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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/11/2025, n. 1834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1834 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13800/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR LI Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. DR Marchesi Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento per separazione e divorzio consensuale n. 13800/2025 R.G. promosso da
) (avv. ARIASSI SIMONA) Parte_1 C.F._1
e
(avv. ARIASSI SIMONA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. Tali conclusioni sono di seguito integralmente trascritte:
1) “autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) la madre continuerà a risiedere coi figli nella casa familiare di proprietà in Brescia, Via
Schivardi n. 66/c e il marito trasferirà la propria residenza in Collebeato (BS) Via Don
Rigosa n. 20;
3) i figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori i quali eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezione fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali, mentre l'esercizio della stessa rimarrà congiunto per le decisioni di maggiore importanza inerenti la crescita psico-fisica dei figli (quali a mero titolo esemplificativo le decisioni inerenti la religione, scuola, sport, decisioni mediche ecc.) che dovranno essere prese di comune accordo da entrambi i genitori, impegnandosi a discuterne fra loro prima della comunicazione ai figli;
4) in ottemperanza al principio della bigenitorialità i genitori si impegnano a garantire e favorire un ruolo attivo di entrambi nell'educazione e nella crescita dei figli. Entrambi i genitori provvederanno di comune accordo alla crescita, educazione, istruzione e accudimento di e nonché ai loro bisogni, regolando di volta in volta i compiti Per_1 Per_2 quotidiani e tendo conto delle loro esigenze;
5) i figli minori saranno collocati al 50% presso ciascun genitore, attualmente seguendo il seguente calendario:
-prima settimana: lunedì e martedì con la madre, mercoledì, giovedì con il padre da venerdì al martedì mattina successivo con la madre la quale provvederà ad accompagnarli presso le rispettive scuole;
-seconda settimana: lunedì e martedì con la madre, da mercoledì, fino a lunedì mattina successivo con il padre il quale provvederà ad accompagnarli presso le rispettive scuole.
I genitori prestano il consenso fin da ora a variare il predetto calendario in base alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli e alle proprie esigenze lavorative;
6) nel rispetto del rapporto fra oneri e risorse dei due genitori e tenendo conto dei compiti e tempi di cura suddivisi parimenti tra entrambi ogni genitore contribuirà in modo diretto al mantenimento dei figli minori, escludendo che un genitore debba versare all'altro una quota a titolo di mantenimento degli stessi;
il resto delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, dentistiche ecc.) per i figli minori verranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da convenzione del Tribunale di Brescia del 16.07.2016, le cui statuizioni vengono accettate dalle parti come di seguito individuate:
Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Nazionale Sanitario ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto sperimentazione scientifica;
tickets sanitari;
farmaci prescritti dal curante ad eccezione di quelli da banco (farmaci da banco sono da intendersi anche antibiotici e/o antipiretici e quelli in generale per la cura di patologie ordinarie/ stagionali).
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale.
Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da Istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie richieste da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, prescuola e dopo scuola;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento a) spese che richiedono il preventivo accordo: attività sportive ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
corsi di lingua straniera;
viaggi e vacanze senza i genitori;
spese per i ricevimenti, cerimonie e festeggiamenti dei figli.
Tutte le spese di cui sopra verranno rimborsate al genitore che sosterrà la spesa previa presentazione all'altro genitore della relativa documentazione giustificativa dell'esborso e dovranno essere previamente concordate qualora siano di importo superiore ad euro 100,00.
Si specifica che le spese di babysitter, anche in caso di impegni di lavoro dei genitori o malattia dei figli o del genitore, resteranno interamente a carico del genitore che ne faccia richiesta.
La mensa scolastica dei figli sarà a carico al 100% al padre e le spese relative alle rette scolastiche dei figli saranno a carico della madre fino a settembre 2026, in seguito entrambe le spese precedenti
(mensa e rette scolastiche di entrambi i figli) saranno suddivise al 50% in capo a ciascun genitore;
Le spese per i capi di abbigliamento di entrambi i figli (con una media di 2/3 volte l'anno ) saranno sostenute da entrambi nella misura del 50%.
