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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/09/2025, n. 3892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3892 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
n. R.G. 2086/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Andrea Tinelli Presidente
Dott.ssa Costanza Teti Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Gheri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2086/2024 R.G., avente come oggetto:
“divorzio – cessazione effetti civili” promossa da:
(C.F. ), con gli avv.ti Luca Crotti e Chiara Marchesi Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(C.F. , con l'avv. Paolo Macchion Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Conclusioni per parte ricorrente: “in principalità e nel merito: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i signori e a Parte_1 Controparte_1
Peschiera del Garda in data 16 settembre 1989; ulteriormente ridurre alla misura che verrà ritenuta di giustizia l'assegno mensile spettante alla signora in ogni caso: Controparte_1 con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio;
con richiesta di trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente”;
per parte resistente: “1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 16/9/1989 in Peschiera del Garda dai signori e Parte_1
, trascritto nel registro di Stato Civile del Comune di Peschiera del Garda al Controparte_1
n. 26, P. II serie A - Anno 1989 e nel registro di Stato Civile del Comune di Lograto al n. 6, P.
II. Serie B - Anno 1989, con i provvedimenti conseguenti;
2) sussistendone i presupposti, disporre ex art. 5 comma 6 della Legge 01/12/1970 n° 898, l'obbligo per il sig. Parte_1 di somministrare periodicamente a favore della signora la somma mensile di Controparte_1
€ 500,00 o, comunque, la minor somma corrispondente all'assegno di mantenimento attualmente vigente o, in estremo subordine, una somma minore”;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/02/2024, deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario a Peschiera del Garda (VR) il 16/09/1989 con , unione dalla Controparte_1 quale nasceva una figlia, , maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Deduceva che tra le parti è stata emessa, il 24 giugno 2022, sentenza di separazione avente il seguente contenuto: «separazione personale dei coniugi;
obbligo del marito di contribuire al mantenimento della moglie mediante il pagamento della somma di euro 400,00 in via anticipata ed entro il giorno dieci di ogni mese, con decorrenza dalla pronuncia (sino alla pronuncia trova applicazione la corrispondente disposizione presidenziale); la somma è soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici istat (foi); compensazione integrale delle spese processuali»;
Riferiva, inoltre, che non si era ricostituita l'unione spirituale e materiale tra i coniugi.
2 Si costituiva in giudizio la chiedendo il riconoscimento dell'assegno divorzile in CP_1 misura pari a euro 500,00, allegando di aver effettuato delle rinunce da un punto di vista lavorativa al fine di attendere ai bisogni della famiglia;
nello specifico, riferiva che in seguito alla nascita di aveva chiesto e ottenuto una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di Per_1 accudire la figlia.
Il Giudice istruttore, con provvedimento del 30.6.24, riconosceva alla in via CP_1 temporanea e urgente la somma mensile di euro 325,00 a titolo di assegno di mantenimento.
La causa veniva istruita mediante l'escussione di due testi, i quali venivano sentiti all'udienza del 19.11.2024.
All'udienza del 15.4.2025, le parti precisavano le proprie conclusioni e discutevano oralmente la causa e, all'esito, la stessa veniva trattenuta in decisione.
*
Della domanda sullo status
Ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 n. 2) lettera b) della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n. 55/2015, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente
“da almeno sei mesi” dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, qualora il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalle parti, risulta che le parti comparvero davanti al Presidente del Tribunale nel 2021, sicché alla data del deposito del ricorso (21.02.2024) erano già trascorsi più di sei mesi, e che la separazione è stata pronunciata con sentenza del 24.6.2022, sulla base di conclusioni precisate congiuntamente, e non è stata oggetto di appello.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da
3 anni durante i quali non si sono più riconciliati, non può più essere ricostituita: essi, anzi, attualmente vivono separati e concordano sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
Della domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile
3 Ai sensi dell'art. 5 comma 6 della legge 898/1970, l'assegno divorzile è dovuto quando il coniuge economicamente più debole non abbia mezzi adeguati o, comunque, non possa procurarseli per ragioni oggettive.
La Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 18287/2018, ha sottolineato la funzione sia assistenziale che perequativa dell'assegno divorzile, affermando che esso sia dovuto ogniqualvolta il minor reddito del coniuge istante sia la conseguenza di scelte matrimoniali condivise che abbiano sacrificato la sua realizzazione economica e che, per il principio di autoresponsabilità e di parità fra coniugi, non è giusto siano sopportate da lui soltanto, anche in considerazione della durata del matrimonio e della possibilità, per il consorte meno abbiente - in ragione dell'età, dei titoli posseduti e delle esperienze pregresse - di trovare collocazione nel mondo del lavoro.
Dopo la pronuncia suddetta, la funzione dell'assegno non è più, quindi, quella di realizzare un tendenziale ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del matrimonio, ma invece quella di assicurare un contributo volto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.
Nel caso di specie, da un lato, deve osservarsi che la ha un lavoro a tempo CP_1 indeterminato, part-time, per il quale percepisce uno stipendio di € 1.200,00 e il ricorrente un lavoro a tempo indeterminato per il quale percepisce uno stipendio di € 2.150,00; inoltre, il per un lungo arco temporale ha vissuto nella casa coniugale della quale è Pt_1 comproprietario unitamente al coniuge;
inoltre, la ha ricevuto una piccola eredità (€ CP_1
3.000) dalla madre e un appartamento in comproprietà con il padre e la sorella per la quota di
1/6.
Sussiste, invero, tra le parti una disparità reddituale che trova causa nelle scelte di vita effettuate dai coniugi in costanza di matrimonio. Nel dettaglio, dall'istruttoria orale è emerso che la quando la figlia aveva poco più di due anni, ha chiesto la conversione CP_1 Per_1 del contratto a tempo pieno in un contratto a tempo parziale, al fine di attendere alle esigenze di cura e assistenza della famiglia. A tal proposito, sorella della resistente, ha Testimone_1 riferito che “confermo la circostanza. Mia sorella doveva prendersi cura della figlia
, nata con una malformazione che le provocava ricorrenti infezioni alle vie urinarie. Per_1
Non poteva contare sull'aiuto completo dei nostri genitori, nostro padre è cardiopatico. Tale situazione è durata almeno fino ai 10 anni di , che fu operata quando ne aveva 7 o Per_1
8” (cfr. verbale di udienza del 19.4.2024).
4 Ritiene il Collegio, dunque, che sussistano tutti i presupposti di legge – così come delineati dalla sopracitata pronuncia delle Sezioni Unite – per riconoscere alla il diritto a CP_1 percepire un assegno divorzile dal Pt_1
In relazione al quantum dell'assegno, alla luce delle condizioni reddituali delle parti, così come sopra richiamate, stima il Collegio che sia congruo l'importo mensile di euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Tale somma, di poco inferiore rispetto a quanto previsto dai provvedimenti temporanei e urgenti, tiene altresì conto del fatto che il ha cessato di beneficiare della casa coniugale, essendo quest'ultima stata venduta e Pt_1 avendo il e la suddiviso tra loro la somma di denaro ricevuta quale corrispettivo Pt_1 CP_1 dell'alienazione.
Spese processuali
Nel caso di specie non si profila una reale soccombenza di una delle due parti, atteso che la ha ottenuto l'assegno divorzile richiesto, seppur in misura inferiore rispetto a quella CP_1 domandata, mentre il si era reso disponibile a riconoscere una somma non superiore ai Pt_1
300,00 euro a titolo di assegno divorzile. Per l'effetto, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
Visti gli artt. 3 ss. della legge n. 898/70,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Peschiera del Garda
(VR), il giorno 16.9.1989, tra (C.F. ), e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del CP_1 C.F._2
Comune di Peschiera del Garda al n. 26, P. II serie A - Anno 1989;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma Parte_1 Controparte_1 mensile di euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno divorzile, da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese;
4) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso a Brescia nella camera di consiglio del 4 settembre 2025.
5 Il Giudice est. Il Presidente
Costanza Teti Andrea Tinelli
Provvedimento redatto con la collaborazione di NF ER, magistrato ordinario in tirocinio
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Andrea Tinelli Presidente
Dott.ssa Costanza Teti Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Gheri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2086/2024 R.G., avente come oggetto:
“divorzio – cessazione effetti civili” promossa da:
(C.F. ), con gli avv.ti Luca Crotti e Chiara Marchesi Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(C.F. , con l'avv. Paolo Macchion Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Conclusioni per parte ricorrente: “in principalità e nel merito: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i signori e a Parte_1 Controparte_1
Peschiera del Garda in data 16 settembre 1989; ulteriormente ridurre alla misura che verrà ritenuta di giustizia l'assegno mensile spettante alla signora in ogni caso: Controparte_1 con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio;
con richiesta di trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente”;
per parte resistente: “1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 16/9/1989 in Peschiera del Garda dai signori e Parte_1
, trascritto nel registro di Stato Civile del Comune di Peschiera del Garda al Controparte_1
n. 26, P. II serie A - Anno 1989 e nel registro di Stato Civile del Comune di Lograto al n. 6, P.
II. Serie B - Anno 1989, con i provvedimenti conseguenti;
2) sussistendone i presupposti, disporre ex art. 5 comma 6 della Legge 01/12/1970 n° 898, l'obbligo per il sig. Parte_1 di somministrare periodicamente a favore della signora la somma mensile di Controparte_1
€ 500,00 o, comunque, la minor somma corrispondente all'assegno di mantenimento attualmente vigente o, in estremo subordine, una somma minore”;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/02/2024, deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario a Peschiera del Garda (VR) il 16/09/1989 con , unione dalla Controparte_1 quale nasceva una figlia, , maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Deduceva che tra le parti è stata emessa, il 24 giugno 2022, sentenza di separazione avente il seguente contenuto: «separazione personale dei coniugi;
obbligo del marito di contribuire al mantenimento della moglie mediante il pagamento della somma di euro 400,00 in via anticipata ed entro il giorno dieci di ogni mese, con decorrenza dalla pronuncia (sino alla pronuncia trova applicazione la corrispondente disposizione presidenziale); la somma è soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici istat (foi); compensazione integrale delle spese processuali»;
Riferiva, inoltre, che non si era ricostituita l'unione spirituale e materiale tra i coniugi.
2 Si costituiva in giudizio la chiedendo il riconoscimento dell'assegno divorzile in CP_1 misura pari a euro 500,00, allegando di aver effettuato delle rinunce da un punto di vista lavorativa al fine di attendere ai bisogni della famiglia;
nello specifico, riferiva che in seguito alla nascita di aveva chiesto e ottenuto una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di Per_1 accudire la figlia.
Il Giudice istruttore, con provvedimento del 30.6.24, riconosceva alla in via CP_1 temporanea e urgente la somma mensile di euro 325,00 a titolo di assegno di mantenimento.
La causa veniva istruita mediante l'escussione di due testi, i quali venivano sentiti all'udienza del 19.11.2024.
All'udienza del 15.4.2025, le parti precisavano le proprie conclusioni e discutevano oralmente la causa e, all'esito, la stessa veniva trattenuta in decisione.
*
Della domanda sullo status
Ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 n. 2) lettera b) della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n. 55/2015, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente
“da almeno sei mesi” dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, qualora il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalle parti, risulta che le parti comparvero davanti al Presidente del Tribunale nel 2021, sicché alla data del deposito del ricorso (21.02.2024) erano già trascorsi più di sei mesi, e che la separazione è stata pronunciata con sentenza del 24.6.2022, sulla base di conclusioni precisate congiuntamente, e non è stata oggetto di appello.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da
3 anni durante i quali non si sono più riconciliati, non può più essere ricostituita: essi, anzi, attualmente vivono separati e concordano sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
Della domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile
3 Ai sensi dell'art. 5 comma 6 della legge 898/1970, l'assegno divorzile è dovuto quando il coniuge economicamente più debole non abbia mezzi adeguati o, comunque, non possa procurarseli per ragioni oggettive.
La Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 18287/2018, ha sottolineato la funzione sia assistenziale che perequativa dell'assegno divorzile, affermando che esso sia dovuto ogniqualvolta il minor reddito del coniuge istante sia la conseguenza di scelte matrimoniali condivise che abbiano sacrificato la sua realizzazione economica e che, per il principio di autoresponsabilità e di parità fra coniugi, non è giusto siano sopportate da lui soltanto, anche in considerazione della durata del matrimonio e della possibilità, per il consorte meno abbiente - in ragione dell'età, dei titoli posseduti e delle esperienze pregresse - di trovare collocazione nel mondo del lavoro.
Dopo la pronuncia suddetta, la funzione dell'assegno non è più, quindi, quella di realizzare un tendenziale ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del matrimonio, ma invece quella di assicurare un contributo volto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.
Nel caso di specie, da un lato, deve osservarsi che la ha un lavoro a tempo CP_1 indeterminato, part-time, per il quale percepisce uno stipendio di € 1.200,00 e il ricorrente un lavoro a tempo indeterminato per il quale percepisce uno stipendio di € 2.150,00; inoltre, il per un lungo arco temporale ha vissuto nella casa coniugale della quale è Pt_1 comproprietario unitamente al coniuge;
inoltre, la ha ricevuto una piccola eredità (€ CP_1
3.000) dalla madre e un appartamento in comproprietà con il padre e la sorella per la quota di
1/6.
Sussiste, invero, tra le parti una disparità reddituale che trova causa nelle scelte di vita effettuate dai coniugi in costanza di matrimonio. Nel dettaglio, dall'istruttoria orale è emerso che la quando la figlia aveva poco più di due anni, ha chiesto la conversione CP_1 Per_1 del contratto a tempo pieno in un contratto a tempo parziale, al fine di attendere alle esigenze di cura e assistenza della famiglia. A tal proposito, sorella della resistente, ha Testimone_1 riferito che “confermo la circostanza. Mia sorella doveva prendersi cura della figlia
, nata con una malformazione che le provocava ricorrenti infezioni alle vie urinarie. Per_1
Non poteva contare sull'aiuto completo dei nostri genitori, nostro padre è cardiopatico. Tale situazione è durata almeno fino ai 10 anni di , che fu operata quando ne aveva 7 o Per_1
8” (cfr. verbale di udienza del 19.4.2024).
4 Ritiene il Collegio, dunque, che sussistano tutti i presupposti di legge – così come delineati dalla sopracitata pronuncia delle Sezioni Unite – per riconoscere alla il diritto a CP_1 percepire un assegno divorzile dal Pt_1
In relazione al quantum dell'assegno, alla luce delle condizioni reddituali delle parti, così come sopra richiamate, stima il Collegio che sia congruo l'importo mensile di euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Tale somma, di poco inferiore rispetto a quanto previsto dai provvedimenti temporanei e urgenti, tiene altresì conto del fatto che il ha cessato di beneficiare della casa coniugale, essendo quest'ultima stata venduta e Pt_1 avendo il e la suddiviso tra loro la somma di denaro ricevuta quale corrispettivo Pt_1 CP_1 dell'alienazione.
Spese processuali
Nel caso di specie non si profila una reale soccombenza di una delle due parti, atteso che la ha ottenuto l'assegno divorzile richiesto, seppur in misura inferiore rispetto a quella CP_1 domandata, mentre il si era reso disponibile a riconoscere una somma non superiore ai Pt_1
300,00 euro a titolo di assegno divorzile. Per l'effetto, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
Visti gli artt. 3 ss. della legge n. 898/70,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Peschiera del Garda
(VR), il giorno 16.9.1989, tra (C.F. ), e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del CP_1 C.F._2
Comune di Peschiera del Garda al n. 26, P. II serie A - Anno 1989;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma Parte_1 Controparte_1 mensile di euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno divorzile, da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese;
4) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso a Brescia nella camera di consiglio del 4 settembre 2025.
5 Il Giudice est. Il Presidente
Costanza Teti Andrea Tinelli
Provvedimento redatto con la collaborazione di NF ER, magistrato ordinario in tirocinio
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