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6 novembre 2022
6 novembre 2022
Art. 2. Modifica dell'articolo 301 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 1. All' articolo 301, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quando non e' possibile procedere alla confisca delle cose di cui al periodo precedente, e' ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilita' per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilita', anche per interposta persona. ». Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' articolo 301 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), come modificato dal presente decreto:
«Art. 301 (Delle misure di sicurezza patrimoniali.
Confisca).- 1. Nei casi di contrabbando e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non e' possibile procedere alla confisca delle cose di cui al periodo precedente, e' ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilita' per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilita', anche per interposta persona.
2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto a chiunque appartenenti che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacita' di carico o l'autonomia in difformita' delle caratteristiche costruttive omologate o che siano impiegati in violazioni alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.
3. Si applicano le disposizioni dell' art. 240 del codice penale se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
4. Nel caso di vendita all'asta di mezzi di trasporto confiscati per il delitto di contrabbando, qualora l'aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l'asta non puo' essere ripetuta e i mezzi esecutati vengono acquisiti al patrimonio dello Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del titolo II del libro VI del codice di procedura penale .
5-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale , per taluno dei delitti previsti dall'articolo 295, secondo comma, si applica l' articolo 240-bis del codice penale .»
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 1. All' articolo 301, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quando non e' possibile procedere alla confisca delle cose di cui al periodo precedente, e' ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilita' per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilita', anche per interposta persona. ». Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' articolo 301 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), come modificato dal presente decreto:
«Art. 301 (Delle misure di sicurezza patrimoniali.
Confisca).- 1. Nei casi di contrabbando e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non e' possibile procedere alla confisca delle cose di cui al periodo precedente, e' ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilita' per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilita', anche per interposta persona.
2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto a chiunque appartenenti che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacita' di carico o l'autonomia in difformita' delle caratteristiche costruttive omologate o che siano impiegati in violazioni alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.
3. Si applicano le disposizioni dell' art. 240 del codice penale se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
4. Nel caso di vendita all'asta di mezzi di trasporto confiscati per il delitto di contrabbando, qualora l'aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l'asta non puo' essere ripetuta e i mezzi esecutati vengono acquisiti al patrimonio dello Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del titolo II del libro VI del codice di procedura penale .
5-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale , per taluno dei delitti previsti dall'articolo 295, secondo comma, si applica l' articolo 240-bis del codice penale .»
Giurisprudenza • 5
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Gorizia, sez. II, sentenza 12/12/2024, n. 84Provvedimento: […] La confisca amministrativa deve inoltre ritenersi legittima e proporzionata anche in considerazione del fatto che dalla stessa consegue l'estinzione dell'obbligazione tributaria originaria (fatte salve le sanzioni previste dalla normativa nazionale per l'evasione del dazio e dell'IVA all'importazione) e che la misura costituisce un principio basilare del sistema sanzionatorio italiano in materia doganale, tanto che l'art. 2 D.Lgs. n.156/2022 ha novellato l'art. 301, comma 1, T.U.L.D. introducendo la confisca per equivalente.Leggi di più...
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