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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/12/2025, n. 2019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 2019 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE R.G. n. 5096/2019 Verbale di Udienza ex art. 127 ter c.p.c. del giorno 19 dicembre 2025 Il Giudice Onorario dott.ssa LA Casale All'esito dell'udienza cartolare del giorno 19 dicembre 2025; vista la nota per la trattazione scritta depositata dall'attrice con cui nel Parte_1 riportarsi alle difese in atti così conclude:” 1) accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità della conducente dell'autovettura Opel Corsa, targata EG668PY, nella produzione del sinistro descritto nella premessa dell'atto di citazione e, conseguentemente, 2) condannare Controparte_1
(incorporante la , in persona
[...] Controparte_2 dell'amministratore e legale rappresentante p. t., in solido con i convenuti CP_3
e ciascuno per il rispettivo titolo di responsabilità, al Controparte_4 risarcimento, in favore dell'attrice, di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, come descritti in citazione ed accertati nel corso dell'istruttoria, subiti e subendi in conseguenza del sinistro, nella somma, già devalutata alla data del sinistro, di € 160.587,24 (di cui € 126.481,30 a titolo di danno non patrimoniale, € 25.937,84 a titolo di danno patrimoniale ed € 8.168,10 a titolo di rimborso spese mediche), ovvero in quella, maggiore o minore, che il Giudice riterrà di liquidare, oltre interessi e rivalutazione come per legge ed il rimborso delle spese di c.t.u. dell'ATP pari ad € 976,00; 3) condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi di lite in favore dell'avv. Francesco Mazzei, procuratore antistatario, come da nota in atti”; vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla convenuta Controparte_5 con cui nel riportarsi alle difese in atti chiede che la causa sia
[...] trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ; rilevato che con decreto reso in data 08/09/2025 è stata fissata l'odierna udienza per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale. Il Giudice Onorario Dott.ssa LA Casale REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona della dott.ssa LA Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 19 dicembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5096 R.G. dell'anno 2019 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente in Parte_1
LL (AV) alla Via Delli Gatti n.° 14, C.F.: , rappresentata CodiceFiscale_1
e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Francesco Mazzei (c. f.
), elettivamente domiciliati come in atti CodiceFiscale_2
ATTRICE
, Partita Iva in Controparte_6 P.IVA_1
persona del Procuratore Dott. , delegato alla rappresentanza e Persona_1
firma sociale giusta atto per Notaio dell' 11 novembre Persona_2
2009 (rep.345088, racc. 22352), rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Angelo Maietta
(C.F.: ) giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione CodiceFiscale_3
notificato in data 18.11.2019, elettivamente domiciliati come in atti
CONVENUTA
nato a [...] il [...], ivi residente a[...]
Moro n.° 74, c. f. ; CodiceFiscale_4
CONVENUTO CONTUMACE , nata ad [...] il [...], residente in Controparte_4
OL PI (AV) alla Via Aldo Moro n.° 74, c. f. ; CodiceFiscale_5
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: sinistro stradale;
lesione personale
CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta
Preliminarmente si evidenzia che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente previo scardinamento dal ruolo della dott. ssa nella fase di precisazione Controparte_8
delle conclusioni.
All'odierna udienza il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del presente giudizio, ha citato in giudizio la Parte_1
(incorporante la Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p. t., e Controparte_2 CP_3
, per il risarcimento dei danni derivanti da un sinistro avvenuto Controparte_4
in data 26/07/2016.
L'attrice ha premesso in fatto che il giorno 26/07/2016, alle ore 11:20 circa, alla Via
Verteglia del Comune di LL (AV), all'altezza del civico 50/48, la sig.ra
[...]
alla guida dell'autovettura Opel Corsa, targata EG668PY, di Controparte_4
proprietà del sig. , assicurata per la R.C. presso la compagnia CP_3 [...]
la investiva nel mentre attraversava la carreggiata sulle Controparte_2
strisce pedonali con la parte anteriore del veicolo scaraventandola a terra ad alcuni metri di distanza.
Sul luogo del sinistro intervenivano gli agenti della Polizia Municipale di LL.
In conseguenza dell'urto la ricorrente subiva lesioni personali per le quali si rendeva necessario l'intervento del 118 ed il ricovero presso l'Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dal quale veniva dimessa il 27/07/2016 con prognosi di 30 giorn.
Successivamente, all'esito di visita radiologica, veniva accertata la rottura della cuffia dei rotatori della spalla sinistra e si riteneva opportuno sottoporre l'odierna attrice ad intervento chirurgico, eseguito in data 05/01/2017. Seguiva lungo periodo di convalescenza e numerose sedute di fisioterapia riabilitativa . Oltre le lesioni innanzi descritte, la ricorrente, a causa del sinistro e delle sue conseguenze, sviluppava una sindrome post-traumatica da stress con spunti depressivi. Cont L'attrice ha provveduto a diffidare la convenuta compagnia assicurativa con del
04/08/2016 e ricevuta il 05/08/2016 e in riscontro la Compagnia, in data 10/05/2018, inviava all'attrice assegno circolare di € 17.488,00 (di cui € 1.969,00 per competenze legali) “a tacitazione di ogni danno di qualsiasi natura subito in conseguenza del sinistro”. Tale somma ritenuta inadeguata veniva dalla stessa trattenuta in acconto sul maggior dovuto.
L'attrice quindi in data 31/05/2018, presentava ricorso ex art. 696 bis c.p.c. al Tribunale di Avellino al fine di accertare l'entità dei danni subiti e all'esito degli accertamenti tecnici, il c.t.u. nominato, prof. , riconosceva alla sig.ra : • una Persona_3 Pt_1
I.T.T. di giorni 6, una I.T.P. al 75% di mesi 2, una I.T.P. al 50% di mesi 6; • un tasso di invalidità in termini di danno biologico pari al 16-17%; • un tasso di incapacità lavorativa (di casalinga, badante e/o domestica) di almeno la metà del danno biologico.
La compagnia non intendeva definire bonariamente il sinistro sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio né aderiva alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita .
Chiedeva pertanto che il Tribunale accogliesse le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità della conducente dell'autovettura
Opel Corsa, targata EG668PY, nella produzione del sinistro descritto in premessa e, conseguentemente,
2) condannare (incorporante Controparte_1
la , in persona dell'amministratore e legale Controparte_2 rappresentante p. t., in solido con i convenuti e , CP_3 Controparte_4
ciascuno per il rispettivo titolo di responsabilità, al risarcimento, in favore dell'attrice, di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, come innanzi descritti, subiti e subendi in conseguenza del sinistro, nella somma che ad istruttoria espletata risulterà dovuta ovvero che il Giudice riterrà equo liquidare, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3) condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi di lite in favore dell'avv. Francesco Mazzei, procuratore antistatari”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva la Controparte_6
[...
,eccependo in via preliminare la improponibilità dell'azione in quanto l'attrice non avrebbe fornito prova dell'inoltro della messa in mora contenete i requisiti di cui alla vigente normativa del d.lgs. 209/05. La convenuta eccepiva altresì l'assoluta infondatezza dell'azione risarcitoria intrapresa dall'attrice e l'inutilizzabilità della consulenza tecnica esperita nel corso della procedura cautelare ex art. 696 cpc bis ritenendo che, la stessa, aveva oltrepassato i limiti e i caratteri della funzione conciliativa sottesa alla natura intrinseca della procedura oltre quantificare erroneamente le lesioni fisiche dell'attrice effettuando una erronea valutazione della documentazione prodotta.
Nel merito, la convenuta ha eccepito la insussistenza dell'an debeatur, negando la stessa esistenza del sinistro per come descritta rilevando che incombeva sull'attrice l'onere di provare la propria mancata responsabilità concorrente nella causazione dell'evento lesivo.
La convenuta ha altresì eccepito in merito al quantum debeatur, contestando la quantificazione operata dall'attrice ritenuta sproporzionata e non comprovata, aggiungendo che nella fase antecedente di trattazione del sinistro, per le lesioni effettivamente riconducili al sinistro l'attrice aveva ricevuto l'importo di euro
17.488,00.
La convenuta ha, dunque, concluso chiedendo:
“In via preliminare ed in rito: - accertare e dichiarare l'improponibilità della domanda per carenza/mancanza dell' atto di costituzione in mora, contenente i requisiti di cui alla vigente normativa disciplinata dagli artt. 145 e 148 d. lgs 209/05;
In via subordinata, nel merito: - Annullare la consulenza tecnica esperita nel giudizio per ATP Rg.2409/2018 per quanto esposto nel punto 2 della presente comparsa.
- In ogni caso rigettare la domanda in quanto infondata ovvero, subordinatamente, ridurre l'eventuale importo che verrà riconosciuto all'attrice a titolo risarcitorio in proporzione al grado – da accertarsi in corso di causa - di corresponsabilità nella causazione dell'incidente imputabile alla sig.ra Pt_1
- Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Rimanevano contumaci e . CP_3 Controparte_4
La causa è stata, dunque, istruita mediante prova testimoniale e acquisizione della documentazione medica e dell'ATP e, all'esito dell'istruttoria la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 05/06/2023. Dopo alcuni rinvii d'ufficio, con ordinanza dell'08/09/2025 la scrivente, nelle more divenuta assegnataria del fascicolo, rinviava il presente giudizio per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
DIRITTO
In via preliminare va disattesa l'eccezione della convenuta di improcedibilità della domanda. La domanda deve ritenersi proponibile essendo stata preceduta da rituale richiesta di risarcimento danni ex art. 145 comma 1 del D. Lgs n. 209/2005 che prevede
“l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento anche se inviata per conoscenza avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 148”.
Tanto si è verificato nel caso de quo. Dagli atti, infatti, emerge in modo inequivocabile che l'attrice ha rispettato la normativa per aver inoltrato a mezzo raccomandata del
03/08/2016 con le successive dell'08/09/2016 , del 26/04/2017 e del 24/11/2017 (cfr.all. 4,5,6,7) richiesta di risarcimento all'impresa designata ai sensi dell'art. 148 comma 2 C.D.A. La circostanza è inoltre confermata dalla stessa Assicurazione convenuta che a seguito di formale richiesta risarcitoria ha corrisposto alla sig.ra l'importo di € 17.488,00 . Pt_1
Sussistono, altresì, sia legittimazione attiva dell'attore che quella passiva dei convenuti alla stregua delle risultanze documentali in atti;
peraltro, l'esistenza della copertura assicurativa non è contestata dalla convenuta Assicurazione.
Passando ad esaminare il merito della controversia, la domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti di quanto si motiva.
Giova ricordare che in virtù di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (Cass. Civ. 13390107) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto. Il giudice, d'altro canto, può fondare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116 c.p.c.
Nella fattispecie dedotta in lite, devono ritenersi provati l'effettivo accadimento dell'evento dannoso, nonché il coinvolgimento nel sinistro dell'auto e della persona suindicati.
Per ciò che riguarda i profili della responsabilità, ad avviso di questo giudice il sinistro per cui è causa va ricondotto alla responsabilità esclusiva della convenuta contumace che, procedendo su Via Verteglia, con direzione Via Don Controparte_4
Minzoni, usciva dalla rotonda posta all'incrocio con Via Innocenzo Lucio alla guida dell'autovettura Opel Corsa, targata EG668PY, di proprietà del sig. , ebbe CP_3
ad investire l'attrice che, a piedi, stava attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali.
Al riguardo, va richiamato che, nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie, la norma di cui all'art. 2054 comma 1 c.c. pone a carico del conducente del veicolo una presunzione iuris tantum di colpa e che, per vincere tale presunzione e fondare un giudizio di colpa esclusiva o concorrente del pedone, il conducente ha l'onere di provare che il pedone ha tenuto una condotta anomala, violando le regole del Codice della Strada e ponendosi imprevedibilmente ed improvvisamente dinanzi alla traiettoria del veicolo (Cass. 16/6/2003 n. 9620; Cass.
1176/2010 n. 14064; Cass. 18/11/2014 n. 24472); che, pertanto, muovendosi dalla premessa secondo cui la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%, al fine di valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito, occorre “che emergano circostanze idonee a dimostrare una colpa in concreto del pedone", essendo "onere del conducente dimostrare che la condotta del pedone è stata colposa ed ha avuto efficacia causale assorbente o concorrente nella produzione dell'evento” (Cass. 18/11/2014 n. 24472 e da ultimo ordinanza del 5 novembre 2024 n.283658).
Sul punto la Cassazione ha più volte espresso il principio secondo il quale il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, il cui avvistamento, poi, implica la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale il conducente è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare moderare la velocità e, all'occorrenza, arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento. Da ciò consegue che, nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere esclusa la responsabilità del conducente, è necessario che lo stesso si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso;
occorre inoltre che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale e a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel suo comportamento. Difatti la Suprema Corte ha ribadito che “La responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento di un pedone […], pur essendo presunta, può essere tuttavia esclusa non solo quando l'investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era alcuna reale possibilità di evitare, da parte sua,
l'incidente” (cfr. Cass. civ. 9278/2017) e “In tema di investimento di pedone, il comportamento di quest'ultimo è suscettibile di assumere una efficienza causale esclusiva dell'evento dannoso ove, per la sua repentinità, metta il conducente del veicolo investitore nella oggettiva impossibilità di evitare l'incidente” (cfr. Cass. civ.
12721/2015) e, da ultimo, “In caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare
l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (cfr. Cass. civ. 9856/2022).
Nella fattispecie in esame alcuna prova liberatoria risulta fornita dalla parte convenuta e rimasti contumaci, né sono emersi elementi per CP_3 Controparte_4
poter ritenere sussistente una condotta colposa dell'attrice, che era nell'atto dell'attraversamento della strada al momento dell'investimento.
Ebbene, tenuto conto delle allegazioni delle parti e delle risultanze istruttore, a parere di questo giudice non sussiste la colpa del pedone e le dichiarazioni testimoniali hanno dimostrato l'assunto attoreo.
Va innanzitutto rilevato che la convenuta non ha inteso Controparte_4
sottoporsi all'interrogatorio formale deferitole.
Dalla segnalazione di incidente redatto dalla Polizia Municipale di LL (AV) emerge che il conducente nell'immediatezza dichiarava: "mentre mi accingevo ad uscire dalla rotonda in direzione via Verteglia, Don Minzoni, all'altezza delle strisce pedonali, la Signora era ferma tra due macchine, di cui una era in sosta sulle strisce, al mio arrivo ha attraversato all'improvviso impattando il mio veicolo nella parte anteriore destra altezza ruota, per poi cadere a terra"; mentre la pedone dichiarava: "stavo Pt_1
per attraversare sulle strisce pedonali, quando all'improvviso è arrivata a macchina che mi ha investito e mi ha sbalzato un paio di metri in avanti”. I Vigili Urbani pertanto, alla luce delle informazioni assunte nell'immediatezza ricostruivano il sinistro relazionando che lo stesso si verificava “in adiacenza alle strisce pedonali, dove la
Sig.ra dopo essersi fermata tra due auto in sosta attraversava la strada ed al centro strada impattava con veicolo A in transito in quell'istante. Sull'asfalto non sono stati rilevati segni di frenata e/o di scarrocciamento nè altri segni utili per stabilire l'esatto punto d'impatto, inoltre al nostro arrivo il veicolo A era stato spostato e parcheggiato lateralmente, autonomamente dal conducente al fine di agevolare la circolazione stradale;
Il lamentava forti dolori al collo ed alla spalla”. CP_10
La dinamica del sinistro è stata altresì confermata dalle dichiarazioni testimoniali assunte nel presente giudizio.
I testi di parte attrice sig.ra , e Parte_2 Testimone_1 Tes_2
hanno tutti concordemente affermato che la sig.ra , dopo l'impatto,si
[...] Pt_1
trovava riversa a terra in prossimità delle strisce pedonali e dolorante tanto da rendersi necessario l'arrivo dell'autoambulanza.
Quanto all'eccepita corresponsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro oer aver attraversato improvvisamente dopo essere rimasta ferma tra due auto in sosta, non ha trovato riscontro nel giudizio. Si osserva che la presenza di una persona a piedi nel tratto di strada interessato dal sinistro è prevedibile e che la condotta di guida più attenta e rispettosa delle regole di cui all'art. 141 cod. strad., avrebbe evitato l'impatto dell'auto con la vittima.
Per le considerazioni svolte, ritenuta la responsabilità esclusiva della convenuta
[...]
vanno condannate le parti convenute a risarcire il danno sofferto Controparte_4
dall'attrice nei limiti di seguito indicati.
Con riferimento al quantum debeatur, per la individuazione e liquidazione dei lamentati danni, le lesioni lamentate dall'attrice, nonché la relativa compatibilità con l'evento traumatico descritto in citazione ed i conseguenti postumi invalidanti, può senza dubbio farsi riferimento alla CTU espletata nel procedimento di ATP.
Il CTU Dott. nell'elaborato peritale, con motivazione corretta ed Persona_3
adeguata, ha formulato le seguenti conclusioni: “Dai risultati degli esami effettuati
(clinico-obiettivi e documentali) è emerso che la Sig.ra 58enne in Parte_1 buone condizioni generali di salute, è affetta da un quadro menomativo produttivo di danno osteo-articolare e estetico. Il quadro menomativo è conseguenza delle seguenti originarie lesioni prodotte dal trauma policontusivo (particolarmente localizzato: all'arto superiore sinistro e in regione lombare) da investimento automobilistico del
26/07/2016: - lussazione della spalla sinistra da lesione della cuffia dei rotatori in
"avanzata" antecedente artrosi gleno-omerale e acromionclaveare;
slatentizzazione/produzione di ernia discale L1-L2 in rachide già affetto da spondilodiscoartrosi con ernia L2-L3, protrusioni discali L3-L4 e L4-L5 nonché esiti di intervento chirurgico L5-S1 (laminectomia posteriore, discectomia, artrodesi con interposizione di cage intersomatico)”. Quanto al nesso causale si legge:” Del verificarsi (nel tempo e nel luogo riferiti dall'attrice) del trauma da investimento automobilistico v'è prova nella documentazione redatta dalla forza pubblica (agenti di
Polizia Municipale) prontamente intervenuta nonché nell'iniziale referto di PS dell'AORN Moscati di Avellino dello stesso giorno del trauma. Le suddette originarie lesioni fisiche sono compatibili con la dinamica traumatica descritta dalla p.
(proiezione al suolo a seguito di investimento automobilistico). L'interessamento contusivo-distorsivo con lussazione della spalla sinistra richiese immediata riduzione ad opera dell'ortopedico, mentre quello contusivo lombare fece registrare al medesimo sanitario di P.S. la presenza di "dolore in corrispondenza del tratto lombare sul pregresso intervento chirurgico". L'"avanzata" artrosi gleno-omerale e acromionclaveare risulta rilevata strumentalmente dall'esame RM della spalla del
23/08/2016, così come da analogo esame emerge l'interessamento lesivo parziale della cuffia dei rotatori del 08/11/2017 (cfr.: "lesione parcellare” dei tendini del sottospinoso, del sottoscapolare e del sovraspinoso). La comparazione dei quadri menomativi descritti nei due referti di esami RM lombosacrale del 24/06/2016 e 29/10/2016 ha fatto apprezzare, inoltre, la presenza (comparsa/slatentizzazione!) nel secondo di ernia discale L1-L2 ("paramediana appena laterale sinistra in parte estrusa e migrata caudalmente”) non presente nel primo. In definitiva la storia clinico-traumatologica come desunta dalla raccolta anamnestica comparata al contenuto della documentazione medesima nonché le menomazioni obiettivate in sede di visita risultano compatibili con la ricorrenza delle lesioni documentate e riportate nella mia diagnosi medico- legale”
Quanto alla lamentata ripercussione psichica dell'evento sull'attrice il CTU così relazionava:” Il quadro psico-patologico segnalato non può essere causalmente riferito al trauma da investimento stradale per cui è causa posto che la p. è risultata presentare antecedenti menomazioni a grave impatto invalidante e per ciò assolutamente rilevanti ai fini della insorgenza della reazione psico-patologica rilevata: ci si riferisce, in particolare, alla avanzata artrosi cervicale, di spalle e lombare, nonché agli esiti di interventi chirurgici di isterectomia, alla colonna lombare e alla spalla destra”
Per ciò che concerne la valutazione della invalidità temporanea, il CTU, tenuto conto dei riferimenti temporali della documentata storia clinica nonché di criteri scientifici desunti dalla comune esperienza clinica, ha così concluso:” La Sig.ra , Parte_1
oggi 58enne (n. 03/11/1960) in buone condizioni generali di salute, a seguito dell'investimento stradale del 26/07/2016 riportò: trauma policontusivo con lesione della cuffia dei rotatori alla spalla sinistra (già affetta da avanzata artrosi) e slatentizzazione/produzione di ernia discale L1-L2 in rachide già affetto da grave spondilodiscoartrosi con ernia discale L2-L3, protrusioni discali L3-L4 e L4-L5 nonché esiti di intervento chirurgico L5-S1 (laminectomia posteriore, discectomia, artrodesi con interposizione di cage intersomatico). - La invalidità temporanea (I.T.) fu
Totale (I.T.T.) per 6 (sei) giorni e parziale (I.T.P.) per ulteriori 8 mesi stadiabili in 2 mesi al 75% seguiti da altri 6 mesi al 50%. - Ai postumi residuati è attribuibile un tasso di invalidità in termini di danno biologico pari 16-17 punti percentuali di cui almeno la metà incidenti sull'attività di casalinga (e comunque di badante e/o domestica). - Il danno morale risulta essere stato di moderata entità. - La somma degli importi di spesa già sostenuti e documentati è risultata essere pari a Euro 7512,10”.
Ciò detto, richiamate le superiori conclusioni del CTU, alle quali il Tribunale ritiene di potersi ampiamente affidare,esaustiva anche nei chiarimenti resi ai CTP delle parti, occorre procedere alla quantificazione del danno non patrimoniale complessivamente sofferto dalla Sig.ra (danno biologico/dinamico relazionale + Parte_1
incremento per sofferenza soggettiva interiore presumibilmente riconducibile a siffatto tipo di lesione secondo l'id quod plerumque accidit avuto riguardo nella specie ai patemi sopportati in conseguenza di quanto subito, delle cure alle quali si è dovuta sottoporre e dell'entità dei postumi che sono residuati).
Nell'operare detta quantificazione questo Giudice ritiene di dover utilizzare le Tabelle di Milano vigenti (ovvero quelle aggiornate al 2024), considerata l'entità dell'invalidità permanente di cui si discorre, non rientrante nell'alveo di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private, e, inoltre, non potendo trovare applicazione, ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 12/25, la recentissima Tabella unica nazionale per il risarcimento dei danni da macro lesioni, trattandosi di fatto avvenuto in epoca antecedente alla sua entrata in vigore.
Ciò detto, considerata l'età della paziente al momento dei fatti di causa (56 anni), alla stessa può essere riconosciuto un importo pari ad € 56.569,00.
Va poi riconosciuta la somma di € 690,00 per ITT , di € 5.175,00 per ITP al 75%, e di
€ 10.350,00 per ITP al 50% per un totale di € 16.215,00.
Nella fattispecie in esame la somma di € 72.784,00 costituisce – ad avviso di questo
Giudice – un ristoro esaustivo del pregiudizio non patrimoniale, comprensivo del
“danno biologico/dinamico relazionale” e di quello “da sofferenza soggettiva interiore”, riportato dall'attrice in conseguenza dell'evento oggetto del presente giudizio, avuto riguardo – si ribadisce – ai patemi evidentemente sopportati in conseguenza delle lesioni subite, delle cure e dell'entità dei postumi che sono nel complesso residuati secondo l'id quod plerumque accidit.
Non ricorrono nella vicenda in esame i presupposti per accordare un incremento del risarcimento standard previsto dalle citate tabelle nell'ottica della “personalizzazione” atteso che solo le conseguenze “peculiari” dovranno essere risarcite aumentando il danno biologico (personalizzazione), laddove vi sia adeguata allegazione e prova di tali ulteriori conseguenze.
Deve trattarsi di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendono il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età; solo in tal caso è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione, come già ritenuto, peraltro dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 18611/2015; Cass. 2788/2019).
Nel caso di specie, non risultano allegate da parte attrice (prima ancora che provate) le ulteriori circostanze specifiche ed eccezionali che renderebbero il danno più grave.
Dunque, alcun ulteriore aumento deve essere apportato a quello già riconosciuto.
Ne discende, dunque, che in difetto di allegazione e prova di pregiudizi di tipi diverso, alla Sig.ra spetta complessivamente la somma di € 72.784,00 cui va detratta la Pt_1
somma di € 17.488,00 già liquidata da Controparte_11
Quanto al danno patrimoniale, risultano documentate spese mediche sostenute per €
7.512,10, oltre € 976,00 per onorario CTU per un totale di € 8.488,00 . Non sono rimborsabili le ulteriori spese mediche, non avendo il CTU relazionato circa la necessità di ulteriori trattamenti riabilitativi che pertanto rimangono nella discrezionalità della paziente.
Vanno altresì riconosciuti sulla somma dovuta a titolo risarcitorio gli interessi – quale ristoro per il mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) - dalla data del fatto lesivo alla sua liquidazione, in ossequio ai principi dettati dalla Suprema Corte (Cass. SS.UU. n. 1712/1995), ovvero in ragione dei seguenti criteri: la base di calcolo degli interessi non può essere costituita dalla somma liquidata a titolo di risarcimento per equivalente e già rivalutata, ma dalla somma corrispondente alla sorte capitale, come sopra liquidata, svalutata all'epoca del fatto illecito e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT;
su tale importo, in difetto di elementi che consentano di ritenere un impiego più remunerativo, va applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma. Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali.
Complessivamente il danno sofferto dall'attrice va, dunque, determinato nell'importo di € 72.784,00 da cui detrarre l'importo già percepito, oltre spese documentate per €
8.488,00.
SUL REGIME DELLE SPESE
Le spese di lite seguono la soccombenza e di liquidano come in dispositivo, in ragione dell'accoglimento, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00) con applicazione al minimo per la fase decisoria ex art. 281 sexies c.p.c. per la sua estrema snellezza .
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia di e;
CP_3 Controparte_4
- in accoglimento della domanda attorea, condanna la convenuta
[...]
al pagamento del danno non patrimoniale per € 72.484,00, cui va Controparte_5
detratta la somma di € 17.488,00 già liquidata da in favore di Controparte_11 Pt_1
oltre interessi e rivalutazione come indicati in parte motiva , oltre € 8.488,00
[...]
per spese documentate con interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore di Controparte_5
, delle spese di lite, che si liquidano in € 11.977,00 per competenze oltre Parte_1
accessori, come per legge, con attribuzione al difensore per dichiaratone anticipo.
Così deciso in data 19 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa LA Casale
(incorporante la , in persona
[...] Controparte_2 dell'amministratore e legale rappresentante p. t., in solido con i convenuti CP_3
e ciascuno per il rispettivo titolo di responsabilità, al Controparte_4 risarcimento, in favore dell'attrice, di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, come descritti in citazione ed accertati nel corso dell'istruttoria, subiti e subendi in conseguenza del sinistro, nella somma, già devalutata alla data del sinistro, di € 160.587,24 (di cui € 126.481,30 a titolo di danno non patrimoniale, € 25.937,84 a titolo di danno patrimoniale ed € 8.168,10 a titolo di rimborso spese mediche), ovvero in quella, maggiore o minore, che il Giudice riterrà di liquidare, oltre interessi e rivalutazione come per legge ed il rimborso delle spese di c.t.u. dell'ATP pari ad € 976,00; 3) condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi di lite in favore dell'avv. Francesco Mazzei, procuratore antistatario, come da nota in atti”; vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla convenuta Controparte_5 con cui nel riportarsi alle difese in atti chiede che la causa sia
[...] trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ; rilevato che con decreto reso in data 08/09/2025 è stata fissata l'odierna udienza per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale. Il Giudice Onorario Dott.ssa LA Casale REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona della dott.ssa LA Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 19 dicembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5096 R.G. dell'anno 2019 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente in Parte_1
LL (AV) alla Via Delli Gatti n.° 14, C.F.: , rappresentata CodiceFiscale_1
e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Francesco Mazzei (c. f.
), elettivamente domiciliati come in atti CodiceFiscale_2
ATTRICE
, Partita Iva in Controparte_6 P.IVA_1
persona del Procuratore Dott. , delegato alla rappresentanza e Persona_1
firma sociale giusta atto per Notaio dell' 11 novembre Persona_2
2009 (rep.345088, racc. 22352), rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Angelo Maietta
(C.F.: ) giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione CodiceFiscale_3
notificato in data 18.11.2019, elettivamente domiciliati come in atti
CONVENUTA
nato a [...] il [...], ivi residente a[...]
Moro n.° 74, c. f. ; CodiceFiscale_4
CONVENUTO CONTUMACE , nata ad [...] il [...], residente in Controparte_4
OL PI (AV) alla Via Aldo Moro n.° 74, c. f. ; CodiceFiscale_5
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: sinistro stradale;
lesione personale
CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta
Preliminarmente si evidenzia che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente previo scardinamento dal ruolo della dott. ssa nella fase di precisazione Controparte_8
delle conclusioni.
All'odierna udienza il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del presente giudizio, ha citato in giudizio la Parte_1
(incorporante la Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p. t., e Controparte_2 CP_3
, per il risarcimento dei danni derivanti da un sinistro avvenuto Controparte_4
in data 26/07/2016.
L'attrice ha premesso in fatto che il giorno 26/07/2016, alle ore 11:20 circa, alla Via
Verteglia del Comune di LL (AV), all'altezza del civico 50/48, la sig.ra
[...]
alla guida dell'autovettura Opel Corsa, targata EG668PY, di Controparte_4
proprietà del sig. , assicurata per la R.C. presso la compagnia CP_3 [...]
la investiva nel mentre attraversava la carreggiata sulle Controparte_2
strisce pedonali con la parte anteriore del veicolo scaraventandola a terra ad alcuni metri di distanza.
Sul luogo del sinistro intervenivano gli agenti della Polizia Municipale di LL.
In conseguenza dell'urto la ricorrente subiva lesioni personali per le quali si rendeva necessario l'intervento del 118 ed il ricovero presso l'Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dal quale veniva dimessa il 27/07/2016 con prognosi di 30 giorn.
Successivamente, all'esito di visita radiologica, veniva accertata la rottura della cuffia dei rotatori della spalla sinistra e si riteneva opportuno sottoporre l'odierna attrice ad intervento chirurgico, eseguito in data 05/01/2017. Seguiva lungo periodo di convalescenza e numerose sedute di fisioterapia riabilitativa . Oltre le lesioni innanzi descritte, la ricorrente, a causa del sinistro e delle sue conseguenze, sviluppava una sindrome post-traumatica da stress con spunti depressivi. Cont L'attrice ha provveduto a diffidare la convenuta compagnia assicurativa con del
04/08/2016 e ricevuta il 05/08/2016 e in riscontro la Compagnia, in data 10/05/2018, inviava all'attrice assegno circolare di € 17.488,00 (di cui € 1.969,00 per competenze legali) “a tacitazione di ogni danno di qualsiasi natura subito in conseguenza del sinistro”. Tale somma ritenuta inadeguata veniva dalla stessa trattenuta in acconto sul maggior dovuto.
L'attrice quindi in data 31/05/2018, presentava ricorso ex art. 696 bis c.p.c. al Tribunale di Avellino al fine di accertare l'entità dei danni subiti e all'esito degli accertamenti tecnici, il c.t.u. nominato, prof. , riconosceva alla sig.ra : • una Persona_3 Pt_1
I.T.T. di giorni 6, una I.T.P. al 75% di mesi 2, una I.T.P. al 50% di mesi 6; • un tasso di invalidità in termini di danno biologico pari al 16-17%; • un tasso di incapacità lavorativa (di casalinga, badante e/o domestica) di almeno la metà del danno biologico.
La compagnia non intendeva definire bonariamente il sinistro sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio né aderiva alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita .
Chiedeva pertanto che il Tribunale accogliesse le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità della conducente dell'autovettura
Opel Corsa, targata EG668PY, nella produzione del sinistro descritto in premessa e, conseguentemente,
2) condannare (incorporante Controparte_1
la , in persona dell'amministratore e legale Controparte_2 rappresentante p. t., in solido con i convenuti e , CP_3 Controparte_4
ciascuno per il rispettivo titolo di responsabilità, al risarcimento, in favore dell'attrice, di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, come innanzi descritti, subiti e subendi in conseguenza del sinistro, nella somma che ad istruttoria espletata risulterà dovuta ovvero che il Giudice riterrà equo liquidare, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3) condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi di lite in favore dell'avv. Francesco Mazzei, procuratore antistatari”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva la Controparte_6
[...
,eccependo in via preliminare la improponibilità dell'azione in quanto l'attrice non avrebbe fornito prova dell'inoltro della messa in mora contenete i requisiti di cui alla vigente normativa del d.lgs. 209/05. La convenuta eccepiva altresì l'assoluta infondatezza dell'azione risarcitoria intrapresa dall'attrice e l'inutilizzabilità della consulenza tecnica esperita nel corso della procedura cautelare ex art. 696 cpc bis ritenendo che, la stessa, aveva oltrepassato i limiti e i caratteri della funzione conciliativa sottesa alla natura intrinseca della procedura oltre quantificare erroneamente le lesioni fisiche dell'attrice effettuando una erronea valutazione della documentazione prodotta.
Nel merito, la convenuta ha eccepito la insussistenza dell'an debeatur, negando la stessa esistenza del sinistro per come descritta rilevando che incombeva sull'attrice l'onere di provare la propria mancata responsabilità concorrente nella causazione dell'evento lesivo.
La convenuta ha altresì eccepito in merito al quantum debeatur, contestando la quantificazione operata dall'attrice ritenuta sproporzionata e non comprovata, aggiungendo che nella fase antecedente di trattazione del sinistro, per le lesioni effettivamente riconducili al sinistro l'attrice aveva ricevuto l'importo di euro
17.488,00.
La convenuta ha, dunque, concluso chiedendo:
“In via preliminare ed in rito: - accertare e dichiarare l'improponibilità della domanda per carenza/mancanza dell' atto di costituzione in mora, contenente i requisiti di cui alla vigente normativa disciplinata dagli artt. 145 e 148 d. lgs 209/05;
In via subordinata, nel merito: - Annullare la consulenza tecnica esperita nel giudizio per ATP Rg.2409/2018 per quanto esposto nel punto 2 della presente comparsa.
- In ogni caso rigettare la domanda in quanto infondata ovvero, subordinatamente, ridurre l'eventuale importo che verrà riconosciuto all'attrice a titolo risarcitorio in proporzione al grado – da accertarsi in corso di causa - di corresponsabilità nella causazione dell'incidente imputabile alla sig.ra Pt_1
- Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Rimanevano contumaci e . CP_3 Controparte_4
La causa è stata, dunque, istruita mediante prova testimoniale e acquisizione della documentazione medica e dell'ATP e, all'esito dell'istruttoria la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 05/06/2023. Dopo alcuni rinvii d'ufficio, con ordinanza dell'08/09/2025 la scrivente, nelle more divenuta assegnataria del fascicolo, rinviava il presente giudizio per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
DIRITTO
In via preliminare va disattesa l'eccezione della convenuta di improcedibilità della domanda. La domanda deve ritenersi proponibile essendo stata preceduta da rituale richiesta di risarcimento danni ex art. 145 comma 1 del D. Lgs n. 209/2005 che prevede
“l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento anche se inviata per conoscenza avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 148”.
Tanto si è verificato nel caso de quo. Dagli atti, infatti, emerge in modo inequivocabile che l'attrice ha rispettato la normativa per aver inoltrato a mezzo raccomandata del
03/08/2016 con le successive dell'08/09/2016 , del 26/04/2017 e del 24/11/2017 (cfr.all. 4,5,6,7) richiesta di risarcimento all'impresa designata ai sensi dell'art. 148 comma 2 C.D.A. La circostanza è inoltre confermata dalla stessa Assicurazione convenuta che a seguito di formale richiesta risarcitoria ha corrisposto alla sig.ra l'importo di € 17.488,00 . Pt_1
Sussistono, altresì, sia legittimazione attiva dell'attore che quella passiva dei convenuti alla stregua delle risultanze documentali in atti;
peraltro, l'esistenza della copertura assicurativa non è contestata dalla convenuta Assicurazione.
Passando ad esaminare il merito della controversia, la domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti di quanto si motiva.
Giova ricordare che in virtù di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (Cass. Civ. 13390107) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto. Il giudice, d'altro canto, può fondare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116 c.p.c.
Nella fattispecie dedotta in lite, devono ritenersi provati l'effettivo accadimento dell'evento dannoso, nonché il coinvolgimento nel sinistro dell'auto e della persona suindicati.
Per ciò che riguarda i profili della responsabilità, ad avviso di questo giudice il sinistro per cui è causa va ricondotto alla responsabilità esclusiva della convenuta contumace che, procedendo su Via Verteglia, con direzione Via Don Controparte_4
Minzoni, usciva dalla rotonda posta all'incrocio con Via Innocenzo Lucio alla guida dell'autovettura Opel Corsa, targata EG668PY, di proprietà del sig. , ebbe CP_3
ad investire l'attrice che, a piedi, stava attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali.
Al riguardo, va richiamato che, nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie, la norma di cui all'art. 2054 comma 1 c.c. pone a carico del conducente del veicolo una presunzione iuris tantum di colpa e che, per vincere tale presunzione e fondare un giudizio di colpa esclusiva o concorrente del pedone, il conducente ha l'onere di provare che il pedone ha tenuto una condotta anomala, violando le regole del Codice della Strada e ponendosi imprevedibilmente ed improvvisamente dinanzi alla traiettoria del veicolo (Cass. 16/6/2003 n. 9620; Cass.
1176/2010 n. 14064; Cass. 18/11/2014 n. 24472); che, pertanto, muovendosi dalla premessa secondo cui la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%, al fine di valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito, occorre “che emergano circostanze idonee a dimostrare una colpa in concreto del pedone", essendo "onere del conducente dimostrare che la condotta del pedone è stata colposa ed ha avuto efficacia causale assorbente o concorrente nella produzione dell'evento” (Cass. 18/11/2014 n. 24472 e da ultimo ordinanza del 5 novembre 2024 n.283658).
Sul punto la Cassazione ha più volte espresso il principio secondo il quale il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, il cui avvistamento, poi, implica la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale il conducente è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare moderare la velocità e, all'occorrenza, arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento. Da ciò consegue che, nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere esclusa la responsabilità del conducente, è necessario che lo stesso si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso;
occorre inoltre che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale e a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel suo comportamento. Difatti la Suprema Corte ha ribadito che “La responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento di un pedone […], pur essendo presunta, può essere tuttavia esclusa non solo quando l'investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era alcuna reale possibilità di evitare, da parte sua,
l'incidente” (cfr. Cass. civ. 9278/2017) e “In tema di investimento di pedone, il comportamento di quest'ultimo è suscettibile di assumere una efficienza causale esclusiva dell'evento dannoso ove, per la sua repentinità, metta il conducente del veicolo investitore nella oggettiva impossibilità di evitare l'incidente” (cfr. Cass. civ.
12721/2015) e, da ultimo, “In caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare
l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (cfr. Cass. civ. 9856/2022).
Nella fattispecie in esame alcuna prova liberatoria risulta fornita dalla parte convenuta e rimasti contumaci, né sono emersi elementi per CP_3 Controparte_4
poter ritenere sussistente una condotta colposa dell'attrice, che era nell'atto dell'attraversamento della strada al momento dell'investimento.
