Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/04/2025, n. 2140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2140 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Mariano Sciacca Presidente dott. Vera Marletta Giudice relatore dott. Milena Aucelluzzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 18543/2019 R.G. avente ad oggetto:
FALSO CIVILE IN VIA INCIDENTALE. promossa da:
c.f. , Parte_1 C.F._1
c.f. ), Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'avv. FRENI ELISABETTA e elettivamente domiciliati in Indirizzo
Telematico, presso il difensore avv. FRENI ELISABETTA
ATTORI
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUNO Controparte_1 P.IVA_1
PAOLO FRANCESCO, MOCCI FRANCESCO e ZITIELLO LUCA;
elettivamente domiciliato in
CORSO EUROPA, 13 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. BRUNO PAOLO FRANCESCO
CONVENUTO
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catania
INTERVENIENTE NECESSARIO
pagina 1 di 7
Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 18 NOVEMBRE 2024 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Giova rilevare- al fine di una più agevole comprensione dei fatti del presente procedimento incidentale di querela di falso - ripercorrere, seppur sinteticamente, le vicende del giudizio di merito, nell'ambito del quale si innesta il suddetto sub procedimento.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2
– innanzi a codesto Tribunale – onde ottenere la condanna della Banca al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 203.851,46, sostenuto per l'acquisto delle “obbligazioni BMPS 10/20
5,60% SUB isin XS0540544912”, eseguito in data 23 dicembre 2014.
Sostenevano gli attori che l'Istituto di Credito avesse violato la normativa di riferimento in materia di intermediazione finanziaria di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.) nonché la disciplina secondaria di attuazione contenuta nel regolamento 29 ottobre 2007 n. 16190 con riguardo CP_2 all'operazione da essi conclusa.
Eccepivano, segnatamente, che al momento dell'investimento, non erano state fornite loro le informazioni necessarie sulle Obbligazioni MPS e sui rischi conseguenti.
Lamentavano, infine, che la carenza informativa si era protratta anche dopo l'introduzione della disciplina del “bail in”, in quanto l'intermediario convenuto - pur avendone l'obbligo ex Circolare n.
0090430 del 24.11.2015 - non aveva informato gli attori della circostanza che, nel caso di seria CP_2
crisi finanziaria da parte della Banca Monte dei Paschi, le obbligazioni subordinate BMPS che avevano in portafoglio avrebbero potuto subire la conversione in azioni o addirittura l'azzeramento del proprio valore;
informazione che – laddove ottenuta - avrebbe indotto i risparmiatori a vendere tali obbligazioni, evitando la perdita – asseritamente - subita.
Chiedevano, quindi, al Tribunale adito di: “Ritenere e dichiarare l'inadempimento dell'intermediario convenuto agli obblighi descritti in premessa, con riferimento sia all'attività di intermediazione che a quella di custodia e amministrazione svolta nel deposito titoli, custodia e amministrazione n. 22/1218
pagina 2 di 7 intercorso con gli attori, relativamente all'acquisto di obbligazioni BMPS 10/20 5,60% SUB isin
XS0540544912 effettuato da in data 23.12.2014 per un valore nominale di € Parte_1
200.000,00=, con addebito di € 203.851,46 = nel conto corrente intrattenuto dagli attori. Per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto e/o dell'ordine di acquisto citato e condannare la convenuta
, in persona del legale rappresentante pro tempore alla restituzione in favore Controparte_1 degli attori della somma investita pari ad € 203.851,46= otre interessi e rivalutazione monetaria al soddisfo. In ogni caso condannare la convenuta in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni cagionati agli attori, che si quantificano nelle somme investite e perse, oltre agli ulteriori danni sia patrimoniali che non patrimoniali, ivi compresi gli interessi che il capitale avrebbe prodotto se investito in titoli adeguati al profilo degli attori, ed oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali sulle somme dovute al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di cui si chiede la distrazione”.
