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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/10/2025, n. 1722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1722 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1026/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona
Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1026/2023 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Giussano (MB), Via Catalani n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Puglisi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Seregno (MB), Vicolo Sole, n. 9, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso Avv. Fannie Nicolussi c.f.
con studio in Seregno (MB) Via Stoppani 31, giusta procura in atti;
C.F._3
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Causa trattenuta in decisione in data 24.9.2025 sulle seguenti conclusioni, depositate dalle parti in via congiunta in data 24.9.2025:
“1. Disporre l'affido condiviso di , al padre ed alla madre, con collocamento prevalente Per_1 presso quest'ultima e con esercizio disgiunto della potestà genitoriale quanto alle questioni di ordinaria amministrazione.
2. Salvo migliore e diverso accordo tra i genitori ed il figlio , disporre che il SI. Per_1 Pt_2 potrà vedere e tenere con sé il figlio tre fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio (dal Per_1 termine della giornata lavorativa del SI. sino alla domenica sera, quando lo Pt_2 riaccompagnerà presso l'abitazione della madre ovvero della nonna materna, entro le ore 21:00, secondo le esigenze stesse del minore.
3. Disporre che, in relazione alle ricorrenze, le festività di maggior rilievo e i periodi di vacanza,
trascorrerà le stesse, ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore. Per_1
Nello specifico, avrà diritto a trascorrere le festività dell'Immacolata, di Natale, di Per_1
Capodanno e di Pasqua, alternativamente, un anno con il padre e un anno con la madre. Per_1 trascorrerà, in maniera alternata, il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre o quello dal 31 dicembre sino al termine delle vacanze scolastiche un anno con il padre ed un anno con la madre. Per ciò che concerne esclusivamente i giorni del 24 e 25 dicembre, i genitori dovranno organizzarsi affinché sia messo nelle condizioni di poter trascorrere dette festività anche con i nonni e Per_1 con le famiglie di origine dei genitori stessi.
4. Disporre che, durante le vacanze estive, il SI. trascorrerà con il figlio un periodo non Pt_2 inferiore alle tre settimane, di cui almeno due consecutive. Parimenti, la SI.ra avrà a Pt_1 disposizione un uguale periodo temporale per trascorrere le vacanze estive con il figlio. I SI.ri e dovranno reciprocamente concordare il periodo e comunicarsi Pt_1 Pt_2 vicendevolmente ove trascorreranno le vacanze con il minore entro il 31 maggio di ogni anno.
5. Disporre che la casa coniugale di Giussano (MB), di Via Catalani n. 14, di proprietà dei SI.ri e nella misura del 50 % ciascuno, resti assegnata, insieme a tutti gli arredi e Pt_1 Pt_2 suppellettili che la compongono, alla SI.ra che vi risiede insieme al figlio , fintanto Pt_1 Per_1 che non verrà venduta e fintanto che continuerà a vivere con la madre a prescindere dal Per_1 raggiungimento della maggiore età e/o dell'indipendenza economica e che le utenze relative alla suddetta abitazione (bollette luce, gas, telefono) saranno di competenza esclusiva della SI.ra
, ad eccezione delle spese straordinarie che saranno ripartite nella misura del 50% Pt_1 ciascuno.
6. Disporre che la rata del mutuo stipulato dai SI.ri e con l'istituto bancario Pt_1 Pt_2
BNP Paribas Personal Finance S.p.A. ed ammontante ad Euro 822,00 mensili, rimarrà a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno. I SI.ri e provvederanno, pertanto, a Pt_1 Pt_2 versare, entro il giorno 10 di ogni mese, sul conto corrente bancario n. 140119 acceso presso Banca
Nazionale del Lavoro, filiale 5511 di Seregno, cointestato ad entrambi la somma di Euro 411,00 ciascuno, a pagamento della propria quota del 50% di mutuo.
7. Disporre che il SI. provvederà a corrispondere, a decorrere dal mese di ottobre 2025, Pt_2 alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore e sino alla Pt_1 Per_1 completa indipendenza economica di quest'ultimo, la somma di Euro 300,00 mensili, somma che verrà corrisposta, in via anticipata, entro il 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente BancoPosta della SI.ra contraddistinto dal seguente IBAN: Pt_1
[...].
Tale importo sarà soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT a decorrere dal mese di ottobre 2026.
