TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/12/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 603/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data
21.3.2025
da
Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dall'Avv. CAPUZZO MARTA e MORO GIANCARLO, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il loro studio in Mestre – Venezia, via
Pacinotti n. 4, Palazzo Lybra
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
– resistente -
rappresentato e difeso dall'Avv. APRILE SERGIO, giusta procura ad lites rilasciata dal legale rappresentante pro tempore, con atto del notaio in Roma dd. 21/07/2015, rep. Persona_1
80974, rogito 21569, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale distrettuale di CP_1
Venezia Santa Croce 929
1 OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, CP_1
etc..
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
I per le ragioni espresse nella parte narrativa, accertarsi e dichiararsi il diritto del sig. Parte_1
al ricalcolo/ricostituzione della pensione in godimento mediante applicazione delle regole previste dal sistema retributivo in ordine al quantum;
II conseguentemente, condannarsi l' a riliquidare il trattamento in godimento con CP_1
corresponsione in favore del ricorrente delle differenze sui ratei maturati oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Con rifusione di spese e competenze professionali in favore degli scriventi difensori e con distrazione a favore dei medesimi che dichiarano di aver anticipato gli esborsi e non percepito compensi.
Per parte resistente:
dichiarare la prescrizione del diritto azionato;
in subordine dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 47 DPR 639/1970, con inammissibilità della domanda giudiziale;
rigettare il ricorso, spese e maggiorazioni rifuse
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente esponeva di aver conseguito la pensione di vecchiaia con decorrenza
1.4.2022, e di avere ottenuto a proprio favore sentenza n. 65/2009 emessa dal Tribunale
di Venezia, passata in giudicato, di accertamento del diritto ai benefici previdenziali di cui all'art. 13 comma 8° L. 257/92 e successive modificazioni, con conseguente condanna dell' a “riconoscere i suddetti benefici, con rivalutazione dei seguenti CP_1
periodi:…. dal 2.11.1980 al 31.12.1991 per il coefficiente di 1,25% ai soli Parte_1
fini della determinazione dell'importo di trattamento pensionistico”. Lamentava che l nella liquidazione della pensione non avesse operato correttamente la CP_1
rivalutazione contributiva di cui sopra, per effetto della quale egli avrebbe maturato una anzianità contributiva al 31.12.1995 superiore a 18 anni, tale dunque da consentirgli di
2 accedere alla pensione secondo il sistema retributivo in luogo di quello misto applicato nei suoi confronti. Concludeva dunque come riportato in epigrafe.
2. Costituendosi in giudizio l eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione e CP_1
decadenza di controparte in relazione al diritto azionato in causa, e nel merito negava fondatezza alla pretesa di cui al ricorso sostenendo a sua volta che la rivalutazione contributiva di cui all'art. 47 della L. 326/03 non potesse incidere sul regime pensionistico.
3. La causa non necessitando di attività istruttoria perveniva in decisione all'udienza odierna, previo deposito di note conclusive.
§ § § § § § § § § § § § §
4. Vanno rigettate perché infondate le eccezioni di prescrizione e decadenza svolte dall' in memoria di costituzione, considerato che il ricorrente non contesta l'omessa CP_1
rivalutazione contributiva imposta dalla sentenza resa inter partes – rivalutazione pacificamente operata, per il coefficiente di 1,25% - ma l'applicazione concreta degli effetti della rivalutazione al momento della liquidazione della pensione, dall'aprile 2022,
sicché considerate le tempistiche della domanda amministrativa non sono decorsi né il termine prescrizionale né quello decadenziale invocati dall' . CP_1
5. Nel merito, il ricorso é infondato e va dunque rigettato.
6. Va chiarito che è pacifico che al ricorrente spetti la rivalutazione contributiva ex art. 47
L. 326/03 e che l' gli abbia liquidato la pensione tenendo conto della stessa, cioè CP_1
incrementando il monte contributivo del periodo dal 2.11.1980 al 31.12.1991 – oggetto della precedente sentenza – per il coefficiente 1,25%. La questione è se l dovesse CP_1
o meno tenere conto della maggiorazione in questione anche ai fini della individuazione del regime pensionistico – retributivo o misto -, posto che la valorizzazione del periodo contributivo dal 2.11.1980 al 31.12.1991 all'1,25% determinerebbe in suo capo una anzianità contributiva di oltre 18 anni ante 31.1.1995, presupposto di legge per l'applicazione del regime retributivo.
3 7. Sul punto il giudicante conviene con le conclusioni dei precedenti dell'ufficio citati dall' nelle note conclusive (sentenze nn. 739 e 895 del 2025), secondo cui la CP_1
rivalutazione di cui all'art. 47 L. 326/03 non è idonea ad incidere sul regime pensionistico applicabile. In questo senso è da intendersi il disposto normativo, laddove stabilisce che
“A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della
legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto
coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle
prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime”.
8. Anche se la lettera della legge non esclude esplicitamente l'effetto della rivalutazione per la determinazione del regime pensionistico applicabile (retributivo o misto), in questo senso è tuttavia la ratio della norma nel momento in cui prevede che il coefficiente moltiplicatore abbia effetto solo sulla determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche, nozione da riferirsi alla valorizzazione della rivalutazione solo dal punto di vista contabile e senza incidenza sulla anzianità contributiva utile ad accedere alla pensione o ad una determinata tipologia di pensione.
9. Invero, come argomenta Cass., 13870/15, “(...) Sia nel vecchio che nel nuovo regime,
comunque, secondo il rispettivo ambito di applicazione, il beneficio in questione è stato previsto come finalizzato ad agire sulla pensione concretamente ottenibile, secondo il regime proprio della stessa, senza riguardo ad ulteriori ed eventuali ripercussioni dell'anzianità contributiva, …”.
10. La novità della questione di causa e la sussistenza di elementi di ambiguità nel testo normativo giustificano la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Venezia, 12/12/2025.
Il Giudice del Lavoro
4 dott. Anna Menegazzo
5