di contratto/i di lavoro a termine…oltre interessi legali e risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria secondo gli indici FOI dalle singole scadenze sino al soddisfo…”
Si è costituito formalmente in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito e ha depositato una relazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo - Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo, dalla quale si evince che, per ragioni organizzative e finanziarie, non è stato possibile provvedere al pagamento degli importi dovuti a titolo di RPD.
Con nota del 29 ottobre 2025 l’Ufficio V dell’Ufficio Scolastico Regionale ha comunicato di aver liquidato alla ricorrente l’importo dovutole a titolo di RDP, calcolato in base alla piattaforma NOIPAMEF.
Con nota del 31 gennaio 2026 la parte ricorrente ha confermato la sopravvenuta esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Teramo n. 108/2024 ed ha invocato la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale.
Alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
La pretesa azionata dalla ricorrente è stata pienamente soddisfatta nel corso del presente giudizio, mediante l’integrale corresponsione delle somme alla stessa dovute in esecuzione della sentenza da ottemperare.
Il Collegio deve, perciò, dichiarare cessata la materia del contendere.
Il Collegio deve esaminare il merito del ricorso, ai soli fini della regolazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale.
Il ricorso è fondato, come dimostra la sopravvenuta ed esatta esecuzione, da parte dell’amministrazione debitrice, della sentenza di cui la ricorrente ha domandato l’ottemperanza.
Sussistono, inoltre, tutti i presupposti previsti dall’articolo 112, comma 2, lettera c), del codice del processo amministrativo per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo n. 108/2024, ossia il suo passaggio in giudicato (risultante dalla certificazione di mancata impugnazione rilasciata in data 20 novembre 2024 dalla Cancelleria della Sezione Lavoro e Previdenza della Corte di Appello dell’Aquila) e il verificarsi della condizione di procedibilità dell’azione esecutiva prevista dall’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997, n. 30 (risultante dal perfezionamento, in data 12 febbraio 2024, della notificazione della sentenza all’indirizzo PEC dell’amministrazione debitrice e dal conseguente decorso del termine dilatorio di 120 giorni).
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito deve, perciò, essere condannato a rifondere alla ricorrente le spese di lite, da liquidarsi - in ragione della serialità della controversia e della sopravvenuta esatta esecuzione del giudicato - nella misura di euro 800,00 (ottocento/00) oltre accessori, e da distrarsi in favore dell’avvocato Marcello Angelo Di Iorio, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al difensore antistatario della ricorrente, avvocato Marcello Angelo Di Iorio, le spese di lite, nella misura di euro 800,00 (ottocento/00) oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
GE ON, Presidente
Maria Colagrande, Consigliere
NN ER, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN ER | GE ON |
IL SEGRETARIO