Sentenza 13 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 13/01/2026, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00206/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06072/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6072 del 2025, proposto da IC Ferrigno, rappresentata e difesa dall’Avv. Lorenzo Bruno Antonio Molinaro e dall’Avv. Lisa Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Andreottola e dall’Avv. Anna Ivana Furnari dell’Avvocatura comunale presso la cui sede in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, domicilia;
nei confronti
AN NZ, rappresentata e difesa dall’Avv. Anna Polito e dall’Avv. Leonardo Sagnibene, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento dell’illegittimità ex artt. 31 e 117 c.p.a.
del comportamento omissivo, ovvero del silenzio rifiuto formatosi, per l’inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall’art. 2 della legge n. 241/90, sulla istanza-diffida, per l'esercizio di poteri sanzionatori, presentata a mezzo P.E.C. in data 23 aprile 2025 al Comune di Napoli, perdurando, a tutt’oggi, l’inadempimento;
NONCHÉ PER LA ND
dello stesso Comune ad adottare, nei confronti della sig.ra NZ AN, proprietaria dell'immobile oggetto degli interventi abusivi, i dovuti provvedimenti repressivi, ai sensi degli artt. 27 d.P.R. n. 380/01 e 167 d.lgs. n. 42/04.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e della controinteressata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 la dott.ssa RI ET IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. – Con ricorso notificato il 28 ottobre – 01 novembre 2025 e depositato l’11 novembre successivo, la ricorrente, proprietaria di un’abitazione al secondo piano del fabbricato sito in Napoli alla via Belvedere n. 15, interno 7, premesso di aver accertato, a seguito di istanza di accesso agli atti (presentata il 31 gennaio 2025 e riscontrata il 10 febbraio successivo), l’abusività della veranda realizzata presso il primo piano del medesimo immobile, deduceva di aver diffidato (23 aprile 2025) il Comune resistente all’adozione, in proposito, di un’ ordinanza di demolizione e rimessione in pristino dello stato dei luoghi, ai sensi degli artt. 27, comma 2, del d.p.r. n. 380/01 e 167, comma 1, del d.lgs. n. 42/04, ma che il Comune era rimasto inerte. Ciò posto, impugnava il silenzio inadempimento in proposito formatosi, deducendone l’illegittimità ex artt. 2 e 2 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. – Si costituivano in giudizio il Comune di Napoli (18 novembre 2025) e la sig.ra NZ (20 novembre 2025), quest’ultima depositando memoria in resistenza il 24 novembre 2025, con cui eccepiva, sotto vari profili, l’inammissibilità del ricorso (per omessa notifica all’effettivo controinteressato, i.e. al proprietario dell’unità immobiliare, da lei semplicemente condotto in locazione e per omessa specificazione di effettivi e reali profili di pregiudizio, derivanti dalla realizzazione dell’opera ritenuta sine titulo ).
3. – Il 2 gennaio 2026 il Comune di Napoli depositava documenti, in particolare la nota del servizio antiabusivismo, con cui si rappresentava l’intervenuta adozione, in esito al sopralluogo successivo alla presentazione della diffida, della Disposizione Dirigenziale n. 202/A/2025 dell’11 novembre 2025 recante ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ex art. 33 D.P.R. 380/2001, nei confronti della sig.ra “NZ AN, in qualità di responsabile dell’abuso ed utilizzatore dell’immobile”. Nella medesima data del 2 gennaio 2026, il Comune di Napoli depositava memoria con cui, richiamando quanto rappresentato nella relazione difensiva dianzi menzionata, eccepiva, sotto vari profili, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
4. – Alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2026, previo rilievo da parte del Collegio, della possibile sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il ricorso era trattenuto in decisione.
5. - Oggetto dell’odierno contendere, per come in narrativa meglio rappresentato, è il silenzio formatosi sulla diffida (23 aprile 2025), con cui la ricorrente ha invitato il Comune resistente all’adozione nei confronti della conduttrice dell’unità abitativa sottostante la propria dei provvedimenti repressivi utili ai fini dell’eliminazione di una veranda realizzata sul balcone pertinenziale e ritenuta sine titulo , nonché pregiudizievole per l’esercizio del proprio diritto dominicale. In tali termini riepilogato il perimetro della decisione, ritiene il Collegio, conformemente al rilievo in tal senso effettuato in udienza ed in termini trascritto a verbale, di dover dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, in ragione della circostanza (pacifica in giudizio e dirimente) dell’intervenuta adozione, successivamente alla notifica del ricorso e nella medesima data del suo deposito (11 novembre 2025), della Disposizione Dirigenziale n. 202/A/2025, recante ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, ex art. 33 D.P.R. 380/2001, nei confronti della sig.ra “NZ AN, in qualità di responsabile dell’abuso ed utilizzatore dell’immobile”: tale provvedimento elide, infatti, il silenzio – rilevante ex art. 117 c.p.a. – serbato dal Comune di Napoli sulla diffida presentata dalla ricorrente, tendente, peraltro, proprio ad ottenere un provvedimento di siffatto tenore.
6. - Sussistono giusti motivi, considerato il carattere meramente processuale della presente pronuncia, per compensare, tra tutte le parti, le spese di lite, fermo restando il rimborso del contributo unificato ove versato, a carico del Comune di Napoli ed in favore della ricorrente, attesa l’adozione del provvedimento di demolizione, di cui sopra, dopo la notifica del ricorso, sia pur contestualmente al suo deposito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate, fermo restando il rimborso del contributo unificato ove versato, a carico del Comune di Napoli ed in favore della ricorrente, attesa l’adozione del provvedimento di demolizione, di cui sopra, dopo la notifica del ricorso, sia pur contestualmente al suo deposito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LO NI, Presidente
Rita Luce, Consigliere
RI ET IN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI ET IN | LO NI |
IL SEGRETARIO