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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/11/2025, n. 3573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3573 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
UC SI, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 1687/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTI BANCARI (DEPOSITO BANCARIO, ETC), pendente
TRA
Parte_1
(P.IVA E C.F. ), in persona dell'amministratore
[...] P.IVA_1 unico
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_1 C.F._2 elettivamente domiciliati in VIA LUIGI CALDIERI 127 NAPOLI, presso lo studio dell'Avv. D'ORLANDO ANGELO (C.F.
), che li rappresenta e difende in virtù di C.F._3 procura in calce all'atto di citazione ATTORI E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI, 28 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. ALFANO CATERINA (C.F. ) C.F._4 che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione notificato CONVENUTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 16/07/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
N.R.G. 1687/2015 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente la Parte_1
unitamente ai suoi fideiussori, conveniva
[...] in giudizio la al fine: Controparte_1
- di accertare che la Parte_1 era creditrice di € 81.671,42 e non
[...] debitrice di euro € 10.798,27;
- di accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultralegali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
- di accertare che sul conto corrente erano stati applicati interessi non dovuti ed erano transitate competenze rinveniente da altri conti;
- di accertare che, la con la propria condotta aveva CP_1 cagionato un danno all'attrice per € 50.000,00;
- di condannare l'istituto di credito al pagamento della somma di € 131.617,42 (81.671,42+50.000,00);
- di accogliere l'exceptio doli et nullitatis esperite dai fideiussori, attesa l'invalidità e la nullità della pretesa creditoria.
Si costituiva la che chiedeva il rigetto della domanda con CP_1 condanna alle spese.
Il giudice formulava, in data 9/8/2017, proposta conciliativa, che veniva accettata dalla sola parte attrice.
Espletata una Consulenza Tecnica d'Ufficio, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sul merito. Risultano stipulati tra le parti:
- il contratto di conto corrente n. 1287403, acceso in data 10/02/2004 attraverso Contratto di adesione Impresa sm@ll e con ultimo saldo disponibile, sulla base della documentazione depositata, al 31/12/2013 pari ad €
N.R.G. 1687/2015 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 9.995,87 a favore all'istituto di credito;
- il contratto di conto corrente n. 1547160, acceso in data 08/03/2006, da schema contrattuale e con ultimo saldo disponibile, sulla base della documentazione depositata, al 31/12/2013, pari ad € 24.209,90, a favore dell'istituto di credito.
Entrambi i contratti risultano prodotti in atti e sottoscritti dal cliente, contenenti le indicazioni delle condizioni di tasso ultralegale, della commissione di massimo scoperto, delle spese tenuta conto e la specifica indicazione circa la pari periodicità delle capitalizzazioni attive/passive. Non risultano, invece, prodotte in atti, le successive modifiche delle condizioni contrattuali e documentazione relativa alle linee di credito concesse. Venendo alla Consulenza Tecnica espletata, questa può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo l'Ausiliario adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico, sicché possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione della vicenda de quo. Con riguardo ai tassi di interesse applicati in sede di conclusione dei contratti, il CTU ha rilevato che essi risultano inferiori ai tassi soglia. Infatti, in relazione al conto corrente 1287403, le condizioni di tasso sono le seguenti: TAN 13,125% e TAE 13,785%, mentre il tasso soglia del I trimestre 2004 per le operazioni di apertura di credito in c/c fino ad € 5.000,00 è pari al 18,61% ed il tasso soglia del I trimestre 2004 per le operazioni di apertura di credito in c/c. oltre ad € 5.000,00 è pari a 14,25%. In relazione al conto corrente 1547160, le condizioni di tasso sono le seguenti: TAN 13,37% - TAE 14,055%, mentre il tasso soglia del I trimestre 2006 per le operazioni di apertura di credito in c/c. fino ad € 5.000,00 è pari al 18,87% e il tasso soglia del I trimestre 2006 per le operazioni di apertura di credito in c/c, oltre € 5.000,00, pari a 14,07%. Con riferimento all'usurarietà sopravvenuta, il CTU ha rilevato un superamento del tasso soglia per importi complessivamente
N.R.G. 1687/2015 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 misurati in € 423,46 per il conto n. 1287403 ed € 11.080,95 per il conto n. 1547160. L'individuazione del momento rilevante per la valutazione dell'usurarietà degli interessi e degli ulteriori oneri economici connessi ad un finanziamento o ad un altro contratto bancario rappresenta un tema oggetto di acceso dibattito, sia in dottrina sia in giurisprudenza. La legge 7 luglio 1996, n. 108, infatti, non indica espressamente il momento in relazione al quale debba essere effettuato il raffronto tra condizioni contrattuali e tasso soglia usura, lasciando quindi aperte diverse letture interpretative. Si discute, in particolare, se la qualifica di usurarietà degli interessi debba riferirsi alla situazione esistente al momento della conclusione del negozio (con la conseguente irrilevanza di una eventuale successiva diminuzione dei tassi soglia), ovvero se sia necessario operare un continuo raffronto ed adeguamento dei tassi degli interessi di volta in volta maturati in relazione alle singole operazioni creditizie con i tassi soglia quali di tempo in tempo rilevati. Appare opportuno, sin da subito, evidenziare che, con l'espressione invalsa nella prassi di “usura sopravvenuta”, si indicano in realtà due distinti fenomeni. Il termine usura sopravvenuta si utilizza, secondo una prima accezione, in relazione ai contratti che risultavano in corso al momento della entrata in vigore della l. 108/96, ma che erano sorti in un periodo antecedente alla citata legge. Si parla di usura sopravvenuta, secondo una seconda accezione (e questo è il caso che ci riguarda), in relazione alla pretesa necessità di procedere alla verifica di usurarietà delle condizioni contrattuali nel caso di tasso convenuto originariamente in misura lecita (ossia sottosoglia usura) ma che, per effetto di una sopravvenuta variazione in diminuzione del tasso soglia, sia divenuto successivamente superiore al tasso soglia rilevato di tempo in tempo. In dottrina e giurisprudenza sono state ampiamente sostenute sia la tesi della rilevanza dell'usura sopravvenuta nelle due diverse fattispecie sopra richiamate, sia la tesi della irrilevanza dell'usura sopravvenuta. Parte della dottrina e della giurisprudenza ritengono rilevante la c.d. usurarietà sopravvenuta degli interessi che, ancorché pattuiti
N.R.G. 1687/2015 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 lecitamente (al di sotto del tasso soglia ovvero in assenza di tasso soglia), dovessero risultare in seguito superiori al tasso soglia rilevato al momento della corresponsione delle somme da parte del debitore. In base a tale interpretazione, la valutazione di usurarietà deve essere rapportata non al momento di perfezionamento del negozio, bensì al momento del pagamento degli interessi, ovvero (secondo una diversa lettura) al momento della relativa maturazione. A favore di tale ricostruzione si richiama, in primo luogo, la rilevanza penale della percezione di interessi superiori al tasso soglia, da cui conseguirebbe la nullità parziale sopravvenuta per contrasto con la normativa imperativa penale, ovvero l'inefficacia sopravvenuta della clausola determinativa di interessi pur originariamente lecita. Si osserva, altresì, come il termine di prescrizione del reato di usura, ai sensi dell'art. 644 ter c.p., decorra con l'ultima dazione o pagamento di interessi. Sempre secondo la tesi dell'ammissibilità della c.d. usurarietà sopravvenuta, nel caso in cui gli interessi originariamente pattuiti al di sotto del tasso soglia superino tale limite nel corso del rapporto sarebbe inapplicabile l'art. 1815 c.c. e, di conseguenza, il tasso dovrebbe essere ridotto al limite del tasso soglia rilevato di tempo in tempo, in virtù del meccanismo di integrazione legale del contratto previsto dall'art. 1339 c.c.
