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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 354/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 3, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
MICCOLIS VINCENZO, Presidente
MORFINI CHIARA, EL
PILIEGO ALESSANDRA, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 154/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS010200628 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2375/2025 depositato il
22/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Ricorrente_1 proponeva impugnazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione BAT avverso l'avviso di accertamento n° n. TVS010200628/2024, notificato il 31 ottobre 2024, relativo a IRPEF, addizionale regionale e comunale per l'anno d'imposta 2017, comprensive di sanzioni e interessi
Eccepiva la ricorrente la nullità dell'avviso di accertamento per violazione e falsa applicazione dell'articolo
44, comma 1, lettera e), f) e dell'articolo 47 e 59 del d.P.R . n. 917 del 1986 sostenendo la mancata distribuzione degli utili societari extrabilancio imputati alla società partecipata, asserendo di aver dato dimostrazione dell'avvenuto accantonamento delle somme
Fissata l'udienza di discussione si costituiva l'Ente impositore esponendo il complesso delle attività compiute e la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato, chiedendo di rigettare i ricorsi.
La causa veniva discussa dalle parti e riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigetta la richiesta avanzata dall'Ufficio di riunione del presente giudizio con quello relativo all'avviso di accertamento per l'anno 2016 (proc. R.G.R. 000152/2025), trattandosi di anni di imposta differenti.
Il presente ricorso ha ad oggetto l'avviso di accertamento n. TVS010200628/2024, notificato il 31 ottobre
2024, relativo a IRPEF, addizionale regionale e comunale per l'anno d'imposta 2017, comprensive di sanzioni e interessi.
All'atto impugnato era allegato l'avviso di accertamento n. TVS030200579/2024, emesso nei confronti della Società_1 Società Società_1 S.r.l., partecipata dalla ricorrente al 35% per il medesimo periodo d'imposta; ciò in quanto l'accertamento trae origine da quello emesso nei confronti della società Società_1 RL , divenuto poi definitivo per mancata impugnazione.
Ad avviso di questa Corte , correttamente l'Ufficio ha determinato in capo alla ricorrente un reddito di capitale da utili extracontabili pari a euro 26.855,00, calcolato sulla base del reddito accertato in capo alla società
(euro 131.971,00) e della quota di partecipazione.
L'Ufficio ha ritenuto applicabile la presunzione di distribuzione pro-quota degli utili extra-bilancio in presenza di una ristretta base societaria, in conformità alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (fra cui sentenze n. 20721/2010, n. 10270/2011, n. 25688/2006).
Tale presunzione implica l'inversione dell'onere della prova in capo al socio, che deve dimostrare l'assenza di distribuzione, l'accantonamento ovvero il reinvestimento degli utili;
tale prova non risulta fornita nel caso di specie.
Va infatti sottolineato, che l'accertamento n. TVS030200579/2024, per l'anno d'imposta 2017, nei confronti della Società_1 S.R.L. è definitivo non essendo stato impugnato nei successivi 60 giorni (oltre all'inerzia degli ulteriori 60 giorni previsti dall'articolo 6-bis dello Statuto del Contribuente dalla notifica dello schema d'atto).
La ricorrente, inoltre, a seguito della ricezione dello schema d'atto di cui all'articolo 6-bis sopra citato (a cui era allegato altresì lo schema d'atto a carico della società partecipata), non ha in alcun modo esercitato il diritto, dato dal legislatore alla generalità dei contribuenti, a “partecipare al procedimento tributario, in ossequio al principio del contraddittorio”1 preventivo all'emissione dell'atto di accertamento, nel termine dei
60 giorni successivi alla notifica.
Va anche aggiunto che come, tra l'altro, confermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione anche con recente Ordinanza n. 30568 del 2024 “Per consolidata giurisprudenza di legittimità, qualora nei riguardi di una società di capitali a ristretta base partecipativa sia intervenuto un accertamento definitivo circa l'esistenza di utili realizzati dal sodalizio, il giudizio tributario promosso dal socio ne rimane pregiudicato (cfr. Cass. n. 441/2013, Cass. n. 3831/2022), non potendo in esso prospettarsi doglianze riferibili a tale accertamento (cfr. Cass. n. 3980/2020).”
