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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 31/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2202/2022 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BA
SEZIONE CIVILE
Udienza del 31 gennaio 2025
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2202/2022
Il giorno 31 gennaio 2025, innanzi alla dott.ssa Filomena Girardi, sono comparsi:
-l'Avv. Roberto Orlando, in sostituzione dell'Avv. Nicola Lucarelli, per le parti opponenti
-l'Avv. Antonello Mite, per la parte opposta.
L'Avv. Orlando si riporta agli atti di causa e ne chiede l'integrale accoglimento, con vittoria di spese di lite, impugnando e contestando ogni avversa richiesta, deduzione, eccezione, ritenendole infondate, per cui ne chiede il rigetto. Infine, si riporta alla propria memoria conclusionale depositata in atti.
L'Avv. Mite si riporta ai propri atti e scritti difensivi, impugnando tutto quanto ex adverso, evidenziando l'inammissibilità della domanda riconvenzionale relativa al pagamento dei canoni per mensilità successive al rilascio dell'immobile e all'infondatezza delle ulteriori domande riconvenzionali e chiede l'accoglimento delle conclusioni formulate nelle note conclusive.
L'Avv. Orlando si oppone ed insiste per l'accoglimento anche nella spiegata domanda riconvenzionale per tutte le ragioni ivi indicate in atti.
Il Giudice
Preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Si da atto della partecipazione, alla odierna udienza, della Dott.ssa Mariella Vitale, tirocinante ex art. 73.
Il Giudice Onorario
Filomena Girardi
1 Il Giudice,
All'esito della camera di consiglio, alle ore 16.00,
Dato atto che nessuno si e' trattenuto per ascoltare, da lettura contestuale del dispositivo e della sentenza di seguito allegati che costituiscono parte integrante del presente verbale.
Campobasso 31 gennaio 2025
Il Giudice
Filomena Girardi
2 R.G. n. 2202/2022 …Segue da verbale di udienza del 31 gennaio 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BA
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario
Filomena Girardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2202 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, fissata per la discussione e contestuale decisione con lettura del dispositivo alla odierna udienza del 31 gennaio 2025 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia promossa da:
IG.ri (C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
31.05.1960 ed ivi residente a[...] e (C.F. Parte_2
) nato a [...] il [...] ed ivi residente al C.F._2
Viale Manzoni n. 48, rappresentati e difesi dall' Avv. Nicola Lucarelli, C.F.
, del Foro di Campobasso ed elettivamente domiciliati C.F._3
presso il suo studio sito in Campobasso alla Piazza Vittoria Emanuele II n. 9;
Opponenti
Contro
:
SI.ra (Cod. IS ), nata a [...] Controparte_1 C.F._4
in data 07.09.1985 e residente in [...], in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale “TABACCHERIA CIANCIOSI
HELEN”, rappresentata e difesa dall'avv. Antonello Mite,
Opposta
3 Oggetto : Opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.552/2022
Concisa esposizione in fatto ed in diritto della decisione.
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo”
(salvo richiamarlo ove necessario od opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”
Con atto di citazione, ritualmente notificato, i sigg,ri e hanno Pt_1 Parte_2
proposto opposizione , formulando domanda riconvenzionale, avverso il decreto ingiuntivo n.552/2022, emesso il 03.11.2022 dal tribunale di Campobasso, nell'ambito del procedimento n. R.G. 1669/2022, e pubblicato il 07.11.2022, su richiesta della sig.ra in proprio e in qualità di omonima titolare Controparte_1 della “TABACCHERIA CIANCIOSI HELEN”, che adiva il Tribunale di
Campobasso affinché emettesse decreto ingiuntivo nei confronti dei SI.ri
[...]
e in solido tra loro, avente ad oggetto l'immediato Pt_1 Parte_2 pagamento della somma di € 6.000,00 a titolo di restituzione del residuo deposito cauzionale versato nell'ambito della locazione stipulata in data 08.06.2011.
Il suddetto decreto ingiuntivo n. 552/2022 veniva ritualmente notificato al SI. in data 21.11.2022 e successivamente al SI. Parte_1 Parte_2
Con l 'opposizione gli opponenti hanno rassegnato le seguenti testuali conclusioni:
“In via principale : a) accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta, a nessun titolo, all'opposta per le causali di cui in narrativa del presente atto;
b) per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 552/2022 datato 7.11.2022 poiché infondato in fatto e in diritto per le causali di cui in narrativa del presente atto;
in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale : -accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso anticipato dal contratto di locazione del 7.09.2018 esercitato dall'opposta per l'assenza dei gravi motivi e/o di
4 un'adeguata motivazione ai sensi L. n.392 del 1978 ex art.27; - per l'effetto condannare la
SI.ra al pagamento dei canoni relativi alle mensilità di maggio 2019 – Controparte_1 giugno 2019 - luglio 2019 e agosto 2019 per totali € 12.000 (dodicimila/00); - accertare e dichiarare che il locale commerciale di proprietà degli opponenti, sito in Campobasso al
Corso Vittorio Emanuele II n. 39, veniva riconsegnato, in data 9.05.2019, dalla SI.ra in condizioni difformi da quelle in cui versava al momento della stipula del Controparte_1 contratto di locazione datato 8.06.2011; - per l'effetto accertare e dichiarare
l'inadempimento contrattuale della SI.ra - sempre per l'effetto Controparte_1 condannare la SI.ra a: - risarcire la somma di € 4.000 per il ripristino Controparte_1 dello status quo ante del locale commerciale o la somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa;
- risarcire la somma di € 2.000 a titolo di canoni persi per
l'esecuzione dei lavori necessari alla fruibilità del locale commerciale o la somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, per le causali di cui in narrativa del presente atto;
- con condanna al pagamento delle spese di lite. In via subordinata: - disporre la compensazione totale e/o parziale delle reciproche partite debitorie creditorie;
- con condanna al pagamento delle spese di lite”;
Gli opponenti, IG.ri e hanno previamente attivato la Parte_2 Parte_1 procedura di mediazione n. 156/2019, conclusasi con esito negativo,volta ad ottenere dalla conduttrice odierna opposta “il risarcimento dei danni subiti e subendi per anticipata restituzione dell'immobile concesso in locazione e rilasciato in data
09.05.2019, con conseguente perdita dei canoni successivi, a partire dal mese di maggio
2019, che sarebbero stati esigibili fino alla scadenza legale del rapporto ovvero sino al momento in cui il locatore conceda ad altri il godimento del bene con una nuova locazione e domanda giudiziale, inclusi gli interessi legali maturati, a copertura parziale dei rilevanti danni subiti dall'immobile locato…” (cfr. verbale del 19.06.2019 – cfr. doc. 1 allegato all'opposizione a d.i.).