7) le parti decidono che l'assegno unico erogato nell'interesse dei figli sarà trattenuto nella misura del 100% dalla sig.ra della detrazione delle spese relative ai figli minori se Pt_2 ne occuperà la sig.ra Pt_2
8) il figlio minore attualmente frequenta la classe III della scuola primaria di Mompiano Per_1
(BS) e pratica due/tre volte alla settimana allenamenti di calcio;
il figlio frequenta Per_2 il terzo anno della scuola dell'infanzia ed è iscritto per l'anno scolastico 2025/26 alla scuola
Audiofonetica di Brescia, attualmente pratica un corso di jujutsu;
9) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza annuale, salvo diverso accordo tra le parti garantendo un equilibrio nella distribuzione dei tempi, fatta eccezione per: la vigilia di
Natale e il Natale che verranno trascorsi rispettivamente la Vigilia con il papà e il Natale con la mamma secondo le abitudini familiari esistenti che coinvolgono le rispettive famiglie di origine. I giorni di vacanza scolastica di questi periodi saranno gestiti in modo che possano avere dei momenti di condivisione con ciascuno dei genitori e le rispettive famiglie di origine, fatta salva la possibilità preventivamente concordata di recarsi in luogo di villeggiatura;
10) le vacanze estive ed altri periodi di vacanza più brevi saranno gestiti in modo da poter garantire ai figli di goderne sia con la madre, sia con il padre, in base alle rispettive disponibilità lavorative. Entrambi cercheranno, nei limiti del possibile, di richiedere/organizzare i periodi di ferie tenendo conto del criterio sopra indicato. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente la propria proposta di vacanze estive entro il 30 marzo e di vacanze invernali entro il 30 settembre di ogni anno. I figli inoltre trascorreranno
15 giorni anche continuativi con ciascun genitore nel mese di agosto. Qualora il periodo attribuito sia speso nel luogo di residenza i genitori potranno concordare incontri fra i figli e l'altro genitore. Entrambi i genitori comunicheranno all'altro le modalità (tempi, destinazioni, recapiti) con cui intende svolgere la vacanza;
11) nel reciproco rispetto dei ruoli genitoriali e per la tutela del benessere dei figli, entrambi i genitori concordano di definire insieme tempi e modi attraverso i quali comunicargli l'eventuale presenza di nuovi partner;
12) i coniugi forniscono reciprocamente il più ampio assenso al rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio anche per i figli minori;
13) per quanto riguarda la situazione patrimoniale dei coniugi, si precisa che:
i coniugi si danno atto di essere economicamente indipendenti e pertanto ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento autonomamente;
il c/c bancario cointestato tra i coniugi presso Banca BCC di Brescia verrà estinto;
per quanto riguarda il contratto di mutuo cointestato tra i coniugi per l'acquisto della casa di proprietà della sig.ra integralmente sostenuto dalla moglie: la moglie si impegna ad avviare Pt_2 la procedura affinché resti intestato solo alla stessa;
14) i coniugi dichiarano, altresì, di aver già definito ogni altro rapporto economico-patrimoniale tra loro esistente e si danno atto di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altro, per qualsiasi ragione e/o titolo, salvo quanto concordato nella presente sede ai punti precedenti;
15) resta inteso che in ogni caso nuovi accordi potranno essere introdotti nel futuro, sempre assunti in forma condivisa e nel pieno rispetto del diritto del figlio alla continuità relazionale con entrambi i genitori.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 19.12.2015, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Rezzato (atto n. 15 parte I).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c. hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. B), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma/modifica delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025.
Il Presidente estensore DR LI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR LI Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. DR Marchesi Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento per separazione e divorzio consensuale n. 13800/2025 R.G. promosso da
) (avv. ARIASSI SIMONA) Parte_1 C.F._1
e
(avv. ARIASSI SIMONA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. Tali conclusioni sono di seguito integralmente trascritte:
1) “autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) la madre continuerà a risiedere coi figli nella casa familiare di proprietà in Brescia, Via
Schivardi n. 66/c e il marito trasferirà la propria residenza in Collebeato (BS) Via Don
Rigosa n. 20;
3) i figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori i quali eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezione fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali, mentre l'esercizio della stessa rimarrà congiunto per le decisioni di maggiore importanza inerenti la crescita psico-fisica dei figli (quali a mero titolo esemplificativo le decisioni inerenti la religione, scuola, sport, decisioni mediche ecc.) che dovranno essere prese di comune accordo da entrambi i genitori, impegnandosi a discuterne fra loro prima della comunicazione ai figli;
4) in ottemperanza al principio della bigenitorialità i genitori si impegnano a garantire e favorire un ruolo attivo di entrambi nell'educazione e nella crescita dei figli. Entrambi i genitori provvederanno di comune accordo alla crescita, educazione, istruzione e accudimento di e nonché ai loro bisogni, regolando di volta in volta i compiti Per_1 Per_2 quotidiani e tendo conto delle loro esigenze;
5) i figli minori saranno collocati al 50% presso ciascun genitore, attualmente seguendo il seguente calendario:
-prima settimana: lunedì e martedì con la madre, mercoledì, giovedì con il padre da venerdì al martedì mattina successivo con la madre la quale provvederà ad accompagnarli presso le rispettive scuole;
-seconda settimana: lunedì e martedì con la madre, da mercoledì, fino a lunedì mattina successivo con il padre il quale provvederà ad accompagnarli presso le rispettive scuole.
I genitori prestano il consenso fin da ora a variare il predetto calendario in base alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli e alle proprie esigenze lavorative;
6) nel rispetto del rapporto fra oneri e risorse dei due genitori e tenendo conto dei compiti e tempi di cura suddivisi parimenti tra entrambi ogni genitore contribuirà in modo diretto al mantenimento dei figli minori, escludendo che un genitore debba versare all'altro una quota a titolo di mantenimento degli stessi;
il resto delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, dentistiche ecc.) per i figli minori verranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da convenzione del Tribunale di Brescia del 16.07.2016, le cui statuizioni vengono accettate dalle parti come di seguito individuate:
Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Nazionale Sanitario ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto sperimentazione scientifica;
tickets sanitari;
farmaci prescritti dal curante ad eccezione di quelli da banco (farmaci da banco sono da intendersi anche antibiotici e/o antipiretici e quelli in generale per la cura di patologie ordinarie/ stagionali).
