Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/06/2025, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 17.6.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3028/2021 R.G. , avente ad oggetto: “Mansioni superiori- differenze retributive”;
PROMOSSO DA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. Alessandro D'Arrigo;
- Ricorrente -
contro in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Di Re, giusta procura in atti;
- Resistente -
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 15.7.2021, esponeva: Parte_1 di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società
[...]
” con la qualifica di Controparte_1
apprendista panettiere, dal mese di Febbraio 2016 al mese di Maggio 2020; il detto rapporto professionale veniva regolarizzato con contratto di lavoro part time solo dal mese di giugno 2017, con la qualifica di apprendista panettiere e inquadramento al livello A3 C.C.N.L. Federpanificatori, della durata di 48 mesi;
il rapporto di lavoro si concludeva in data 18.05.2020, giusta risoluzione da parte della resistente;
egli ricorrente percepiva, dal mese di Febbraio 2016 al mese di Settembre 2016, la somma settimanale di € 180,00; dal mese di Ottobre 2016 al mese di Febbraio 2017,
1
Maggio 2020 non percepiva alcuna retribuzione;
per tutta la durata del rapporto di lavoro lavorava per 6 giorni la settimana, dalle 14 fino alla chiusura del locale che coincideva con l'ora 01:00 circa del giorno seguente, senza fruire di ferie e permessi;
essendo in possesso delle chiavi di ingresso, provvedeva, frequentemente, ad aprire e chiudere il locale nell'interesse della Società resistente e svolgeva, altresì, le mansioni di responsabile di laboratorio.
Tenuto conto delle mansioni effettivamente prestate e dell'orario di lavoro svolto, affermava il proprio diritto al pagamento di € 148.563,35, per differenze retributive,
€ 8.921,32 per ferie e permessi non goduti, € 8.738,04 per TFR.
Rilevava di aver richiesto il pagamento di quanto dovutogli a mezzo diffida inoltrata alla resistente in data 16.09.2020, tramite il proprio legale di fiducia, che veniva, tuttavia, integralmente contestata da Controparte_1
[...]
Chiedeva pertanto: “1) accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, come meglio specificato in narrativa, il giusto e corretto inquadramento professionale, le effettive ore di lavoro prestate, la giusta corresponsione a titolo di differenze retributive, TFR, ferie e permessi non goduti, nonché per quant'altro spettante per legge;
2) conseguentemente, condannare parte resistente al pagamento delle stesse che, come da relazione tecnica di parte, possono quantificarsi in Euro 166.222,71, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia (ex art. 432 c.p.c.), oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge. In via subordinata 3) nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle richieste di cui ai punti 1) e 2), accertare e dichiarare il mancato pagamento delle mensilità di Aprile e Maggio 2020 e, conseguentemente, condannare parte resistente al pagamento delle stesse così come risultano quantificate nelle buste paga depositate, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia (ex art. 432 c.p.c.), oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.” Instava per le spese e i compensi di giudizio.
2.- La in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, si costituiva in giudizio con memoria del 7.2.2022, contestando la fondatezza del ricorso.
2 Eccepiva, in particolare, l'inammissibilità del ricorso per la mancata produzione del
CCNL applicabile e per l'indeterminatezza della domanda.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratori antistatario.
3.- In data 21.9.2021 il ricorrente faceva istanza di integrazione del contraddittorio
CP_ con l' tenuto conto delle presunte omissioni contributive, che, tuttavia, veniva rigettata con provvedimento del 17.2.2022 “ritenuto che non essendo proposta alcuna domanda di versamento dei contributi previdenziali, ma solo di pagamento di differenze retributive” non occorresse l'integrazione del contraddittorio nei confronti CP_ dell'
4.- La causa veniva istruita a mezzo prova testimoniale.
5.- L'udienza del 17.6.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
6.- Ordine logico di trattazione impone di esaminare, preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità e nullità del ricorso per la mancata produzione del CCNL invocato.
L'eccezione va rigettata.
Infatti, nel rito del lavoro il ricorso introduttivo del giudizio non è nullo per mancata allegazione del CCNL di riferimento.
Inoltre, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, non ricorre ove si deducano pretesi errori di prospettazione in diritto, trattandosi di circostanza inidonea a compromettere la possibilità di individuare con precisione i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda, potendo la stessa incidere solo sulla fondatezza di merito della pretesa
(così Cass. 22 gennaio 2009, n. 1629). Pure l'eventuale mancata indicazione del contratto collettivo applicabile, nel ricorso con il quale, sulla base della asserita prestazione di lavoro subordinato, vengano chiesti conguagli retributivi, non incide sull'oggetto della domanda e non comporta quindi la nullità del ricorso (così Cass. 5 aprile 2002, 4889).
7.- Nel merito la domanda del ricorrente è volta, innanzitutto, al riconoscimento del rapporto di lavoro anche nei periodi non coperti da formale contratto.
Il ricorrente invoca, altresì, l'esatto inquadramento nel livello A1 S del Ccnl applicabile e le relative differenze retributive.
Per quanto riguarda la domanda volta all'esatto inquadramento, va rilevato, innanzitutto che il ricorrente nell'atto introduttivo ha omesso di fare espresso
3 riferimento al livello cui aspira desumibile, tuttavia, dalla relazione di parte in atti che quantifica le differenze retributive facendo espresso riferimento al livello A1 S del Ccnl panificatori.
Occorre premettere sul piano generale che, per valutare se un lavoratore abbia svolto mansioni diverse e superiori rispetto a quelle applicate, “il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (cfr. Cass. 12.12.2019, n.
32707; Cass. 12.5.2006 n. 11037; Cass. 28.5.2015 n. 8589; Cass.
30.3.2016 n. 6174; Cass. 27.9.2016 n. 18943; Cass.
4.10.2017 n. 23180). Si rileva inoltre che “il lavoratore che agisca per ottenere l'inquadramento in un livello superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della sua domanda, ed in particolare di specificare il contenuto delle mansioni da lui svolte in concreto, raffrontandole con i profili caratterizzanti da un lato le mansioni della superiore qualifica rivendicata, e dall'altro lato della qualifica inferiore riconosciutagli dal datore” (Cass. civ., 21.5.2003, n.
8025).
Il Ccnl di categoria descrive, al livello A1 S, il Gestore di Laboratorio ovvero il “prestatore d'opera al quale viene riconosciuta la funzione di responsabile
e che svolge la propria attività in completa autonomia qualora il titolare non partecipi in alcun modo alla fase produttiva (intendendo per tale la gestione,
l'organizzazione e l'attuazione della produzione). Tale assenza del titolare deve essere non temporanea e significativa per durata….Egli deve inoltre esercitare le funzioni di responsabile nella squadra di produzione in cui siano presenti almeno quattro addetti qualificati”.
Del livello A3, in cui il ricorrente è stato formalmente inquadrato, fanno parte gli operai qualificati di II° categoria, i quali “possiedono adeguata preparazione professionale nelle specifiche mansioni, che possono svolgere anche in senso autonomo ma che in esse dipendono da altro lavoratore specializzato (e come tale anche dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci), per la responsabilità tecnica”.
Avuto riguardo al caso di specie, tuttavia, il ricorrente ha omesso del tutto di descrivere le mansioni effettivamente svolte, rendendo complessa la necessaria attività di raffronto con quelle proprie della superiore qualifica rivendicata da un lato
4 e dall'altro lato della qualifica inferiore riconosciutagli, a suo dire, dal datore di lavoro.
Ai fini della decisione, pertanto, omessa da parte del ricorrente la descrizione delle proprie mansioni, occorre dare conto dell'attività istruttoria svolta in corso di causa.
