Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/04/2025, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12473/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE I CIVILE
Giudice dott. Stefano Demontis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
nata il [...] a [...] e residente a [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Scotti. C.F._1
ATTORE
contro
, con sede legale in Milano, Via Caldera, n. 21, P.I. , c.f. Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Barbaro (c.f. e P.IVA_2 CodiceFiscale_2
Luigi Tinuzzo (c.f. ). C.F._3
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo, verifica del merito creditizio, risarcimento del danno.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis rejectis:
Nel merito:
1 Accogliere la proposta opposizione e per l'effetto;
2 Accertata e dichiarata l'illegittimità e/o erroneità della concessione del finanziamento di cui al decreto ingiuntivo opposto, condannare conseguentemente la in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore al risarcimento del danno subito dalla sig.ra da Parte_1 determinarsi equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c., e comunque in misura non inferiore agli interessi convenzionali e di mora previsti nel contratto di finanziamento;
3 Condannare la in persona del suo legale rappresentante protempore al Controparte_1 pagamento delle spese, diritti e onorari del giudizio.”
Parte convenuta:
“l'On.le Tribunale adito Voglia:
a) nel merito, disattendere tutte le contestazioni e le domande avversarie, perchè inammissibili e infondate e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 1 di 5
Tribunale condanni l'opponente a pagare in favore della odierna opposta la somma di CP_1
€.14.985,08, oltre gli interessi e gli altri accessori al tasso convenuto e a far tempo dalla domanda al soddisfo, o l'importo che sarà eventualmente accertato in corso di causa (comunque maggiorato degli interessi e degli altri accessori convenuti, fino al soddisfo);
c) disattendere tutte le richieste istruttorie avversarie;
d) Con vittoria di spese e compensi di causa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte convenuta ha notificato all'attore il decreto ingiuntivo n. Controparte_1 Parte_1
3141/2023 emesso il 02.05.2023 dal Tribunale di Torino per il pagamento della somma di € 14.985,08 richiesta a titolo di rimborso del capitale residuo e delle rate scadute e non pagate del contratto di finanziamento stipulato tra le parti il 03.02.2022.
2. Parte attrice propone opposizione rappresentando quanto segue:
- il finanziamento è stato concesso in assenza dei presupposti per la sua concessione, non avendo la banca valutato adeguatamente il merito creditizio della richiedente;
- questo sarebbe dimostrato dal fatto che altri istituti di credito in precedenza avevano effettuato le necessarie verifiche sul merito creditizio respingendo le richieste di finanziamento che essa aveva effettuato;
- qualora la avesse effettuato la verifica dei presupposti richiesti, non le avrebbe concesso il CP_1 finanziamento;
- per questo, essa ha diritto al risarcimento del danno subito in conseguenza della violazione, da parte della banca, dei generali principi di correttezza e buona fede e dei doveri di diligenza e professionalità altamente qualificata su di essa gravanti
3. si è costituita contestando le allegazioni e le domande di controparte, e Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Sostiene che non sussisterebbe, a carico degli intermediari finanziari, alcun obbligo di impedire il sovraindebitamento del cliente, e che, se davvero l'attrice al momento della stipula del finanziamento fosse stata consapevole della propria insolvenza, non avrebbe diritto ad alcun risarcimento.
4. All'esito della prima udienza, è stata disposta la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rimessa la causa in decisione, con fissazione di udienza cartolare al 17.3.2025 ed assegnazione dei termini a ritroso previsti dall'art. 189 c.p.c.
5. L'opposizione presentata dall'attrice è infondata e deve essere rigettata.
6. In materia di concessione abusiva del credito, per quanto riguarda il credito ai consumatori, l'art. 124 bis TUB invece prevede che: “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. La norma, pagina 2 di 5 come è noto, è di derivazione comunitaria, ma il legislatore italiano, all'atto del recepimento, non ha chiarito, però, quali siano le conseguenze dell'inadempimento a tale obbligo da parte dell'intermediario. Sul punto, pertanto, ci si può rifare all'elaborazione giurisprudenziale che si è sviluppata prevalentemente in materia di concessione abusiva del credito in favore di soggetti imprenditoriali.