E sebbene sia principio pacifico affermato dalla giurispreìudenza che (Cass. 23247/2018; Cass. 27778/2017;
Cass. 15824/2016) che il socio possa superare la presunzione oprata dall'ufficio dimostrando in modo rigoroso che gli utili non sono stati distribuiti, ciò non è avvenuto nel caso di specie.
Infatti la mancata distribuzione degli utili extracontabili non ha comunque trovato un riscontro documentale;
l'estratto conto della società al 31 dicembre 2017 riporta un saldo pari a euro 75,32, senza evidenza di accantonamenti;
né risultano elementi tipici degli accantonamenti ai sensi dell'art. 2424-bis c.c. ed infine la ricorrente ha prodotto documentazione bancaria relativa a terzi soggetti, ma tali elementi non sono idonei né a dimostrare accantonamenti né a escludere la distribuzione degli utili, considerata la natura non tracciabile degli utili extracontabili.
Ultima considerazione deve farsi a proposito della mancata prova fornita dalla ricorrente circa la sua totale estraneità alla gestione societaria, elemento che la Cassazione (ordinanza n. 26473/2024; n. 22578/2023) ritiene idoneo, ove rigorosamente provato, a superare la presunzione di distribuzione in presenza di società
a ristretta base partecipativa.
Deve p, pertanto , concludersi , che l'avviso impugnato contiene tutti i requisiti richiesti dall'art. 7 della Legge
n. 212/2000 e che l'accertamento societario, divenuto definitivo, produce effetti pregiudiziali sul giudizio promosso dal socio, come costantemente affermato dalla giurisprudenza (Cass. 441/2013; 3831/2022;
3980/2020; ord. 30568/2024).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'Ufficio Tributario resistente, liquidate in euro 2.000,00 duemila oltre oneri accessori, se dovuti.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 3, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
MICCOLIS VINCENZO, Presidente
MORFINI CHIARA, EL
PILIEGO ALESSANDRA, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 154/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS010200628 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2375/2025 depositato il
22/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Ricorrente_1 proponeva impugnazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione BAT avverso l'avviso di accertamento n° n. TVS010200628/2024, notificato il 31 ottobre 2024, relativo a IRPEF, addizionale regionale e comunale per l'anno d'imposta 2017, comprensive di sanzioni e interessi
Eccepiva la ricorrente la nullità dell'avviso di accertamento per violazione e falsa applicazione dell'articolo
44, comma 1, lettera e), f) e dell'articolo 47 e 59 del d.P.R . n. 917 del 1986 sostenendo la mancata distribuzione degli utili societari extrabilancio imputati alla società partecipata, asserendo di aver dato dimostrazione dell'avvenuto accantonamento delle somme
Fissata l'udienza di discussione si costituiva l'Ente impositore esponendo il complesso delle attività compiute e la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato, chiedendo di rigettare i ricorsi.
La causa veniva discussa dalle parti e riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigetta la richiesta avanzata dall'Ufficio di riunione del presente giudizio con quello relativo all'avviso di accertamento per l'anno 2016 (proc. R.G.R. 000152/2025), trattandosi di anni di imposta differenti.
Il presente ricorso ha ad oggetto l'avviso di accertamento n. TVS010200628/2024, notificato il 31 ottobre
2024, relativo a IRPEF, addizionale regionale e comunale per l'anno d'imposta 2017, comprensive di sanzioni e interessi.
All'atto impugnato era allegato l'avviso di accertamento n. TVS030200579/2024, emesso nei confronti della Società_1 Società Società_1 S.r.l., partecipata dalla ricorrente al 35% per il medesimo periodo d'imposta; ciò in quanto l'accertamento trae origine da quello emesso nei confronti della società Società_1 RL , divenuto poi definitivo per mancata impugnazione.