Si costituiva in giudizio la SI.ra giusta comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta datata 11.04.2023, rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “- rigettare
l'esperita domanda riconvenzionale formulata dalle parti opponenti poiché infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto;
- per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 552/2022; - con vittoria di spese ed onorari di lite”;
5 La prima udienza, fissata per il 01.06.2023, si svolgeva in modalità cartolare e, all'esito, veniva disposto il mutamento del rito, con termine perentorio sino al
10.11.2023 per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante il deposito di memorie e documenti, rinviando la causa al 21.12.2023.
Veniva ammessa la prova orale richiesta e , l'unico teste indicato, SI. Tes_1
veniva escusso all'udienza del 02.04.2024. Rigettata la richiesta di CTU
[...]
formulata da parte opponente per la inammissibilita' causata dal lasso temporale trascorso oltre che dai lavori effettuati medio tempore all'immobile di proprieta' degli opponenti, nonche' per la evidente esplorativita' della richiesta, la causa veniva rinviata all'udienza di discussione e decisione odierna, ossia al 31.01.2025, autorizzando le parti al deposito di brevi note conclusive fino a dieci giorni prima di detta udienza.
******
E' utile procedere ad una ricostruzione della vicenda.
In data 08.06.2011, veniva stipulato tra gli odierni opponenti ed il SI. Tes_1
un “Contratto di locazione commerciale”, regolarmente registrato presso
[...]
l'Agenzia delle Entrate di Campobasso il 10.06.2011, al n. 1647, serie 3, avente ad oggetto l'immobile sito al piano terra, in Corso Vittorio Emanuele II n. 39 (di proprietà della famiglia , della durata di 9 anni, con inizio all'8.06.2011 e Pt_2
termine al 7.06.2020, prevedendo per il Conduttore la facoltà di recesso anticipato, ma con lo specifico impegno a suo carico di darne avviso ai Locatori a mezzo lettera raccomandata a.r. “almeno dodici mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione”.
In data 31.07.2012, con atto notarile Rep. 49094 – Racc. n. 18772, il SI. Tes_1
in qualità di titolare della ditta individuale “TABACCHI MEZZINA
[...]
SERGIO”, con sede in Campobasso al Corso Vittorio Emanuele II n. 39, cedeva l'azienda, avente ad oggetto “l'attività di rivendita di generi di monopolio e commercio al minuto dei prodotti di cui alla tabella speciale T e di ricevitoria” all'odierna opposta,
SI.ra che, quindi, gli succedeva nel rapporto locatizio (cfr. doc. 3 Controparte_1 allegato all'opposizione a d.i. n. 552/2022);
6 In data 7.09.2018, a mezzo del proprio legale, la SI.ra inoltrava pec ai CP_1
locatori in cui veniva comunicato che “per sopraggiunti gravi motivi economici
(certificati dalla contabilità dell'attività in questione che negli ultimi anni due anni, ha visto un calo degli incassi pari a circa il 20-25%), è intenzione della stessa sig.ra CP_1 recedere dal contratto di locazione commerciale in essere tra le parti, dandone, con la presente formale preavviso…nel termine di sei mesi dalla ricezione della presente” (cfr. doc. 4 allegato alla produzione degli opponenti).
In riscontro alla suddetta comunicazione di recesso anticipato, in data 25.10.2018, il
SI. -“in rappresentanza anche degli altri locatori”, che avevano ricevuto Parte_2
la stessa comunicazione, con lettera racc.ta, contestava il suddetto recesso anticipato, manifestando “opposizione giuridica dei Locatori alla richiesta contrattualmente erronea della Sua Cliente di riconsegnare l'immobile “nel termine di sei mesi dalla ricezione della presente”, specificando che “i Locatori accettano il recesso nel merito ma esclusivamente nel termine di cui al punto 2 del contratto di locazione, ossia potrà avvenire soltanto dopo 12 mesi dalla ricezione da parte di tutti i Locatori della richiesta della sua assistita” vale a dire “non prima del 07.10.2019 (cfr. doc. 5 All. produzione opponenti)
In sede di riconsegna dell'immobile, il 9 maggio 2019, veniva redatto apposito
“VERBALE DI RICONSEGNA DELL'IMMOBILE” sottoscritto da entrambe le parti del giudizio nonché dai reciproci legali presenti (cfr. doc. 6 All. produzione degli opponenti) da cui risulta testualmente: “La Proprietà a titolo esemplificativo e non esaustivo, dichiara che l'immobile presenta tramezzature originariamente non previste, è privo di impianti riscaldamento, l'impiantistica elettrica non è funzionante ed è stata modificata per forma e dimensione l'infisso principale su corso Vittorio Emanuele II, n.39, che attualmente non consente la chiusura del locale in termini di sicurezza per la mancanza di vetro n parte dello stesso, condizione che pregiudica la proprietà in quanto non è impedita l'accessibilità dall'esterno con la porta chiusa a chiave, oltre a ciò si riscontrano ulteriori modifiche sia agli impianti che alle opere edilizie originariamente non presenti, in palese difformità allo stato originale dei luoghi alla data alla data 08.06.2011 di consegna dell'immobile al Conduttore”. L'odierno opponente, SI. nel ricevere le Parte_2 chiavi di accesso al locale commerciale esprimeva “ogni più ampia riserva di legge in merito nonché confermando integralmente quanto già comunicato tramite raccomandata
7 postale e/o pec al Conduttore direttamente e/o tramite lo studio legale Lucarelli, le acquisisce, specificando che tale accettazione delle chiavi dell'immobile non implica per i
Locatori la rinuncia al pagamento dei canoni dovuti al Conduttore, nonché degli ulteriori oneri e spese accessorie a carico dell'affittuario in conformità agli obblighi contrattuali e di legge, oltre il risarcimento danni subiti e subendi spettanti alla Proprietà da valutare in separata sede”.
I sigg.ri e con l'atto di opposizione avverso il Parte_1 Parte_2
menzionato decreto ingiuntivo, non hanno contestato la mancata restituzione dell'importo richiesto, ma hanno formulato domanda riconvenzionale di condanna della sig.ra al pagamento del complessivo importo di € 18.000,00 per le CP_1
seguenti causali: 1) € 12.000,00 a titolo di “pagamento di canoni locativi” non corrisposti a seguito del recesso ex art. 27, L. 392/1978; 2)€ 4.000,00 a titolo di risarcimento danni per il ripristino dello status quo ante del locale commerciale oggetto di locazione;
3)€ 2.000,00 a titolo di risarcimento per canoni persi per l'esecuzione dei lavori necessari alla fruibilità del predetto locale commerciale.
Gli opponenti sostengono che i danni riscontrati all'atto di riconsegna dell'immobile e meritevoli di ristoro sarebbero:
a)- demolizione e sostituzione dell'infisso originario preesistente su corso Vittorio
Emanuele II n. 39, sostituito da altro diverso per forma, dimensione e sistemi di apertura,
b)- il locale risultava privo dell'impianto di riscaldamento e con l'impianto elettrico non funzionante;
-c) opere accessorie e complementari, lo scarico a rifiuto delle demolizioni e quant'altro per consegnare l'opera finita in perfetta regola d'arte.
Va, pero', evidenziato che, all'esito dell'istruttoria svolta, nessuna prova valida risulta prodotta dagli opponenti a sostegno: i) della asserita sostituzione dell'infisso di cui al punto a),ii)della esistenza al momento dell'inizio della locazione degli impianti di riscaldamento e dell'impianto elettrico di cui al punto b) e iii) delle necessarie opere e/o lavorazioni di cui al punto c) per cui le predette voci di danno/ modifiche sono rimaste delle mere “allegazioni difensive” sfornite delle relative prove.
8 Ed infatti, a sostegno delle proprie allegazioni anzidette gli opponenti si sono limitati a depositare il computo metrico (cfr. doc.11 allegato all'opposizione a d.i.),
a firma dell'Arch. datato 1.06.2023 che stima la somma pari ad € Parte_2
4.000,00 e il preventivo per € 7.564,00 emesso dalla ditta IB LE (cfr. lo scambio di email tra gli opponenti e la ditta edile – doc. 15 produzione parte opponente).
Tuttavia, per quanto argomentato, non e' condivisibile la tesi degli opponenti secondo cui “che le condizioni nelle quali versava il locale commerciale, al momento della riconsegna da parte della SI.ra erano assai difformi dalle condizioni nelle quali CP_1 versava al momento della stipula della locazione” per cui l'opposta, (succeduta nel rapporto locatizio al SI. tramite cessione d'azienda) sarebbe obbligata a Tes_1
ripristinare lo status quo ante e, non avendolo fatto, sarebbe tenuta a risarcire il danno.
Con l'azione giudiziaria proposta in questa sede i locatori hanno contestato alla opposta la restituzione del locale commerciale in condizioni difformi da quelle descritte nel contratto di locazione stipulato col in data 08.06.2011, al Tes_1
quale subentrò la in seguito alla cessione dell'azienda. CP_1
Posto che, quando in violazione dell'art. 1590 c. c., al momento della riconsegna l'immobile locato presenti danni eccedenti il degrado dovuto al normale uso dello stesso, incombe al conduttore l'obbligo di risarcire tali danni, consistenti, tra l'altro, nel costo delle opere necessarie per la rimessione in pristino.
Senonche', nel caso in esame, all'esito dell'istruttoria svolta non puo' ritenersi raggiunta la prova in ordine a quali fossero le reali condizioni in cui si trovava il locale di proprieta' degli opponenti al momento della stipula della locazione con il l'08.06.2011, al fine di dimostrare i pretesi danni e /o le modifiche Tes_1 apportate all'immobile locato che giustificherebbero il diritto dei locatori. Neppure vi e' prova che l'immobile locato presenti danni eccedenti il degrado dovuto al normale uso dello stesso.
Ne' a tal fine puo' ritenersi sufficiente la mera e generica affermazione del buono stato dell'immobile riportata nel contratto di locazione;
parimenti, neppure le fotografie prodotte dagli opponenti possono dimostrare alcunche' dal momento che le stesse- oltre che energicamente contestate dalla parte opposta- non risultano
9 allegate al contratto di locazione registrato oltreche' in contrasto con altra documentazione prodotta agli atti del procedimento. Di suddetta documentazione fanno parte le fotografie nn. da 12 a 17 depositate da parte opposta ed asseritamente riferite allo stato dell'immobile all'inizio del rapporto locatizio con il
. Di minore importanza, ma comunque utili a ricostruire l'intera Testimone_1 vicenda, sono ,anche, la ctu a firma dell'ing. svolta in altro giudizio (RG Per_1
1669/2019) dinanzi a questo medesimo Ufficio Giudiziario, concluso con la sentenza n.274/2020 e la ctp a firma dell'arch. , sebbene riferite ad Persona_2
altre problematiche dell'immobile locato.
Con riferimento all'impianto elettrico, peraltro, dalla documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta (cfr. doc. n. 11 produzione opposta) risulta che la sig.ra all'atto del subentro nel rapporto locatizio, provvide a far CP_1
installare l'impianto elettrico, ed il pagamento del predetto impianto, desumibile dalla fattura allegata (cfr. doc. n. 11), risulta effettuato dal sig. Controparte_2
coniuge della sig.ra CP_1
In merito, poi, all'impianto di riscaldamento, l'immobile in questione, per quanto desumibile dalla risultanze istruttorie, ne era privo, per quanto si evince anche dalle fotografie allegate ritraenti lo stato dell'immobile e dall'esame dell'atto di cessione d'azienda intercorso tra il sig. e la sig.ra da cui Testimone_1 CP_1
emerge che il condizionatore presente nell'immobile, all'atto della cessione stessa, era di proprietà del sig. (cfr. pag. 2 e 4 del doc. n. 3 all. produzione Testimone_1 parte opponente).
