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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 21/11/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 531/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno, Sez. Agraria, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Umberto GIACOMELLI Presidente dott.ssa Chiara SANDINI Giudice rel. dott.ssa Irene COLLADET Giudice geom. Dino BELLUMAT Componente geom. Federico CAVALLET Componente nella causa promossa da
(C.F. ), difesa e rappresentata dagli Avv. P. Tandura Parte_1 C.F._1 e Avv. G. Luciani nei confronti di (C.F. , (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
e (C.F. ), non C.F._3 Controparte_3 C.F._4 costituiti
OGGETTO: azione di condanna al rilascio del fondo per scadenza del contratto
nella causa n. 531/25 r.g. ha pronunciato SENTENZA
Con ricorso depositato in data 17.7.2025 agiva in giudizio nei confronti di Parte_1 CP_1
e formulando le seguenti conclusioni:
[...] CP_2 Controparte_3
“- nel merito in via principale: accertata e dichiarata la nullità del contratto di subaffitto del 03.09.2023 tra il , CP_4 oggi rappresentato dagli eredi, ovvero i signori e CP_1 CP_2 CP_3
, e la stessa sig.ra , in qualità di subaffittuaria, avente ad oggetto
[...] Controparte_3 i terreni siti in Comune di Sovramonte (BL), catastalmente censiti al Foglio 34, Mappali n. 55, n. 778 e n. 780, nonché il fabbricato rurale ubicato in Comune di Sovramonte, catastalmente identificato al Foglio 41, Mappale n. 893, nonché accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di affitto datato 07.10.2015, relativo ai medesimi beni sopra indicati, condannare i signori e all'immediato rilascio dei terreni e CP_1 CP_2 Controparte_3 del fabbricato rurale sopra citati, oltre al versamento di euro 3.000,00, con interessi e rivalutazione, per il mancato pagamento dell'affitto degli immobili all'attuale proprietaria.
- in ogni caso: anticipazioni e competenze professionali totalmente rifuse.” Nel ricorso esponeva che: Parte_1 a) nell'ambito dell'esecuzione immobiliare n. 29/2016, con decreto di trasferimento trascritto il 17.02.2022, la medesima era divenuta proprietaria di tre terreni e di un fabbricato rurale siti nel Comune di Sovramonte (BL), in precedenza di proprietà dell'esecutato CP_1
b) in data 7 ottobre 2015 aveva concluso con il padre CP_1 Parte_2 un contratto di affitto di fondi rustici avente ad oggetto i predetti beni, con scadenza al 6
1 ottobre 2030; detto contratto non era stato trascritto, ed era pertanto opponibile alla ricorrente nei limiti di un novennio, sino al 6.10.2024, come previsto dal combinato disposto degli artt. 2923, comma 2, e 1599 c.c.; c) in data 3.9.2023 l'affittuario aveva concluso con la moglie Parte_2 un contratto di subaffitto, avente ad oggetto i medesimi beni indicati Controparte_3 nel predetto contratto d'affitto, con scadenza al 6.10.2030. La ricorrente deduceva di essere venuta a conoscenza di tale contratto di subaffitto solo il 7.4.2025, in occasione dell'incontro tenutosi avanti ad ai fini conciliativi, e CP_5 sosteneva la relativa nullità, in quanto il subaffitto è espressamente vietato dall'art. 21 della legge n. 203 del 3.5.1982.
, nel ricorso, deduceva che in data 23.11.2023 era deceduto l'affittuario Parte_1
ed erano subentrati al medesimo la moglie ed Parte_2 Controparte_3 i figli e . CP_1 CP_2 La ricorrente chiedeva di accertare la nullità del contratto di subaffitto e di dichiarare la risoluzione del contratto di affitto;
la medesima lamentava la mancata riconsegna dei terreni e del fabbricato rurale a seguito della scadenza del contratto, e chiedeva la condanna dei convenuti all'immediato rilascio dei beni in suo favore, oltre alla condanna degli stessi al versamento dell'importo complessivo di € 3000,00 per l'occupazione dei beni dall'epoca in cui ne era divenuta proprietaria, ossia dall'annata agraria 2022. All'udienza di discussione del 6.11.2025 la ricorrente rinunciava alle domande nei confronti di e insisteva nell'accoglimento delle conclusioni formulate in CP_2 ricorso nei confronti delle ulteriori parti. All'esito della camera di consiglio, il Presidente provvedeva a dare lettura del dispositivo della sentenza definitiva.
