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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/11/2025, n. 5716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5716 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Catania, composto dai Magistrati
Dott.ssa Vera Marletta Presidente
Dott.ssa Milena Aucelluzzo Giudice relatore
Dott. Fabio Salvatore Mangano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12797 generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021, vertente tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. SANDRO GIACOBBE per procura in atti attrice
e
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c.
-convenuto-
Oggetto: atre controversie di competenza della Sezione Specializzata in materia societaria.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 8.10.2021 ha convenuto in giudizio Parte_1
pagina 1 di 7 dinanzi all'intestato Tribunale chiedendo l'accertamento del suo Controparte_1 diritto ad ottenere la restituzione, dal convenuto, della somma di € 7.481,60 o della diversa somma, maggiore o minore, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal giorno del pagamento o, in subordine, dalla domanda, versata al per il mandato di Presidente del C.d.A. di CP_1 dal 27.9.2018 al 14.10.2019, oltre alla restituzione della somma di € 2.233,20 o Parte_1 della diversa somma accertata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi come sopra, versata al convenuto a titolo di indennità di trasferta.
L'attrice, a sostegno delle domande, ha allegato: che il aveva ricoperto la carica di CP_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 27.09.2018 al 14.10.2019; che il compenso annuo lordo per il mandato di Presidente del C.d.A. ammontava ad € 36.000,00, come confermato dalla delibera dell'Assemblea dei Soci del 24.06.2019; che il convenuto aveva incassato somme non dovute per € 7.481,60; che, inoltre, gli erano state liquidate somme, per indennità di trasferta non giustificate, nella misura di € 2.233,20; che vani si erano rivelati i tentativi di ottenere la restituzione dei predetti importi o di ottenere la giustificazione della somma di € 2.233,20; che anche l'invito alla negoziazione assistita era rimasto privo di riscontro.
Ha affermato la sussistenza dei presupposti dell'art. 2033 c.c. e ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento degli importi indicati.
Con comparsa del 18.1.2022 si è costituito in giudizio Controparte_1 contestando le domande.
Ha rappresentato di essere stato nominato presidente del C.D.A. di Parte_1 dall'assemblea dei soci del 27.9.2018 per il triennio 2018-2020 e che l'assemblea aveva stabilito di rinviare ad altra seduta la determinazione del compenso spettante agli amministratori;
che, nelle more, era stato stabilito di riconoscere un compenso di € 3.000,00 mensili, salvo conguaglio, pari al compenso del precedente presidente;
che tale scelta era stata adottata sulla base dell'art. 11 del d. lgs. n. 175/2016, che aveva previsto l'emanazione di un decreto del
Ministro dell'Economia e delle Finanze per la fissazione del tetto massimo dei compensi attribuibili ai presidenti e agli amministratori degli enti sottoposti a controllo pubblico;
che,
pagina 2 di 7 nell'attesa dell'emanazione del predetto decreto, il d.l. n. 95/2012 aveva previsto, a decorrere dal 2015, per i compensi degli amministratori, il limite dell'80% del costo sostenuto nel 2013; che nel 2013 gli amministratori di avevano rinunciato al compenso, come anche Parte_1 gli amministratori nominati dal 2008 in poi;
che gli ultimi amministratori ai quali era stato attribuito un compenso erano quelli in carica nel 2007; che a detti amministratori era stato riconosciuto il compenso di € 108.000,00, somma, a suo avviso, da prendere a riferimento e su cui calcolare l'80% spettantegli (€ 86.400,00); che anche ove il tetto dell'80% dei € 108.000,00 dovesse essere riferito al compenso dell'intero c.d.a., in ogni caso a lui sarebbero spettati i 2/3; che, comunque, in via subordinata, l'assemblea dei soci, nella seduta del 24.6.2019, aveva determinato un compenso annuo lordo di € 36.000,00 per il Presidente oltre accessori e rimborso spese;
che egli aveva incassato la minor somma di € 32.500,00.
Con riguardo alle ulteriori somme richieste, ha specificato di avere omesso di compilare il modulo per il rimborso chilometrico in ordine alle trasferte da egli indicate e ha rappresentato di avere sostenuto spese superiori, per € 2.761,00, di cui non aveva ottenuto il rimborso
(relative a € 821,00 per due trasferte a Palermo il 25 e 26.9.2019, a € 940,00 per riparazione auto, a € 1.000,00 per noleggio auto sostitutiva in conseguenza del guasto della propria autovettura), opposte in compensazione.
All'udienza del 25.1.2022, verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c. e la causa è stata rinviata all'udienza del
6.6.2022 – sostituita dal deposito di note – alla quale è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 13.2.2023.
Sono seguiti taluni rinvii, determinati dal carico di ruolo.
All'udienza del 14.10.2024, la prima dinanzi al nuovo giudice relatore, la causa è stata rinviata all'udienza del 25.6.2025, sostituita dal deposito di note, alla quale è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
********
La domanda è fondata e va accolta nei limiti e per i motivi di seguito illustrati.
pagina 3 di 7 La ha agito ai sensi dell'art. 2033 c.c.. Parte_1
Com'è noto, colui che agisce per la ripetizione d'indebito ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra "solvens" e "accipiens" (C. Cass.,
Sez. III, n. 1734/2011; n. 14428/2021); Qualora il titolo giustificativo del pagamento sia prospettato come ignoto dal solvens (o dal suo erede) che agisce in ripetizione, egli può limitarsi ad invocare ed
a provare l'inidoneità del titolo ipotizzato, fermo il suo onere di dimostrare l'inidoneità della diversa causa dell'attribuzione eventualmente indicata dal convenuto […] (C. Cass., n. 14788/2024).
Ebbene, l'attrice ha affermato l'inesistenza di una causa giustificatrice dei pagamenti indicati in premessa, eseguiti in favore del convenuto. Ha, altresì, documentato di avere reiteratamente richiesto invano al convenuto, prima dell'introduzione del presente giudizio, sia la restituzione degli importi percepiti in eccedenza rispetto a quelli spettantegli, sia la documentazione delle somme incassate per rimborso spese.
In merito al compenso liquidato in eccesso, ha depositato in giudizio il verbale dell'assemblea del 27.9.2018, di nomina del a presidente del c.d.a., con decisione di CP_1 rinviare ad altra seduta la determinazione sul compenso (all. 1 all'atto di citazione), nonché il verbale dell'assemblea del 24.6.2019, da cui emerge il riconoscimento del compenso annuo lordo di € 36.000,00, oltre accessori, per il presidente del c.d.a. e, infine, il verbale dell'assemblea del 14.10.2019, con la nomina di un nuovo c.d.a. e sostituzione del . CP_1
Quest'ultimo, dal canto suo, non ha contestato di avere percepito le somme in questione.
Egli ha sostenuto di avere diritto ad un maggiore compenso, anche rispetto a quello deliberato, di € 36.000,00 annui lordi, in applicazione del d. l. 95/2012, come disposto dall'art. 11, c. 7, del d. lgs. n. 175/2016, che ha previsto quanto segue: Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni,
e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.
pagina 4 di 7 L'art. 4, c. 4, del predetto d.l. n. 95/2012 ha stabilito: A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno
2013.
Le disposizioni in esame sono state introdotte al fine di contenere la spesa pubblica per la remunerazione degli amministratori delle società partecipate.
Ebbene, l'art. 4, c. 4, ha individuato espressamente, quale parametro di riferimento, il compenso percepito dagli amministratori nel 2013, non già una diversa annualità.
Nel 2013 la non ha riconosciuto alcun compenso agli amministratori perché Parte_1 questi ultimi vi hanno rinunciato.
Tale circostanza impedisce di individuare il compenso riconosciuto agli amministratori in un anno diverso dal 2013, a discrezione dell'avente diritto.
Piuttosto, l'assemblea della del 24.6.2019 ha espressamente riconosciuto il Parte_1 compenso spettante al Presidente del C.d.A. in € 36.000,00 annui lordi, e tale è l'importo spettante al Vitale, di modo che le somme da egli percepite in eccedenza, € 7.481,60, vanno restituite, non rinvenendosi alcuna valida giustificazione della maggiore attribuzione patrimoniale, con conseguente accoglimento della domanda sul punto.
Quanto alle somme percepite a titolo di rimborso spese sulla base delle fatture presentate dal , quest'ultimo ha dichiarato di avere dimenticato di compilare il modulo di rimborso CP_1 chilometrico e il deposito degli scontrini o delle fatture a dimostrazione della riconducibilità delle spese all'esercizio della carica da egli svolta.
In questa sede ha dichiarato di avere affrontato le spese per le trasferte indicate in premessa, ha depositato una convocazione presso l'ARS (all. 14), uno scontrino e una ricevuta spese (all. 13 e 15). Tali specifiche allegazioni non sono state efficacemente contestate dall'attrice, che non ha escluso la partecipazione del alle riunioni da egli indicate o il CP_1 compimento delle trasferte. Peraltro la aveva richiesto ripetutamente al convenuto Parte_1 la giustificazione dei predetti esborsi.
In ragione di quanto sopra la domanda sul punto va rigettata.
pagina 5 di 7 Il convenuto ha poi affermato di vantare, a sua volta, ulteriori crediti nei confronti dell'attrice e li ha opposti in compensazione con il credito della Parte_1
Deve escludersi che il convenuto abbia formulato una vera e propria eccezione di compensazione, derivando le reciproche pretese creditorie dal medesimo rapporto, in applicazione del seguente, condiviso, principio di diritto: Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. […] (C. Cass., n. 26365/2024).
Ciò posto, dall'esame della documentazione depositata dall'attrice emerge come il convenuto abbia espressamente escluso di dover ottenere il rimborso delle predette spese, come rilevabile dalle annotazioni ivi inserite in calce.
Peraltro, le spese di riparazione dell'auto del convenuto non trovano la loro fonte nel rapporto di mandato tra la e il Vitale, come anche le spese di locazione dell'auto Parte_1 sostitutiva per il periodo in cui l'auto del è stata in riparazione, non essendo stata CP_1 neppure allegata l'utilizzazione in via esclusiva di tale auto per lo svolgimento del mandato.
Dunque, il va condannato al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € CP_1
7.481,60, oltre interessi legali dalla messa in mora (cfr. C. Cass., n. 9757/2024; n. 423/2025) al soddisfacimento del credito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, sulla base del dm n.
55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (fino a €
26.000,00) in € 3.600,00 (di cui € 700,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva,
€ 1.200,00 per la fase istruttoria ed € 1.200,00 per la fase decisionale), oltre a € 264,00 per esborsi (contributo unificato e bollo).
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Catania, Sezione Specializzata in Materia di Imprese, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r.g. 12797/2021, vertente tra in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore (attrice) e (convenuto), disattesa ogni Controparte_1 contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie la domanda nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento in favore dell'attrice, della somma di € 7.481,60, oltre Controparte_1 interessi come in motivazione;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che liquida in € 3.600,00 per compensi e € 264,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 20/11/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Milena Aucelluzzo Dott.ssa Vera Marletta
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Catania, composto dai Magistrati
Dott.ssa Vera Marletta Presidente
Dott.ssa Milena Aucelluzzo Giudice relatore
Dott. Fabio Salvatore Mangano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12797 generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021, vertente tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. SANDRO GIACOBBE per procura in atti attrice
e
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c.
-convenuto-
Oggetto: atre controversie di competenza della Sezione Specializzata in materia societaria.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 8.10.2021 ha convenuto in giudizio Parte_1
pagina 1 di 7 dinanzi all'intestato Tribunale chiedendo l'accertamento del suo Controparte_1 diritto ad ottenere la restituzione, dal convenuto, della somma di € 7.481,60 o della diversa somma, maggiore o minore, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal giorno del pagamento o, in subordine, dalla domanda, versata al per il mandato di Presidente del C.d.A. di CP_1 dal 27.9.2018 al 14.10.2019, oltre alla restituzione della somma di € 2.233,20 o Parte_1 della diversa somma accertata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi come sopra, versata al convenuto a titolo di indennità di trasferta.
L'attrice, a sostegno delle domande, ha allegato: che il aveva ricoperto la carica di CP_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 27.09.2018 al 14.10.2019; che il compenso annuo lordo per il mandato di Presidente del C.d.A. ammontava ad € 36.000,00, come confermato dalla delibera dell'Assemblea dei Soci del 24.06.2019; che il convenuto aveva incassato somme non dovute per € 7.481,60; che, inoltre, gli erano state liquidate somme, per indennità di trasferta non giustificate, nella misura di € 2.233,20; che vani si erano rivelati i tentativi di ottenere la restituzione dei predetti importi o di ottenere la giustificazione della somma di € 2.233,20; che anche l'invito alla negoziazione assistita era rimasto privo di riscontro.
Ha affermato la sussistenza dei presupposti dell'art. 2033 c.c. e ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento degli importi indicati.
Con comparsa del 18.1.2022 si è costituito in giudizio Controparte_1 contestando le domande.
Ha rappresentato di essere stato nominato presidente del C.D.A. di Parte_1 dall'assemblea dei soci del 27.9.2018 per il triennio 2018-2020 e che l'assemblea aveva stabilito di rinviare ad altra seduta la determinazione del compenso spettante agli amministratori;
che, nelle more, era stato stabilito di riconoscere un compenso di € 3.000,00 mensili, salvo conguaglio, pari al compenso del precedente presidente;
che tale scelta era stata adottata sulla base dell'art. 11 del d. lgs. n. 175/2016, che aveva previsto l'emanazione di un decreto del
Ministro dell'Economia e delle Finanze per la fissazione del tetto massimo dei compensi attribuibili ai presidenti e agli amministratori degli enti sottoposti a controllo pubblico;
che,
pagina 2 di 7 nell'attesa dell'emanazione del predetto decreto, il d.l. n. 95/2012 aveva previsto, a decorrere dal 2015, per i compensi degli amministratori, il limite dell'80% del costo sostenuto nel 2013; che nel 2013 gli amministratori di avevano rinunciato al compenso, come anche Parte_1 gli amministratori nominati dal 2008 in poi;
che gli ultimi amministratori ai quali era stato attribuito un compenso erano quelli in carica nel 2007; che a detti amministratori era stato riconosciuto il compenso di € 108.000,00, somma, a suo avviso, da prendere a riferimento e su cui calcolare l'80% spettantegli (€ 86.400,00); che anche ove il tetto dell'80% dei € 108.000,00 dovesse essere riferito al compenso dell'intero c.d.a., in ogni caso a lui sarebbero spettati i 2/3; che, comunque, in via subordinata, l'assemblea dei soci, nella seduta del 24.6.2019, aveva determinato un compenso annuo lordo di € 36.000,00 per il Presidente oltre accessori e rimborso spese;
che egli aveva incassato la minor somma di € 32.500,00.
Con riguardo alle ulteriori somme richieste, ha specificato di avere omesso di compilare il modulo per il rimborso chilometrico in ordine alle trasferte da egli indicate e ha rappresentato di avere sostenuto spese superiori, per € 2.761,00, di cui non aveva ottenuto il rimborso
(relative a € 821,00 per due trasferte a Palermo il 25 e 26.9.2019, a € 940,00 per riparazione auto, a € 1.000,00 per noleggio auto sostitutiva in conseguenza del guasto della propria autovettura), opposte in compensazione.
All'udienza del 25.1.2022, verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c. e la causa è stata rinviata all'udienza del
6.6.2022 – sostituita dal deposito di note – alla quale è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 13.2.2023.
Sono seguiti taluni rinvii, determinati dal carico di ruolo.
All'udienza del 14.10.2024, la prima dinanzi al nuovo giudice relatore, la causa è stata rinviata all'udienza del 25.6.2025, sostituita dal deposito di note, alla quale è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
********
La domanda è fondata e va accolta nei limiti e per i motivi di seguito illustrati.
pagina 3 di 7 La ha agito ai sensi dell'art. 2033 c.c.. Parte_1
Com'è noto, colui che agisce per la ripetizione d'indebito ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra "solvens" e "accipiens" (C. Cass.,
Sez. III, n. 1734/2011; n. 14428/2021); Qualora il titolo giustificativo del pagamento sia prospettato come ignoto dal solvens (o dal suo erede) che agisce in ripetizione, egli può limitarsi ad invocare ed
a provare l'inidoneità del titolo ipotizzato, fermo il suo onere di dimostrare l'inidoneità della diversa causa dell'attribuzione eventualmente indicata dal convenuto […] (C. Cass., n. 14788/2024).
Ebbene, l'attrice ha affermato l'inesistenza di una causa giustificatrice dei pagamenti indicati in premessa, eseguiti in favore del convenuto. Ha, altresì, documentato di avere reiteratamente richiesto invano al convenuto, prima dell'introduzione del presente giudizio, sia la restituzione degli importi percepiti in eccedenza rispetto a quelli spettantegli, sia la documentazione delle somme incassate per rimborso spese.
In merito al compenso liquidato in eccesso, ha depositato in giudizio il verbale dell'assemblea del 27.9.2018, di nomina del a presidente del c.d.a., con decisione di CP_1 rinviare ad altra seduta la determinazione sul compenso (all. 1 all'atto di citazione), nonché il verbale dell'assemblea del 24.6.2019, da cui emerge il riconoscimento del compenso annuo lordo di € 36.000,00, oltre accessori, per il presidente del c.d.a. e, infine, il verbale dell'assemblea del 14.10.2019, con la nomina di un nuovo c.d.a. e sostituzione del . CP_1
Quest'ultimo, dal canto suo, non ha contestato di avere percepito le somme in questione.
Egli ha sostenuto di avere diritto ad un maggiore compenso, anche rispetto a quello deliberato, di € 36.000,00 annui lordi, in applicazione del d. l. 95/2012, come disposto dall'art. 11, c. 7, del d. lgs. n. 175/2016, che ha previsto quanto segue: Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni,
e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.
pagina 4 di 7 L'art. 4, c. 4, del predetto d.l. n. 95/2012 ha stabilito: A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno
2013.
Le disposizioni in esame sono state introdotte al fine di contenere la spesa pubblica per la remunerazione degli amministratori delle società partecipate.
Ebbene, l'art. 4, c. 4, ha individuato espressamente, quale parametro di riferimento, il compenso percepito dagli amministratori nel 2013, non già una diversa annualità.
Nel 2013 la non ha riconosciuto alcun compenso agli amministratori perché Parte_1 questi ultimi vi hanno rinunciato.
Tale circostanza impedisce di individuare il compenso riconosciuto agli amministratori in un anno diverso dal 2013, a discrezione dell'avente diritto.
Piuttosto, l'assemblea della del 24.6.2019 ha espressamente riconosciuto il Parte_1 compenso spettante al Presidente del C.d.A. in € 36.000,00 annui lordi, e tale è l'importo spettante al Vitale, di modo che le somme da egli percepite in eccedenza, € 7.481,60, vanno restituite, non rinvenendosi alcuna valida giustificazione della maggiore attribuzione patrimoniale, con conseguente accoglimento della domanda sul punto.
Quanto alle somme percepite a titolo di rimborso spese sulla base delle fatture presentate dal , quest'ultimo ha dichiarato di avere dimenticato di compilare il modulo di rimborso CP_1 chilometrico e il deposito degli scontrini o delle fatture a dimostrazione della riconducibilità delle spese all'esercizio della carica da egli svolta.
In questa sede ha dichiarato di avere affrontato le spese per le trasferte indicate in premessa, ha depositato una convocazione presso l'ARS (all. 14), uno scontrino e una ricevuta spese (all. 13 e 15). Tali specifiche allegazioni non sono state efficacemente contestate dall'attrice, che non ha escluso la partecipazione del alle riunioni da egli indicate o il CP_1 compimento delle trasferte. Peraltro la aveva richiesto ripetutamente al convenuto Parte_1 la giustificazione dei predetti esborsi.
In ragione di quanto sopra la domanda sul punto va rigettata.
pagina 5 di 7 Il convenuto ha poi affermato di vantare, a sua volta, ulteriori crediti nei confronti dell'attrice e li ha opposti in compensazione con il credito della Parte_1
Deve escludersi che il convenuto abbia formulato una vera e propria eccezione di compensazione, derivando le reciproche pretese creditorie dal medesimo rapporto, in applicazione del seguente, condiviso, principio di diritto: Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. […] (C. Cass., n. 26365/2024).
Ciò posto, dall'esame della documentazione depositata dall'attrice emerge come il convenuto abbia espressamente escluso di dover ottenere il rimborso delle predette spese, come rilevabile dalle annotazioni ivi inserite in calce.
Peraltro, le spese di riparazione dell'auto del convenuto non trovano la loro fonte nel rapporto di mandato tra la e il Vitale, come anche le spese di locazione dell'auto Parte_1 sostitutiva per il periodo in cui l'auto del è stata in riparazione, non essendo stata CP_1 neppure allegata l'utilizzazione in via esclusiva di tale auto per lo svolgimento del mandato.
Dunque, il va condannato al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € CP_1
7.481,60, oltre interessi legali dalla messa in mora (cfr. C. Cass., n. 9757/2024; n. 423/2025) al soddisfacimento del credito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, sulla base del dm n.
55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (fino a €
26.000,00) in € 3.600,00 (di cui € 700,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva,
€ 1.200,00 per la fase istruttoria ed € 1.200,00 per la fase decisionale), oltre a € 264,00 per esborsi (contributo unificato e bollo).
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Catania, Sezione Specializzata in Materia di Imprese, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r.g. 12797/2021, vertente tra in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore (attrice) e (convenuto), disattesa ogni Controparte_1 contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie la domanda nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento in favore dell'attrice, della somma di € 7.481,60, oltre Controparte_1 interessi come in motivazione;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che liquida in € 3.600,00 per compensi e € 264,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 20/11/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Milena Aucelluzzo Dott.ssa Vera Marletta
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