Gli opponenti nessuna prova hanno fornito dei danni asseritamente subiti e delle spese presumibilmente affrontate per l'eliminazione degli stessi e/o il ripristino della situazione ex ante.
Al riguardo nessuna prova sufficiente ed idonea puo' ritenersi raggiunta in merito a presunti danni e/o alle modifiche asseritamente apportati all'immobile locato e lamentati dalla parte locatrice, ragione per cui la relativa domanda di asseriti , ma non provati, danni e/o modifiche andra' respinta.
Quanto poi alla somma di € 12.000,00 viene richiesta, a titolo di pagamento dei canoni relativi alle mensilità di maggio, giugno, luglio ed agosto 2019 (cfr. pag. n.
10 dell'atto di citazione in opposizione), la suddetta richiesta riguarda il
10 pagamento di 4 mensilità successive al rilascio del locale per effetto della eccepita illegittimità del recesso anticipato per assenza dei gravi motivi e/o di un'adeguata motivazione ex art. 27 L. n.392 del 1978.
A giustificazione del recesso anticipato dal contratto di locazione, esercitato in data
7.09.2018, l'opposta, tramite il proprio difensore, affermava che “per sopraggiunti gravi motivi economici (certificati dalla contabilità dell'attività in questione che negli ultimi anni due anni, ha visto un calo degli incassi pari a circa il 20-25%), è intenzione della stessa sig.ra recedere dal contratto di locazione commerciale in essere tra le CP_1 parti, dandone, con la presente formale preavviso…nel termine di sei mesi dalla ricezione della presente” facendo espressamente richiamo all'art.27 della legge n.392/1978
(cfr. doc. 4 allegato alla produzione di parte opposta).
Per consolidato orientamento giurisprudenziale i gravi motivi - legittimanti il recesso anticipato dal contratto di locazione previsti dall'art. 27, l. n. 392 del 1978 - debbono essere determinati da fatti estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto e tali da rendergli gravosa la prosecuzione del rapporto. Pertanto, alla luce di quanto innanzi, possono ritenersi integrati i “gravi motivi” legittimanti il recesso anticipato esercitato dalla conduttrice ex art. 27 della l. 392/78.
Sul punto e' necessario svolgere alcune considerazioni.
La S.C. ha piu' volte ribadito che :“ il recesso ha effetto immediato e provoca lo scioglimento del contratto alla scadenza del semestre di legge : al pari, ad esempio, , della scadenza del termine essenziale, dell'avverarsi della clausola risolutiva espressa o dell'inutile spirare del termine fissato con la diffida ad adempiere. L'efficacia del recesso non richiede dunque alcuna pronuncia giudiziale costitutiva, ne sia o meno contestata la legittimità da parte del locatore.Il contratto di locazione dunque si scioglierà ope legis una volta decorso il semestre previsto dalla legge, per il solo fatto che la dichiarazione di recesso sia pervenuta al domicilio del locatore, secondo la regola generale di cui all'art. 1334 c.c. ...”
(Cass. Civ. Sent. 6820/2015).
La S. C., intervenuta di recente con l'Ord. N.31276/2023 ha precisato, inoltre, che, in ipotesi di eventuale restituzione prima della scadenza contrattuale, “Il conduttore
è tenuto in base all'art. 1591 a corrispondere, a titolo risarcitorio il canone convenuto fino alla restituzione. Resta tuttavia il margine, come è noto salvaguardato dalla norma, del
11 «maggior danno”... La domanda di risarcimento di eventuali maggiori danni subiti, laddove adeguatamente provati.
Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 1590 cod.civ., il conduttore ha l'obbligo di restituire la cosa locata nel medesimo stato in cui l'aveva ricevuta, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della stessa in conformità del contratto. L'inadempimento o l'inesatto adempimento di tale obbligazione è invero di per sé un illecito, ma, se non ne è derivato un danno al patrimonio del creditore e di tale danno non viene offerta la prova in giudizio, non obbliga il conduttore al risarcimento (Cass. Civ. Ord. N. 6387/2018, Cass., 14/8/2014, n. 17964; Cass.,
21/2/2013, n. 4352; Cass., 8/3/2007, n. 5328; Cass., 16/11/2005, n. 23086; Cass.,
11/5/2005, n. 9872; Cass., 7/10/1996, n. 8751 ). E nel caso in esame, nessun danno e /o nessuna modifica risultano idoneamente ed adeguatamente provati, ne', si ripete, risulta sufficientemente provato quale fosse realmente lo stato dell'immobile al momento dell'inizio della locazione rispetto a quello asseritamente modificato al momento della restituzione in favore dei locatori, non potendo, al riguardo, ritenersi integrata la prova di cio' dalla formula, eccessivamente generica, inserita all'interno del contratto di locazione stipulato con il l'08.06.2011 , tra l'altro, contrastata dalle ulteriori risultanze Testimone_1 istruttorie acquisiti di cui si e' detto supra.
Tuttavia è necessario l'apprezzamento da parte del giudice del merito di tutte le circostanze del caso concreto, per cui deve rilevarsi che, nel caso in esame, la restituzione del locale commerciale da parte dell'opposta e' avvenuto soltanto il 9 maggio 2019, come da relativo verbale di riconsegna dell'immobile, vale a dire con oltre 2 mesi di ritardo rispetto alla data di inoltro della comunicazione di recesso anticipato del 07.09.2018. Da tanto consegue il diritto dei locatori di conseguire il pagamento dei canoni per la ritardata restituzione dell'immobile, ossia per l'ulteriore tempo in cui la ha mantenuto il possesso del locale CP_1
commerciale.
Si ritiene, pertanto, per le sovraesposte argomentazioni, in accoglimento della domanda formulata dagli opponenti in via subordinata, di disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto, operando, in via equitativa, la integrale compensazione della partite creditorie e debitorie delle parti in lite.
12 LE spese di lite, considerata la reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
In accoglimento della domanda formulata in via subordinata dagli opponenti, in via equitativa, dispone la compensazione del rapporto di debito-credito tra gli opponenti e la opposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.552/2022 emesso dal tribunale di Campobasso il 03.11.2022 e pubblicato il 07.11.2022 nell'ambito del procedimento R.G. n. 1669/2022;
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Campobasso il 31 gennaio 2025.
