Ordinanza cautelare 27 novembre 2025
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 29/04/2026, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00835/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03108/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3108 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Ceciarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefetto di Grosseto, Questura di Grosseto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
del provvedimento (decreto) del Prefetto della Provincia di Grosseto Area 1 prot. interno N. -OMISSIS-del -OMISSIS- notificato al ricorrente il -OMISSIS- avente ad oggetto il divieto di detenere armi munizioni e materie esplodenti ai sensi dell'art. 39 TULPS e del provvedimento (decreto) del Questore di Grosseto Divisione PAS - Ufficio Armi prot. -OMISSIS-del -OMISSIS- notificato al ricorrente il -OMISSIS- avente ad oggetto la revoca della licenza di porto d'armi uso caccia rilasciata il -OMISSIS- con il n. -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Prefetto di Grosseto e di Questura di Grosseto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il dott. RD GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
1 - Con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente impugna i provvedimenti, come meglio in epigrafe indicati, con i quali è stato disposto a suo carico il divieto di detenzione armi e conseguentemente revocato il porto di fucile a uso caccia. Il ricorrente, evidenziato il suo lungo possesso di titoli di porto d’arma senza menda alcuna, rileva che “in data -OMISSIS- l’abitazione di proprietà del ricorrente era oggetto di intrusione da parte di ladri che dopo aver mezzo a soqquadro le camere da letto sottraevano una pistola marca Smith & SO matricola -OMISSIS- cal 38 special regolarmente denunciata. L’arma era custodita nel proprio fodero in un cassetto del comodino ed era priva di proiettili letali essendo caricata unicamente con tre colpi c.d. antivipera”. Evidenzia quindi di aver denunziato l’accaduto e che, in conseguenza di ciò, è stato aperto a suo carico un procedimento penale per violazione dell’art. 20 della legge 18 aprile 1975 n. 110, nonché i procedimenti amministrativi che hanno portato ai provvedimenti oggetto di impugnazione.
2 – Nei confronti degli atti gravati parte ricorrente articola le seguenti censure:
- con il primo motivo contesta il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti; evidenzia che l’autorità amministrativa si è solo richiamata al fatto denunciato senza alcuna istruttoria specifica, dalla quale avrebbe potuto rilevare che sia il portone d’ingresso della sua abitazione che la porta del garage erano allarmati, che tutte le portefinestre erano dotate di vetri antisfondamento e di avvolgibili con motore elettrico, che la pistola rubata era inserita nel fodero e collocata nel cassetto del comodino e che la altre armi erano custodite in armadio e fuciliera a muro chiuse a chiave; ne è derivato un infondato giudizio di inaffidabilità a carico del ricorrente;
- con il secondo motivo si evidenzia che i procedimenti amministrativi sono stati avviati dopo mesi dall’informativa delle forze dell’ordine, il che contrata con la motivazione di inaffidabilità, che avrebbe preteso prontezza d’intervento; non vi è stata completezza di valutazione e di motivazione.
3 – Il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Grosseto e la Questura di Grosseto si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
4 – Con ordinanza n. 699 del 2025 la Sezione respingeva la domanda incidentale di sospensione die provvedimenti impugnati, evidenziando l’assenza di periculum e dubbi sulla fondatezza del ricorso.
5 – Con istanza di prelievo del 16 gennaio 2026 il ricorrente insisteva sulla fondatezza del ricorso, rilevando che successivamente alla pronuncia cautelare di questo Tribunale amministrativo era intervenuta l’archiviazione del procedimento penale, stante la ritenuta non sussistenza degli elementi soggettivi del reato ipotizzato.
6 – Entrambe le parti hanno depositato memorie finali.
7 – Chiamata la causa alla pubblica udienza del 28 aprile 2026 e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
8 – Il Collegio, anche alla luce dell’intervenuta pronuncia in sede penale, ritiene di rivedere il giudizio cui era giunto nella sommaria delibazione propria del cautelare e di concludere per la fondatezza del primo motivo di ricorso.
