Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/04/2025, n. 3215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3215 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro letto l'art 237 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta al n. 21593/'24 del ruolo generale
T R A
in persona del leg. rapp.te p.t., rappta e difesa, in Parte_1 virtù di procura in atti, dagli avvti G. Irollo e L. Ciriello, presso il cui studio in Napoli alla via Tommaso Caravita n. 25, elett.te domicilia
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di CP_1 procura generale alle liti per atto notaio di Roma del 21.7.2015, Persona_1 dall'avv. Anna di Stefano, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De Gasperi n. 55
E
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappta e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Mazzotta, presso il cui studio in Reggio Calabria, via Crisafi, 34, elett.te domicilia
Ragioni di fatto e di diritto
1
“2) Nel merito, accogliere il presente ricorso e, per lo effetto, annullare la cartella sopra impugnata, dichiarando altresì non dovuta alcuna somma a carico del ricorrente nei confronti dell' ; 3) Condannare in ogni caso i convenuti, CP_1 in solido o a carico di chi di dovere, al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' . CP_1
Eccepiva l'inammissibilità del ricorso in ragione dell'intervenuto giudicato e per tardività. Nel merito, deduceva di aver provveduto allo sgravio delle somme relative alla posizione del lavoratore Si costituiva Pt_2 Controparte_2
, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
[...]
Il ricorso è improponibile.
Va premesso che in sé l'intimazione di pagamento non ha alcuna portata lesiva per il contribuente;
pertanto, la domanda con la quale il contribuente chieda l'annullamento dell'intimazione di pagamento deve essere qualificata quale azione volta all'accertamento negativo del debito, cioè una azione attraverso la quale il debitore intende affermare, con efficacia di giudicato, che quel debito indicato nell'intimazione non sussiste. Ciò posto, la domanda deve essere dichiarata improponibile, in ragione dell'intervenuto giudicato, in data anteriore a quella di proposizione del presente giudizio, con sentenza del Tribunale di Napoli n. 3045/23, sulla domanda di accertamento negativo del credito portato dalla cartella esattoriale sottesa all'intimazione, già proposta con ricorso RG 19977/'22. Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara l'improponibilità della domanda;
compensa le spese tra le parti. Napoli, 26.4.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Manuela Fontana
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