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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 28/11/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova –Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1170 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 , avente ad oggetto: scioglimento di matrimonio vertente
TRA
rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. VIRGILI TULLIO presso cui elettivamente domicilia in VIA BATTISTI 13 41037 MIRANDOLA
RICORRENTE
E
- rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv.SPADINI PAOLA presso cui elettivamente domicilia inVIA P. AMEDEO N. 35 46100 MANTOVA
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/11/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto in udienza dai coniugi e di seguito riportato: “ affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento prevalente presso il padre, in Strada Stazione Frassino 16 in
Mantova, presso cui la minore ha la residenza;
visite madre-figlia come da
1 2
memoria costitutiva del resistente;
assegno di mantenimento della figlia a carico della madre pari ad euro 100,00 mensili dal mese di giugno 2025, da corrispondere al resistente entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione annuale istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale dei Mantova del 28.5.2024; assegno unico al 100% al resistente;
impegno delle parti a pagare al 50% anche la terapia psicologia per presso Per_1 la professionista già individuata;
impegno di a consegnare una Controparte_1 volta l'anno, nel mese di dicembre, copia dei movimenti e del saldo del libretto intestato alla minore;
spese di lite compensate”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso chiedeva a questo Tribunale che fosse Parte_1 pronunciato ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 scioglimento del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
All'udienza del 18/11/2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione con decreto di omologa emesso in data 21 Marzo 2019 a conclusione del procedimento civile 170/19 R.G. dal Tribunale di Reggio Emilia.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti, su proposta del giudice delegato, hanno raggiunto l'accordo riportato nelle conclusioni. Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi della minore.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
2 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio celebrato a
CASALMAGGIORE, tra e Parte_1 C.F._1
( atto n.5 parte II, serie A, reg. Atti Controparte_1 C.F._2
Matrimonio anno 1998);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASALMAGGIORE
(CR) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 27/11/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova –Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1170 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 , avente ad oggetto: scioglimento di matrimonio vertente
TRA
rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. VIRGILI TULLIO presso cui elettivamente domicilia in VIA BATTISTI 13 41037 MIRANDOLA
RICORRENTE
E
- rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv.SPADINI PAOLA presso cui elettivamente domicilia inVIA P. AMEDEO N. 35 46100 MANTOVA
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/11/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto in udienza dai coniugi e di seguito riportato: “ affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento prevalente presso il padre, in Strada Stazione Frassino 16 in
Mantova, presso cui la minore ha la residenza;
visite madre-figlia come da
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memoria costitutiva del resistente;
assegno di mantenimento della figlia a carico della madre pari ad euro 100,00 mensili dal mese di giugno 2025, da corrispondere al resistente entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione annuale istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale dei Mantova del 28.5.2024; assegno unico al 100% al resistente;
impegno delle parti a pagare al 50% anche la terapia psicologia per presso Per_1 la professionista già individuata;
impegno di a consegnare una Controparte_1 volta l'anno, nel mese di dicembre, copia dei movimenti e del saldo del libretto intestato alla minore;
spese di lite compensate”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso chiedeva a questo Tribunale che fosse Parte_1 pronunciato ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 scioglimento del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
All'udienza del 18/11/2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione con decreto di omologa emesso in data 21 Marzo 2019 a conclusione del procedimento civile 170/19 R.G. dal Tribunale di Reggio Emilia.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti, su proposta del giudice delegato, hanno raggiunto l'accordo riportato nelle conclusioni. Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi della minore.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio celebrato a
CASALMAGGIORE, tra e Parte_1 C.F._1
( atto n.5 parte II, serie A, reg. Atti Controparte_1 C.F._2
Matrimonio anno 1998);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASALMAGGIORE
(CR) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 27/11/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
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