*** Va preliminarmente dato atto dell'intervenuta rinuncia, da parte della ricorrente, alle domande formulate nei confronti di . CP_2
*** Le domande formulate nel ricorso nei confronti di e di CP_1 Controparte_3 risultano fondate. La ricorrente è divenuta proprietaria dei tre terreni e del fabbricato rurale Parte_1 indicati nel ricorso, siti nel Comune di Sovramonte (BL), con decreto di trasferimento datato 26.11.2021, integrato con decreto del 24.1.2022, emesso dal Giudice dell'Esecuzione immobiliare nell'ambito della procedura n. 29/2016 RGE (doc. 1). Il contratto di affitto di fondi rustici avente ad oggetto i predetti beni, in quanto non trascritto nei registri immobiliari, era opponibile all'acquirente nei limiti del Parte_1 novennio dall'inizio della locazione, e quindi sino al 6.10.2024, secondo quanto previsto dall'art. 2923, comma 2, c.c., a mente del quale “Le locazioni immobiliari eccedenti i nove anni che non sono state trascritte anteriormente al pignoramento non sono opponibili all'acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione”. Quanto al contratto di subaffitto relativo ai medesimi beni lo stesso va dichiarato nullo ai sensi dell'art. 21 della legge n. 203 del 3.5.1982 secondo cui “Sono vietati i contratti di subaffitto, di sublocazione e comunque di subconcessione dei fondi rustici. La violazione del divieto, ai fini della dichiarazione di nullità del subaffitto o della subconcessione, della risoluzione del contratto di affitto e della restituzione del fondo, può essere fatta valere soltanto dal locatore, entro quattro mesi dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.”
2 La ricorrente è venuta a conoscenza di tale contratto di subaffitto il 7.4.2025, in occasione dell'incontro tenutosi avanti ad ai fini conciliativi (doc. 12), e si deve pertanto CP_5 ritenere che abbia fatto valere in giudizio la violazione del divieto di subaffitto nel rispetto del termine di quattro mesi previsto dalla legge, risultando il ricorso depositato in data 17.7.2025. A fronte di quanto sopra, in accoglimento del ricorso, va accertata la nullità del contratto di subaffitto datato 3.9.2023 e va dichiarata, nel contempo, la risoluzione del contratto di affitto datato 7.10.2015. Dovendosi ritenere che l'occupazione dei beni indicati in ricorso sia senza titolo a seguito della scadenza del 6.10.2024, e vanno condannati al CP_1 Controparte_3 rilascio dei terreni e del fabbricato rurale indicati nel ricorso, nel termine di quattro mesi decorrenti dalla pronuncia del dispositivo, avvenuta il 6.11.2025. Va altresì accolta, nei confronti di e di la domanda di CP_1 Controparte_3 condanna al pagamento dell'importo complessivo di € 3000,00, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dalla scadenza del contratto e sino al saldo, per l'occupazione dei beni dall'epoca in cui la ricorrente ne è divenuta proprietaria, ossia dall'annata agraria 2022; il predetto importo è liquidato in conformità al valore del canone d'affitto, previsto nel contratto nella misura di € 1000,00 per ciascuna annata agraria (doc. 2).
*** Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori del D.M. 55/2014, aggiornati al DM 147/2022.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara la nullità del contratto di subaffitto datato 3.9.2023 avente ad oggetto i terreni siti in Comune di Sovramonte (BL), catastalmente censiti al Foglio 34, Mappali n. 55, n. 778 e n. 780, nonché il fabbricato rurale ubicato in Comune di Sovramonte (BL), catastalmente identificato al Foglio 41, Mappale n. 893;
2) accerta e dichiara la risoluzione del contratto di affitto datato 7.10.2015, relativo ai medesimi beni sopra indicati, e per l'effetto condanna i sig.ri e CP_1 CP_3 al rilascio dei terreni e del fabbricato rurale sopra citati, nel termine di quattro
[...] mesi decorrenti dalla data odierna, oltre al versamento in favore della ricorrente della somma di euro 3.000,00, con interessi e rivalutazione a decorrere dalla scadenza del contratto e sino al saldo, a titolo di indennità di occupazione degli immobili;
3) condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 3.445,00, di cui euro 2.900,00 per compensi ed euro 545,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed iva come per legge. Riserva il termine di 30 giorni per il deposito della motivazione. Così deciso in Belluno, 6 novembre 2025 Il presidente U. Giacomelli Il giudice estensore C. Sandini
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno, Sez. Agraria, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Umberto GIACOMELLI Presidente dott.ssa Chiara SANDINI Giudice rel. dott.ssa Irene COLLADET Giudice geom. Dino BELLUMAT Componente geom. Federico CAVALLET Componente nella causa promossa da
(C.F. ), difesa e rappresentata dagli Avv. P. Tandura Parte_1 C.F._1 e Avv. G. Luciani nei confronti di (C.F. , (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
e (C.F. ), non C.F._3 Controparte_3 C.F._4 costituiti
OGGETTO: azione di condanna al rilascio del fondo per scadenza del contratto
nella causa n. 531/25 r.g. ha pronunciato SENTENZA
Con ricorso depositato in data 17.7.2025 agiva in giudizio nei confronti di Parte_1 CP_1
e formulando le seguenti conclusioni:
[...] CP_2 Controparte_3
“- nel merito in via principale: accertata e dichiarata la nullità del contratto di subaffitto del 03.09.2023 tra il , CP_4 oggi rappresentato dagli eredi, ovvero i signori e CP_1 CP_2 CP_3
, e la stessa sig.ra , in qualità di subaffittuaria, avente ad oggetto
[...] Controparte_3 i terreni siti in Comune di Sovramonte (BL), catastalmente censiti al Foglio 34, Mappali n. 55, n. 778 e n. 780, nonché il fabbricato rurale ubicato in Comune di Sovramonte, catastalmente identificato al Foglio 41, Mappale n. 893, nonché accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di affitto datato 07.10.2015, relativo ai medesimi beni sopra indicati, condannare i signori e all'immediato rilascio dei terreni e CP_1 CP_2 Controparte_3 del fabbricato rurale sopra citati, oltre al versamento di euro 3.000,00, con interessi e rivalutazione, per il mancato pagamento dell'affitto degli immobili all'attuale proprietaria.
- in ogni caso: anticipazioni e competenze professionali totalmente rifuse.” Nel ricorso esponeva che: Parte_1 a) nell'ambito dell'esecuzione immobiliare n. 29/2016, con decreto di trasferimento trascritto il 17.02.2022, la medesima era divenuta proprietaria di tre terreni e di un fabbricato rurale siti nel Comune di Sovramonte (BL), in precedenza di proprietà dell'esecutato CP_1
b) in data 7 ottobre 2015 aveva concluso con il padre CP_1 Parte_2 un contratto di affitto di fondi rustici avente ad oggetto i predetti beni, con scadenza al 6
1 ottobre 2030; detto contratto non era stato trascritto, ed era pertanto opponibile alla ricorrente nei limiti di un novennio, sino al 6.10.2024, come previsto dal combinato disposto degli artt. 2923, comma 2, e 1599 c.c.; c) in data 3.9.2023 l'affittuario aveva concluso con la moglie Parte_2 un contratto di subaffitto, avente ad oggetto i medesimi beni indicati Controparte_3 nel predetto contratto d'affitto, con scadenza al 6.10.2030. La ricorrente deduceva di essere venuta a conoscenza di tale contratto di subaffitto solo il 7.4.2025, in occasione dell'incontro tenutosi avanti ad ai fini conciliativi, e CP_5 sosteneva la relativa nullità, in quanto il subaffitto è espressamente vietato dall'art. 21 della legge n. 203 del 3.5.1982.
, nel ricorso, deduceva che in data 23.11.2023 era deceduto l'affittuario Parte_1
ed erano subentrati al medesimo la moglie ed Parte_2 Controparte_3 i figli e . CP_1 CP_2 La ricorrente chiedeva di accertare la nullità del contratto di subaffitto e di dichiarare la risoluzione del contratto di affitto;
la medesima lamentava la mancata riconsegna dei terreni e del fabbricato rurale a seguito della scadenza del contratto, e chiedeva la condanna dei convenuti all'immediato rilascio dei beni in suo favore, oltre alla condanna degli stessi al versamento dell'importo complessivo di € 3000,00 per l'occupazione dei beni dall'epoca in cui ne era divenuta proprietaria, ossia dall'annata agraria 2022. All'udienza di discussione del 6.11.2025 la ricorrente rinunciava alle domande nei confronti di e insisteva nell'accoglimento delle conclusioni formulate in CP_2 ricorso nei confronti delle ulteriori parti. All'esito della camera di consiglio, il Presidente provvedeva a dare lettura del dispositivo della sentenza definitiva.
