Articolo 207 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 206Articolo 208
Versione
20 settembre 1975
Art. 207.
L' articolo 2685 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2685 - Altri atti soggetti a trascrizione. - Si devono trascrivere le divisioni e gli altri atti menzionati nell' articolo 2646, la costituzione del fondo patrimoniale e gli altri atti menzionati nell'articolo 2647, l'accettazione dell'eredita' e l'acquisto del legato che importano acquisto dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2684 o liberazione dai medesimi.
La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975