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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 2802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2802 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati :
1)dott.Anna Carla Catalano Presidente
2) dott.Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3)dott. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all' esito della riserva di cui all'udienza del 3.7.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2923/2024 RG sezione lavoro vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa - giusta procura in atti dall'avv.to Maria Concetta Tedesco la quale dichiara di voler ricevere le informazioni relative al presente procedimento sulla pec: e/o fax 0824/57547 Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] ( ), CP_1 C.F._1 rappresentata e difesa - giusta procura in atti dall'avv.to Stefania Pepicelli del Foro di Benevento la quale dichiara di voler ricevere le informazioni relative al presente procedimento sulla pec: e/o fax 0824 Email_2
45752
APPELLATA OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. 976/2024 emessa in data 17/10/2024 dal Tribunale Benevento - Sezione Lavoro e Previdenza- nel procedimento recante rgn 4843/2021
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 cpc depositato in data 30.11.2021, CP_1 esponeva :
- di avere lavorato ininterrottamente dal 06.08.2012 e fino al 09.07.2015, con contratti ex art. 7 comma 6 del d.lgs. 165/2001 , stipulati con l' , CP_2
- che il rapporto di lavoro intercorso doveva essere inquadrato nello schema della subordinazione non avendo alcuna autonomia sulle modalità di organizzazione della propria attività lavorativa ed essendo inserita in turni di servizio, la cui pianificazione era rimessa alla amministrazione aziendale, con gli altri dirigenti medici, svolgendo le medesime mansioni assegnate a questi ultimi;
- di aver svolto prestazioni lavorative per un numero maggiore di ore rispetto a quelle per le quali era stata contrattualizzata, per esigenze di servizio sempre su indicazioni e direttive del Responsabile dell'U.O Anestesia e rianimazione dell' ; Parte_2
-di aver chiesto all'azienda il riconoscimento della natura subordinata del rapporto ed il pagamento delle differenze retributive, con pec del 07.07.2020, rimasta senza esito. Tanto esposto chiedeva di “accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra la dott.ssa e l' CP_1 Controparte_3 dal 06/08/2012 e fino al 09/07/2015, con funzioni di
[...] dirigente area IV, livello II;
b) per l'effetto condannare l' Controparte_3
( già ) in persona del legale
[...] Controparte_4 rappresentante pro tempore al pagamento delle differenze retributive dovute nella misura che espressamente si limita in euro 52.641,43 oltre interessi e rivalutazione monetaria se dovuta dalle singole spettanze al soddisfo ovvero nella diversa misura maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di giudizio” con vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva l' che, preliminarmente, eccepiva la Controparte_3 prescrizione dei crediti di vantati e nel merito l'infondatezza del ricorso. All'esito dell'istruttoria espletata, con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito così provvedeva: “1) accerta e dichiara la natura subordinata del rapporto intercorso fra le parti nel periodo dal 06.08.2012 al 09.07.2015; 2) per l'effetto condanna la al pagamento , in favore della ricorrente, CP_2 della differenza tra la retribuzione dovuta per il mese di luglio 2015, a titolo di trattamento economico fondamentale a un dirigente medico senza incarichi come specificato nella motivazione, e quanto già corrisposto in esecuzione del relativo contratto di collaborazione libero- professionale e del TFR maturato nel periodo di periodo di cui al punto 1) sulla base dei CCNNLL della dirigenza medico veterinaria del SSN genti, comprensiva di scatti di anzianità oltre interessi legali dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito al saldo, 3) condanna l' al pagamento delle spese di lite ….. CP_2
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l Controparte_3 in epigrafe indicata con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 11.11.2024, deducendo l'erroneità e la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto al TFR, laddove tale diritto era prescritto in quanto, ai fini della decorrenza della prescrizione, i crediti scaturenti da ciascun contratto dovevano considerarsi autonomamente ed indistintamente da quelli derivanti dagli altri sicché il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere il diritto al versamento del tfr limitandolo ,in virtù della riconosciuta parziale prescrizione, all'ultimo contratto Rep 891 del 22/06/2015 con decorrenza dall'1/6 /2015 sino al 31/08/2015, tenuto conto dell'ultima prestazione lavorativa resa in data 09/07/2015 o al più in subordine al mese di luglio 2015. Chiedeva pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, di accertare e dichiarare il diritto al versamento del tfr relativamente al solo contratto rep 891 del 22/06/2015 con decorrenza dall'1/6 /2015 sino all'ultima prestazione lavorativa resa in data 09/07/2015; in subordine, di accertare e dichiarare il diritto al versamento del tfr relativamente al solo mese di luglio 2015 sino all'ultima prestazione lavorativa resa in data 09/07/2015 ; vinte le spese del doppio grado di giudizio. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva parte l'appellata che ,sulla base di plurime argomentazioni , chiedeva il rigetto dell'appello siccome infondato;
vinte le spese del grado con attribuzione. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi ,nel merito , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Va premesso che la statuizione con la quale il Tribunale ha dichiarato la sussistenza tra le parti di un rapporto di natura subordinata, unico e continuativo nel periodo dal 6.8.2012 al 9.7.2015 ( a fronte di plurimi formali contratti di collaborazione ex art 7 Dlg 165/2001) , non è stata attinta da alcuna censura per cui essa risulta incontrovertibilmente passata in giudicato .