3. Secondo una diversa ed opposta lettura interpretativa, il momento rilevante per la verifica dell'usurarietà delle condizioni contrattuali rispetto al tasso soglia è da individuarsi (unicamente) in quello della conclusione del contratto. Ciò che rileverebbe è il momento della determinazione convenzionale del corrispettivo usurario: il contratto validamente concluso che prevede condizioni al di sotto del tasso soglia non è inficiato dalla successiva dinamica della determinazione dei tassi soglia anche nel caso di ribasso degli stessi. A fondamento di tale interpretazione, anche con riferimento ai contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della l. 108/96 ma sorti in un periodo antecedente, si richiama, in primo luogo, l'art. 1 della legge 28 febbraio 2001, n. 24, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108 che, al dichiarato fine di comporre l'acceso dibatto in materia di usura, ha espressamente indicato quale momento determinante ai fini della valutazione di usurarietà il “momento in cui (gli interessi) sono
N.R.G. 1687/2015 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. In particolare, dalla Relazione governativa di accompagnamento al decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, successivamente convertito, con modifiche, nella legge 24/2001, emergerebbe che l'intento del legislatore era quello, da un lato, di escludere la possibilità di applicare la l. 108/1996 ai contratti conclusi prima della sua entrata in vigore, dall'altro, di escludere l'ammissibilità dell'ipotesi della cd. “usura sopravvenuta” concernente i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della l. 108/199610. A sostegno della tesi dell'irrilevanza dell'usura sopravvenuta, inoltre, si evidenzia che l'art. 1815, comma 2, c.c. riferisce la nullità della pattuizione al momento in cui sono “convenuti interessi usurari”. Ancora a sostegno di tale tesi, si richiama la sostanziale iniquità di una diversa interpretazione in quanto, qualora l'obbligazione di pagamento degli interessi fosse influenzata da un dato accidentale, imprevedibile ed esterno alla volontà delle parti, quale la riduzione del tasso soglia, la banca creditrice di interessi convenzionalmente fissati ab origine ad un tasso inferiore al tasso soglia rilevato al momento della conclusione del contratto, non sarebbe mai sicura di ottenere quanto contrattualmente e lecitamente convenuto con il cliente. La banca creditrice sarebbe, in sostanza, esposta oltre al rischio insito ai contratti a prestazione corrispettiva di durata, anche all'alea collegata al modificarsi al ribasso del tasso soglia. Ulteriore sostegno alla tesi dell'inammissibilità della c.d. usurarietà sopravvenuta per riduzione del tasso soglia si può trarre dalle Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio, che prevedono per i mutui e gli altri contratti di credito che “sono assoggetti alla rilevazione (…) esclusivamente i nuovi rapporti di finanziamento accessi nel periodo di riferimento”. Con la sentenza n 24675 del 19 ottobre 2017 delle sez. Unite della Corte di Cassazione è stata risolta la questione relativa all'usurarietà sopravvenuta. La Corte ha affermato il seguente principio di diritto "allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del
N.R.G. 1687/2015 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto". Con riguardo alla commissione di massimo scoperto, il Ctu ha rilevato che essa è stata addebitata per entrambi i conti al III trimestre 2009 per poi essere sostituita dal “corrispettivo su accordato” nel limite dello 0,50% normativamente previsto. Per quanto riguarda la CMS la stessa, seppur determinata contrattualmente nell'ammontare, non risulta in nessun modo definita circa la sua modalità di calcolo. Esse sono state quantificate dal Ctu in € 2.634,37 per il c/c 1287403 ed in € 2.248,60 per il c/c 1547160. Con riguardo all'anatocismo, il Ctu ha rilevato che la clausola degli interessi prevede esplicitamente la capitalizzazione degli intessi con specifica approvazione contrattuale, in base ella indicazioni di pari periodicità dettate dalla delibera CICR del 2000. La domanda attorea va pertanto parzialmente accolta rideterminando i rapporti dare/ avere in € 29332,80 a favore della banca (9995,87-2634,37 per saldo debitore del c/c n. 1287403 + 24209,90-2248,60 per saldo debitore del c/c n. 1547160). Va pertanto rigettata la domanda di condanna, sussistendo un credito della Banca e va rigettata la domanda risarcitoria, non essendo né allegata né provata.
3.Sulle spese di lite. Tenuto conto della soccombenza reciproca le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1687/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTI BANCARI (DEPOSITO Con BANCARIO, ), pendente tra E Parte_1
E Pt_1 Parte_1 Parte_1 Pt_1
N.R.G. 1687/2015 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 , ogni Pt_1 Controparte_3 contraria istanza disattesa così provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda attorea;
2. ridetermina il saldo dei c/c in € 29332,80, a favore della
CP_1
3. rigetta nel resto;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
5. pone definitivamente a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese di CTU.