Il Giudice
Filomena Girardi
13
TRIBUNALE ORDINARIO DI BA
SEZIONE CIVILE
Udienza del 31 gennaio 2025
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2202/2022
Il giorno 31 gennaio 2025, innanzi alla dott.ssa Filomena Girardi, sono comparsi:
-l'Avv. Roberto Orlando, in sostituzione dell'Avv. Nicola Lucarelli, per le parti opponenti
-l'Avv. Antonello Mite, per la parte opposta.
L'Avv. Orlando si riporta agli atti di causa e ne chiede l'integrale accoglimento, con vittoria di spese di lite, impugnando e contestando ogni avversa richiesta, deduzione, eccezione, ritenendole infondate, per cui ne chiede il rigetto. Infine, si riporta alla propria memoria conclusionale depositata in atti.
L'Avv. Mite si riporta ai propri atti e scritti difensivi, impugnando tutto quanto ex adverso, evidenziando l'inammissibilità della domanda riconvenzionale relativa al pagamento dei canoni per mensilità successive al rilascio dell'immobile e all'infondatezza delle ulteriori domande riconvenzionali e chiede l'accoglimento delle conclusioni formulate nelle note conclusive.
L'Avv. Orlando si oppone ed insiste per l'accoglimento anche nella spiegata domanda riconvenzionale per tutte le ragioni ivi indicate in atti.
Il Giudice
Preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Si da atto della partecipazione, alla odierna udienza, della Dott.ssa Mariella Vitale, tirocinante ex art. 73.
Il Giudice Onorario
Filomena Girardi
1 Il Giudice,
All'esito della camera di consiglio, alle ore 16.00,
Dato atto che nessuno si e' trattenuto per ascoltare, da lettura contestuale del dispositivo e della sentenza di seguito allegati che costituiscono parte integrante del presente verbale.
Campobasso 31 gennaio 2025
Il Giudice
Filomena Girardi
2 R.G. n. 2202/2022 …Segue da verbale di udienza del 31 gennaio 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BA
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario
Filomena Girardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2202 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, fissata per la discussione e contestuale decisione con lettura del dispositivo alla odierna udienza del 31 gennaio 2025 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia promossa da:
IG.ri (C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
31.05.1960 ed ivi residente a[...] e (C.F. Parte_2
) nato a [...] il [...] ed ivi residente al C.F._2
Viale Manzoni n. 48, rappresentati e difesi dall' Avv. Nicola Lucarelli, C.F.
, del Foro di Campobasso ed elettivamente domiciliati C.F._3
presso il suo studio sito in Campobasso alla Piazza Vittoria Emanuele II n. 9;
Opponenti
Contro
:
SI.ra (Cod. IS ), nata a [...] Controparte_1 C.F._4
in data 07.09.1985 e residente in [...], in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale “TABACCHERIA CIANCIOSI
HELEN”, rappresentata e difesa dall'avv. Antonello Mite,
Opposta
3 Oggetto : Opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.552/2022
Concisa esposizione in fatto ed in diritto della decisione.
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo”
(salvo richiamarlo ove necessario od opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”
Con atto di citazione, ritualmente notificato, i sigg,ri e hanno Pt_1 Parte_2
proposto opposizione , formulando domanda riconvenzionale, avverso il decreto ingiuntivo n.552/2022, emesso il 03.11.2022 dal tribunale di Campobasso, nell'ambito del procedimento n. R.G. 1669/2022, e pubblicato il 07.11.2022, su richiesta della sig.ra in proprio e in qualità di omonima titolare Controparte_1 della “TABACCHERIA CIANCIOSI HELEN”, che adiva il Tribunale di
Campobasso affinché emettesse decreto ingiuntivo nei confronti dei SI.ri
[...]
e in solido tra loro, avente ad oggetto l'immediato Pt_1 Parte_2 pagamento della somma di € 6.000,00 a titolo di restituzione del residuo deposito cauzionale versato nell'ambito della locazione stipulata in data 08.06.2011.
Il suddetto decreto ingiuntivo n. 552/2022 veniva ritualmente notificato al SI. in data 21.11.2022 e successivamente al SI. Parte_1 Parte_2
Con l 'opposizione gli opponenti hanno rassegnato le seguenti testuali conclusioni:
“In via principale : a) accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta, a nessun titolo, all'opposta per le causali di cui in narrativa del presente atto;
b) per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 552/2022 datato 7.11.2022 poiché infondato in fatto e in diritto per le causali di cui in narrativa del presente atto;
in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale : -accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso anticipato dal contratto di locazione del 7.09.2018 esercitato dall'opposta per l'assenza dei gravi motivi e/o di
4 un'adeguata motivazione ai sensi L. n.392 del 1978 ex art.27; - per l'effetto condannare la
SI.ra al pagamento dei canoni relativi alle mensilità di maggio 2019 – Controparte_1 giugno 2019 - luglio 2019 e agosto 2019 per totali € 12.000 (dodicimila/00); - accertare e dichiarare che il locale commerciale di proprietà degli opponenti, sito in Campobasso al
Corso Vittorio Emanuele II n. 39, veniva riconsegnato, in data 9.05.2019, dalla SI.ra in condizioni difformi da quelle in cui versava al momento della stipula del Controparte_1 contratto di locazione datato 8.06.2011; - per l'effetto accertare e dichiarare
l'inadempimento contrattuale della SI.ra - sempre per l'effetto Controparte_1 condannare la SI.ra a: - risarcire la somma di € 4.000 per il ripristino Controparte_1 dello status quo ante del locale commerciale o la somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa;
- risarcire la somma di € 2.000 a titolo di canoni persi per
l'esecuzione dei lavori necessari alla fruibilità del locale commerciale o la somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, per le causali di cui in narrativa del presente atto;
- con condanna al pagamento delle spese di lite. In via subordinata: - disporre la compensazione totale e/o parziale delle reciproche partite debitorie creditorie;
- con condanna al pagamento delle spese di lite”;
Gli opponenti, IG.ri e hanno previamente attivato la Parte_2 Parte_1 procedura di mediazione n. 156/2019, conclusasi con esito negativo,volta ad ottenere dalla conduttrice odierna opposta “il risarcimento dei danni subiti e subendi per anticipata restituzione dell'immobile concesso in locazione e rilasciato in data
09.05.2019, con conseguente perdita dei canoni successivi, a partire dal mese di maggio
2019, che sarebbero stati esigibili fino alla scadenza legale del rapporto ovvero sino al momento in cui il locatore conceda ad altri il godimento del bene con una nuova locazione e domanda giudiziale, inclusi gli interessi legali maturati, a copertura parziale dei rilevanti danni subiti dall'immobile locato…” (cfr. verbale del 19.06.2019 – cfr. doc. 1 allegato all'opposizione a d.i.).