*** Va preliminarmente dato atto dell'intervenuta rinuncia, da parte della ricorrente, alle domande formulate nei confronti di . CP_2
*** Le domande formulate nel ricorso nei confronti di e di CP_1 Controparte_3 risultano fondate. La ricorrente è divenuta proprietaria dei tre terreni e del fabbricato rurale Parte_1 indicati nel ricorso, siti nel Comune di Sovramonte (BL), con decreto di trasferimento datato 26.11.2021, integrato con decreto del 24.1.2022, emesso dal Giudice dell'Esecuzione immobiliare nell'ambito della procedura n. 29/2016 RGE (doc. 1). Il contratto di affitto di fondi rustici avente ad oggetto i predetti beni, in quanto non trascritto nei registri immobiliari, era opponibile all'acquirente nei limiti del Parte_1 novennio dall'inizio della locazione, e quindi sino al 6.10.2024, secondo quanto previsto dall'art. 2923, comma 2, c.c., a mente del quale “Le locazioni immobiliari eccedenti i nove anni che non sono state trascritte anteriormente al pignoramento non sono opponibili all'acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione”. Quanto al contratto di subaffitto relativo ai medesimi beni lo stesso va dichiarato nullo ai sensi dell'art. 21 della legge n. 203 del 3.5.1982 secondo cui “Sono vietati i contratti di subaffitto, di sublocazione e comunque di subconcessione dei fondi rustici. La violazione del divieto, ai fini della dichiarazione di nullità del subaffitto o della subconcessione, della risoluzione del contratto di affitto e della restituzione del fondo, può essere fatta valere soltanto dal locatore, entro quattro mesi dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.”
2 La ricorrente è venuta a conoscenza di tale contratto di subaffitto il 7.4.2025, in occasione dell'incontro tenutosi avanti ad ai fini conciliativi (doc. 12), e si deve pertanto CP_5 ritenere che abbia fatto valere in giudizio la violazione del divieto di subaffitto nel rispetto del termine di quattro mesi previsto dalla legge, risultando il ricorso depositato in data 17.7.2025. A fronte di quanto sopra, in accoglimento del ricorso, va accertata la nullità del contratto di subaffitto datato 3.9.2023 e va dichiarata, nel contempo, la risoluzione del contratto di affitto datato 7.10.2015. Dovendosi ritenere che l'occupazione dei beni indicati in ricorso sia senza titolo a seguito della scadenza del 6.10.2024, e vanno condannati al CP_1 Controparte_3 rilascio dei terreni e del fabbricato rurale indicati nel ricorso, nel termine di quattro mesi decorrenti dalla pronuncia del dispositivo, avvenuta il 6.11.2025. Va altresì accolta, nei confronti di e di la domanda di CP_1 Controparte_3 condanna al pagamento dell'importo complessivo di € 3000,00, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dalla scadenza del contratto e sino al saldo, per l'occupazione dei beni dall'epoca in cui la ricorrente ne è divenuta proprietaria, ossia dall'annata agraria 2022; il predetto importo è liquidato in conformità al valore del canone d'affitto, previsto nel contratto nella misura di € 1000,00 per ciascuna annata agraria (doc. 2).
*** Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori del D.M. 55/2014, aggiornati al DM 147/2022.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara la nullità del contratto di subaffitto datato 3.9.2023 avente ad oggetto i terreni siti in Comune di Sovramonte (BL), catastalmente censiti al Foglio 34, Mappali n. 55, n. 778 e n. 780, nonché il fabbricato rurale ubicato in Comune di Sovramonte (BL), catastalmente identificato al Foglio 41, Mappale n. 893;
2) accerta e dichiara la risoluzione del contratto di affitto datato 7.10.2015, relativo ai medesimi beni sopra indicati, e per l'effetto condanna i sig.ri e CP_1 CP_3 al rilascio dei terreni e del fabbricato rurale sopra citati, nel termine di quattro
[...] mesi decorrenti dalla data odierna, oltre al versamento in favore della ricorrente della somma di euro 3.000,00, con interessi e rivalutazione a decorrere dalla scadenza del contratto e sino al saldo, a titolo di indennità di occupazione degli immobili;
3) condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 3.445,00, di cui euro 2.900,00 per compensi ed euro 545,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed iva come per legge. Riserva il termine di 30 giorni per il deposito della motivazione. Così deciso in Belluno, 6 novembre 2025 Il presidente U. Giacomelli Il giudice estensore C. Sandini
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