CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 02/02/2026, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1575/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3304/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230123462776506 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, quale responsabile in solido con la società Società_1 Snc di Nominativo_1 & c. rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_2 ed dal dott. Difensore_1
contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli e Agenzia delle Entrate - ON impugna la cartella di pagamento n. 07120230123462776506 per imposta di registro per l'anno 2018.
Eccepisce:
- nullità della cartella di pagamento impugnata per violazione degli articoli 6 e 7 della Legge n. 212/2000 da imputarsi all'Agenzia delle Entrate di Napoli ed alla A.d.E.R.;
- nullità della cartella di pagamento impugnata per violazione dell'articolo 25 del D.P.R.n. 602/1973 e dell'articolo 24 della Costituzione da imputarsi all'Agenzia delle Entrate di Napoli ed alla A.d.E.R.;
- nullità della cartella di pagamento per omessa/inesistente iscrizione a ruolo dell' odiernoopponente – incompetenza/carenza di potere dell' A.d.E.R.nell'individuazione del debitore;
- nullità della cartella di pagamento impugnata per intervenuta prescrizioneda imputarsi all'Agenzia delle
Entrate ed al Concessionario della riscossione;
- nullità della cartella di pagamento per palese violazione del Beneficium excussionis ex articoli 2304 e
2291 del codice civile da imputarsi alla Agenzia delle Entrate e aA.d.E.R..
Chiede:
- annullare l'atto impugnato;
- ridurre il valore della pretesa erariale;
- spese, diritti ed onorari da liquidare a favore dei difensori che dichiarano di essere antistatari.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli.
Chiede:
- riunione dei procedimenti;
- rigettare il ricorso;
- spese di giudizio.
Non si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate – ON.
All'Udienza del 11/07/2025 con Ordinanza n. 4585/2025 depositata il 11/07/2025 la Corte, trasmette gli atti al Presidente capo per valutare la riunione del presente giudizio con i ricorsi recanti RGR. n.
3303/2025 sez. 17; RGR 3305/2025, sez. n.16; R.G. 3319/2025, sez. n.24; R.G. 3312/2025, sez. n.11; R.
G. 3322/2025 sez. 11. All'Udienza del 29/01/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva:
- che la questione è stata affrontata e risolta per l'annualità 2018, dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza n. 18989/16/2025 depositata il 08/11/2025 con rigetto del ricorso;
- che risulta basato sugli identici presupposti fattuali e giuridici a sostegno della pretesa impositiva oggetto del ricorso in esame.
Il ricorso va rigettato.
È pacifico che per le società di persone (snc) in quanto dotate di una personalità giuridica imperfetta, per i debiti sociali -pur imputandosi gli stessi in capo alla società quale distinto soggetto di diritto- vige la garanzia dal patrimonio di ciascun socio illimitatamente responsabile. Tale diretto coinvolgimento patrimoniale dei soci comporta altresì che a ciascuno di questi possa essersi configurato da parte della resistente l'agire ovvero quello di aver amministrato direttamente e in via disgiuntiva gli affari sociali che hanno condotto agli atti di causa (art. 2257 c.c.).
Ed è ammesso dallo stesso ricorrente di essere stato, già prima che la società Società_1 snc avesse ricevuto l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro per l'atto giudiziario, socio della medesima, che ne deduceva il merito della pretesa, atto che ha preceduto la cartella, ovvero che rivendicava la pretesa della registrazione dell'atto (l'ordinanza giudiziale di assegnazione di somme) del 2018, e dunque, di trovarsi investito di una responsabilità nascente dal vincolo sociale, quella di essere socio illimitatamente responsabile e di trovarsi a dover rispondere delle obbligazioni della società a cui ha partecipato, ex lege, per gli atti compiuti dalla società.
Consegue che la mancata opposizione all'atto da parte della società ha comportato il ruolo diretto in capo al socio, tanto per effetto dell'art. 2290 cc., in luogo della società SNC, in quanto socio e “amministratore” della società, responsabile verso i terzi per i debiti sociali fino al giorno in cui si è verificato lo scioglimento, ed anche di non doversi rendere necessario, ex lege, richiedere alla resistente il beneficium excussionis (in tal senso Cass. SS.UU. 28709/2020).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 200,00 in favore di ciascuna parte resistente oltre oneri accessori, se dovuti, come per legge.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3304/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230123462776506 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, quale responsabile in solido con la società Società_1 Snc di Nominativo_1 & c. rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_2 ed dal dott. Difensore_1
contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli e Agenzia delle Entrate - ON impugna la cartella di pagamento n. 07120230123462776506 per imposta di registro per l'anno 2018.
Eccepisce:
- nullità della cartella di pagamento impugnata per violazione degli articoli 6 e 7 della Legge n. 212/2000 da imputarsi all'Agenzia delle Entrate di Napoli ed alla A.d.E.R.;
- nullità della cartella di pagamento impugnata per violazione dell'articolo 25 del D.P.R.n. 602/1973 e dell'articolo 24 della Costituzione da imputarsi all'Agenzia delle Entrate di Napoli ed alla A.d.E.R.;
- nullità della cartella di pagamento per omessa/inesistente iscrizione a ruolo dell' odiernoopponente – incompetenza/carenza di potere dell' A.d.E.R.nell'individuazione del debitore;
- nullità della cartella di pagamento impugnata per intervenuta prescrizioneda imputarsi all'Agenzia delle
Entrate ed al Concessionario della riscossione;
- nullità della cartella di pagamento per palese violazione del Beneficium excussionis ex articoli 2304 e
2291 del codice civile da imputarsi alla Agenzia delle Entrate e aA.d.E.R..
Chiede:
- annullare l'atto impugnato;
- ridurre il valore della pretesa erariale;
- spese, diritti ed onorari da liquidare a favore dei difensori che dichiarano di essere antistatari.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli.
Chiede:
- riunione dei procedimenti;
- rigettare il ricorso;
- spese di giudizio.
Non si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate – ON.
All'Udienza del 11/07/2025 con Ordinanza n. 4585/2025 depositata il 11/07/2025 la Corte, trasmette gli atti al Presidente capo per valutare la riunione del presente giudizio con i ricorsi recanti RGR. n.
3303/2025 sez. 17; RGR 3305/2025, sez. n.16; R.G. 3319/2025, sez. n.24; R.G. 3312/2025, sez. n.11; R.
G. 3322/2025 sez. 11. All'Udienza del 29/01/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva:
- che la questione è stata affrontata e risolta per l'annualità 2018, dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza n. 18989/16/2025 depositata il 08/11/2025 con rigetto del ricorso;
- che risulta basato sugli identici presupposti fattuali e giuridici a sostegno della pretesa impositiva oggetto del ricorso in esame.
Il ricorso va rigettato.
È pacifico che per le società di persone (snc) in quanto dotate di una personalità giuridica imperfetta, per i debiti sociali -pur imputandosi gli stessi in capo alla società quale distinto soggetto di diritto- vige la garanzia dal patrimonio di ciascun socio illimitatamente responsabile. Tale diretto coinvolgimento patrimoniale dei soci comporta altresì che a ciascuno di questi possa essersi configurato da parte della resistente l'agire ovvero quello di aver amministrato direttamente e in via disgiuntiva gli affari sociali che hanno condotto agli atti di causa (art. 2257 c.c.).
Ed è ammesso dallo stesso ricorrente di essere stato, già prima che la società Società_1 snc avesse ricevuto l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro per l'atto giudiziario, socio della medesima, che ne deduceva il merito della pretesa, atto che ha preceduto la cartella, ovvero che rivendicava la pretesa della registrazione dell'atto (l'ordinanza giudiziale di assegnazione di somme) del 2018, e dunque, di trovarsi investito di una responsabilità nascente dal vincolo sociale, quella di essere socio illimitatamente responsabile e di trovarsi a dover rispondere delle obbligazioni della società a cui ha partecipato, ex lege, per gli atti compiuti dalla società.
Consegue che la mancata opposizione all'atto da parte della società ha comportato il ruolo diretto in capo al socio, tanto per effetto dell'art. 2290 cc., in luogo della società SNC, in quanto socio e “amministratore” della società, responsabile verso i terzi per i debiti sociali fino al giorno in cui si è verificato lo scioglimento, ed anche di non doversi rendere necessario, ex lege, richiedere alla resistente il beneficium excussionis (in tal senso Cass. SS.UU. 28709/2020).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 200,00 in favore di ciascuna parte resistente oltre oneri accessori, se dovuti, come per legge.