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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 06/02/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6409/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6409/2023 promossa da:
– con C.F.: -, con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MONICA CHECCHINI;
RICORRENTE contro con C.F.: ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE nonché con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO – Sede;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso);
CONCLUSIONI per la sola parte ricorrente:
“modificando parzialmente le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla sentenza passata in giudicato n. 15/2022 pubblicata il 07 gennaio 2022 – RG 546/2021, […] disporre le seguenti modifiche di natura economica delle CONCLUSIONI congiunte fatte proprie dal Tribunale: quanto al punto 5) delle “Conclusioni: la signora stante la sopravvenuta Parte_1 impossibilità a svolgere attività lavorativa e la sopravvenuta improvvisa gravità del proprio stato di salute, contribuirà al mantenimento della figlia - orami maggiorenne e fintanto che Per_1
pagina 1 di 4 non sarà economicamente autosufficiente - con un assegno mensile di euro 50,00 (cinquanta/00) che verserà direttamente alla figlia sul di lei conto corrente entro il 5 di ogni mese;
quanto al punto 7) delle “Conclusioni: oltre all'assegno di mantenimento, la signora contribuirà al 25% delle spese straordinarie, secondo quanto previsto nel Protocollo Parte_1 concordato con il Tribunale di Ancona.
Per il resto (ferma restando l'ormai maggiore età della figlia con ogni conseguenza rispetto al diritto di visita) si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione esaminati gli atti;
rilevato che, con il ricorso in atti, chiedeva, a modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio pronunciato con sentenza del Tribunale di Ancona, n. 15/2022, pubblicata in data 07/01/2022 sulla base di conclusioni precisate dalle parti congiuntamente, la riduzione della misura dell'assegno posto a suo carico quale contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, dai pattuiti € 200,00 Per_1 mensili a € 50,00, da versare direttamente alla figlia, e la riduzione della sua partecipazione alle spese straordinarie sempre in favore della figlia dalla misura del 50% a quella del 25%, a seguito delle sopravvenute variazioni peggiorative delle proprie condizioni di salute e, quindi, della propria capacità reddituale;
rilevato, altresì, che parte ricorrente giustificava la sua richiesta anche sulla base delle mutate condizioni reddituali del resistente il quale, disoccupato all'epoca del divorzio, svolgerebbe, all'attualità, con la compagna convivente, ON
, un'attività che gli renderebbe (secondo indiscrezioni ricevute) circa € 2.000 al mese,
[...] alla luce di quanto deducibile dalla pubblicità di siffatta attività sui social network, oltre ad altre attività di imminente inizio, non altrimenti meglio definite;
considerato che
, nonostante la regolarità della notifica, il resistente è rimasto contumace;
osserva quanto segue.
1. La domanda svolta dalla ricorrente non può essere accolta, in quanto le assunte variazioni peggiorative della propria capacità reddituale non sono state dimostrate nel presente giudizio e, comunque, le stesse non sarebbero tali da importare lo stravolgimento degli accordi di divorzio assunti tra le parti poco più di due anni orsono.
La domanda di revoca o di revisione deve di regola fondarsi sull'evoluzione della situazione familiare, ossia sull'allegazione di fatti nuovi, dovendosi escludere che il giudice possa compiere una diversa e autonoma valutazione dei fatti già dedotti o comunque deducibili nel giudizio di divorzio. Il giudice cui sia stata chiesta la revisione delle condizioni economiche non potrà, dunque, procedere ad una nuova valutazione dei presupposti e della misura del contributo al mantenimento, nella specie, della prole, senza che siano allegate e provate dalle parti circostanze sopravvenute, che alterino la situazione posta alla base dell'attribuzione del contributo stesso (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass., n. 787/2017).