Si costituiva in giudizio contestando le pretese attoree, e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
All'udienza del 29.09.2020 venivano assegnati alle parti, su loro richiesta, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
A seguito del deposito delle relative memorie, poiché aveva disconosciuto la Parte_2
sottoscrizione apposta in calce alla scheda MIFID del 27.11.2013 e il aveva Controparte_1
richiesto la verificazione ex art. 216 c.p.c. questo G.I. riteneva di dover disporre consulenza tecnica d'ufficio.
Pertanto, con ordinanza dell'11.03.2021 nominava ctu la Dott.ssa conferendole il Persona_1 mandato di accertare l'autenticità della sottoscrizione apposta da sul documento Parte_2
oggetto di disconoscimento.
Con il medesimo provvedimento, l'odierno decidente rigettava le richieste istruttorie ex art. 210 c.p.c. avanzate dalle parti e ammetteva la prova per testi dedotta da parte convenuta.
Escussa la teste ed espletata la ctu (con cui si concludeva che: “la sottoscrizione in verifica apposta sul
Questionario Mifid del 27.11.2013 è riconducibile alla mano della signora e alla Parte_2 sua gestualità grafomotoria”) la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.02.2023.
In seguito alla richiesta di revoca della trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni formalizzata dagli attori, l'udienza del 20.02.2023 veniva celebrata in presenza.
Con ordinanza del 16.03.2023 questo G.I. - rilevando che con atto allegato al verbale di udienza del
20.2.2023 l'attrice aveva proposto querela di falso avverso le sottoscrizioni a suo Parte_2
pagina 3 di 7 nome riportate in calce al Questionario Profilazione Cliente del Credito Siciliano spa Agenzia n.1 di
Acireale datato 27.11.2013 e sul contratto Bancomat Internazionale V.Pay presso il Credito Siciliano
Spa agenzia di Acireale datato 8.2.2014 e attestando che la Banca aveva manifestato la volontà di volersene avvalere - autorizzava la presentazione della querela di falso e rinviava la causa all'udienza del 7.06.2023.
In seguito allo svolgimento della predetta udienza, l'odierno decidente, ritenendo necessario disporre perizia calligrafica nominava ctu il Dott. , conferendogli il mandato di accertare Persona_2
l'autenticità delle sottoscrizioni apposte da in calce alla documentazione sopra Parte_2
indicata.
Espletata la ctu (con cui si concludeva che: “la firma posta in calce al “Questionario Profilazione
Cliente del Credito Siciliano spa Agenzia n.1 di Acireale datato 27 novembre 2013” non è sicuramente attribuibile alla mano della Signora ”) la causa veniva rinviata all'udienza del Parte_2
18.11.2024 per la precisazione delle conclusioni in relazione alla proposta querela di falso.
Indi, all'udienza del 18.11.2024, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, in relazione al sub-procedimento incidentale di querela di falso, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Ciò posto, giova premettere quanto segue.
Secondo la tesi difensiva perorata dalla difesa attorea, nel caso di specie, l'intermediario non si sarebbe comportato con la diligenza, correttezza e trasparenza richiesta dall'art. 21 TUF e dai Regolamenti
Consob d'attuazione, omettendo di fornire ai clienti – odierni attori – il corredo informativo necessario per affrontare con consapevolezza l'operazione di investimento conclusa.
Se correttamente informati, infatti, a suo dire, gli attori non avrebbero acconsentito all'operazione d'acquisto ed eventualmente avrebbero scelto dei titoli più sicuri ed in linea con i propri obiettivi d'investimento, evitando di perdere il proprio capitale, ovvero avrebbero comunque venduto i titoli se correttamente informati dei rischi successivi al “bail in”.
Sostiene, infatti – a monte – tale difesa che gli attori non sarebbero stati correttamente “profilati”, ovvero non sarebbe stata valutata correttamente l'adeguatezza o l'appropriatezza dell'operazione di investimento nel corso del rapporto contrattuale intervenuto con la
[...]
, l'impianto difensivo della convenuta fa perno sulla circostanza per cui il questionario di CP_3
profilatura dei clienti (necessario alla citata valutazione di adeguatezza/appropriatezza) risultava acquisito dalla Banca il in data 27 novembre 2013 e delineava un grado di conoscenza degli strumenti finanziari “medio-alto”, ed una tolleranza al rischio “molto alta”.
pagina 4 di 7 Sosteneva altresì la difesa di parte convenuta che l'operazione realizzata dagli investitori appariva in linea rispetto al profilo offerto dal questionario, anche alla luce dello storico dei clienti, i quali – nel corso degli anni - avevano negoziato diversi ed eterogenei strumenti finanziari.
Nel corso del giudizio, disconosceva l'autenticità della sottoscrizione – ad essa Parte_2
riferibile - apposta in calce alla Scheda Profilazione Cliente del 27.11.2013.
La banca invocava, quindi, la verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c. depositando in giudizio, quale scrittura di comparazione, l'originale del Contratto bancomat 28 febbraio 2014, contenente anch'esso –
a parere della - sottoscrizioni apocrife dell'attrice. Pt_2
Nonostante la rilevazione di tale, ulteriore – asserita - apocrifia, nell'ambito della prima ctu, la
Consulente nominata accertava la piena attribuibilità della sottoscrizione contestata alla Parte_2
[...]
Quest'ultima proponeva quindi “querela di falso … per sentire ritenere e dichiarare ... la falsità delle seguenti sottoscrizioni: firma a nome " " in calce al Questionario Profilazione Cliente Parte_2
del Credito Siciliano S.p.A. Agenzia n. 1 di Acireale datato 27.11.2013; quattro firme a nome " Parte_2
" sul Contratto Bancomat Internazionale V- Pay presso il Credito Siciliano S.p.A. Agenzia n.
[...]
1 di Acireale datato 8.02.2014. E conseguentemente escludere il documento contratto Bancomat
Internazionale V-Pay datato 8.02.2014 ed Questionario Profilazione Cliente del Credito Siciliano
S.p.A. Agenzia n. 1 di Acireale datato 27.11.2013, quest'ultimo limitatamente al profilo della istante, dalle fonti probatorie del giudizio RG 18543/2019 pendente dinanzi a Codesto Tribunale”.
Fatte queste premesse, giova rilevare che la querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico o una scrittura privata riconosciuta dalla sua intrinseca idoneità a 'far fede', a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone - oltre all'efficacia sua propria - qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli sotto altro aspetto, dalla legge, ed a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione.
Ne deriva che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia 'erga omnes' e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio (cfr., Cass. civ. Sez. I, 20/06/2000, n. 8362).
Dunque, la querela di falso civile, in via incidentale o in via principale, è consentita contro l'atto pubblico o le scritture private ed in genere contro le prove documentali precostituite in quanto facciano fede ai sensi degli artt. 2699 e 2702 cod. civ. ed è diretta, appunto, ad elidere la fede che dovrebbero avere o hanno nel giudizio.
pagina 5 di 7 Risponde, quindi, all'esercizio di un potere-dovere di rilevanza pubblicistica, che ha come scopo la rimozione di prove non genuine (cfr. sul punto, Cass. civ. ord. n. 7218/2023 “il giudizio di querela di falso, avviato in via principale o incidentale si connota quale processo a contenuto oggettivo con prevalente funzione di protezione dell'interesse pubblico all'eliminazione di documenti falsi dalla circolazione giuridica).
La querela di falso può essere proposta in via principale o in via incidentale, dando luogo ad un procedimento diretto ad accertare l'autenticità o la falsità della prova documentale in qualunque stato e grado del processo, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.
Sul punto, la Corte di Cassazione, ribadendo la piena ed assoluta autonomia del procedimento per querela di falso, con ordinanza n. 33168 del 21.12.2018 ha statuito che: “la sentenza che decide sulla querela di falso non è una sentenza parziale (cioè non definitiva) ma rappresenta l'epilogo di un procedimento che – pur se, come nella specie, attivato in via incidentale – è comunque autonomo che ha per oggetto l'accertamento della falsità o meno di un atto avente fede privilegiata”.
Tanto si dice per delimitare il perimetro del thema decidendum, riguardante esclusivamente i fatti e le argomentazioni afferenti la proposta querela di falso;
se ne inferisce che le questioni di merito del giudizio principale - sospeso 'ex lege' ai sensi dell'articolo 225, comma 2, c.p.c. - dovranno trovare collocazione in quella sede, una volta intervenuta la decisione del Collegio.
Nel caso di specie la causa è stata istruita mediante l'espletamento della CTU grafologica.
Orbene, la perizia calligrafica disposta ha accertato le falsità denunziate, concludendo: “Abbiamo riscontrato la completa divergenza dei canoni formali e di tutti i parametri portanti delle due scritture al confronto. La firma posta in calce al Questionario profilazione cliente del Credito Siciliano spa
Agenzia n. 1 di Acireale datato 27/11/2013 non è sicuramente attribuibile alla mano della signora
”. Parte_2
Per poi aggiungere, con riferimento alla scrittura di comparazione disconosciuta: “Abbiamo preliminarmente riscontrato una incoerenza grafica fra le quattro firme poste sul documento in verifica questa poca fisiologica variabilità non è stata riscontrata fra le numerose sottoscrizioni di mano della signora Nel confronto formale le firme in comparazione evidenziano completa Pt_2
divergenza con le verificande. Al raffronto di tutte le caratteristiche salienti, abbiamo infine indicato e commentato la completa divergenza di tutti i parametri portanti fra le due scritture e al confronto. Per quanto detto, le quattro firme poste in calce al “Contratto bancomat internazionale V pay presso il
Credito Siciliano spa agenzia di Acireale, datato 28/02/2014” non sono certamente attribuibili alla mano della signora ”. Parte_2
pagina 6 di 7 La CTU espletata nel giudizio incidentale ha, quindi, accertato che le sottoscrizioni oggetto di querela sono apocrife e non attribuibili alla mano della querelante.
Le conclusioni cui è approdato il consulente – ricorrendo ad un criterio di analisi derivante dell'applicazione del metodo grafologico, del metodo grafonomico e da tecniche applicative suggerite dall'esperienza - paiono del tutto condivisibili, giacché scevre da vizi logici e tecnici.
Invero il convincimento finale sull'attendibilità del risultato probatorio raggiunto al termine delle operazioni tecniche, descrive un approdo conclusivo puntuale nella motivazione e coerente con le premesse metodologiche, oltre che rispettoso dei criteri di scientificità e linearità logica;
a ciò deve aggiungersi che l'analitica disamina degli elementi comparativi posti a disposizione del tecnico rende oltremodo affidabile la valutazione da questi compiuta.
Tutto ciò premesso, la querela di falso deve trovare accoglimento, dovendosi - per l'effetto – affermarsi la falsità delle sottoscrizioni apposte da nel contratto Bancomat Internazionale V-Pay Parte_2
datato 8.02.2014 e nel Questionario Profilazione Cliente del Credito Siciliano S.p.A. Agenzia n. 1 di
Acireale datato 27.11.2013.
Le spese del procedimento proposto incidentalmente seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022.
Le spese relative all'espletata consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a carico di parte attrice, gravano definitivamente su parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale Di Catnia, Quarta sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di querela di falso, incidentalmente instauratosi nella causa iscritta al n. 18543/2019 R.G. così provvede: dichiara la falsità delle sottoscrizioni apposte da nel Questionario Profilazione Parte_2
Cliente del Credito Siciliano spa Agenzia n.1 di Acireale datato 27.11.2013 e nel contratto Bancomat
Internazionale V.Pay presso il Credito Siciliano Spa agenzia di Acireale datato 8.2.2014; condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in €
2.300,00 per spese, compensi, oltre spese generali, Iva e cpa;
pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della quarta sezione civile del Tribunale di Catania il
17 aprile 2025
Il Presidente
Dott.Mariano Sciacca
Il Giudice relatore
Dott. Vera Marletta
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