Il teste padre del sig. , e dipendente della Testimone_1 Controparte_1 [...]
dal 2012/2013 circa sino al Controparte_1
2020, confermava le circostanze di cui alla memoria di costituzione ed in particolare,
“In merito al punto c) (c. vero che il ricorrente svolgeva un orario di lavoro di 4 ore pomeridiane?) dei capitolati di prova della memoria di costituzione lettomi ADR sono a conoscenza della circostanza in quanto ero dipendente della “
[...]
dal 2012/2013 circa sino al 2020 e Controparte_1
lavoravo insieme al ricorrente, e posso dire che è vera la circostanza;
Sub. d) (vero che il locale, in media di inverno chiudeva alle ore 21.30 e d'estate alle ore 22.30?)” lettomi ADR confermo la circostanza;
sub e) (vero che, nell'epoca dei fatti di causa, erano in possesso delle chiavi del locale anche i seguenti dipendenti AR LU,
UB KE, IS I? Vero, infatti, che i predetti dipendenti a volte aprivano
o chiudevano il locale in base ai turni? ) lettomi ADR conferma la circostanza;
preciso che le chiavi del negozio erano in possesso anche da parte di altri dipendenti”.
Il secondo teste, , zia del Sig. e dipendente della Testimone_2 Controparte_1
società resistente dal 2018 come addetta alla vendita e alla cassa, confermava le circostanze di cui alla memoria di costituzione e precisava “che nel mio turno di lavoro vedevo il ricorrente lavorare nel negozio, preciso che essendo la zia anche fuori dal mio turno di lavoro, stavo in negozio per controllare l'attività in generale, cioè vedere i clienti e controllare i dipendenti;
Sub. d) lettomi ADR ” confermo la circostanza;
sub e) lettomi ADR confermo la circostanza”.
Il teste Sig. dichiarava: “In merito al punto A) (“Vero o no che il Sig. Testimone_3
prestava attività lavorativa alle dipendenze della società Parte_1
sita in Via Controparte_1
XXVII Luglio, 83/85, dal mese di Febbraio 2016 al mese di Maggio 2020, per 6 giorni la settimana, dalle ore 14:00 alla chiusura del locale che avveniva alle ore
01:00 circa?”) dei capitolati di prova del ricorso introduttivo lettomi ADR sono a conoscenza della circostanza in quanto lavoravo in nero per la società resistente dal settembre 2013 sino al giugno 2017,mentre dal giugno 2017 sino a gennaio 2018 sono stato regolarizzato dal punto di vista lavorativo, svolgendo l'attività di fornaio,
5 e lavoravo insieme al ricorrente facendo gli stessi orari di lavoro, e posso dire che la circostanza è vera;
Sub. B)( “Vero o no che il Sig. Parte_1
essendo in possesso delle chiavi di ingresso, provvedeva, frequentemente, ad aprire e chiudere il locale e svolgeva anche le mansioni di responsabile di laboratorio?”)”lettomi ADR posso dire che il ricorrente provvedeva, avendo le chiavi, solo a chiudere il negozio, preciso che anche io, prima del ricorrente, essendo in possesso delle chiavi provvedevo a chiudere il locale;
In merito al punto
3) (“vero o no che il Sig. AN IS lavorava solo dal lunedì al sabato, dalle ore 04:00 alle ore 14:00 , mentre per il resto della giornata e la domenica era soltanto il Sig. ad occuparsi) delle note a trattazione scritta del 11.02.2022 Pt_1 lettomi ADR confermo la circostanza”.
Su ulteriore richiesta in merito all'attività di laboratorio precisava: “il ricorrente faceva tutte le attività del negozio, in particolare in cucina faceva le focaccie, e friggitoria, lavorava anche il pane, sino a fare le pulizie alla chiusura del negozio;
sub 4) delle note di trattazione lettomi ADR posso dire che ero a conoscenza che il
Sig. per come da lui riferito, iniziava a recarsi nell'anno 2017 a Testimone_1
Milano per cercare un locale per aprire una attività.”
Il teste , riferiva che “In merito al punto A) dei capitolati di prova del Testimone_4
ricorso introduttivo lettomi ADR posso dire che sono a conoscenza della circostanza in quanto ero dipendente della resistente dal gennaio 2018 sino giugno 2019 CP_3
aiutando a fare la preparazione delle focacce, e posso dire che per il periodo in cui ho lavorato per la società resistente, ho lavorato insieme al ricorrente con gli stessi turni di lavoro indicati in circostanza;
preciso che a volte si usciva dal locale più tardi della ore 01,00; sub B) lettomi ADR confermo la circostanza;
preciso che apriva il negozio solo la domenica, mentre chiudeva il negozio tutti i giorni;
In merito al punto 3) delle note a trattazione scritta del 11.02.2022 lettomi ADR confermo la circostanza”.