Ed infatti il giudice di primo grado all'esito della prova orale espletata e trascritta in sentenza -per nulla censurata da parte appellante -- ha accertato “ non solo la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato “ ma anche che la ricorrente “ ha lavorato ininterrottamente presso l' ( CP_2 oggi ) svolgendo mansioni di Dirigente Medico in via continuativa , CP_3 mettendo a disposizione le proprie energie lavorative in maniera stabile” , venendo “impiegata dall'Azienda ospedaliera per far fronte ad esigenze tutt'altro che eccezionali o temporanee ma per le ordinarie esigenze amministrative , continuative e permanenti della stessa Azienda ospedaliera” ; ha quindi riconosciuto il diritto al TFR “ per tutto il periodo di lavoro considerato che è stata accertata l'esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato dal 6.8.2012 al 9.7.2015 “. Non residua alcun dubbio che l'accertamento compiuto dal primo giudice ha riguardato non solo la natura subordinata del rapporto ma anche l'esistenza di un rapporto di lavoro unico e continuativo nel periodo dal 6.8.2012 al 9.7.2015. Ebbene tali statuizioni non sono state oggetto di alcuna impugnativa da parte dell'appellante.
Non coglie nel segno l'obiezione di parte appellante secondo cui non avrebbe censurato la natura subordinata del rapporto ma soltanto la statuizione in ordine all'accertamento dell'esistenza di un unico rapporto di lavoro, per aver dedotto che, ai fini del decorso della prescrizione, i crediti scaturenti da ciascun contratto dovevano considerarsi autonomi e distinti da quelli derivanti dagli altri. Va ricordato che affinché un capo della sentenza possa ritenersi validamente impugnato non è sufficiente che l'atto manifesti una volontà in tal senso ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; con la conseguenza che tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico- giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che la sorreggono;
pertanto nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, deve sempre accompagnarsi, una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice . ( cfr , Cass. n.23299 del 2011) Nel caso di specie nulla di tutto questo è dato rinvenire nell'atto di appello che
–giova ribadire--non contiene alcuna specifica critica e censura rispetto alla motivazione/ricostruzione in fatto e diritto operata dal Tribunale in ordine al fatto che originaria ricorrente avesse eseguito prestazioni non solo di natura subordinata ma anche in via continuativa nell'intero ed unico periodo di lavoro decorrente dal 6.8.2012 al 9.7.2015, mentre -per le ragioni innanzi espresse – non può desumersi tale critica dal fatto di aver sostenuto che , ai fini del decorso della prescrizione , che i crediti scaturenti da ciascun contratto dovessero considerarsi autonomi e distinti.
Posto dunque che l'accertamento contenuto nella sentenza, sul punto, non è stata oggetto di censura né di alcuna richiesta di modifica da parte dell'impugnante , ne consegue il passaggio in giudicato delle relative statuizioni (natura subordinata ed unicità del rapporto di lavoro).
Tanto incontrovertibilmente acclarato è evidente che il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principi della Corte di Cassazione richiamate dalla stessa parte appellante, dichiarando giustamente prescritti quei crediti che sono sorti nel corso del rapporto e cioè quelli richiesti a titolo di retribuzione in quanto maturati mensilmente(tranne l'ultima mensilità) mentre ,quanto al TFR, ha correttamente ritenuto che la prescrizione cominciasse a decorrere dalla cessazione dell'unico rapporto di lavoro ossia dal 09/07/2015. Va ricordato che il diritto al t.fr sorge al momento della cessazione del rapporto di lavoro ex art 2120 c.c e solo da questa data decorre il termine di prescrizione, tant'è che esso non può essere oggetto di una rinunzia preventiva proprio perché il relativo diritto non può essere considerato come ancora entrato nel patrimonio del lavoratore anteriormente alla fine di detto rapporto, con la conseguenza che trattandosi di un diritto futuro , una eventuale rinunzia sarebbe nulla per mancanza dell'oggetto ai sensi dell'articolo 1418 cc e 1325 cc.