Come evidenziato dal ricorrente in seno al primo motivo, tanto il divieto di detenzione armi della Prefettura quanto la revoca del porto di fucile della Questura di Grosseto, sono stati assunti sulla base della segnalazione dei Carabinieri di Grosseto sull’essere il ricorrente stato deferito all’AG per il reato previsto e punito dall’art. 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110, che punisce la omessa custodia di armi, per aver subito il furto di un revolver non adeguatamente custodito. L’amministrazione non risulta aver svolto uno specifico e puntuale accertamento dei fatti, ma sulla base di quanto risultante dalla menzionata comunicazione dei Carabinieri, in base alla quale la pistola era custodita nel comodino della camera del ricorrente, ha ritenuto di adottare gli atti gravati, ricavando dai fatti come rappresentati la non affidabilità del ricorrente alla detenzione e porto di armi.
Rileva il Collegio che, in un caso come questo, in cui l’adozione dell’atto cautelativo in materia di armi nasca e si fondi tutta sull’avvio del procedimento penale, non può dirsi irrilevante l’esito che poi quel procedimento penale ha avuto. Nella specie è comprovato che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto abbia rilevato che “non sussistono gli elementi soggettivi del reato ipotizzato” e che, su quella base, il GIP presso il Tribunale di Grosseto abbia proceduto alla archiviazione del procedimento a carico del ricorrente. D’altra parte, non solo il rapporto genetico che collega i provvedimenti amministrativi oggetto di impugnazione in questa sede e il procedimento penale, militano nel senso di dar rilevanza all’archiviazione penale nel presente giudizio. Induce allo stesso risultato la considerazione che la fattispecie di reato formulata nei confronti del ricorrente atteneva specificamente alla correttezza della custodia delle armi, giacché l’art. 20 cit. punisce colui che non ottemperi alla prescrizione in base alla quale “la custodia della armi…deve essere assicurata con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica”. Il reato di omessa custodia di armi è “un reato di pericolo, che si perfeziona per il solo fatto che l’agente non abbia adottato le cautele necessarie, sulla base di circostanze da lui conosciute o conoscibili con l’ordinaria diligenza” (Corte cost. n. 33/2026). L’accertamento in sede penale circa la mancanza in capo al ricorrente di ogni profilo di colpevolezza in ordine alla relativa imputazione non può non estendere la sua portata anche in ordine all’accertamento che, in via meramente consequenziale rispetto alla vicenda penale, è stato condotto in sede amministrativa, giacché dimostra che il reato di pericolo non si è perfezionato.
Sempre in seno al primo motivo parte ricorrente, proseguendo nella censura di difetto di adeguata istruttoria, rappresenta un complessivo quadro fattuale che in effetti appare corroborare l’esito raggiunto in sede penale e smentire le risultanze di cui agli atti amministrativi gravati. La pistola che è stata rubata era custodita, all’interno di una fodera, nel comodino della camera del ricorrente, ed è questo il profilo che è stato valorizzato dai provvedimenti amministrativi e dalla comunicazione di reato alla Procura della Repubblica, nel senso che il cassetto del comodino non risultava chiuso a chiave. Risulta tuttavia meritevole di altrettanta considerazione il rilievo che il ricorrente risulta comunque aver posto in essere condotte volte a proteggere l’intrusione di estranei nell’appartamento, e quindi ad evitare la sottrazione dell’arma, come la presenza di sistemi di allarme all’ingresso, di vetri antisfondamento e di avvolgibili con motore elettrico. Si tratta delle misure cautelative che ordinariamente si pongono in essere per evitare l’accesso di estranei all’abitazione, secondo l’ordinaria diligenza, anche se nel caso non risultano esser state sufficienti. Esse appaiono in ogni caso costituire misure ordinariamente idonee a minimizzare il rischio che delle armi si impossessino terze persone (Corte cost. n. 33/2026). Ma le stesse non paiono essere state valorizzate in termini adeguati in sede amministrativa nel giudizio sull’affidabilità del ricorrente.
L’esito del giudizio penale e l’attenta valorizzazione del complesso delle condotte tenute dal ricorrente portano a ritenere che il giudizio su di lui espresso, nel senso di inaffidabilità all’uso delle armi, risulti non adeguatamente motivato e frutto di non adeguata istruttoria.
9 – Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso di parte ricorrente appare meritevole di accoglimento, mentre le spese di giudizio devono essere compensate nella complessiva valutazione dei fatti di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD GI, Presidente, Estensore
Luigi Viola, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RD GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.