Articolo 1849 del Codice civile
Articolo 1848Articolo 1850
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19 aprile 1942
Art. 1849.

(Ritiro dei titoli o delle merci).

Il contraente, anche prima della scadenza del contratto, puo' ritirare in parte i titoli o le merci dati in pegno, previo rimborso proporzionale delle somme anticipate e delle altre somme spettanti alla banca secondo la disposizione dell'articolo precedente, salvo che il credito residuo risulti insufficientemente garantito.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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