CASS
Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/08/2025, n. 29461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29461 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da RO UL - Presidente - Sent. n. sez. 1015/2025 AT SA CC - 27/06/2025 LE IN R.G.N. 15703/2025 NE AG PIERANGELO CI - Relatore - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: AZ LA AL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/01/2025 della Corte d'appello di TA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CI;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FERDINANDO LIGNOLA, che ha chiesto di rigettare il ricorso. 1. Con sentenza emessa il 22 maggio 2024, il Tribunale di Enna aveva condannato CA LA AT per il reato di cui agli artt. 479-476, comma 2, cod. pen., contestato al capo 2 dell’originaria imputazione, di cui facevano parte anche i reati di cui agli artt. 40-483 cod. pen. e 76 d.P.R. n. 445 Penale Sent. Sez. 5 Num. 29461 Anno 2025 Presidente: UL RO Relatore: CI PIERANGELO Data Udienza: 27/06/2025 2 del 2000 (capo 1) e 56-640-bis cod. pen. (capo 3), in ordine ai quali, già in precedenza, era intervenuta sentenza di estinzione per prescrizione. Con sentenza pronunziata il 29 gennaio 2025, la Corte di appello di TA ha confermato la pronuncia di primo grado. Secondo la Corte di appello, CA LA AT, nella qualità di legale rappresentante del Centro di assistenza agricola “CAA Eurocaa Enna 006”, nel ricevere la «Domanda unica di pagamento» dell'azienda agricola di Fascetto Sara UY, relativa alla campagna 2014, e nel formare la scheda di valutazione, avrebbe falsamente attestato la correttezza formale e la completezza documentale della domanda. In particolare, avrebbe falsamente attestato che la domanda contenesse gli allegati posti a fondamento della richiesta dei fondi comunitari e che gli stessi fossero depositati presso gli uffici del “C.A.A.”. La Fascetto, in realtà, non avrebbe avuto i requisiti richiesti per l'ottenimento dei contributi comunitari (tra i quali anche quello di essere titolare di alcuni fondi), che, invece, nella domanda in questione aveva rappresentato di avere e di documentare con presunti allegati. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen. e 43, 56, 640-bis e 476 cod. pen. Lamenta la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo che la Corte di appello avrebbe limitato la sua valutazione al solo reato «residuo», di cui agli artt. 479-476, comma 2, cod. pen., quando, invece, sarebbe stato necessario valutare tutti e tre i reati originariamente contestati, per valutare la sussistenza del «fine ultimo», che sarebbe stato quello di percepire indebitamente i contributi comunitari. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen. e 56, 640-bis e 476 cod. pen. Sostiene che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla tesi della difesa, secondo la quale la documentazione in questione potrebbe essere stata smarrita nel trasferimento di essa dal “C.A.A.” di Enna a quello di TA. 2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen. e 493 e 476 cod. pen. 3 Sostiene che mancherebbe il necessario requisito soggettivo richiesto per integrazione del reato di falso contestato, non essendo l’imputato legato da rapporto di pubblico impiego allo Stato o ad altro ente pubblico. L’imputato, invero, sarebbe legato solo al Centro di assistenza agricola di Enna e i “C.A.A.” sarebbero dei soggetti di diritto privato. 2.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen. e 476 cod. pen. Contesta la natura fidefacente dell'atto, sostenendo che non vi sarebbe alcuna norma che attribuisca ai “C.A.A.” il potere di attribuire a un atto la «massima certezza, eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale». Né si potrebbe fa riferimento all’art. 25 comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, atteso che tale norma non sarebbe riferibile ai “C.A.A.”. L’intervento dei “C.A.A.” sarebbe limitato al «mero controllo della regolarità formale della documentazione e delle dichiarazioni rilasciate dall'imprenditore agricolo». Gli operatori dei “C.A.A.” si limiterebbero a raccogliere la documentazione e le dichiarazioni, senza avere alcun potere di accertare la genuinità delle stesse. D'altronde, se i poteri dei “C.A.A.” non fossero stati così limitati, non sarebbe stato necessario attribuire agli organi ispettivi della “A.G.E.A.” gli ampi poteri di verifica e controllo previsti dalla normativa di settore. 2.5. Con un quinto motivo (erroneamente indicato come quarto), deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Contesta il bilanciamento delle circostanze, effettuato dai giudici di merito in termini di equivalenza, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe valutato «tutte le circostanze emerse dall'istruttoria dibattimentale, quali la partecipazione al processo e il comportamento assunto». 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Il primo motivo è inammissibile. La deduzione del ricorrente – secondo il quale la Corte di appello non avrebbe adeguatamente valutato tutti e tre i reati originariamente contestati, per verificare 4 la sussistenza del fine ultimo, che sarebbe stato quello di percepire indebitamente i contributi comunitari – risulta manifestamente infondata. Al riguardo, va rilevato che la Corte di appello era tenuta a motivare con riferimento al reato per il quale intervenuta condanna, ossia quello di cui agli artt. 479-476, comma 2, cod. pen., per configurare il quale «è sufficiente il dolo generico, da ritenersi sussistente in presenza della falsa attestazione, contenuta nell'atto, di un accertamento in realtà mai compiuto» (Sez. 5, n. 12547 del 08/11/2018, Sirianni, Rv. 276505; Sez. 6, n. 39010 del 10/04/2013, Baglivo, Rv. 256594). 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. Con esso, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alla categorie dei vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Va, in ogni caso, rilevato che la Corte di appello ha valutato la tesi alternativa prospettata dalla difesa, rilevando come essa fosse completamente indimostrata. Sotto tale profilo, la decisione della Corte territoriale si pone in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale una diversa ricostruzione dei fatti può assumere rilevanza solo se basata su elementi concreti, desunti da dati acquisiti al processo e non meramente ipotetici o congetturali (cfr. Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C., Rv. 260409; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, Mannile, Rv. 278237). Ebbene, nel caso in esame, la difesa si era limitata a prospettare un'ipotesi alternativa meramente possibile, senza rappresentare alcun elemento di fatto che potesse attribuirle concretezza. 1.3. Il terzo motivo è infondato. I giudici di merito, invero, hanno correttamente attribuito all’imputato la qualità di incaricato di pubblico servizio, osservando che i “C.A.A.” operano in funzione della convenzione stipulata con “l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura”, alla quale l'art. 2 del decreto legislativo 165 del 27 maggio 1999, ha espressamente attribuito la natura di ente di diritto pubblico. Ne «consegue che, nel momento in cui la “A.G.E.A.” trasferisce i suoi poteri ai “C.A.A.”, questi ultimi di fatto si sostituiscono alla “A.G.E.A.” e pertanto rivestono lo status di incaricati di pubblico servizio» (Sez. 2, n. 21411 del 25/03/2021, Natoli, n.m.). 1.4. Il quarto motivo è infondato. 5 La Corte di appello, invero, ha correttamente rilevato che la norma espressamente attributiva della fidefacenza è l’art. 25, comma 2, del decreto- legge 9 febbraio 2012, n. 5 (disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), secondo il quale «i dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del d.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503, e all'articolo 13, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165, e successive modificazioni, che ne curano la tenuta e l'aggiornamento». La Corte territoriale, poi, ha posto in rilievo che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il controllo effettuato dagli operatori dei “C.A.A.” non era solo di natura formale, atteso che l'art.
3-bis, comma 3, d.lgs. n. 165 del 1999, espressamente disponeva che, «per le attività di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati» (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata). 1.5. Il quinto motivo è inammissibile. Va ricordato che «le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Ebbene, nel caso in esame, la Corte di appello ha motivato, in maniera adeguata e coerente, in ordine all'esercizio del suo potere discrezionale, rappresentando che la «positiva condotta processuale tenuta dall’imputato, … in assenza di reali manifestazioni di resipiscenza rispetto al delitto perpetrato», non potesse assumere valore prevalente «rispetto all'aggravante dell'aver falsificato un atto fidefacente, attestando la presenza di titoli invero del tutto inesistenti». 2. Al rigetto del ricorso, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 27 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente GE IL OS LO
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CI;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FERDINANDO LIGNOLA, che ha chiesto di rigettare il ricorso. 1. Con sentenza emessa il 22 maggio 2024, il Tribunale di Enna aveva condannato CA LA AT per il reato di cui agli artt. 479-476, comma 2, cod. pen., contestato al capo 2 dell’originaria imputazione, di cui facevano parte anche i reati di cui agli artt. 40-483 cod. pen. e 76 d.P.R. n. 445 Penale Sent. Sez. 5 Num. 29461 Anno 2025 Presidente: UL RO Relatore: CI PIERANGELO Data Udienza: 27/06/2025 2 del 2000 (capo 1) e 56-640-bis cod. pen. (capo 3), in ordine ai quali, già in precedenza, era intervenuta sentenza di estinzione per prescrizione. Con sentenza pronunziata il 29 gennaio 2025, la Corte di appello di TA ha confermato la pronuncia di primo grado. Secondo la Corte di appello, CA LA AT, nella qualità di legale rappresentante del Centro di assistenza agricola “CAA Eurocaa Enna 006”, nel ricevere la «Domanda unica di pagamento» dell'azienda agricola di Fascetto Sara UY, relativa alla campagna 2014, e nel formare la scheda di valutazione, avrebbe falsamente attestato la correttezza formale e la completezza documentale della domanda. In particolare, avrebbe falsamente attestato che la domanda contenesse gli allegati posti a fondamento della richiesta dei fondi comunitari e che gli stessi fossero depositati presso gli uffici del “C.A.A.”. La Fascetto, in realtà, non avrebbe avuto i requisiti richiesti per l'ottenimento dei contributi comunitari (tra i quali anche quello di essere titolare di alcuni fondi), che, invece, nella domanda in questione aveva rappresentato di avere e di documentare con presunti allegati. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen. e 43, 56, 640-bis e 476 cod. pen. Lamenta la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo che la Corte di appello avrebbe limitato la sua valutazione al solo reato «residuo», di cui agli artt. 479-476, comma 2, cod. pen., quando, invece, sarebbe stato necessario valutare tutti e tre i reati originariamente contestati, per valutare la sussistenza del «fine ultimo», che sarebbe stato quello di percepire indebitamente i contributi comunitari. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen. e 56, 640-bis e 476 cod. pen. Sostiene che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla tesi della difesa, secondo la quale la documentazione in questione potrebbe essere stata smarrita nel trasferimento di essa dal “C.A.A.” di Enna a quello di TA. 2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen. e 493 e 476 cod. pen. 3 Sostiene che mancherebbe il necessario requisito soggettivo richiesto per integrazione del reato di falso contestato, non essendo l’imputato legato da rapporto di pubblico impiego allo Stato o ad altro ente pubblico. L’imputato, invero, sarebbe legato solo al Centro di assistenza agricola di Enna e i “C.A.A.” sarebbero dei soggetti di diritto privato. 2.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen. e 476 cod. pen. Contesta la natura fidefacente dell'atto, sostenendo che non vi sarebbe alcuna norma che attribuisca ai “C.A.A.” il potere di attribuire a un atto la «massima certezza, eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale». Né si potrebbe fa riferimento all’art. 25 comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, atteso che tale norma non sarebbe riferibile ai “C.A.A.”. L’intervento dei “C.A.A.” sarebbe limitato al «mero controllo della regolarità formale della documentazione e delle dichiarazioni rilasciate dall'imprenditore agricolo». Gli operatori dei “C.A.A.” si limiterebbero a raccogliere la documentazione e le dichiarazioni, senza avere alcun potere di accertare la genuinità delle stesse. D'altronde, se i poteri dei “C.A.A.” non fossero stati così limitati, non sarebbe stato necessario attribuire agli organi ispettivi della “A.G.E.A.” gli ampi poteri di verifica e controllo previsti dalla normativa di settore. 