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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 348/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/09/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CIANFARINI ALBERTO, Presidente
RB CARMELO, Relatore
GATTO COSTANTINO SALVATORE GIUSEPPE, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 373/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Dei Plutino 4 89100 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010101034-2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5380/2025 depositato il
24/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: Si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TD7010101034-2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate, notificato in data 21/10/2024, riferito all'anno d'imposta 2018, con ripresa a tassazione di somme per imposte dirette, addizionali regionale e comunale, imposta sul valore aggiunto.
Parte ricorrente, dopo aver ricostruito l'excursus amministrativo della questione oggetto di contenzioso, chiede l'annullamento dell'atto con limitato riferimento alla riconoscibilità dell'Iva a credito derivante dalle fatture d'acquisto dell'anno 2018 (documentate in occasione della presentazione di specifica istanza in autotutela).
Ha presentato controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, rappresentando, innanzi tutto, che il ricorrente non ha formulato motivi di ricorso per le imposte dirette, nonché per le addizionali regionale e comunale, per cui i correlati recuperi devono considerarsi definitivamente accettati.
Inoltre l'Agenzia, con riferimento al chiesto riconoscimento dell'Iva detratta, derivante dalle fatture riferite agli acquisti, rappresenta di aver “ … emesso un provvedimento di autotutela parziale dell'atto in linea con quanto richiesto dalla parte “.
Quindi l'Agenzia, rispetto all'Iva recuperata a tassazione con l'avviso di accertamento (€. 8.618,00), avendo verificato una parziale non detraibilità (€. 598,00) dopo l'esame della documentazione presentata unitamente all'istanza in autotutela, evidenzia di aver riconosciuto la detraibilità di una minor somma
(rispetto a quella indicata nell'avviso opposto), pari a € 8.020,00.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va parzialmente accolto.
La resistente Agenzia, infatti, con provvedimento n. prot. 464/RCI del 21/01/2025 (allegato alle controdeduzioni), ha disposto l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento impugnato, con il riconoscimento della detraibilità, nella misura di € 8.020,00, dell'IVA assolta sugli acquisti.
La minor somma definitivamente accertata a carico del ricorrente è, quindi, quella indicata nel provvedimento di autotutela parziale prima indicato.
Spese compensate.
P.Q.M.
accoglie parzialmente per come indicato nella motivazione e compensa le spese di lite.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/09/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CIANFARINI ALBERTO, Presidente
RB CARMELO, Relatore
GATTO COSTANTINO SALVATORE GIUSEPPE, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 373/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Dei Plutino 4 89100 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010101034-2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5380/2025 depositato il
24/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: Si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TD7010101034-2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate, notificato in data 21/10/2024, riferito all'anno d'imposta 2018, con ripresa a tassazione di somme per imposte dirette, addizionali regionale e comunale, imposta sul valore aggiunto.
Parte ricorrente, dopo aver ricostruito l'excursus amministrativo della questione oggetto di contenzioso, chiede l'annullamento dell'atto con limitato riferimento alla riconoscibilità dell'Iva a credito derivante dalle fatture d'acquisto dell'anno 2018 (documentate in occasione della presentazione di specifica istanza in autotutela).
Ha presentato controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, rappresentando, innanzi tutto, che il ricorrente non ha formulato motivi di ricorso per le imposte dirette, nonché per le addizionali regionale e comunale, per cui i correlati recuperi devono considerarsi definitivamente accettati.
Inoltre l'Agenzia, con riferimento al chiesto riconoscimento dell'Iva detratta, derivante dalle fatture riferite agli acquisti, rappresenta di aver “ … emesso un provvedimento di autotutela parziale dell'atto in linea con quanto richiesto dalla parte “.
Quindi l'Agenzia, rispetto all'Iva recuperata a tassazione con l'avviso di accertamento (€. 8.618,00), avendo verificato una parziale non detraibilità (€. 598,00) dopo l'esame della documentazione presentata unitamente all'istanza in autotutela, evidenzia di aver riconosciuto la detraibilità di una minor somma
(rispetto a quella indicata nell'avviso opposto), pari a € 8.020,00.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va parzialmente accolto.
La resistente Agenzia, infatti, con provvedimento n. prot. 464/RCI del 21/01/2025 (allegato alle controdeduzioni), ha disposto l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento impugnato, con il riconoscimento della detraibilità, nella misura di € 8.020,00, dell'IVA assolta sugli acquisti.
La minor somma definitivamente accertata a carico del ricorrente è, quindi, quella indicata nel provvedimento di autotutela parziale prima indicato.
Spese compensate.
P.Q.M.
accoglie parzialmente per come indicato nella motivazione e compensa le spese di lite.