Nel ricorso introduttivo, premesso che gli accordi economici Parte_1 in ordine al suo contributo al mantenimento della figlia venivano raggiunti, in sede di divorzio, sul presupposto che l'ex coniuge non avesse alcun reddito e che ella ricorrente pagina 2 di 4 percepisse la somma mensile di Euro 1.000,00, oltre a Euro 700,00 a titolo di assegno di invalidità, ha dedotto, a sostegno della propria richiesta, le seguenti circostanze:
- a causa di improvviso stato comatoso, provocato da un'emorragia cerebrale da rottura dell'arteria, dal 3 marzo 2023, la deducente restava ricoverata per diverso tempo “con stato di male epilettico in trattamento”;
- le gravi condizioni dell'istante hanno determinato l'apertura della misura di tutela in suo favore dell'amministrazione di sostegno;
- dopo il risveglio dal coma, la ra potuta tornare a casa dalla madre con Parte_1 prosecuzione della riabilitazione in day hospital;
- la stessa accusava problemi masticatori per cui si rendeva necessario un intervento odontoiatrico, con il pagamento di una rata mensile di finanziamento di € 451,50, finanziamento invero già acceso in quanto dette cure odontoiatriche si erano rese necessarie a causa delle terapie antitumorali per un carcinoma alla mammella;
- la ricorrente percepisce mensilmente € 730,00 mensili a titolo di pensione di invalidità, oltre all'accompagno (prima del rientro a casa versato direttamente alla struttura presso cui era stata trasferita, dopo l'uscita dal coma, per la riabilitazione), e, quindi, una somma mensilmente inferiore ai 1.700 € di cui poteva disporre all'epoca del divorzio;
- d'altro canto, l'ex marito, non sarebbe più disoccupato, com'era sempre CP_1 all'epoca del divorzio, gestendo unitamente alla sua convivente una propria attività pubblicizzata in diversi social network, da cui ricaverebbe circa 2.000 € al mese.
Ebbene, all'udienza del 18 giugno 2024, la ricorrente ha dichiarato che la sua pensione contributiva (pari a € 750 all'epoca del divorzio) ammonta a Euro 1.145, quella di invalidità a Euro 300 e l'accompagno a Euro 530. Ergo, le somme di cui complessivamente dispone (€ 1.975) sono, invero, superiori a quelle che aveva all'epoca del divorzio e, pur potendo presumersi che, in ragione delle sue condizioni di salute, le spese siano aumentate (sul punto, la ricorrente nulla documenta anche perchè il finanziamento contratto per le cure odontoiatriche era già stato acceso all'epoca del divorzio in quanto dette cure erano iniziate a seguito degli effetti negativi delle pregresse cure antitumorali), tali modifiche non sono tali da giustificare la richiesta diminuzione al contributo previsto in favore della figlia;
neppure può accogliersi la richiesta di pagamento diretto del contributo alla figlia, in difetto di una domanda in tal senso.
Né può attribuirsi contrario rilievo all'assunta attività svolta dall'odierno resistente che gli consentirebbe di guadagnare circa 2.000 € al mese, in quanto la circostanza, meramente dedotta, è rimasta sfornita di qualsivoglia elemento probatorio: non possono considerarsi all'uopo sufficienti gli screenshots allegati al ricorso che si limitano a dimostrare lo svolgimento da parte del i un'attività avente ad oggetto l'organizzazione di eventi e CP_1 pubblicità, ma nulla comprovano circa gli eventuali ricavi dell'attività stessa.
A fortiori alcun rilievo può attribuirsi alla dedotta circostanza circa l'imminente avvio di altre attività da parte del resistente giacché, sul punto, null'altro specifica parte ricorrente neppure in ordine alla tipologia di tali attività.
pagina 3 di 4 3. Attesa la contumacia di , parte vittoriosa, nulla si deve disporre in punto CP_1 di regolazione delle spese processuali. Invero, «[l]a condanna ex art. 91 c.p.c. alle spese processuali […] ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale per la parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto» (Cass. civ., sez. II, 19 agosto 2011, n. 17432).
P.T.M.
Il Tribunale, ogni altra domanda, deduzione o eccezione rigettata e/o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda di riduzione del contributo al mantenimento, ordinario e straordinario, della figlia avanzata dalla ricorrente;
Per_1
- nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 22/I/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6409/2023 promossa da:
– con C.F.: -, con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MONICA CHECCHINI;
RICORRENTE contro con C.F.: ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE nonché con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO – Sede;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso);
CONCLUSIONI per la sola parte ricorrente:
“modificando parzialmente le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla sentenza passata in giudicato n. 15/2022 pubblicata il 07 gennaio 2022 – RG 546/2021, […] disporre le seguenti modifiche di natura economica delle CONCLUSIONI congiunte fatte proprie dal Tribunale: quanto al punto 5) delle “Conclusioni: la signora stante la sopravvenuta Parte_1 impossibilità a svolgere attività lavorativa e la sopravvenuta improvvisa gravità del proprio stato di salute, contribuirà al mantenimento della figlia - orami maggiorenne e fintanto che Per_1
pagina 1 di 4 non sarà economicamente autosufficiente - con un assegno mensile di euro 50,00 (cinquanta/00) che verserà direttamente alla figlia sul di lei conto corrente entro il 5 di ogni mese;
quanto al punto 7) delle “Conclusioni: oltre all'assegno di mantenimento, la signora contribuirà al 25% delle spese straordinarie, secondo quanto previsto nel Protocollo Parte_1 concordato con il Tribunale di Ancona.
Per il resto (ferma restando l'ormai maggiore età della figlia con ogni conseguenza rispetto al diritto di visita) si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione esaminati gli atti;
rilevato che, con il ricorso in atti, chiedeva, a modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio pronunciato con sentenza del Tribunale di Ancona, n. 15/2022, pubblicata in data 07/01/2022 sulla base di conclusioni precisate dalle parti congiuntamente, la riduzione della misura dell'assegno posto a suo carico quale contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, dai pattuiti € 200,00 Per_1 mensili a € 50,00, da versare direttamente alla figlia, e la riduzione della sua partecipazione alle spese straordinarie sempre in favore della figlia dalla misura del 50% a quella del 25%, a seguito delle sopravvenute variazioni peggiorative delle proprie condizioni di salute e, quindi, della propria capacità reddituale;
rilevato, altresì, che parte ricorrente giustificava la sua richiesta anche sulla base delle mutate condizioni reddituali del resistente il quale, disoccupato all'epoca del divorzio, svolgerebbe, all'attualità, con la compagna convivente, ON
, un'attività che gli renderebbe (secondo indiscrezioni ricevute) circa € 2.000 al mese,
[...] alla luce di quanto deducibile dalla pubblicità di siffatta attività sui social network, oltre ad altre attività di imminente inizio, non altrimenti meglio definite;
considerato che
, nonostante la regolarità della notifica, il resistente è rimasto contumace;
osserva quanto segue.
1. La domanda svolta dalla ricorrente non può essere accolta, in quanto le assunte variazioni peggiorative della propria capacità reddituale non sono state dimostrate nel presente giudizio e, comunque, le stesse non sarebbero tali da importare lo stravolgimento degli accordi di divorzio assunti tra le parti poco più di due anni orsono.
La domanda di revoca o di revisione deve di regola fondarsi sull'evoluzione della situazione familiare, ossia sull'allegazione di fatti nuovi, dovendosi escludere che il giudice possa compiere una diversa e autonoma valutazione dei fatti già dedotti o comunque deducibili nel giudizio di divorzio. Il giudice cui sia stata chiesta la revisione delle condizioni economiche non potrà, dunque, procedere ad una nuova valutazione dei presupposti e della misura del contributo al mantenimento, nella specie, della prole, senza che siano allegate e provate dalle parti circostanze sopravvenute, che alterino la situazione posta alla base dell'attribuzione del contributo stesso (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass., n. 787/2017).