Il diritto al pagamento del TFR si prescrive, ai sensi dell'art. 2948, comma 5 del Codice Civile, in 5 anni, che decorrono dal momento in cui cessa il rapporto di lavoro. ovvero dalla data di pensionamento o di dimissioni. La Suprema Corte nelle stesse decisioni riportate dall'appellante riconosce la decorrenza della prescrizione in corso di rapporto per i dipendenti della PA solo per quanto riguarda le retribuzioni esigibili e non anche per il t.f.r che diviene ovviamente esigibile solo alla cessazione del rapporto di lavoro, momento dal quale comincia a decorrere la prescrizione. In particolare con la sentenza n. 36197 del 28.12.2023, la Cassazione a Sezioni Unite enuclea il seguente principio di diritto: “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus. Nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela”.
Né ovviamente rileva il dato formale dell'esistenza al momento della cessazione del rapporto di un'esplicita qualificazione dello stesso ,assumendo valore solo la sostanza della prestazione resa come lavoro definibile in fatto e in concreto come subordinata. E ,nel caso di specie, giova ribadire, la natura subordinata oltre che l'unicità del rapporto è stata oggetto di accertamento da parte del tribunale
,divenuto cosa giudicata sicché la prescrizione relativa al Tfr pacificamente comincia a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro e quindi nel caso specifico a partire dal 09/07/2015 ,data di cessazione dell'unico e continuativo rapporto lavorativo subordinato tra le parti ,come riconosciuto con decisione passata in giudicato in primo grado. Ebbene dalla data di cessazione del rapporto innanzi detta a quella di notifica del ricorso giudiziario ( il cui deposito è avvenuto il 30.11.2021 ) , tenuto conto dell'atto interruttivo della prescrizione del 7.7.2020, non risulta decorso il termine prescrizionale quinquennale di cui si è detto . Per tutto quanto sin qui esposto l'appello va rigettato . Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da successivo dispositivo . Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna l' appellante al pagamento delle spese del grado in favore CP_3 dell'appellata, liquidate in complessivi euro 2.200,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15%, con attribuzione . Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto.
Così deciso in Napoli il giorno 3.7.2025
Il Consigliere est.rel. Il Presidente Dott.ssa Rosa B. Cristofano Dott. ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche
1)dott.Anna Carla Catalano Presidente
2) dott.Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3)dott. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all' esito della riserva di cui all'udienza del 3.7.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2923/2024 RG sezione lavoro vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa - giusta procura in atti dall'avv.to Maria Concetta Tedesco la quale dichiara di voler ricevere le informazioni relative al presente procedimento sulla pec: e/o fax 0824/57547 Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] ( ), CP_1 C.F._1 rappresentata e difesa - giusta procura in atti dall'avv.to Stefania Pepicelli del Foro di Benevento la quale dichiara di voler ricevere le informazioni relative al presente procedimento sulla pec: e/o fax 0824 Email_2
45752
APPELLATA OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. 976/2024 emessa in data 17/10/2024 dal Tribunale Benevento - Sezione Lavoro e Previdenza- nel procedimento recante rgn 4843/2021
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 cpc depositato in data 30.11.2021, CP_1 esponeva :
- di avere lavorato ininterrottamente dal 06.08.2012 e fino al 09.07.2015, con contratti ex art. 7 comma 6 del d.lgs. 165/2001 , stipulati con l' , CP_2
- che il rapporto di lavoro intercorso doveva essere inquadrato nello schema della subordinazione non avendo alcuna autonomia sulle modalità di organizzazione della propria attività lavorativa ed essendo inserita in turni di servizio, la cui pianificazione era rimessa alla amministrazione aziendale, con gli altri dirigenti medici, svolgendo le medesime mansioni assegnate a questi ultimi;
- di aver svolto prestazioni lavorative per un numero maggiore di ore rispetto a quelle per le quali era stata contrattualizzata, per esigenze di servizio sempre su indicazioni e direttive del Responsabile dell'U.O Anestesia e rianimazione dell' ; Parte_2
-di aver chiesto all'azienda il riconoscimento della natura subordinata del rapporto ed il pagamento delle differenze retributive, con pec del 07.07.2020, rimasta senza esito. Tanto esposto chiedeva di “accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra la dott.ssa e l' CP_1 Controparte_3 dal 06/08/2012 e fino al 09/07/2015, con funzioni di
[...] dirigente area IV, livello II;