8. Disporre che, nel momento in cui verrà realizzata la vendita dell'immobile adibito a casa coniugale (con la pattuizione che il mandato all'agenzia immobiliare - che verrà scelta di comune accordo tra i SI.ri e – verrà conferito, non prima di sei mesi dalla comunicazione Pt_1 Pt_2 della sentenza definitiva, al valore del mutuo residuo e con impegno a non vendere l'immobile ad offerte inferiori a tale importo, maggiorato delle spese di agenzia e di eventuali spese per la cancellazione d'ipoteca, di modo che le parti non debbano sostenere alcun esborso con riferimento alla vendita;
dovrà, inoltre, essere previsto che il rogito o, comunque, la consegna dell'immobile non potrà avvenire prima di dicembre 2026 in modo da consentire alla SI.ra di reperire e Pt_1 trasferirsi in una soluzione abitativa consona alle esigenze sue e di ), il SI. Per_1 Pt_2 provvederà a corrispondere alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento di , Pt_1 Per_1 la somma di Euro 430,00 mensili invece che Euro 300,00.
Tale importo sarà soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT a decorrere dal corrispondente mese dell'anno successivo a quello in cui dovrà essere erogato l'importo aumentato di cui sopra.
9. Disporre che, in ogni caso, il SI. provvederà, altresì, a corrispondere alla SI.ra Pt_2
il 50% di tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio secondo quanto Pt_1 stabilito dal Protocollo della Corte d'Appello di Milano. 10. Disporre che, in ogni caso, l'assegno unico per il figlio erogato dall' verrà Per_1 CP_1 percepito in misura esclusiva dalla SI.ra . Parte_1
Fintanto che non saranno effettuate le dovute comunicazioni all' e fintanto che l'Istituto non CP_1 provvederà materialmente all'erogazione esclusiva dell'assegno unico in favore della SI.ra
, disporre che il SI. provveda, dal mese di ottobre 2025, a corrispondere alla Pt_1 Pt_2
SI.ra quanto allo stesso accreditato dall' a titolo del 50% dell'assegno unico in Pt_1 CP_1 favore del figlio . Per_1
11. Disporre che, nel caso in cui, a causa di modifiche legislative, venisse meno l'erogazione statale dell'assegno unico, la SI.ra sarà autorizzata a prelevare, mese per mese, la somma Pt_1 erogata dall' a titolo di indennità di frequenza ai sensi della Legge 104/92 o di eventuali CP_1 diverse indennità (qualunque sia la denominazione delle suddette) sul conto corrente intestato a
, per la parte eccedente l'importo di Euro 250,00 mensili, che dovrà, invero, Parte_3 rimanere sul conto corrente intestato allo stesso.
Qualora la parte eccedente l'importo di Euro 250,00 mensili consenta alla SI.ra di Pt_1 raggiungere il complessivo importo minimo mensile di Euro 420,00, alcuna integrazione dovrà essere effettuata dal SI. a titolo di contributo al mantenimento di . Diversamente, Pt_2 Per_1 qualora la parte eccedente l'importo di Euro 250,00 mensili dell'indennità di frequenza o di eventuali diverse indennità (qualunque sia la denominazione delle suddette) non consenta alla SI.ra Pt_1 di raggiungere il complessivo importo minimo mensile di Euro 420,00, disporre che il SI. Pt_2 sarà tenuto ad integrare il contributo al mantenimento di sino al raggiungimento Per_1 dell'importo mensile di Euro 420,00. La signora manderà almeno una volta all'anno al signor l'estratto conto con il Pt_1 Pt_2 saldo del conto di . Per_1
12. Disporre che l'autovettura Dacia Duster targata GM080GA, di proprietà della SI.ra Pt_1 ed acquistata dalla stessa nel marzo 2023, rimarrà nell'esclusiva disponibilità di quest'ultima.
13.Disporre, qualora il Tribunale ritenesse opportuno proseguire nel conferimento dell'incarico ai Servizi Sociali del Comune di Giussano, che gli stessi valutino la volontà di nell'introduzione Per_1 della figura della nonna paterna nei pomeriggi infra-settimanali, senza imposizione alcuna.