Concludeva precisando che “il ricorrente svolgeva tutte le mansioni necessarie per portare avanti l'attività di laboratorio, in particolare faceva focacce, pane, pitoni;
preciso che il ricorrente, mi ha insegnato tutto quello che era necessario per fare
l'attività di focaccere;
sub 4) delle note a trattazione lettomi ADR posso dire che nell'anno 2018 il Sig. per come da lui riferito, si recava spesso a Testimone_1
Milano stante che stava per aprire un locale in Corso indipendenza, e quindi nel
2019 era assente dal locale della società resistente sita in Messina, e veniva al negozio in assenza del Sig. la cognata per controllare la cassa”. Testimone_1
6 Orbene, dalle risultanze istruttorie sebbene possa considerarsi parzialmente provata la sussistenza del rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, anche nel periodo precedente alla contrattualizzazione, tuttavia gli assunti del ricorrente in merito allo svolgimento dell'attività nei termini dedotti in ricorso, la riconducibilità delle mansioni al livello A1s, e, quindi, le relative pretese economiche, sono rimasti privi di adeguato supporto probatorio.
8.- Lo stesso vale anche per quanto concerne la richiesta delle differenze retributive, scaturite dalle presunte maggiori ore di lavoro supplementare e straordinario prestato, la quale quindi non può trovare accoglimento, non risultando provato che il ricorrente abbia svolto la propria attività secondo le modalità asserite.
9.- Per quanto riguarda la domanda avente ad oggetto il riconoscimento di ferie e permessi non goduti, va rilevato, sul piano generale, che alla cessazione del rapporto di lavoro, se il dipendente dimostra di non aver usufruito delle ferie, spetterà al datore di lavoro l'onere di provare di aver messo il dipendente nelle condizioni di esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza del 14 giugno 2024, n. 16603.
Nella sentenza in esame, la Corte di legittimità esamina attentamente il regime dell'onere della prova in relazione al diritto del lavoratore a un'indennità sostitutiva per le ferie non godute alla fine del rapporto di lavoro.
La Corte sottolinea che il lavoratore che, una volta cessato il rapporto, richiede in giudizio l'indennità sostitutiva per le ferie non godute, ha l'onere di provare di aver svolto attività lavorativa nei giorni destinati alle ferie. Questo perché l'effettuazione di lavoro straordinario rispetto alla normale durata del periodo lavorativo annuale costituisce il presupposto per il riconoscimento dell'indennità. (v. Cass. 9791/2020).
La Cassazione conclude che, una volta cessato il rapporto di lavoro e dimostrato dal lavoratore il mancato godimento delle ferie, spetta al datore di lavoro provare di aver messo il dipendente nelle condizioni di usufruire effettivamente delle ferie annuali retribuite, informandolo adeguatamente della perdita del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva in caso contrario.
Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente non ha assolto al proprio onere probatorio circa il mancato godimento delle ferie e dei permessi, ragion per cui anche la relativa domanda va rigettata.
10.- Per quanto concerne la domanda volta al pagamento delle mensilità di aprile e maggio 2020, la stessa non può trovare accoglimento, atteso che il datore di lavoro ha dimostrato il pagamento di quella di maggio, comprensiva del TFR, e ha riferito il
7 mancato svolgimento dell'attività lavorativa nel mese di aprile, stante l'emergenza
Covid, circostanza non contestata dal ricorrente che nel corso del giudizio ha omesso di rinnovare la suddetta domanda.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
10.- Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo ex D.M.
n.55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari medi. Di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. Antonella Di Re, sussistendo le dichiarazioni di rito, con riguardo a un quarto delle spese della fase di istruttoria/trattazione e alle spese della fase decisionale, essendosi il suddetto procuratore costituito in corso di causa – in data 12.02.2025 - in sostituzione del precedente procuratore non distrattario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente, che liquida in € 13.395,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, di cui € 4.922,50 da distrarre in favore del procuratore antistatario Avv. Antonella
Di Re.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Messina, il 18.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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