Così deciso in Nocera Inferiore, l'11/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa UC SI
N.R.G. 1687/2015 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
UC SI, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 1687/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTI BANCARI (DEPOSITO BANCARIO, ETC), pendente
TRA
Parte_1
(P.IVA E C.F. ), in persona dell'amministratore
[...] P.IVA_1 unico
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_1 C.F._2 elettivamente domiciliati in VIA LUIGI CALDIERI 127 NAPOLI, presso lo studio dell'Avv. D'ORLANDO ANGELO (C.F.
), che li rappresenta e difende in virtù di C.F._3 procura in calce all'atto di citazione ATTORI E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI, 28 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. ALFANO CATERINA (C.F. ) C.F._4 che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione notificato CONVENUTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 16/07/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
N.R.G. 1687/2015 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente la Parte_1
unitamente ai suoi fideiussori, conveniva
[...] in giudizio la al fine: Controparte_1
- di accertare che la Parte_1 era creditrice di € 81.671,42 e non
[...] debitrice di euro € 10.798,27;
- di accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultralegali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
- di accertare che sul conto corrente erano stati applicati interessi non dovuti ed erano transitate competenze rinveniente da altri conti;
- di accertare che, la con la propria condotta aveva CP_1 cagionato un danno all'attrice per € 50.000,00;
- di condannare l'istituto di credito al pagamento della somma di € 131.617,42 (81.671,42+50.000,00);
- di accogliere l'exceptio doli et nullitatis esperite dai fideiussori, attesa l'invalidità e la nullità della pretesa creditoria.
Si costituiva la che chiedeva il rigetto della domanda con CP_1 condanna alle spese.
Il giudice formulava, in data 9/8/2017, proposta conciliativa, che veniva accettata dalla sola parte attrice.
Espletata una Consulenza Tecnica d'Ufficio, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sul merito. Risultano stipulati tra le parti:
- il contratto di conto corrente n. 1287403, acceso in data 10/02/2004 attraverso Contratto di adesione Impresa sm@ll e con ultimo saldo disponibile, sulla base della documentazione depositata, al 31/12/2013 pari ad €
N.R.G. 1687/2015 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 9.995,87 a favore all'istituto di credito;
- il contratto di conto corrente n. 1547160, acceso in data 08/03/2006, da schema contrattuale e con ultimo saldo disponibile, sulla base della documentazione depositata, al 31/12/2013, pari ad € 24.209,90, a favore dell'istituto di credito.
Entrambi i contratti risultano prodotti in atti e sottoscritti dal cliente, contenenti le indicazioni delle condizioni di tasso ultralegale, della commissione di massimo scoperto, delle spese tenuta conto e la specifica indicazione circa la pari periodicità delle capitalizzazioni attive/passive. Non risultano, invece, prodotte in atti, le successive modifiche delle condizioni contrattuali e documentazione relativa alle linee di credito concesse. Venendo alla Consulenza Tecnica espletata, questa può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo l'Ausiliario adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico, sicché possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione della vicenda de quo. Con riguardo ai tassi di interesse applicati in sede di conclusione dei contratti, il CTU ha rilevato che essi risultano inferiori ai tassi soglia. Infatti, in relazione al conto corrente 1287403, le condizioni di tasso sono le seguenti: TAN 13,125% e TAE 13,785%, mentre il tasso soglia del I trimestre 2004 per le operazioni di apertura di credito in c/c fino ad € 5.000,00 è pari al 18,61% ed il tasso soglia del I trimestre 2004 per le operazioni di apertura di credito in c/c. oltre ad € 5.000,00 è pari a 14,25%. In relazione al conto corrente 1547160, le condizioni di tasso sono le seguenti: TAN 13,37% - TAE 14,055%, mentre il tasso soglia del I trimestre 2006 per le operazioni di apertura di credito in c/c. fino ad € 5.000,00 è pari al 18,87% e il tasso soglia del I trimestre 2006 per le operazioni di apertura di credito in c/c, oltre € 5.000,00, pari a 14,07%. Con riferimento all'usurarietà sopravvenuta, il CTU ha rilevato un superamento del tasso soglia per importi complessivamente
N.R.G. 1687/2015 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 misurati in € 423,46 per il conto n. 1287403 ed € 11.080,95 per il conto n. 1547160. L'individuazione del momento rilevante per la valutazione dell'usurarietà degli interessi e degli ulteriori oneri economici connessi ad un finanziamento o ad un altro contratto bancario rappresenta un tema oggetto di acceso dibattito, sia in dottrina sia in giurisprudenza. La legge 7 luglio 1996, n. 108, infatti, non indica espressamente il momento in relazione al quale debba essere effettuato il raffronto tra condizioni contrattuali e tasso soglia usura, lasciando quindi aperte diverse letture interpretative. Si discute, in particolare, se la qualifica di usurarietà degli interessi debba riferirsi alla situazione esistente al momento della conclusione del negozio (con la conseguente irrilevanza di una eventuale successiva diminuzione dei tassi soglia), ovvero se sia necessario operare un continuo raffronto ed adeguamento dei tassi degli interessi di volta in volta maturati in relazione alle singole operazioni creditizie con i tassi soglia quali di tempo in tempo rilevati. Appare opportuno, sin da subito, evidenziare che, con l'espressione invalsa nella prassi di “usura sopravvenuta”, si indicano in realtà due distinti fenomeni. Il termine usura sopravvenuta si utilizza, secondo una prima accezione, in relazione ai contratti che risultavano in corso al momento della entrata in vigore della l. 108/96, ma che erano sorti in un periodo antecedente alla citata legge. Si parla di usura sopravvenuta, secondo una seconda accezione (e questo è il caso che ci riguarda), in relazione alla pretesa necessità di procedere alla verifica di usurarietà delle condizioni contrattuali nel caso di tasso convenuto originariamente in misura lecita (ossia sottosoglia usura) ma che, per effetto di una sopravvenuta variazione in diminuzione del tasso soglia, sia divenuto successivamente superiore al tasso soglia rilevato di tempo in tempo. In dottrina e giurisprudenza sono state ampiamente sostenute sia la tesi della rilevanza dell'usura sopravvenuta nelle due diverse fattispecie sopra richiamate, sia la tesi della irrilevanza dell'usura sopravvenuta. Parte della dottrina e della giurisprudenza ritengono rilevante la c.d. usurarietà sopravvenuta degli interessi che, ancorché pattuiti
N.R.G. 1687/2015 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 lecitamente (al di sotto del tasso soglia ovvero in assenza di tasso soglia), dovessero risultare in seguito superiori al tasso soglia rilevato al momento della corresponsione delle somme da parte del debitore. In base a tale interpretazione, la valutazione di usurarietà deve essere rapportata non al momento di perfezionamento del negozio, bensì al momento del pagamento degli interessi, ovvero (secondo una diversa lettura) al momento della relativa maturazione. A favore di tale ricostruzione si richiama, in primo luogo, la rilevanza penale della percezione di interessi superiori al tasso soglia, da cui conseguirebbe la nullità parziale sopravvenuta per contrasto con la normativa imperativa penale, ovvero l'inefficacia sopravvenuta della clausola determinativa di interessi pur originariamente lecita. Si osserva, altresì, come il termine di prescrizione del reato di usura, ai sensi dell'art. 644 ter c.p., decorra con l'ultima dazione o pagamento di interessi. Sempre secondo la tesi dell'ammissibilità della c.d. usurarietà sopravvenuta, nel caso in cui gli interessi originariamente pattuiti al di sotto del tasso soglia superino tale limite nel corso del rapporto sarebbe inapplicabile l'art. 1815 c.c. e, di conseguenza, il tasso dovrebbe essere ridotto al limite del tasso soglia rilevato di tempo in tempo, in virtù del meccanismo di integrazione legale del contratto previsto dall'art. 1339 c.c.