2.5. Con un quinto motivo (erroneamente indicato come quarto), deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Contesta il bilanciamento delle circostanze, effettuato dai giudici di merito in termini di equivalenza, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe valutato «tutte le circostanze emerse dall'istruttoria dibattimentale, quali la partecipazione al processo e il comportamento assunto». 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Il primo motivo è inammissibile. La deduzione del ricorrente – secondo il quale la Corte di appello non avrebbe adeguatamente valutato tutti e tre i reati originariamente contestati, per verificare 4 la sussistenza del fine ultimo, che sarebbe stato quello di percepire indebitamente i contributi comunitari – risulta manifestamente infondata. Al riguardo, va rilevato che la Corte di appello era tenuta a motivare con riferimento al reato per il quale intervenuta condanna, ossia quello di cui agli artt. 479-476, comma 2, cod. pen., per configurare il quale «è sufficiente il dolo generico, da ritenersi sussistente in presenza della falsa attestazione, contenuta nell'atto, di un accertamento in realtà mai compiuto» (Sez. 5, n. 12547 del 08/11/2018, Sirianni, Rv. 276505; Sez. 6, n. 39010 del 10/04/2013, Baglivo, Rv. 256594). 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. Con esso, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alla categorie dei vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Va, in ogni caso, rilevato che la Corte di appello ha valutato la tesi alternativa prospettata dalla difesa, rilevando come essa fosse completamente indimostrata. Sotto tale profilo, la decisione della Corte territoriale si pone in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale una diversa ricostruzione dei fatti può assumere rilevanza solo se basata su elementi concreti, desunti da dati acquisiti al processo e non meramente ipotetici o congetturali (cfr. Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C., Rv. 260409; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, Mannile, Rv. 278237). Ebbene, nel caso in esame, la difesa si era limitata a prospettare un'ipotesi alternativa meramente possibile, senza rappresentare alcun elemento di fatto che potesse attribuirle concretezza. 1.3. Il terzo motivo è infondato. I giudici di merito, invero, hanno correttamente attribuito all’imputato la qualità di incaricato di pubblico servizio, osservando che i “C.A.A.” operano in funzione della convenzione stipulata con “l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura”, alla quale l'art. 2 del decreto legislativo 165 del 27 maggio 1999, ha espressamente attribuito la natura di ente di diritto pubblico. Ne «consegue che, nel momento in cui la “A.G.E.A.” trasferisce i suoi poteri ai “C.A.A.”, questi ultimi di fatto si sostituiscono alla “A.G.E.A.” e pertanto rivestono lo status di incaricati di pubblico servizio» (Sez. 2, n. 21411 del 25/03/2021, Natoli, n.m.). 1.4. Il quarto motivo è infondato. 5 La Corte di appello, invero, ha correttamente rilevato che la norma espressamente attributiva della fidefacenza è l’art. 25, comma 2, del decreto- legge 9 febbraio 2012, n. 5 (disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), secondo il quale «i dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del d.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503, e all'articolo 13, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165, e successive modificazioni, che ne curano la tenuta e l'aggiornamento». La Corte territoriale, poi, ha posto in rilievo che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il controllo effettuato dagli operatori dei “C.A.A.” non era solo di natura formale, atteso che l'art.
3-bis, comma 3, d.lgs. n. 165 del 1999, espressamente disponeva che, «per le attività di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati» (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata). 1.5. Il quinto motivo è inammissibile. Va ricordato che «le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Ebbene, nel caso in esame, la Corte di appello ha motivato, in maniera adeguata e coerente, in ordine all'esercizio del suo potere discrezionale, rappresentando che la «positiva condotta processuale tenuta dall’imputato, … in assenza di reali manifestazioni di resipiscenza rispetto al delitto perpetrato», non potesse assumere valore prevalente «rispetto all'aggravante dell'aver falsificato un atto fidefacente, attestando la presenza di titoli invero del tutto inesistenti». 2. Al rigetto del ricorso, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 27 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente GE IL OS LO