Nel ricorso introduttivo, premesso che gli accordi economici Parte_1 in ordine al suo contributo al mantenimento della figlia venivano raggiunti, in sede di divorzio, sul presupposto che l'ex coniuge non avesse alcun reddito e che ella ricorrente pagina 2 di 4 percepisse la somma mensile di Euro 1.000,00, oltre a Euro 700,00 a titolo di assegno di invalidità, ha dedotto, a sostegno della propria richiesta, le seguenti circostanze:
- a causa di improvviso stato comatoso, provocato da un'emorragia cerebrale da rottura dell'arteria, dal 3 marzo 2023, la deducente restava ricoverata per diverso tempo “con stato di male epilettico in trattamento”;
- le gravi condizioni dell'istante hanno determinato l'apertura della misura di tutela in suo favore dell'amministrazione di sostegno;
- dopo il risveglio dal coma, la ra potuta tornare a casa dalla madre con Parte_1 prosecuzione della riabilitazione in day hospital;
- la stessa accusava problemi masticatori per cui si rendeva necessario un intervento odontoiatrico, con il pagamento di una rata mensile di finanziamento di € 451,50, finanziamento invero già acceso in quanto dette cure odontoiatriche si erano rese necessarie a causa delle terapie antitumorali per un carcinoma alla mammella;
- la ricorrente percepisce mensilmente € 730,00 mensili a titolo di pensione di invalidità, oltre all'accompagno (prima del rientro a casa versato direttamente alla struttura presso cui era stata trasferita, dopo l'uscita dal coma, per la riabilitazione), e, quindi, una somma mensilmente inferiore ai 1.700 € di cui poteva disporre all'epoca del divorzio;
- d'altro canto, l'ex marito, non sarebbe più disoccupato, com'era sempre CP_1 all'epoca del divorzio, gestendo unitamente alla sua convivente una propria attività pubblicizzata in diversi social network, da cui ricaverebbe circa 2.000 € al mese.
Ebbene, all'udienza del 18 giugno 2024, la ricorrente ha dichiarato che la sua pensione contributiva (pari a € 750 all'epoca del divorzio) ammonta a Euro 1.145, quella di invalidità a Euro 300 e l'accompagno a Euro 530. Ergo, le somme di cui complessivamente dispone (€ 1.975) sono, invero, superiori a quelle che aveva all'epoca del divorzio e, pur potendo presumersi che, in ragione delle sue condizioni di salute, le spese siano aumentate (sul punto, la ricorrente nulla documenta anche perchè il finanziamento contratto per le cure odontoiatriche era già stato acceso all'epoca del divorzio in quanto dette cure erano iniziate a seguito degli effetti negativi delle pregresse cure antitumorali), tali modifiche non sono tali da giustificare la richiesta diminuzione al contributo previsto in favore della figlia;
neppure può accogliersi la richiesta di pagamento diretto del contributo alla figlia, in difetto di una domanda in tal senso.
Né può attribuirsi contrario rilievo all'assunta attività svolta dall'odierno resistente che gli consentirebbe di guadagnare circa 2.000 € al mese, in quanto la circostanza, meramente dedotta, è rimasta sfornita di qualsivoglia elemento probatorio: non possono considerarsi all'uopo sufficienti gli screenshots allegati al ricorso che si limitano a dimostrare lo svolgimento da parte del i un'attività avente ad oggetto l'organizzazione di eventi e CP_1 pubblicità, ma nulla comprovano circa gli eventuali ricavi dell'attività stessa.
A fortiori alcun rilievo può attribuirsi alla dedotta circostanza circa l'imminente avvio di altre attività da parte del resistente giacché, sul punto, null'altro specifica parte ricorrente neppure in ordine alla tipologia di tali attività.
pagina 3 di 4 3. Attesa la contumacia di , parte vittoriosa, nulla si deve disporre in punto CP_1 di regolazione delle spese processuali. Invero, «[l]a condanna ex art. 91 c.p.c. alle spese processuali […] ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale per la parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto» (Cass. civ., sez. II, 19 agosto 2011, n. 17432).
P.T.M.
Il Tribunale, ogni altra domanda, deduzione o eccezione rigettata e/o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda di riduzione del contributo al mantenimento, ordinario e straordinario, della figlia avanzata dalla ricorrente;
Per_1
- nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 22/I/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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