Si costituiva in giudizio la SI.ra giusta comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta datata 11.04.2023, rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “- rigettare
l'esperita domanda riconvenzionale formulata dalle parti opponenti poiché infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto;
- per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 552/2022; - con vittoria di spese ed onorari di lite”;
5 La prima udienza, fissata per il 01.06.2023, si svolgeva in modalità cartolare e, all'esito, veniva disposto il mutamento del rito, con termine perentorio sino al
10.11.2023 per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante il deposito di memorie e documenti, rinviando la causa al 21.12.2023.
Veniva ammessa la prova orale richiesta e , l'unico teste indicato, SI. Tes_1
veniva escusso all'udienza del 02.04.2024. Rigettata la richiesta di CTU
[...]
formulata da parte opponente per la inammissibilita' causata dal lasso temporale trascorso oltre che dai lavori effettuati medio tempore all'immobile di proprieta' degli opponenti, nonche' per la evidente esplorativita' della richiesta, la causa veniva rinviata all'udienza di discussione e decisione odierna, ossia al 31.01.2025, autorizzando le parti al deposito di brevi note conclusive fino a dieci giorni prima di detta udienza.
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E' utile procedere ad una ricostruzione della vicenda.
In data 08.06.2011, veniva stipulato tra gli odierni opponenti ed il SI. Tes_1
un “Contratto di locazione commerciale”, regolarmente registrato presso
[...]
l'Agenzia delle Entrate di Campobasso il 10.06.2011, al n. 1647, serie 3, avente ad oggetto l'immobile sito al piano terra, in Corso Vittorio Emanuele II n. 39 (di proprietà della famiglia , della durata di 9 anni, con inizio all'8.06.2011 e Pt_2
termine al 7.06.2020, prevedendo per il Conduttore la facoltà di recesso anticipato, ma con lo specifico impegno a suo carico di darne avviso ai Locatori a mezzo lettera raccomandata a.r. “almeno dodici mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione”.
In data 31.07.2012, con atto notarile Rep. 49094 – Racc. n. 18772, il SI. Tes_1
in qualità di titolare della ditta individuale “TABACCHI MEZZINA
[...]
SERGIO”, con sede in Campobasso al Corso Vittorio Emanuele II n. 39, cedeva l'azienda, avente ad oggetto “l'attività di rivendita di generi di monopolio e commercio al minuto dei prodotti di cui alla tabella speciale T e di ricevitoria” all'odierna opposta,
SI.ra che, quindi, gli succedeva nel rapporto locatizio (cfr. doc. 3 Controparte_1 allegato all'opposizione a d.i. n. 552/2022);
6 In data 7.09.2018, a mezzo del proprio legale, la SI.ra inoltrava pec ai CP_1
locatori in cui veniva comunicato che “per sopraggiunti gravi motivi economici
(certificati dalla contabilità dell'attività in questione che negli ultimi anni due anni, ha visto un calo degli incassi pari a circa il 20-25%), è intenzione della stessa sig.ra CP_1 recedere dal contratto di locazione commerciale in essere tra le parti, dandone, con la presente formale preavviso…nel termine di sei mesi dalla ricezione della presente” (cfr. doc. 4 allegato alla produzione degli opponenti).
In riscontro alla suddetta comunicazione di recesso anticipato, in data 25.10.2018, il
SI. -“in rappresentanza anche degli altri locatori”, che avevano ricevuto Parte_2
la stessa comunicazione, con lettera racc.ta, contestava il suddetto recesso anticipato, manifestando “opposizione giuridica dei Locatori alla richiesta contrattualmente erronea della Sua Cliente di riconsegnare l'immobile “nel termine di sei mesi dalla ricezione della presente”, specificando che “i Locatori accettano il recesso nel merito ma esclusivamente nel termine di cui al punto 2 del contratto di locazione, ossia potrà avvenire soltanto dopo 12 mesi dalla ricezione da parte di tutti i Locatori della richiesta della sua assistita” vale a dire “non prima del 07.10.2019 (cfr. doc. 5 All. produzione opponenti)
In sede di riconsegna dell'immobile, il 9 maggio 2019, veniva redatto apposito
“VERBALE DI RICONSEGNA DELL'IMMOBILE” sottoscritto da entrambe le parti del giudizio nonché dai reciproci legali presenti (cfr. doc. 6 All. produzione degli opponenti) da cui risulta testualmente: “La Proprietà a titolo esemplificativo e non esaustivo, dichiara che l'immobile presenta tramezzature originariamente non previste, è privo di impianti riscaldamento, l'impiantistica elettrica non è funzionante ed è stata modificata per forma e dimensione l'infisso principale su corso Vittorio Emanuele II, n.39, che attualmente non consente la chiusura del locale in termini di sicurezza per la mancanza di vetro n parte dello stesso, condizione che pregiudica la proprietà in quanto non è impedita l'accessibilità dall'esterno con la porta chiusa a chiave, oltre a ciò si riscontrano ulteriori modifiche sia agli impianti che alle opere edilizie originariamente non presenti, in palese difformità allo stato originale dei luoghi alla data alla data 08.06.2011 di consegna dell'immobile al Conduttore”. L'odierno opponente, SI. nel ricevere le Parte_2 chiavi di accesso al locale commerciale esprimeva “ogni più ampia riserva di legge in merito nonché confermando integralmente quanto già comunicato tramite raccomandata
7 postale e/o pec al Conduttore direttamente e/o tramite lo studio legale Lucarelli, le acquisisce, specificando che tale accettazione delle chiavi dell'immobile non implica per i
Locatori la rinuncia al pagamento dei canoni dovuti al Conduttore, nonché degli ulteriori oneri e spese accessorie a carico dell'affittuario in conformità agli obblighi contrattuali e di legge, oltre il risarcimento danni subiti e subendi spettanti alla Proprietà da valutare in separata sede”.