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale.
Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da Istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie richieste da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, prescuola e dopo scuola;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento a) spese che richiedono il preventivo accordo: attività sportive ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
corsi di lingua straniera;
viaggi e vacanze senza i genitori;
spese per i ricevimenti, cerimonie e festeggiamenti dei figli.
Tutte le spese di cui sopra verranno rimborsate al genitore che sosterrà la spesa previa presentazione all'altro genitore della relativa documentazione giustificativa dell'esborso e dovranno essere previamente concordate qualora siano di importo superiore ad euro 100,00.
Si specifica che le spese di babysitter, anche in caso di impegni di lavoro dei genitori o malattia dei figli o del genitore, resteranno interamente a carico del genitore che ne faccia richiesta.
La mensa scolastica dei figli sarà a carico al 100% al padre e le spese relative alle rette scolastiche dei figli saranno a carico della madre fino a settembre 2026, in seguito entrambe le spese precedenti
(mensa e rette scolastiche di entrambi i figli) saranno suddivise al 50% in capo a ciascun genitore;
Le spese per i capi di abbigliamento di entrambi i figli (con una media di 2/3 volte l'anno ) saranno sostenute da entrambi nella misura del 50%.
7) le parti decidono che l'assegno unico erogato nell'interesse dei figli sarà trattenuto nella misura del 100% dalla sig.ra della detrazione delle spese relative ai figli minori se Pt_2 ne occuperà la sig.ra Pt_2
8) il figlio minore attualmente frequenta la classe III della scuola primaria di Mompiano Per_1
(BS) e pratica due/tre volte alla settimana allenamenti di calcio;
il figlio frequenta Per_2 il terzo anno della scuola dell'infanzia ed è iscritto per l'anno scolastico 2025/26 alla scuola
Audiofonetica di Brescia, attualmente pratica un corso di jujutsu;
9) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza annuale, salvo diverso accordo tra le parti garantendo un equilibrio nella distribuzione dei tempi, fatta eccezione per: la vigilia di
Natale e il Natale che verranno trascorsi rispettivamente la Vigilia con il papà e il Natale con la mamma secondo le abitudini familiari esistenti che coinvolgono le rispettive famiglie di origine. I giorni di vacanza scolastica di questi periodi saranno gestiti in modo che possano avere dei momenti di condivisione con ciascuno dei genitori e le rispettive famiglie di origine, fatta salva la possibilità preventivamente concordata di recarsi in luogo di villeggiatura;
10) le vacanze estive ed altri periodi di vacanza più brevi saranno gestiti in modo da poter garantire ai figli di goderne sia con la madre, sia con il padre, in base alle rispettive disponibilità lavorative. Entrambi cercheranno, nei limiti del possibile, di richiedere/organizzare i periodi di ferie tenendo conto del criterio sopra indicato. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente la propria proposta di vacanze estive entro il 30 marzo e di vacanze invernali entro il 30 settembre di ogni anno. I figli inoltre trascorreranno
15 giorni anche continuativi con ciascun genitore nel mese di agosto. Qualora il periodo attribuito sia speso nel luogo di residenza i genitori potranno concordare incontri fra i figli e l'altro genitore. Entrambi i genitori comunicheranno all'altro le modalità (tempi, destinazioni, recapiti) con cui intende svolgere la vacanza;
11) nel reciproco rispetto dei ruoli genitoriali e per la tutela del benessere dei figli, entrambi i genitori concordano di definire insieme tempi e modi attraverso i quali comunicargli l'eventuale presenza di nuovi partner;
12) i coniugi forniscono reciprocamente il più ampio assenso al rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio anche per i figli minori;
13) per quanto riguarda la situazione patrimoniale dei coniugi, si precisa che:
i coniugi si danno atto di essere economicamente indipendenti e pertanto ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento autonomamente;
il c/c bancario cointestato tra i coniugi presso Banca BCC di Brescia verrà estinto;
per quanto riguarda il contratto di mutuo cointestato tra i coniugi per l'acquisto della casa di proprietà della sig.ra integralmente sostenuto dalla moglie: la moglie si impegna ad avviare Pt_2 la procedura affinché resti intestato solo alla stessa;
14) i coniugi dichiarano, altresì, di aver già definito ogni altro rapporto economico-patrimoniale tra loro esistente e si danno atto di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altro, per qualsiasi ragione e/o titolo, salvo quanto concordato nella presente sede ai punti precedenti;
15) resta inteso che in ogni caso nuovi accordi potranno essere introdotti nel futuro, sempre assunti in forma condivisa e nel pieno rispetto del diritto del figlio alla continuità relazionale con entrambi i genitori.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 19.12.2015, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Rezzato (atto n. 15 parte I).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c. hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. B), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma/modifica delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025.
Il Presidente estensore DR LI