Ebbene, tenuto conto delle allegazioni delle parti e delle risultanze istruttore, a parere di questo giudice non sussiste la colpa del pedone e le dichiarazioni testimoniali hanno dimostrato l'assunto attoreo.
Va innanzitutto rilevato che la convenuta non ha inteso Controparte_4
sottoporsi all'interrogatorio formale deferitole.
Dalla segnalazione di incidente redatto dalla Polizia Municipale di LL (AV) emerge che il conducente nell'immediatezza dichiarava: "mentre mi accingevo ad uscire dalla rotonda in direzione via Verteglia, Don Minzoni, all'altezza delle strisce pedonali, la Signora era ferma tra due macchine, di cui una era in sosta sulle strisce, al mio arrivo ha attraversato all'improvviso impattando il mio veicolo nella parte anteriore destra altezza ruota, per poi cadere a terra"; mentre la pedone dichiarava: "stavo Pt_1
per attraversare sulle strisce pedonali, quando all'improvviso è arrivata a macchina che mi ha investito e mi ha sbalzato un paio di metri in avanti”. I Vigili Urbani pertanto, alla luce delle informazioni assunte nell'immediatezza ricostruivano il sinistro relazionando che lo stesso si verificava “in adiacenza alle strisce pedonali, dove la
Sig.ra dopo essersi fermata tra due auto in sosta attraversava la strada ed al centro strada impattava con veicolo A in transito in quell'istante. Sull'asfalto non sono stati rilevati segni di frenata e/o di scarrocciamento nè altri segni utili per stabilire l'esatto punto d'impatto, inoltre al nostro arrivo il veicolo A era stato spostato e parcheggiato lateralmente, autonomamente dal conducente al fine di agevolare la circolazione stradale;
Il lamentava forti dolori al collo ed alla spalla”. CP_10
La dinamica del sinistro è stata altresì confermata dalle dichiarazioni testimoniali assunte nel presente giudizio.
I testi di parte attrice sig.ra , e Parte_2 Testimone_1 Tes_2
hanno tutti concordemente affermato che la sig.ra , dopo l'impatto,si
[...] Pt_1
trovava riversa a terra in prossimità delle strisce pedonali e dolorante tanto da rendersi necessario l'arrivo dell'autoambulanza.
Quanto all'eccepita corresponsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro oer aver attraversato improvvisamente dopo essere rimasta ferma tra due auto in sosta, non ha trovato riscontro nel giudizio. Si osserva che la presenza di una persona a piedi nel tratto di strada interessato dal sinistro è prevedibile e che la condotta di guida più attenta e rispettosa delle regole di cui all'art. 141 cod. strad., avrebbe evitato l'impatto dell'auto con la vittima.
Per le considerazioni svolte, ritenuta la responsabilità esclusiva della convenuta
[...]
vanno condannate le parti convenute a risarcire il danno sofferto Controparte_4
dall'attrice nei limiti di seguito indicati.
Con riferimento al quantum debeatur, per la individuazione e liquidazione dei lamentati danni, le lesioni lamentate dall'attrice, nonché la relativa compatibilità con l'evento traumatico descritto in citazione ed i conseguenti postumi invalidanti, può senza dubbio farsi riferimento alla CTU espletata nel procedimento di ATP.
Il CTU Dott. nell'elaborato peritale, con motivazione corretta ed Persona_3
adeguata, ha formulato le seguenti conclusioni: “Dai risultati degli esami effettuati
(clinico-obiettivi e documentali) è emerso che la Sig.ra 58enne in Parte_1 buone condizioni generali di salute, è affetta da un quadro menomativo produttivo di danno osteo-articolare e estetico. Il quadro menomativo è conseguenza delle seguenti originarie lesioni prodotte dal trauma policontusivo (particolarmente localizzato: all'arto superiore sinistro e in regione lombare) da investimento automobilistico del
26/07/2016: - lussazione della spalla sinistra da lesione della cuffia dei rotatori in
"avanzata" antecedente artrosi gleno-omerale e acromionclaveare;
slatentizzazione/produzione di ernia discale L1-L2 in rachide già affetto da spondilodiscoartrosi con ernia L2-L3, protrusioni discali L3-L4 e L4-L5 nonché esiti di intervento chirurgico L5-S1 (laminectomia posteriore, discectomia, artrodesi con interposizione di cage intersomatico)”. Quanto al nesso causale si legge:” Del verificarsi (nel tempo e nel luogo riferiti dall'attrice) del trauma da investimento automobilistico v'è prova nella documentazione redatta dalla forza pubblica (agenti di
Polizia Municipale) prontamente intervenuta nonché nell'iniziale referto di PS dell'AORN Moscati di Avellino dello stesso giorno del trauma. Le suddette originarie lesioni fisiche sono compatibili con la dinamica traumatica descritta dalla p.
(proiezione al suolo a seguito di investimento automobilistico). L'interessamento contusivo-distorsivo con lussazione della spalla sinistra richiese immediata riduzione ad opera dell'ortopedico, mentre quello contusivo lombare fece registrare al medesimo sanitario di P.S. la presenza di "dolore in corrispondenza del tratto lombare sul pregresso intervento chirurgico". L'"avanzata" artrosi gleno-omerale e acromionclaveare risulta rilevata strumentalmente dall'esame RM della spalla del
23/08/2016, così come da analogo esame emerge l'interessamento lesivo parziale della cuffia dei rotatori del 08/11/2017 (cfr.: "lesione parcellare” dei tendini del sottospinoso, del sottoscapolare e del sovraspinoso). La comparazione dei quadri menomativi descritti nei due referti di esami RM lombosacrale del 24/06/2016 e 29/10/2016 ha fatto apprezzare, inoltre, la presenza (comparsa/slatentizzazione!) nel secondo di ernia discale L1-L2 ("paramediana appena laterale sinistra in parte estrusa e migrata caudalmente”) non presente nel primo. In definitiva la storia clinico-traumatologica come desunta dalla raccolta anamnestica comparata al contenuto della documentazione medesima nonché le menomazioni obiettivate in sede di visita risultano compatibili con la ricorrenza delle lesioni documentate e riportate nella mia diagnosi medico- legale”
Quanto alla lamentata ripercussione psichica dell'evento sull'attrice il CTU così relazionava:” Il quadro psico-patologico segnalato non può essere causalmente riferito al trauma da investimento stradale per cui è causa posto che la p. è risultata presentare antecedenti menomazioni a grave impatto invalidante e per ciò assolutamente rilevanti ai fini della insorgenza della reazione psico-patologica rilevata: ci si riferisce, in particolare, alla avanzata artrosi cervicale, di spalle e lombare, nonché agli esiti di interventi chirurgici di isterectomia, alla colonna lombare e alla spalla destra”
Per ciò che concerne la valutazione della invalidità temporanea, il CTU, tenuto conto dei riferimenti temporali della documentata storia clinica nonché di criteri scientifici desunti dalla comune esperienza clinica, ha così concluso:” La Sig.ra , Parte_1
oggi 58enne (n. 03/11/1960) in buone condizioni generali di salute, a seguito dell'investimento stradale del 26/07/2016 riportò: trauma policontusivo con lesione della cuffia dei rotatori alla spalla sinistra (già affetta da avanzata artrosi) e slatentizzazione/produzione di ernia discale L1-L2 in rachide già affetto da grave spondilodiscoartrosi con ernia discale L2-L3, protrusioni discali L3-L4 e L4-L5 nonché esiti di intervento chirurgico L5-S1 (laminectomia posteriore, discectomia, artrodesi con interposizione di cage intersomatico). - La invalidità temporanea (I.T.) fu
Totale (I.T.T.) per 6 (sei) giorni e parziale (I.T.P.) per ulteriori 8 mesi stadiabili in 2 mesi al 75% seguiti da altri 6 mesi al 50%. - Ai postumi residuati è attribuibile un tasso di invalidità in termini di danno biologico pari 16-17 punti percentuali di cui almeno la metà incidenti sull'attività di casalinga (e comunque di badante e/o domestica). - Il danno morale risulta essere stato di moderata entità. - La somma degli importi di spesa già sostenuti e documentati è risultata essere pari a Euro 7512,10”.
Ciò detto, richiamate le superiori conclusioni del CTU, alle quali il Tribunale ritiene di potersi ampiamente affidare,esaustiva anche nei chiarimenti resi ai CTP delle parti, occorre procedere alla quantificazione del danno non patrimoniale complessivamente sofferto dalla Sig.ra (danno biologico/dinamico relazionale + Parte_1
incremento per sofferenza soggettiva interiore presumibilmente riconducibile a siffatto tipo di lesione secondo l'id quod plerumque accidit avuto riguardo nella specie ai patemi sopportati in conseguenza di quanto subito, delle cure alle quali si è dovuta sottoporre e dell'entità dei postumi che sono residuati).
Nell'operare detta quantificazione questo Giudice ritiene di dover utilizzare le Tabelle di Milano vigenti (ovvero quelle aggiornate al 2024), considerata l'entità dell'invalidità permanente di cui si discorre, non rientrante nell'alveo di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private, e, inoltre, non potendo trovare applicazione, ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 12/25, la recentissima Tabella unica nazionale per il risarcimento dei danni da macro lesioni, trattandosi di fatto avvenuto in epoca antecedente alla sua entrata in vigore.
Ciò detto, considerata l'età della paziente al momento dei fatti di causa (56 anni), alla stessa può essere riconosciuto un importo pari ad € 56.569,00.
Va poi riconosciuta la somma di € 690,00 per ITT , di € 5.175,00 per ITP al 75%, e di
€ 10.350,00 per ITP al 50% per un totale di € 16.215,00.
Nella fattispecie in esame la somma di € 72.784,00 costituisce – ad avviso di questo
Giudice – un ristoro esaustivo del pregiudizio non patrimoniale, comprensivo del
“danno biologico/dinamico relazionale” e di quello “da sofferenza soggettiva interiore”, riportato dall'attrice in conseguenza dell'evento oggetto del presente giudizio, avuto riguardo – si ribadisce – ai patemi evidentemente sopportati in conseguenza delle lesioni subite, delle cure e dell'entità dei postumi che sono nel complesso residuati secondo l'id quod plerumque accidit.
Non ricorrono nella vicenda in esame i presupposti per accordare un incremento del risarcimento standard previsto dalle citate tabelle nell'ottica della “personalizzazione” atteso che solo le conseguenze “peculiari” dovranno essere risarcite aumentando il danno biologico (personalizzazione), laddove vi sia adeguata allegazione e prova di tali ulteriori conseguenze.
Deve trattarsi di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendono il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età; solo in tal caso è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione, come già ritenuto, peraltro dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 18611/2015; Cass. 2788/2019).
Nel caso di specie, non risultano allegate da parte attrice (prima ancora che provate) le ulteriori circostanze specifiche ed eccezionali che renderebbero il danno più grave.
Dunque, alcun ulteriore aumento deve essere apportato a quello già riconosciuto.
Ne discende, dunque, che in difetto di allegazione e prova di pregiudizi di tipi diverso, alla Sig.ra spetta complessivamente la somma di € 72.784,00 cui va detratta la Pt_1
somma di € 17.488,00 già liquidata da Controparte_11
Quanto al danno patrimoniale, risultano documentate spese mediche sostenute per €
7.512,10, oltre € 976,00 per onorario CTU per un totale di € 8.488,00 . Non sono rimborsabili le ulteriori spese mediche, non avendo il CTU relazionato circa la necessità di ulteriori trattamenti riabilitativi che pertanto rimangono nella discrezionalità della paziente.
Vanno altresì riconosciuti sulla somma dovuta a titolo risarcitorio gli interessi – quale ristoro per il mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) - dalla data del fatto lesivo alla sua liquidazione, in ossequio ai principi dettati dalla Suprema Corte (Cass. SS.UU. n. 1712/1995), ovvero in ragione dei seguenti criteri: la base di calcolo degli interessi non può essere costituita dalla somma liquidata a titolo di risarcimento per equivalente e già rivalutata, ma dalla somma corrispondente alla sorte capitale, come sopra liquidata, svalutata all'epoca del fatto illecito e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT;
su tale importo, in difetto di elementi che consentano di ritenere un impiego più remunerativo, va applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma. Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali.
Complessivamente il danno sofferto dall'attrice va, dunque, determinato nell'importo di € 72.784,00 da cui detrarre l'importo già percepito, oltre spese documentate per €
8.488,00.
SUL REGIME DELLE SPESE
Le spese di lite seguono la soccombenza e di liquidano come in dispositivo, in ragione dell'accoglimento, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00) con applicazione al minimo per la fase decisoria ex art. 281 sexies c.p.c. per la sua estrema snellezza .
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia di e;
CP_3 Controparte_4
- in accoglimento della domanda attorea, condanna la convenuta
[...]
al pagamento del danno non patrimoniale per € 72.484,00, cui va Controparte_5
detratta la somma di € 17.488,00 già liquidata da in favore di Controparte_11 Pt_1
oltre interessi e rivalutazione come indicati in parte motiva , oltre € 8.488,00
[...]
per spese documentate con interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore di Controparte_5
, delle spese di lite, che si liquidano in € 11.977,00 per competenze oltre Parte_1
accessori, come per legge, con attribuzione al difensore per dichiaratone anticipo.
Così deciso in data 19 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa LA Casale