I sigg.ri e con l'atto di opposizione avverso il Parte_1 Parte_2
menzionato decreto ingiuntivo, non hanno contestato la mancata restituzione dell'importo richiesto, ma hanno formulato domanda riconvenzionale di condanna della sig.ra al pagamento del complessivo importo di € 18.000,00 per le CP_1
seguenti causali: 1) € 12.000,00 a titolo di “pagamento di canoni locativi” non corrisposti a seguito del recesso ex art. 27, L. 392/1978; 2)€ 4.000,00 a titolo di risarcimento danni per il ripristino dello status quo ante del locale commerciale oggetto di locazione;
3)€ 2.000,00 a titolo di risarcimento per canoni persi per l'esecuzione dei lavori necessari alla fruibilità del predetto locale commerciale.
Gli opponenti sostengono che i danni riscontrati all'atto di riconsegna dell'immobile e meritevoli di ristoro sarebbero:
a)- demolizione e sostituzione dell'infisso originario preesistente su corso Vittorio
Emanuele II n. 39, sostituito da altro diverso per forma, dimensione e sistemi di apertura,
b)- il locale risultava privo dell'impianto di riscaldamento e con l'impianto elettrico non funzionante;
-c) opere accessorie e complementari, lo scarico a rifiuto delle demolizioni e quant'altro per consegnare l'opera finita in perfetta regola d'arte.
Va, pero', evidenziato che, all'esito dell'istruttoria svolta, nessuna prova valida risulta prodotta dagli opponenti a sostegno: i) della asserita sostituzione dell'infisso di cui al punto a),ii)della esistenza al momento dell'inizio della locazione degli impianti di riscaldamento e dell'impianto elettrico di cui al punto b) e iii) delle necessarie opere e/o lavorazioni di cui al punto c) per cui le predette voci di danno/ modifiche sono rimaste delle mere “allegazioni difensive” sfornite delle relative prove.
8 Ed infatti, a sostegno delle proprie allegazioni anzidette gli opponenti si sono limitati a depositare il computo metrico (cfr. doc.11 allegato all'opposizione a d.i.),
a firma dell'Arch. datato 1.06.2023 che stima la somma pari ad € Parte_2
4.000,00 e il preventivo per € 7.564,00 emesso dalla ditta IB LE (cfr. lo scambio di email tra gli opponenti e la ditta edile – doc. 15 produzione parte opponente).
Tuttavia, per quanto argomentato, non e' condivisibile la tesi degli opponenti secondo cui “che le condizioni nelle quali versava il locale commerciale, al momento della riconsegna da parte della SI.ra erano assai difformi dalle condizioni nelle quali CP_1 versava al momento della stipula della locazione” per cui l'opposta, (succeduta nel rapporto locatizio al SI. tramite cessione d'azienda) sarebbe obbligata a Tes_1
ripristinare lo status quo ante e, non avendolo fatto, sarebbe tenuta a risarcire il danno.
Con l'azione giudiziaria proposta in questa sede i locatori hanno contestato alla opposta la restituzione del locale commerciale in condizioni difformi da quelle descritte nel contratto di locazione stipulato col in data 08.06.2011, al Tes_1
quale subentrò la in seguito alla cessione dell'azienda. CP_1
Posto che, quando in violazione dell'art. 1590 c. c., al momento della riconsegna l'immobile locato presenti danni eccedenti il degrado dovuto al normale uso dello stesso, incombe al conduttore l'obbligo di risarcire tali danni, consistenti, tra l'altro, nel costo delle opere necessarie per la rimessione in pristino.
Senonche', nel caso in esame, all'esito dell'istruttoria svolta non puo' ritenersi raggiunta la prova in ordine a quali fossero le reali condizioni in cui si trovava il locale di proprieta' degli opponenti al momento della stipula della locazione con il l'08.06.2011, al fine di dimostrare i pretesi danni e /o le modifiche Tes_1 apportate all'immobile locato che giustificherebbero il diritto dei locatori. Neppure vi e' prova che l'immobile locato presenti danni eccedenti il degrado dovuto al normale uso dello stesso.
Ne' a tal fine puo' ritenersi sufficiente la mera e generica affermazione del buono stato dell'immobile riportata nel contratto di locazione;
parimenti, neppure le fotografie prodotte dagli opponenti possono dimostrare alcunche' dal momento che le stesse- oltre che energicamente contestate dalla parte opposta- non risultano
9 allegate al contratto di locazione registrato oltreche' in contrasto con altra documentazione prodotta agli atti del procedimento. Di suddetta documentazione fanno parte le fotografie nn. da 12 a 17 depositate da parte opposta ed asseritamente riferite allo stato dell'immobile all'inizio del rapporto locatizio con il
. Di minore importanza, ma comunque utili a ricostruire l'intera Testimone_1 vicenda, sono ,anche, la ctu a firma dell'ing. svolta in altro giudizio (RG Per_1
1669/2019) dinanzi a questo medesimo Ufficio Giudiziario, concluso con la sentenza n.274/2020 e la ctp a firma dell'arch. , sebbene riferite ad Persona_2
altre problematiche dell'immobile locato.
Con riferimento all'impianto elettrico, peraltro, dalla documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta (cfr. doc. n. 11 produzione opposta) risulta che la sig.ra all'atto del subentro nel rapporto locatizio, provvide a far CP_1
installare l'impianto elettrico, ed il pagamento del predetto impianto, desumibile dalla fattura allegata (cfr. doc. n. 11), risulta effettuato dal sig. Controparte_2
coniuge della sig.ra CP_1
In merito, poi, all'impianto di riscaldamento, l'immobile in questione, per quanto desumibile dalla risultanze istruttorie, ne era privo, per quanto si evince anche dalle fotografie allegate ritraenti lo stato dell'immobile e dall'esame dell'atto di cessione d'azienda intercorso tra il sig. e la sig.ra da cui Testimone_1 CP_1
emerge che il condizionatore presente nell'immobile, all'atto della cessione stessa, era di proprietà del sig. (cfr. pag. 2 e 4 del doc. n. 3 all. produzione Testimone_1 parte opponente).