14. Spese legali integralmente compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
II. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
III. In punto di status risulta essere stata pronunciata sentenza in data 17.7.2025.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
con ricorso depositato in data 05.02.2023, così provvede: Pt_2
I. Prende atto dell'accordo, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 25 settembre 2025
Il Presidente
Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Michela Benedetta Bordieri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona
Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1026/2023 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Giussano (MB), Via Catalani n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Puglisi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Seregno (MB), Vicolo Sole, n. 9, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso Avv. Fannie Nicolussi c.f.
con studio in Seregno (MB) Via Stoppani 31, giusta procura in atti;
C.F._3
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Causa trattenuta in decisione in data 24.9.2025 sulle seguenti conclusioni, depositate dalle parti in via congiunta in data 24.9.2025:
“1. Disporre l'affido condiviso di , al padre ed alla madre, con collocamento prevalente Per_1 presso quest'ultima e con esercizio disgiunto della potestà genitoriale quanto alle questioni di ordinaria amministrazione.
2. Salvo migliore e diverso accordo tra i genitori ed il figlio , disporre che il SI. Per_1 Pt_2 potrà vedere e tenere con sé il figlio tre fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio (dal Per_1 termine della giornata lavorativa del SI. sino alla domenica sera, quando lo Pt_2 riaccompagnerà presso l'abitazione della madre ovvero della nonna materna, entro le ore 21:00, secondo le esigenze stesse del minore.
3. Disporre che, in relazione alle ricorrenze, le festività di maggior rilievo e i periodi di vacanza,
trascorrerà le stesse, ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore. Per_1
Nello specifico, avrà diritto a trascorrere le festività dell'Immacolata, di Natale, di Per_1
Capodanno e di Pasqua, alternativamente, un anno con il padre e un anno con la madre. Per_1 trascorrerà, in maniera alternata, il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre o quello dal 31 dicembre sino al termine delle vacanze scolastiche un anno con il padre ed un anno con la madre. Per ciò che concerne esclusivamente i giorni del 24 e 25 dicembre, i genitori dovranno organizzarsi affinché sia messo nelle condizioni di poter trascorrere dette festività anche con i nonni e Per_1 con le famiglie di origine dei genitori stessi.
4. Disporre che, durante le vacanze estive, il SI. trascorrerà con il figlio un periodo non Pt_2 inferiore alle tre settimane, di cui almeno due consecutive. Parimenti, la SI.ra avrà a Pt_1 disposizione un uguale periodo temporale per trascorrere le vacanze estive con il figlio. I SI.ri e dovranno reciprocamente concordare il periodo e comunicarsi Pt_1 Pt_2 vicendevolmente ove trascorreranno le vacanze con il minore entro il 31 maggio di ogni anno.
5. Disporre che la casa coniugale di Giussano (MB), di Via Catalani n. 14, di proprietà dei SI.ri e nella misura del 50 % ciascuno, resti assegnata, insieme a tutti gli arredi e Pt_1 Pt_2 suppellettili che la compongono, alla SI.ra che vi risiede insieme al figlio , fintanto Pt_1 Per_1 che non verrà venduta e fintanto che continuerà a vivere con la madre a prescindere dal Per_1 raggiungimento della maggiore età e/o dell'indipendenza economica e che le utenze relative alla suddetta abitazione (bollette luce, gas, telefono) saranno di competenza esclusiva della SI.ra
, ad eccezione delle spese straordinarie che saranno ripartite nella misura del 50% Pt_1 ciascuno.
6. Disporre che la rata del mutuo stipulato dai SI.ri e con l'istituto bancario Pt_1 Pt_2
BNP Paribas Personal Finance S.p.A. ed ammontante ad Euro 822,00 mensili, rimarrà a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno. I SI.ri e provvederanno, pertanto, a Pt_1 Pt_2 versare, entro il giorno 10 di ogni mese, sul conto corrente bancario n. 140119 acceso presso Banca
Nazionale del Lavoro, filiale 5511 di Seregno, cointestato ad entrambi la somma di Euro 411,00 ciascuno, a pagamento della propria quota del 50% di mutuo.
7. Disporre che il SI. provvederà a corrispondere, a decorrere dal mese di ottobre 2025, Pt_2 alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore e sino alla Pt_1 Per_1 completa indipendenza economica di quest'ultimo, la somma di Euro 300,00 mensili, somma che verrà corrisposta, in via anticipata, entro il 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente BancoPosta della SI.ra contraddistinto dal seguente IBAN: Pt_1
[...].
Tale importo sarà soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT a decorrere dal mese di ottobre 2026.
8. Disporre che, nel momento in cui verrà realizzata la vendita dell'immobile adibito a casa coniugale (con la pattuizione che il mandato all'agenzia immobiliare - che verrà scelta di comune accordo tra i SI.ri e – verrà conferito, non prima di sei mesi dalla comunicazione Pt_1 Pt_2 della sentenza definitiva, al valore del mutuo residuo e con impegno a non vendere l'immobile ad offerte inferiori a tale importo, maggiorato delle spese di agenzia e di eventuali spese per la cancellazione d'ipoteca, di modo che le parti non debbano sostenere alcun esborso con riferimento alla vendita;
dovrà, inoltre, essere previsto che il rogito o, comunque, la consegna dell'immobile non potrà avvenire prima di dicembre 2026 in modo da consentire alla SI.ra di reperire e Pt_1 trasferirsi in una soluzione abitativa consona alle esigenze sue e di ), il SI. Per_1 Pt_2 provvederà a corrispondere alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento di , Pt_1 Per_1 la somma di Euro 430,00 mensili invece che Euro 300,00.
Tale importo sarà soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT a decorrere dal corrispondente mese dell'anno successivo a quello in cui dovrà essere erogato l'importo aumentato di cui sopra.
9. Disporre che, in ogni caso, il SI. provvederà, altresì, a corrispondere alla SI.ra Pt_2
il 50% di tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio secondo quanto Pt_1 stabilito dal Protocollo della Corte d'Appello di Milano. 10. Disporre che, in ogni caso, l'assegno unico per il figlio erogato dall' verrà Per_1 CP_1 percepito in misura esclusiva dalla SI.ra . Parte_1
Fintanto che non saranno effettuate le dovute comunicazioni all' e fintanto che l'Istituto non CP_1 provvederà materialmente all'erogazione esclusiva dell'assegno unico in favore della SI.ra
, disporre che il SI. provveda, dal mese di ottobre 2025, a corrispondere alla Pt_1 Pt_2
SI.ra quanto allo stesso accreditato dall' a titolo del 50% dell'assegno unico in Pt_1 CP_1 favore del figlio . Per_1
11. Disporre che, nel caso in cui, a causa di modifiche legislative, venisse meno l'erogazione statale dell'assegno unico, la SI.ra sarà autorizzata a prelevare, mese per mese, la somma Pt_1 erogata dall' a titolo di indennità di frequenza ai sensi della Legge 104/92 o di eventuali CP_1 diverse indennità (qualunque sia la denominazione delle suddette) sul conto corrente intestato a
, per la parte eccedente l'importo di Euro 250,00 mensili, che dovrà, invero, Parte_3 rimanere sul conto corrente intestato allo stesso.
Qualora la parte eccedente l'importo di Euro 250,00 mensili consenta alla SI.ra di Pt_1 raggiungere il complessivo importo minimo mensile di Euro 420,00, alcuna integrazione dovrà essere effettuata dal SI. a titolo di contributo al mantenimento di . Diversamente, Pt_2 Per_1 qualora la parte eccedente l'importo di Euro 250,00 mensili dell'indennità di frequenza o di eventuali diverse indennità (qualunque sia la denominazione delle suddette) non consenta alla SI.ra Pt_1 di raggiungere il complessivo importo minimo mensile di Euro 420,00, disporre che il SI. Pt_2 sarà tenuto ad integrare il contributo al mantenimento di sino al raggiungimento Per_1 dell'importo mensile di Euro 420,00. La signora manderà almeno una volta all'anno al signor l'estratto conto con il Pt_1 Pt_2 saldo del conto di . Per_1
12. Disporre che l'autovettura Dacia Duster targata GM080GA, di proprietà della SI.ra Pt_1 ed acquistata dalla stessa nel marzo 2023, rimarrà nell'esclusiva disponibilità di quest'ultima.
13.Disporre, qualora il Tribunale ritenesse opportuno proseguire nel conferimento dell'incarico ai Servizi Sociali del Comune di Giussano, che gli stessi valutino la volontà di nell'introduzione Per_1 della figura della nonna paterna nei pomeriggi infra-settimanali, senza imposizione alcuna.
14. Spese legali integralmente compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
II. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
III. In punto di status risulta essere stata pronunciata sentenza in data 17.7.2025.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
con ricorso depositato in data 05.02.2023, così provvede: Pt_2
I. Prende atto dell'accordo, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 25 settembre 2025
Il Presidente
Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Michela Benedetta Bordieri