Ad avviso di questa Corte , correttamente l'Ufficio ha determinato in capo alla ricorrente un reddito di capitale da utili extracontabili pari a euro 26.855,00, calcolato sulla base del reddito accertato in capo alla società
(euro 131.971,00) e della quota di partecipazione.
L'Ufficio ha ritenuto applicabile la presunzione di distribuzione pro-quota degli utili extra-bilancio in presenza di una ristretta base societaria, in conformità alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (fra cui sentenze n. 20721/2010, n. 10270/2011, n. 25688/2006).
Tale presunzione implica l'inversione dell'onere della prova in capo al socio, che deve dimostrare l'assenza di distribuzione, l'accantonamento ovvero il reinvestimento degli utili;
tale prova non risulta fornita nel caso di specie.
Va infatti sottolineato, che l'accertamento n. TVS030200579/2024, per l'anno d'imposta 2017, nei confronti della Società_1 S.R.L. è definitivo non essendo stato impugnato nei successivi 60 giorni (oltre all'inerzia degli ulteriori 60 giorni previsti dall'articolo 6-bis dello Statuto del Contribuente dalla notifica dello schema d'atto).
La ricorrente, inoltre, a seguito della ricezione dello schema d'atto di cui all'articolo 6-bis sopra citato (a cui era allegato altresì lo schema d'atto a carico della società partecipata), non ha in alcun modo esercitato il diritto, dato dal legislatore alla generalità dei contribuenti, a “partecipare al procedimento tributario, in ossequio al principio del contraddittorio”1 preventivo all'emissione dell'atto di accertamento, nel termine dei
60 giorni successivi alla notifica.
Va anche aggiunto che come, tra l'altro, confermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione anche con recente Ordinanza n. 30568 del 2024 “Per consolidata giurisprudenza di legittimità, qualora nei riguardi di una società di capitali a ristretta base partecipativa sia intervenuto un accertamento definitivo circa l'esistenza di utili realizzati dal sodalizio, il giudizio tributario promosso dal socio ne rimane pregiudicato (cfr. Cass. n. 441/2013, Cass. n. 3831/2022), non potendo in esso prospettarsi doglianze riferibili a tale accertamento (cfr. Cass. n. 3980/2020).”
E sebbene sia principio pacifico affermato dalla giurispreìudenza che (Cass. 23247/2018; Cass. 27778/2017;
Cass. 15824/2016) che il socio possa superare la presunzione oprata dall'ufficio dimostrando in modo rigoroso che gli utili non sono stati distribuiti, ciò non è avvenuto nel caso di specie.
Infatti la mancata distribuzione degli utili extracontabili non ha comunque trovato un riscontro documentale;
l'estratto conto della società al 31 dicembre 2017 riporta un saldo pari a euro 75,32, senza evidenza di accantonamenti;
né risultano elementi tipici degli accantonamenti ai sensi dell'art. 2424-bis c.c. ed infine la ricorrente ha prodotto documentazione bancaria relativa a terzi soggetti, ma tali elementi non sono idonei né a dimostrare accantonamenti né a escludere la distribuzione degli utili, considerata la natura non tracciabile degli utili extracontabili.
Ultima considerazione deve farsi a proposito della mancata prova fornita dalla ricorrente circa la sua totale estraneità alla gestione societaria, elemento che la Cassazione (ordinanza n. 26473/2024; n. 22578/2023) ritiene idoneo, ove rigorosamente provato, a superare la presunzione di distribuzione in presenza di società
a ristretta base partecipativa.
Deve p, pertanto , concludersi , che l'avviso impugnato contiene tutti i requisiti richiesti dall'art. 7 della Legge
n. 212/2000 e che l'accertamento societario, divenuto definitivo, produce effetti pregiudiziali sul giudizio promosso dal socio, come costantemente affermato dalla giurisprudenza (Cass. 441/2013; 3831/2022;
3980/2020; ord. 30568/2024).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'Ufficio Tributario resistente, liquidate in euro 2.000,00 duemila oltre oneri accessori, se dovuti.