Gli opponenti nessuna prova hanno fornito dei danni asseritamente subiti e delle spese presumibilmente affrontate per l'eliminazione degli stessi e/o il ripristino della situazione ex ante.
Al riguardo nessuna prova sufficiente ed idonea puo' ritenersi raggiunta in merito a presunti danni e/o alle modifiche asseritamente apportati all'immobile locato e lamentati dalla parte locatrice, ragione per cui la relativa domanda di asseriti , ma non provati, danni e/o modifiche andra' respinta.
Quanto poi alla somma di € 12.000,00 viene richiesta, a titolo di pagamento dei canoni relativi alle mensilità di maggio, giugno, luglio ed agosto 2019 (cfr. pag. n.
10 dell'atto di citazione in opposizione), la suddetta richiesta riguarda il
10 pagamento di 4 mensilità successive al rilascio del locale per effetto della eccepita illegittimità del recesso anticipato per assenza dei gravi motivi e/o di un'adeguata motivazione ex art. 27 L. n.392 del 1978.
A giustificazione del recesso anticipato dal contratto di locazione, esercitato in data
7.09.2018, l'opposta, tramite il proprio difensore, affermava che “per sopraggiunti gravi motivi economici (certificati dalla contabilità dell'attività in questione che negli ultimi anni due anni, ha visto un calo degli incassi pari a circa il 20-25%), è intenzione della stessa sig.ra recedere dal contratto di locazione commerciale in essere tra le CP_1 parti, dandone, con la presente formale preavviso…nel termine di sei mesi dalla ricezione della presente” facendo espressamente richiamo all'art.27 della legge n.392/1978
(cfr. doc. 4 allegato alla produzione di parte opposta).
Per consolidato orientamento giurisprudenziale i gravi motivi - legittimanti il recesso anticipato dal contratto di locazione previsti dall'art. 27, l. n. 392 del 1978 - debbono essere determinati da fatti estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto e tali da rendergli gravosa la prosecuzione del rapporto. Pertanto, alla luce di quanto innanzi, possono ritenersi integrati i “gravi motivi” legittimanti il recesso anticipato esercitato dalla conduttrice ex art. 27 della l. 392/78.
Sul punto e' necessario svolgere alcune considerazioni.
La S.C. ha piu' volte ribadito che :“ il recesso ha effetto immediato e provoca lo scioglimento del contratto alla scadenza del semestre di legge : al pari, ad esempio, , della scadenza del termine essenziale, dell'avverarsi della clausola risolutiva espressa o dell'inutile spirare del termine fissato con la diffida ad adempiere. L'efficacia del recesso non richiede dunque alcuna pronuncia giudiziale costitutiva, ne sia o meno contestata la legittimità da parte del locatore.Il contratto di locazione dunque si scioglierà ope legis una volta decorso il semestre previsto dalla legge, per il solo fatto che la dichiarazione di recesso sia pervenuta al domicilio del locatore, secondo la regola generale di cui all'art. 1334 c.c. ...”
(Cass. Civ. Sent. 6820/2015).
La S. C., intervenuta di recente con l'Ord. N.31276/2023 ha precisato, inoltre, che, in ipotesi di eventuale restituzione prima della scadenza contrattuale, “Il conduttore
è tenuto in base all'art. 1591 a corrispondere, a titolo risarcitorio il canone convenuto fino alla restituzione. Resta tuttavia il margine, come è noto salvaguardato dalla norma, del
11 «maggior danno”... La domanda di risarcimento di eventuali maggiori danni subiti, laddove adeguatamente provati.
Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 1590 cod.civ., il conduttore ha l'obbligo di restituire la cosa locata nel medesimo stato in cui l'aveva ricevuta, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della stessa in conformità del contratto. L'inadempimento o l'inesatto adempimento di tale obbligazione è invero di per sé un illecito, ma, se non ne è derivato un danno al patrimonio del creditore e di tale danno non viene offerta la prova in giudizio, non obbliga il conduttore al risarcimento (Cass. Civ. Ord. N. 6387/2018, Cass., 14/8/2014, n. 17964; Cass.,
21/2/2013, n. 4352; Cass., 8/3/2007, n. 5328; Cass., 16/11/2005, n. 23086; Cass.,
11/5/2005, n. 9872; Cass., 7/10/1996, n. 8751 ). E nel caso in esame, nessun danno e /o nessuna modifica risultano idoneamente ed adeguatamente provati, ne', si ripete, risulta sufficientemente provato quale fosse realmente lo stato dell'immobile al momento dell'inizio della locazione rispetto a quello asseritamente modificato al momento della restituzione in favore dei locatori, non potendo, al riguardo, ritenersi integrata la prova di cio' dalla formula, eccessivamente generica, inserita all'interno del contratto di locazione stipulato con il l'08.06.2011 , tra l'altro, contrastata dalle ulteriori risultanze Testimone_1 istruttorie acquisiti di cui si e' detto supra.
Tuttavia è necessario l'apprezzamento da parte del giudice del merito di tutte le circostanze del caso concreto, per cui deve rilevarsi che, nel caso in esame, la restituzione del locale commerciale da parte dell'opposta e' avvenuto soltanto il 9 maggio 2019, come da relativo verbale di riconsegna dell'immobile, vale a dire con oltre 2 mesi di ritardo rispetto alla data di inoltro della comunicazione di recesso anticipato del 07.09.2018. Da tanto consegue il diritto dei locatori di conseguire il pagamento dei canoni per la ritardata restituzione dell'immobile, ossia per l'ulteriore tempo in cui la ha mantenuto il possesso del locale CP_1
commerciale.
Si ritiene, pertanto, per le sovraesposte argomentazioni, in accoglimento della domanda formulata dagli opponenti in via subordinata, di disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto, operando, in via equitativa, la integrale compensazione della partite creditorie e debitorie delle parti in lite.
12 LE spese di lite, considerata la reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
In accoglimento della domanda formulata in via subordinata dagli opponenti, in via equitativa, dispone la compensazione del rapporto di debito-credito tra gli opponenti e la opposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.552/2022 emesso dal tribunale di Campobasso il 03.11.2022 e pubblicato il 07.11.2022 nell'ambito del procedimento R.G. n. 1669/2022;
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Campobasso il 31 gennaio 2025.
Il Giudice
Filomena Girardi
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