Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/03/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 9006/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Di Lazzaro Maria Antonia Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 9006/2023 promossa da:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
11/11/2000 ed elettivamente domiciliata in Corso Gianelli 12/7, CHIAVARI
(GE) presso e nello studio dell'Avv. PATTONIERI MASSIMO (C.F.
), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
Nei confronti di
, C.F. , nato a Controparte_1 C.F._3
PALERMO (PA) il 06/12/1994 ed elettivamente domiciliato in Via N. Bixio
34/3, CHIAVARI (GE) presso e nello studio dell'Avv. DEVOTO NICOLA (C.F.
) che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._4
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da;
Parte_1
Vista la costituzione in giudizio di;
Controparte_1
Rilevato che all'udienza del 03/10/2024 le parti hanno raggiunto un accordo in punto di affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento del figlio minore (C.F. nato a Persona_1 C.F._5
Lavagna il 19/07/2021) avuto nel corso della loro relazione sentimentale e stabile convivenza more uxorio e regolarmente riconosciuto da entrambe i genitori;
Ritenuto che per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 337 bis e ss. C.c.
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
11/11/2000
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 E
, C.F. , nato a Controparte_1 C.F._3
PALERMO (PA) il 06/12/1994
“1. Il minore rimane affidato in regime condiviso ad entrambi i genitori;
2. il minore assumerà la residenza anagrafica presso l'abitazione della madre sita in Lavagna, Via Sambuceti 15/6;
3. il padre potrà tenere con sé il figlio minore dall'uscita dall'asilo del Per_1
venerdì pomeriggio e lo riporterà all'ingresso all'asilo il lunedì mattina mentre dal lunedì pomeriggio all'uscita dall'asilo sino al venerdì mattina pernotterà presso la casa materna;
4. nel caso in cui, per esigenze delle parti, che svolgono entrambe attività lavorativa turnaria, vi fosse la necessità di un sostegno alla gestione dell'ingresso del figlio all'asilo, preferibilmente nella giornata del martedì mattina, le stesse si impegnano fin d'ora a condividere le spese dell'intervento di una baby-sitter all'uopo dedicata;
5. per quanto attiene le festività natalizie e pasquali si adotterà il principio dell'alternanza: il piccolo trascorrerà con un genitore la sera del 24 Per_1 dicembre e con l'altro genitore la giornata del 25 dicembre;
lo stesso regime per
i giorni della Pasqua e della “pasquetta”. Anche per il capodanno si adotterà il principio dell'alternanza;
6. entrambi i genitori avranno diritto a trascorrere con il figlio 15 giorni anche non consecutivi nelle ferie estive e 7 giorni durante la stagione invernale, concordando tali periodi con almeno 30 giorni di anticipo;
7. il Sig. verserà alla Sig.ra l'importo Controparte_1 Parte_1
mensile di euro 200,00 (duecento/00) entro il giorno 15 di ogni mese a titolo di
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 contributo alle spese ordinarie del figlio minore, somma annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT. L'assegno unico per il minore continuerà ad essere percepito al 50% fra i genitori;
8. i sigg.ri e con riferimento alle Controparte_1 Parte_1
spese straordinarie nell'interesse del figlio minore si Persona_1
impegnano al rispetto del Protocollo adottato dalla Sezione Famiglia del
Tribunale di Genova in data 13.10.2016;
9. le parti rilasciano sin d'ora il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto.”
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 14/02/2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4