Al riguardo, se in origine la fattispecie è stata ricondotta sin da Cass. S.U. 7029/2006 alla categoria dell'illecito aquiliano, più recentemente si è condivisibilmente affermato che “La responsabilità verso il fallito è a titolo precontrattuale ex art. 1337 c.c., in quanto la banca avrà contrattato senza il rispetto delle prescrizioni speciali e generali che ne presidiano l'agire, dolosamente o colpevolmente disattendendo gli obblighi di prudente ed accorto operatore professionale ed acconsentendo alla concessione di credito in favore di un soggetto destinato, in caso contrario, ad uscire dal mercato;
mentre si tratterà, più propriamente, di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., ove sia imputata alla banca la prosecuzione di un finanziamento in corso. In entrambi i casi, vuoi che la condotta abusiva pregiudizievole si esprima nella violazione di obblighi specifici, vuoi che si realizzi nella violazione del generale obbligo di buona fede di cui all'art. 1375 c.c., si tratta di responsabilità da inadempimento di un'obbligazione preesistente. Si discorra, quindi, di responsabilità contrattuale, in quanto sorta a fronte di obblighi intercorrenti tra soggetti determinati, e non extracontrattuale, quale forma non ricollegata alla mediazione di obblighi” (cfr. Cass. 18610/2021). In generale, quindi, può escludersi che la violazione dell'obbligo da parte della banca incida sulla validità del contratto. Essa invece costituisce violazione degli obblighi di sana e prudente gestione imposti al finanziatore da varie norme della normativa di settore, e lo obbliga al risarcimento “per il danno cagionato al patrimonio del soggetto finanziato, per essere venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione aziendale, previsti a tutela del mercato e dei terzi in genere, ma idonei a proteggere anche ciascun soggetto impropriamente finanziato ed a comportare la responsabilità del 11 finanziatore, ove al patrimonio di quello sia derivato un danno, ai sensi dell'art. 1173 c.c.” (cfr. ancora
Cass. 18610/2021).
L'impostazione, nella sostanza, è confermata di recente ancora da Cass. 26248/2024, la quale, in un caso in cui il Tribunale in sede di opposizione allo stato passivo aveva rigettato la domanda di insinuazione di una banca ritenendo che essa - attraverso l'omessa valutazione del merito creditizio - avesse concorso nel reato di bancarotta semplice, nel richiamare il precedente orientamento giurisprudenziale che ravvisa in queste ipotesi un inadempimento, aggiunge che “allora a venire in rilievo non è tanto l'orientamento di questa Corte in base al quale l'erogazione del credito che sia qualificabile come abusiva – in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi – integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, obbligando il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa (Cass. 29840/2023), quanto un profilo prettamente penalistico ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità”.
Allora, si può in definitiva concludere nel senso che la concessione abusiva del credito configuri un inadempimento agli obblighi precontrattuali o contrattuali gravanti sull'intermediario, con la possibilità residuale che produca dei riflessi anche sulla validità del contratto solo quando è ipotizzabile, a carico della banca, la compartecipazione a una qualche ipotesi di reato.
pagina 3 di 5 Quest'ultima affermazione meriterebbe ovviamente ulteriori approfondimenti, che però in questa sede sarebbero senz'altro superflui, non essendo neanche astrattamente ipotizzabile alcun illecito penale a carico della convenuta.
Infine, tutto quanto appena osservato pare applicabile anche alla materia consumeristica, proprio perché il legislatore ha ritenuto di non prevedere espressamente la sanzione della nullità o dell'annullabilità del contratto di finanziamento, ed anzi nell'ordinamento esistono norme positive che sembrano deporre senza dubbio in senso contrario. Si pensi ad esempio agli artt. 69 e 80 CCII, che, nella parte in cui escludono la possibilità, per il creditore che abbia colpevolmente determinato la situazione di indebitamento, di opporsi all'omologa del piano di ristrutturazione o del concordato minore, implicitamente presuppongono che il contratto di finanziamento mantenga la sua validità.
7. Così inquadrata la materia, nella fattispecie le allegazioni dell'attrice appaiono del tutto generiche e non consentono di individuare quale sarebbe stato l'illecito precontrattuale commesso dalla banca.
In particolare, essa si limita ad allegare il fatto che, se fosse stata correttamente valutata la sua situazione, la banca non avrebbe concesso il finanziamento e questo in ragione dello stato di indebitamento in cui già versava per effetto di precedenti finanziamenti. Allega anche il fatto che altri istituti di credito, proprio per questo, le avevano negato poco prima l'accesso al credito.
Si tratta, quindi, di prospettazioni evidentemente insufficienti.
In primo luogo, nulla è riferito sulle sue condizioni reddituali e patrimoniali.
In secondo luogo, nulla è riferito sull'andamento dei precedenti finanziamenti, la regolarità degli adempimenti, la loro estinzione, ma ci si limita a produrre 3 contratti, dei quali uno peraltro dovrebbe essere già scaduto sin dal 2019.
Infine, non vi è prova del fatto che altri istituti avessero rifiutato il finanziamento, tema sul quale l'attrice avrebbe voluto affidarsi a un capitolo testimoniale del tutto generico, e per questo non ammesso (“Vero che, in data antecedente al 3.2.2022, venne rifiutata la richiesta di un finanziamento inferiore ad € 15.000,00 presentata dalla sig.ra alla , avendo le Parte_1 Controparte_2 verifiche circa il merito creditizio e la capacità di rimborso dato esito negativo?”).
Pertanto, la contestazione della violazione degli obblighi di correttezza gravanti sulla convenuta è del tutto generica, e formulata in termini del tutto teorici. Non vi sono elementi per ritenere in concreto che davvero la versasse in condizioni tali che avrebbero dovuto indurre un operatore finanziario Pt_1 qualificato a non concedere il finanziamento.
8. Inoltre, la debitrice opponente vorrebbe essere risarcita del danno subito “da determinarsi equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c., e comunque in misura non inferiore agli interessi convenzionali e di mora previsti nel contratto di finanziamento”.
Ora, il decreto ingiuntivo, come già ricordato, è stato chiesto solo per il debito residuo in conto capitale e le rate scadute, oltre interessi di mora al tasso legale.
Quindi, non vi è alcuna richiesta di interessi moratori al tasso contrattuale, e sono richiesti solo gli interessi corrispettivi maturati sulle rate scadute al momento della risoluzione del contratto.
Gli interessi corrispettivi, però, di per sé e salvo circostanze particolari che in questa sede non sono neppure allegate, non possono essere qualificati come un danno ingiusto, rappresentando il mero corrispettivo del godimento del capitale altrui.
Pertanto, la domanda non può essere accolta neppure sotto tale profilo. pagina 4 di 5 9. Per completezza, deve sinteticamente esaminarsi la contestazione sollevata dalla per prima Pt_1 volta con la prima memoria 171ter, del seguente tenore:
“Sotto altro e diverso profilo, preso atto del deposito del piano di ammortamento che la sig.ra Pt_1 non ricorda le sia stato mai consegnato, si evidenzia che come da allegato relativo al ricalcolo
[...] del piano di ammortamento che costituisce parte integrante della presente memoria, con conseguente verifica del TAEG, quest'ultimo risulta diversamente calcolato in quanto il valore espresso nel contratto è pari al 10,16% mentre il TAEG ricalcolato è pari a 9,33050%, il che lascia il dubbio che alla sig.ra possano non essere state applicate correttamente le condizioni finanziarie Parte_1 sottoscritte contrattualmente”.
Sul punto, anche a prescindere dalla tardività e genericità della contestazione, è sufficiente osservare che ad essa non è associata alcuna domanda, circostanza che esime da ulteriori considerazioni.
7. In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata e deve essere confermato il decreto opposto, già dichiarato esecutivo.
8. Le spese del presente giudizio sono a carico dell'attrice soccombente, nella misura liquidata in dispositivo in prossimità ai parametri minimi previsti dallo scaglione di valore di riferimento, tenuto conto della semplicità della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 3141/2023 emesso il 02.05.2023.
Condanna al rimborso in favore di delle spese di lite che liquida in Parte_1 Controparte_1
€ 2.600, oltre spese generali, IVA e CPA.
Torino, 7 aprile 2025
Il Giudice
Stefano Demontis
pagina 5 di 5