3. Secondo una diversa ed opposta lettura interpretativa, il momento rilevante per la verifica dell'usurarietà delle condizioni contrattuali rispetto al tasso soglia è da individuarsi (unicamente) in quello della conclusione del contratto. Ciò che rileverebbe è il momento della determinazione convenzionale del corrispettivo usurario: il contratto validamente concluso che prevede condizioni al di sotto del tasso soglia non è inficiato dalla successiva dinamica della determinazione dei tassi soglia anche nel caso di ribasso degli stessi. A fondamento di tale interpretazione, anche con riferimento ai contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della l. 108/96 ma sorti in un periodo antecedente, si richiama, in primo luogo, l'art. 1 della legge 28 febbraio 2001, n. 24, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108 che, al dichiarato fine di comporre l'acceso dibatto in materia di usura, ha espressamente indicato quale momento determinante ai fini della valutazione di usurarietà il “momento in cui (gli interessi) sono
N.R.G. 1687/2015 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. In particolare, dalla Relazione governativa di accompagnamento al decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, successivamente convertito, con modifiche, nella legge 24/2001, emergerebbe che l'intento del legislatore era quello, da un lato, di escludere la possibilità di applicare la l. 108/1996 ai contratti conclusi prima della sua entrata in vigore, dall'altro, di escludere l'ammissibilità dell'ipotesi della cd. “usura sopravvenuta” concernente i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della l. 108/199610. A sostegno della tesi dell'irrilevanza dell'usura sopravvenuta, inoltre, si evidenzia che l'art. 1815, comma 2, c.c. riferisce la nullità della pattuizione al momento in cui sono “convenuti interessi usurari”. Ancora a sostegno di tale tesi, si richiama la sostanziale iniquità di una diversa interpretazione in quanto, qualora l'obbligazione di pagamento degli interessi fosse influenzata da un dato accidentale, imprevedibile ed esterno alla volontà delle parti, quale la riduzione del tasso soglia, la banca creditrice di interessi convenzionalmente fissati ab origine ad un tasso inferiore al tasso soglia rilevato al momento della conclusione del contratto, non sarebbe mai sicura di ottenere quanto contrattualmente e lecitamente convenuto con il cliente. La banca creditrice sarebbe, in sostanza, esposta oltre al rischio insito ai contratti a prestazione corrispettiva di durata, anche all'alea collegata al modificarsi al ribasso del tasso soglia. Ulteriore sostegno alla tesi dell'inammissibilità della c.d. usurarietà sopravvenuta per riduzione del tasso soglia si può trarre dalle Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio, che prevedono per i mutui e gli altri contratti di credito che “sono assoggetti alla rilevazione (…) esclusivamente i nuovi rapporti di finanziamento accessi nel periodo di riferimento”. Con la sentenza n 24675 del 19 ottobre 2017 delle sez. Unite della Corte di Cassazione è stata risolta la questione relativa all'usurarietà sopravvenuta. La Corte ha affermato il seguente principio di diritto "allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del
N.R.G. 1687/2015 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto". Con riguardo alla commissione di massimo scoperto, il Ctu ha rilevato che essa è stata addebitata per entrambi i conti al III trimestre 2009 per poi essere sostituita dal “corrispettivo su accordato” nel limite dello 0,50% normativamente previsto. Per quanto riguarda la CMS la stessa, seppur determinata contrattualmente nell'ammontare, non risulta in nessun modo definita circa la sua modalità di calcolo. Esse sono state quantificate dal Ctu in € 2.634,37 per il c/c 1287403 ed in € 2.248,60 per il c/c 1547160. Con riguardo all'anatocismo, il Ctu ha rilevato che la clausola degli interessi prevede esplicitamente la capitalizzazione degli intessi con specifica approvazione contrattuale, in base ella indicazioni di pari periodicità dettate dalla delibera CICR del 2000. La domanda attorea va pertanto parzialmente accolta rideterminando i rapporti dare/ avere in € 29332,80 a favore della banca (9995,87-2634,37 per saldo debitore del c/c n. 1287403 + 24209,90-2248,60 per saldo debitore del c/c n. 1547160). Va pertanto rigettata la domanda di condanna, sussistendo un credito della Banca e va rigettata la domanda risarcitoria, non essendo né allegata né provata.
3.Sulle spese di lite. Tenuto conto della soccombenza reciproca le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1687/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTI BANCARI (DEPOSITO Con BANCARIO, ), pendente tra E Parte_1
E Pt_1 Parte_1 Parte_1 Pt_1
N.R.G. 1687/2015 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 , ogni Pt_1 Controparte_3 contraria istanza disattesa così provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda attorea;
2. ridetermina il saldo dei c/c in € 29332,80, a favore della
CP_1
3. rigetta nel resto;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
5. pone definitivamente a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese di CTU.
Così deciso in Nocera Inferiore, l'11/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa UC SI
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