b) per l'effetto condannare l' Controparte_3
( già ) in persona del legale
[...] Controparte_4 rappresentante pro tempore al pagamento delle differenze retributive dovute nella misura che espressamente si limita in euro 52.641,43 oltre interessi e rivalutazione monetaria se dovuta dalle singole spettanze al soddisfo ovvero nella diversa misura maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di giudizio” con vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva l' che, preliminarmente, eccepiva la Controparte_3 prescrizione dei crediti di vantati e nel merito l'infondatezza del ricorso. All'esito dell'istruttoria espletata, con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito così provvedeva: “1) accerta e dichiara la natura subordinata del rapporto intercorso fra le parti nel periodo dal 06.08.2012 al 09.07.2015; 2) per l'effetto condanna la al pagamento , in favore della ricorrente, CP_2 della differenza tra la retribuzione dovuta per il mese di luglio 2015, a titolo di trattamento economico fondamentale a un dirigente medico senza incarichi come specificato nella motivazione, e quanto già corrisposto in esecuzione del relativo contratto di collaborazione libero- professionale e del TFR maturato nel periodo di periodo di cui al punto 1) sulla base dei CCNNLL della dirigenza medico veterinaria del SSN genti, comprensiva di scatti di anzianità oltre interessi legali dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito al saldo, 3) condanna l' al pagamento delle spese di lite ….. CP_2
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l Controparte_3 in epigrafe indicata con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 11.11.2024, deducendo l'erroneità e la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto al TFR, laddove tale diritto era prescritto in quanto, ai fini della decorrenza della prescrizione, i crediti scaturenti da ciascun contratto dovevano considerarsi autonomamente ed indistintamente da quelli derivanti dagli altri sicché il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere il diritto al versamento del tfr limitandolo ,in virtù della riconosciuta parziale prescrizione, all'ultimo contratto Rep 891 del 22/06/2015 con decorrenza dall'1/6 /2015 sino al 31/08/2015, tenuto conto dell'ultima prestazione lavorativa resa in data 09/07/2015 o al più in subordine al mese di luglio 2015. Chiedeva pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, di accertare e dichiarare il diritto al versamento del tfr relativamente al solo contratto rep 891 del 22/06/2015 con decorrenza dall'1/6 /2015 sino all'ultima prestazione lavorativa resa in data 09/07/2015; in subordine, di accertare e dichiarare il diritto al versamento del tfr relativamente al solo mese di luglio 2015 sino all'ultima prestazione lavorativa resa in data 09/07/2015 ; vinte le spese del doppio grado di giudizio. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva parte l'appellata che ,sulla base di plurime argomentazioni , chiedeva il rigetto dell'appello siccome infondato;
vinte le spese del grado con attribuzione. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi ,nel merito , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Va premesso che la statuizione con la quale il Tribunale ha dichiarato la sussistenza tra le parti di un rapporto di natura subordinata, unico e continuativo nel periodo dal 6.8.2012 al 9.7.2015 ( a fronte di plurimi formali contratti di collaborazione ex art 7 Dlg 165/2001) , non è stata attinta da alcuna censura per cui essa risulta incontrovertibilmente passata in giudicato .
Ed infatti il giudice di primo grado all'esito della prova orale espletata e trascritta in sentenza -per nulla censurata da parte appellante -- ha accertato “ non solo la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato “ ma anche che la ricorrente “ ha lavorato ininterrottamente presso l' ( CP_2 oggi ) svolgendo mansioni di Dirigente Medico in via continuativa , CP_3 mettendo a disposizione le proprie energie lavorative in maniera stabile” , venendo “impiegata dall'Azienda ospedaliera per far fronte ad esigenze tutt'altro che eccezionali o temporanee ma per le ordinarie esigenze amministrative , continuative e permanenti della stessa Azienda ospedaliera” ; ha quindi riconosciuto il diritto al TFR “ per tutto il periodo di lavoro considerato che è stata accertata l'esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato dal 6.8.2012 al 9.7.2015 “. Non residua alcun dubbio che l'accertamento compiuto dal primo giudice ha riguardato non solo la natura subordinata del rapporto ma anche l'esistenza di un rapporto di lavoro unico e continuativo nel periodo dal 6.8.2012 al 9.7.2015. Ebbene tali statuizioni non sono state oggetto di alcuna impugnativa da parte dell'appellante.
