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Decreto 18 aprile 2025
Decreto 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, decreto 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO
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REPUBBLICA ITALIANA
Decreto ex art. 445 bis, 5° comma, c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano;
esaminati gli atti del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 2361/2023
R.G., promosso da , C.F.: , nata Parte_1 C.F._1 il 12/07/1940 a SANTA LUCIA DEL MELA (ME), nei confronti dell' CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore; rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, comunicate alle parti, non risultano contestate dalle stesse mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.; ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio: 1) PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO = indennità di accompagnamento;
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO = positivo;
DECORRENZA DELL'ACCERTAMENTO = gennaio 2024; 2) PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO = prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92;
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO = positivo;
DECORRENZA DELL'ACCERTAMENTO = dalla domanda amministrativa (31.10.2023);
CONDANNA
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, nei CP_1 confronti di parte ricorrente, di metà delle spese del procedimento che liquida in complessivi euro 585,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, e che distrae, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'avv. IMBESI GIUSEPPE e dell'avv. ANNA MARIA COSTANZO, procuratori anticipatari, compensando la restante quota e ciò in considerazione del fatto che il requisito sanitario sotteso alla prestazione della indennità di accompagnamento risale a data successiva alla domanda amministrativa e giudiziale.
P O N E definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, gli esborsi relativi all'accertamento peritale, liquidati come da separato decreto;
e ciò anche in considerazione del fatto che parte ricorrente ha reso in atti la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
Barcellona P.G., lì 18/04/2025
Il Giudice
(dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano)