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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/10/2025, n. 2845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2845 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Pollicoro - Ricorrente- contro
in persona del legale rappr. p.t. CP_1
Rappr e dif dall'Avv. Falciglia - Convenuto-
Oggetto: mansioni superiori
Fatto e diritto
Con ricorso depositato 7.7.25 la parte ricorrente assumeva di lavorare alle dipendenze della convenuta dal 28.8.18 al 31.3.19 inquadrato nell'area III liv.1 CCNL di categoria con mansioni di operaio addetto a lavori agricoli. Tuttavia la stessa è sempre stata adibita alla potatura e quindi ha svolto mansioni superiori inquadrabili nel liv.5 Area II o in subordine nel liv. 3 area III. Ha chiesto altresì il pagamento delle somme dovute a titolo di straordinario e indennità rimborso chilometrico, oltre il compenso per lavoro straordinario e festivo.
Si costituiva la convenuta negando la fondatezza della pretesa attorea e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, escussi i testi addotti dalle parti, la causa veniva infine discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è parzialmente fondato.
In particolare quanto allo svolgimento di lavoro festivo lo stesso è certamente provato da quanto emerso dalla prova testimoniale. E' provato anche lo svolgimento di un numero di giornate di gran lunga superiore a quelle indicate in busta paga. Il teste
, caposquadra, ha affermato che siccome vi era l'urgenza di svolgere una Tes_1
serie di attività, si era reso necessario il lavoro tutti i giorni e anche nella giornata della domenica. Mentre non risulta provato lo svolgimento di lavoro straordinario atteso che le propalazioni dei testi sono rimaste piuttosto generiche in merito al fatto di aver espletato “più ore” di quelle contrattualmente previste, mentre è onere del lavoratore provare lo svolgimento di ore di lavoro straordinario in maniera precisa e puntuale, senza che il giudice possa supplire con valutazione equitativa alla mancanza di prova rigorosa (Cass. 30739 del 2024).
Quanto alle mansioni superiori va detto che è da accogliere la domanda subordinata atteso che è provato che la ricorrente si sia occupata anche della potatura verde e secca e in particolare di quella di produzione. Lo conferma il , che come Tes_1
caposquadra dava le direttive, oltre che gli altri colleghi di lavoro escussi. Nulla toglie che la potatura possa essere stata svolta anche da ditta esterna, tale Ditta
Gigante Lorenzo, con mezzi meccanici, il che non esclude la necessità di una potatura manuale effettuata dalla ricorrente.
Orbene il CCNL di settore prevede che sono compresi nell'area III liv 3 coloro che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi e tra i profili esemplificativi vi è proprio l'aiuto potatore.
Pertanto la ricorrente va correttamente inquadrata nel superiore livello contrattuale,
Area III liv.3, con condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive connesse allo svolgimento di mansioni superiori, nonché di lavoro domenicale oltre ad un maggior numero di giornate rispetto a quelle indicate in busta paga, con esclusione invece delle ore di lavoro straordinario, non sufficientemente provate nel quantum.
Anche la indennità di rimborso chilometrico non spetta in quanto non sufficientemente provata, in particolare non è stato dedotto dove risiedesse la ricorrente e quanto la residenza distasse dal fondo agricolo, sicchè la domanda cosi genericamente formulata non può trovare accoglimento. Peraltro a fronte della deduzione di parte resistente circa il fatto che il trasporto dei dipendenti avvenisse con mezzo aziendale, nulla ha provato né dedotto la ricorrente, sicchè la domanda deve essere rigettata sotto questo profilo.
La parte ricorrente ha effettuato dei conteggi e la parte convenuta li ha contestati sotto il profilo del mancato computo della retribuzione di ottobre gg.15 pari ad €.
727,20, somma effettivamente non considerata nei conteggi. Trattasi in particolare di importo indicato nella stessa busta paga prodotta dalla ricorrente.
In definitiva la somma che la resistente deve versare alla ricorrente ammonta ad €
10.008,27 per differenze retributive per le causali sopra indicate.
Le spese possono essere integralmente compensate stante la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 10.008,27, oltre accessori come per legge;
2. Spese compensate.
Taranto, 30.10.25
Il Tribunale -Giudice del Lavoro-
(dott. ssa Maria LEONE)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Pollicoro - Ricorrente- contro
in persona del legale rappr. p.t. CP_1
Rappr e dif dall'Avv. Falciglia - Convenuto-
Oggetto: mansioni superiori
Fatto e diritto
Con ricorso depositato 7.7.25 la parte ricorrente assumeva di lavorare alle dipendenze della convenuta dal 28.8.18 al 31.3.19 inquadrato nell'area III liv.1 CCNL di categoria con mansioni di operaio addetto a lavori agricoli. Tuttavia la stessa è sempre stata adibita alla potatura e quindi ha svolto mansioni superiori inquadrabili nel liv.5 Area II o in subordine nel liv. 3 area III. Ha chiesto altresì il pagamento delle somme dovute a titolo di straordinario e indennità rimborso chilometrico, oltre il compenso per lavoro straordinario e festivo.
Si costituiva la convenuta negando la fondatezza della pretesa attorea e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, escussi i testi addotti dalle parti, la causa veniva infine discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è parzialmente fondato.
In particolare quanto allo svolgimento di lavoro festivo lo stesso è certamente provato da quanto emerso dalla prova testimoniale. E' provato anche lo svolgimento di un numero di giornate di gran lunga superiore a quelle indicate in busta paga. Il teste
, caposquadra, ha affermato che siccome vi era l'urgenza di svolgere una Tes_1
serie di attività, si era reso necessario il lavoro tutti i giorni e anche nella giornata della domenica. Mentre non risulta provato lo svolgimento di lavoro straordinario atteso che le propalazioni dei testi sono rimaste piuttosto generiche in merito al fatto di aver espletato “più ore” di quelle contrattualmente previste, mentre è onere del lavoratore provare lo svolgimento di ore di lavoro straordinario in maniera precisa e puntuale, senza che il giudice possa supplire con valutazione equitativa alla mancanza di prova rigorosa (Cass. 30739 del 2024).
Quanto alle mansioni superiori va detto che è da accogliere la domanda subordinata atteso che è provato che la ricorrente si sia occupata anche della potatura verde e secca e in particolare di quella di produzione. Lo conferma il , che come Tes_1
caposquadra dava le direttive, oltre che gli altri colleghi di lavoro escussi. Nulla toglie che la potatura possa essere stata svolta anche da ditta esterna, tale Ditta
Gigante Lorenzo, con mezzi meccanici, il che non esclude la necessità di una potatura manuale effettuata dalla ricorrente.
Orbene il CCNL di settore prevede che sono compresi nell'area III liv 3 coloro che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi e tra i profili esemplificativi vi è proprio l'aiuto potatore.
Pertanto la ricorrente va correttamente inquadrata nel superiore livello contrattuale,
Area III liv.3, con condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive connesse allo svolgimento di mansioni superiori, nonché di lavoro domenicale oltre ad un maggior numero di giornate rispetto a quelle indicate in busta paga, con esclusione invece delle ore di lavoro straordinario, non sufficientemente provate nel quantum.
Anche la indennità di rimborso chilometrico non spetta in quanto non sufficientemente provata, in particolare non è stato dedotto dove risiedesse la ricorrente e quanto la residenza distasse dal fondo agricolo, sicchè la domanda cosi genericamente formulata non può trovare accoglimento. Peraltro a fronte della deduzione di parte resistente circa il fatto che il trasporto dei dipendenti avvenisse con mezzo aziendale, nulla ha provato né dedotto la ricorrente, sicchè la domanda deve essere rigettata sotto questo profilo.
La parte ricorrente ha effettuato dei conteggi e la parte convenuta li ha contestati sotto il profilo del mancato computo della retribuzione di ottobre gg.15 pari ad €.
727,20, somma effettivamente non considerata nei conteggi. Trattasi in particolare di importo indicato nella stessa busta paga prodotta dalla ricorrente.
In definitiva la somma che la resistente deve versare alla ricorrente ammonta ad €
10.008,27 per differenze retributive per le causali sopra indicate.
Le spese possono essere integralmente compensate stante la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 10.008,27, oltre accessori come per legge;
2. Spese compensate.
Taranto, 30.10.25
Il Tribunale -Giudice del Lavoro-
(dott. ssa Maria LEONE)