Non coglie nel segno l'obiezione di parte appellante secondo cui non avrebbe censurato la natura subordinata del rapporto ma soltanto la statuizione in ordine all'accertamento dell'esistenza di un unico rapporto di lavoro, per aver dedotto che, ai fini del decorso della prescrizione, i crediti scaturenti da ciascun contratto dovevano considerarsi autonomi e distinti da quelli derivanti dagli altri. Va ricordato che affinché un capo della sentenza possa ritenersi validamente impugnato non è sufficiente che l'atto manifesti una volontà in tal senso ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; con la conseguenza che tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico- giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che la sorreggono;
pertanto nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, deve sempre accompagnarsi, una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice . ( cfr , Cass. n.23299 del 2011) Nel caso di specie nulla di tutto questo è dato rinvenire nell'atto di appello che
–giova ribadire--non contiene alcuna specifica critica e censura rispetto alla motivazione/ricostruzione in fatto e diritto operata dal Tribunale in ordine al fatto che originaria ricorrente avesse eseguito prestazioni non solo di natura subordinata ma anche in via continuativa nell'intero ed unico periodo di lavoro decorrente dal 6.8.2012 al 9.7.2015, mentre -per le ragioni innanzi espresse – non può desumersi tale critica dal fatto di aver sostenuto che , ai fini del decorso della prescrizione , che i crediti scaturenti da ciascun contratto dovessero considerarsi autonomi e distinti.
Posto dunque che l'accertamento contenuto nella sentenza, sul punto, non è stata oggetto di censura né di alcuna richiesta di modifica da parte dell'impugnante , ne consegue il passaggio in giudicato delle relative statuizioni (natura subordinata ed unicità del rapporto di lavoro).
Tanto incontrovertibilmente acclarato è evidente che il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principi della Corte di Cassazione richiamate dalla stessa parte appellante, dichiarando giustamente prescritti quei crediti che sono sorti nel corso del rapporto e cioè quelli richiesti a titolo di retribuzione in quanto maturati mensilmente(tranne l'ultima mensilità) mentre ,quanto al TFR, ha correttamente ritenuto che la prescrizione cominciasse a decorrere dalla cessazione dell'unico rapporto di lavoro ossia dal 09/07/2015. Va ricordato che il diritto al t.fr sorge al momento della cessazione del rapporto di lavoro ex art 2120 c.c e solo da questa data decorre il termine di prescrizione, tant'è che esso non può essere oggetto di una rinunzia preventiva proprio perché il relativo diritto non può essere considerato come ancora entrato nel patrimonio del lavoratore anteriormente alla fine di detto rapporto, con la conseguenza che trattandosi di un diritto futuro , una eventuale rinunzia sarebbe nulla per mancanza dell'oggetto ai sensi dell'articolo 1418 cc e 1325 cc.
Il diritto al pagamento del TFR si prescrive, ai sensi dell'art. 2948, comma 5 del Codice Civile, in 5 anni, che decorrono dal momento in cui cessa il rapporto di lavoro. ovvero dalla data di pensionamento o di dimissioni. La Suprema Corte nelle stesse decisioni riportate dall'appellante riconosce la decorrenza della prescrizione in corso di rapporto per i dipendenti della PA solo per quanto riguarda le retribuzioni esigibili e non anche per il t.f.r che diviene ovviamente esigibile solo alla cessazione del rapporto di lavoro, momento dal quale comincia a decorrere la prescrizione. In particolare con la sentenza n. 36197 del 28.12.2023, la Cassazione a Sezioni Unite enuclea il seguente principio di diritto: “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus. Nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela”.
Né ovviamente rileva il dato formale dell'esistenza al momento della cessazione del rapporto di un'esplicita qualificazione dello stesso ,assumendo valore solo la sostanza della prestazione resa come lavoro definibile in fatto e in concreto come subordinata. E ,nel caso di specie, giova ribadire, la natura subordinata oltre che l'unicità del rapporto è stata oggetto di accertamento da parte del tribunale
,divenuto cosa giudicata sicché la prescrizione relativa al Tfr pacificamente comincia a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro e quindi nel caso specifico a partire dal 09/07/2015 ,data di cessazione dell'unico e continuativo rapporto lavorativo subordinato tra le parti ,come riconosciuto con decisione passata in giudicato in primo grado. Ebbene dalla data di cessazione del rapporto innanzi detta a quella di notifica del ricorso giudiziario ( il cui deposito è avvenuto il 30.11.2021 ) , tenuto conto dell'atto interruttivo della prescrizione del 7.7.2020, non risulta decorso il termine prescrizionale quinquennale di cui si è detto . Per tutto quanto sin qui esposto l'appello va rigettato . Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da successivo dispositivo . Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna l' appellante al pagamento delle spese del grado in favore CP_3 dell'appellata, liquidate in complessivi euro 2.200,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15%, con attribuzione . Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto.
Così deciso in Napoli il giorno 3.7.2025
Il Consigliere est.rel. Il Presidente Dott.ssa Rosa B. Cristofano Dott. ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche