Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/01/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N 6805/2022 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Dott.ssa Francesca Costa, in funzione del giudice del lavoro, all' esito dell' udienza del 22.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa promossa da
, rappr e difeso dall' avv Carlo Congedo Parte_1
RICORRENTE
Contro
, in persona del direttore pro tempore, rappr e difeso dall' CP_1 avv Ponzo Stefano
RESISTENTE
nonchè
in persona del direttore po Controparte_2 tempore, con sede in Lecce via Adriatica
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Opposizione a cartella di pagamento n 059202000208990000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.6.2022 proponeva Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n 059202000208990000, notificata il 19.05.2022, con la quale l' le aveva intimato CP_1 il pagamento della somma di euro 13.831,76 a titolo di “contributi dovuti per gli anni 2018, 2019 e 2020”. CP_1
e 2020 e che l' con comunicazione del 8.3.2021 aveva comunicato CP_1 al ricorrente i provvedimenti di parziale sgravio in relazione agli importi di euro 4565,00 per l' anno 2018, euro 4559, 00 per l' anno
2019, euro 4565,00 per l' anno 2020 sicchè l' azione esecutiva doveva ritenersi infondata.
Concludeva pertanto chiedendo l' annullamento della cartella esattoriale opposta con vittoria di spese e competenze di causa.
L' , regolarmente citato, evidenziava che già in data 15 luglio CP_1
2020 (ovvero in data anteriore alla domanda di riduzione del 15 settembre 2020 proposta dal ricorrente e al provvedimento di accoglimento dell' del 8 ottobre 2020) aveva provveduto all' CP_1 affidamento del ruolo all' Agente della Riscossione e che in data 8 marzo 2021 aveva effettuato lo sgravio della cartella n
05920200020899046000 al fine di riparametrare le somme dovute al contributo di solidarietà nella misura del 1% per disoccupazione involontaria;
che la ricorrente era comunque tenuta al pagamento della somma di euro 244,00 corrispondente al contributo di solidarietà nella misura del 1% per le annualità 2018, 2019 e 2020 della cartella di pagamento n 0592020 0020899046000.
regolarmente citata, rimaneva Controparte_2 contumace.
All' udienza odierna l' evidenziava che la cartella di CP_1 pagamento n 05920200020899046000 era stata integralmente sgravata atteso che le somme dovute dall' opponente a titolo di contributo di solidarietà nella misura del 1% era state versate in data 31 ottobre
2023 e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
La causa veniva decisa con sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Va premesso che parte opponente, trovandosi in uno stato di disoccupazione involontaria, aveva chiesto all' con domanda CP_1 del 15.9.2020 ai sensi dell' art 21 commi 3 e 4 del Regolamento CP_1 di versare esclusivamente il contributo di solidarietà per gli anni
2018, 2019 e 2020.
L' con comunicazione del 8.10.2020 aveva accolto la domanda CP_1 rideterminando il debito per gli anni 2018, 2019 e 2020 nella misura di euro 244,00 corrispondente al contributo di solidarietà per gli anni 2018, 2019 e 2020 (v documentazione allegata).
Tale restante somma rideterminata, a seguito dell' accoglimento dell' istanza di riduzione, veniva pagata da solo Parte_1 in data 31 ottobre 2023.
Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti costituite, supportate peraltro dalla documentazione esibita, risulta pertanto che l' ha proceduto al ricalcolo delle somme CP_1 dovute, come richiesto dalla parte opponente la quale, da parte sua, solo dopo tale rideterminazione dell'importo e dopo la notifica della cartella esattoriale ha provveduto al pagamento.
Alla luce di siffatte circostanze, quindi, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese, se ne ritiene equa la integrale compensazione, considerato che i motivi dell'opposizione sono risultati (almeno in parte) fondati, ma altresì che nessun versamento era comunque stato effettuato dalla parte opponente (nemmeno nella ridotta misura ritenuta dovuta) prima del ricalcolo operato dall' e prima della CP_1 notifica della cartella esattoriale opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. compensa le spese processuali.
Lecce, 22 gennaio 2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa