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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 22/10/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2574 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 2574 /2025 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 07/07/2025, da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. Marco Monterubbianesi, elettivamente C.F._2 domiciliari in Fermo, Via Ognissanti n. 13, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto – cessazione effetti civili
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2 sottoscritto, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, premesso di aver contratto matrimonio in Fermo, in data 05.07.2008, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 36, Parte II, Serie A, Anno 2008,
Ufficio 1, e che dall'unione è nata in data [...], hanno congiuntamente Persona_1 chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e quello di comunicarsi eventuali cambiamenti di residenza;
1 2. l'affidamento della figlia minore, rimarrà ad entrambi i genitori secondo regime di Persona_1 affido condiviso, con residenza prevalente presso la residenza della madre, sita in Fermo, C.da San Martino n.
155; Per_ 3. il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia ogni volta che vorrà, con possibilità di pernottamento almeno una volta alla settimana, in ogni caso compatibilmente alle esigenze della minore e previo preavviso alla madre;
4. il padre potrà trascorrere con la figlia due fine settimana alternati ogni mese;
5. entrambi i genitori potranno trascorrere con la minore, alternandosi, i periodi pasquali, natalizi e le vacanze estive, in quest' ultimo caso, il padre, potrà tenere con sé la figlia per sette giorni consecutivi - con relativo pernottamento - concordandone le modalità con la madre;
6. tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, spese mediche, cure di ogni genere) della figlia verranno prese concordemente dai genitori in ragione dell'affidamento congiunto;
7. il Sig. continuerà a versare una somma mensile di € 150,00 (centocinquanta\00) a titolo Parte_1 di concorso nel mantenimento della figlia, oltre alla rivalutazione annuale secondo indici ISTAT del costo della vita, a mezzo di bonifico bancario sulle coordinate bancarie già indicate dalla Sig.ra Parte_2
8. ove le modifiche al calendario venissero proposte unilateralmente da uno dei genitori, le stesse dovranno essere comunicate all'altro con congruo anticipo (minimo due giorni) e da quest'ultimo accettate. Resta inteso che senza un espresso consenso di entrambi i genitori non potranno essere adottate modifiche agli accordi in questa sede assunti, rimanendo in vigore le modalità di visita stabilite nel presente ricorso, che confermano quanto già stabilito in separazione;
9. i genitori potranno contattare telefonicamente i figli minori quando si trovano presso l'altro genitore o dai nonni materni/patemi di regola almeno una volta al giorno;
10. entrambi i genitori consentono ai minori di contattare zii, nonni, cugini ed altri parenti di ciascun ramo genitoriale e di essere dai medesimi contattati anche telefonicamente;
11. il padre rimborserà il 50% delle spese straordinarie che, solo in via esemplificativa e non esaustiva, sono individuate secondo il seguente protocollo:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati;
b) cure termali e fisioterapiche presso privati;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
2 - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e di cancelleria ordinaria durante l'anno; c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) vitto ed alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo, campi scuola e centri di aggregazione;
c) spese di custodia (baby sitter la cui scelta dovrà essere concordata di comune accordo);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento e relativo trasporto pubblico;
b) viaggi e vacanze.
- altre spese (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) abbigliamento per cambio stagionale fino ad un max di € 500,00 all'anno; b) feste di compleanno fino ad un max di € 200,00; c) articoli per attività ludica ricreativa (ad esempio giocattoli, strumenti musicali, biciclette, vestiti per il Carnevale o altre ricorrenze e manifestazioni non religiose) fino ad un max di € 250,00 nonché ogni altra spesa considerata urgente.
- altre spese (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutte le spese che eccedono € 500,00 all'anno e che non rientrano nelle spese di cui ai punti che precedono.
Per tutto quanto non espressamente individuato si richiama il Protocollo d'Intesa del Tribunale di Fermo in vigore dal 03.11.2021 ed inviato al Presidente del Consiglio dell' Ordine degli Avvocati.
12. La madre collocataria percepirà l'attuale assegno unico per i figli o misure ad esso equipollenti che dovessero essere in futuro stabilite;
13. le parti si scambiano il consenso al rilascio del passaporto individuale e della carta di identità valida per l'espatrio; lo stesso dicasi per i documenti di espatrio della minore;
14. le parti dichiarano di aver provveduto a dividere ogni loro bene e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra ad eccezione di quanto stabilito nei punti precedenti;
15. le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis, 51, comma 3 c.p.c..
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate.
Data la comunicazione al P.M. degli atti del procedimento, ex artt. 70 e 71 c.p.c..
3 * * *
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
contratto in Fermo, in data 05.07.2008; Parte_2
2. omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti, da intendersi qui trascritte;
4. nulla sulle spese di lite;
5. manda alla Cancelleria per la trasmissione della copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo, per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 09.10.2025
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 2574 /2025 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 07/07/2025, da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. Marco Monterubbianesi, elettivamente C.F._2 domiciliari in Fermo, Via Ognissanti n. 13, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto – cessazione effetti civili
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2 sottoscritto, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, premesso di aver contratto matrimonio in Fermo, in data 05.07.2008, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 36, Parte II, Serie A, Anno 2008,
Ufficio 1, e che dall'unione è nata in data [...], hanno congiuntamente Persona_1 chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e quello di comunicarsi eventuali cambiamenti di residenza;
1 2. l'affidamento della figlia minore, rimarrà ad entrambi i genitori secondo regime di Persona_1 affido condiviso, con residenza prevalente presso la residenza della madre, sita in Fermo, C.da San Martino n.
155; Per_ 3. il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia ogni volta che vorrà, con possibilità di pernottamento almeno una volta alla settimana, in ogni caso compatibilmente alle esigenze della minore e previo preavviso alla madre;
4. il padre potrà trascorrere con la figlia due fine settimana alternati ogni mese;
5. entrambi i genitori potranno trascorrere con la minore, alternandosi, i periodi pasquali, natalizi e le vacanze estive, in quest' ultimo caso, il padre, potrà tenere con sé la figlia per sette giorni consecutivi - con relativo pernottamento - concordandone le modalità con la madre;
6. tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, spese mediche, cure di ogni genere) della figlia verranno prese concordemente dai genitori in ragione dell'affidamento congiunto;
7. il Sig. continuerà a versare una somma mensile di € 150,00 (centocinquanta\00) a titolo Parte_1 di concorso nel mantenimento della figlia, oltre alla rivalutazione annuale secondo indici ISTAT del costo della vita, a mezzo di bonifico bancario sulle coordinate bancarie già indicate dalla Sig.ra Parte_2
8. ove le modifiche al calendario venissero proposte unilateralmente da uno dei genitori, le stesse dovranno essere comunicate all'altro con congruo anticipo (minimo due giorni) e da quest'ultimo accettate. Resta inteso che senza un espresso consenso di entrambi i genitori non potranno essere adottate modifiche agli accordi in questa sede assunti, rimanendo in vigore le modalità di visita stabilite nel presente ricorso, che confermano quanto già stabilito in separazione;
9. i genitori potranno contattare telefonicamente i figli minori quando si trovano presso l'altro genitore o dai nonni materni/patemi di regola almeno una volta al giorno;
10. entrambi i genitori consentono ai minori di contattare zii, nonni, cugini ed altri parenti di ciascun ramo genitoriale e di essere dai medesimi contattati anche telefonicamente;
11. il padre rimborserà il 50% delle spese straordinarie che, solo in via esemplificativa e non esaustiva, sono individuate secondo il seguente protocollo:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati;
b) cure termali e fisioterapiche presso privati;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
2 - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e di cancelleria ordinaria durante l'anno; c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) vitto ed alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo, campi scuola e centri di aggregazione;
c) spese di custodia (baby sitter la cui scelta dovrà essere concordata di comune accordo);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento e relativo trasporto pubblico;
b) viaggi e vacanze.
- altre spese (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) abbigliamento per cambio stagionale fino ad un max di € 500,00 all'anno; b) feste di compleanno fino ad un max di € 200,00; c) articoli per attività ludica ricreativa (ad esempio giocattoli, strumenti musicali, biciclette, vestiti per il Carnevale o altre ricorrenze e manifestazioni non religiose) fino ad un max di € 250,00 nonché ogni altra spesa considerata urgente.
- altre spese (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutte le spese che eccedono € 500,00 all'anno e che non rientrano nelle spese di cui ai punti che precedono.
Per tutto quanto non espressamente individuato si richiama il Protocollo d'Intesa del Tribunale di Fermo in vigore dal 03.11.2021 ed inviato al Presidente del Consiglio dell' Ordine degli Avvocati.
12. La madre collocataria percepirà l'attuale assegno unico per i figli o misure ad esso equipollenti che dovessero essere in futuro stabilite;
13. le parti si scambiano il consenso al rilascio del passaporto individuale e della carta di identità valida per l'espatrio; lo stesso dicasi per i documenti di espatrio della minore;
14. le parti dichiarano di aver provveduto a dividere ogni loro bene e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra ad eccezione di quanto stabilito nei punti precedenti;
15. le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis, 51, comma 3 c.p.c..
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate.
Data la comunicazione al P.M. degli atti del procedimento, ex artt. 70 e 71 c.p.c..
3 * * *
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
contratto in Fermo, in data 05.07.2008; Parte_2
2. omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti, da intendersi qui trascritte;
4. nulla sulle spese di lite;
5. manda alla Cancelleria per la trasmissione della copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo, per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 09.10.2025
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
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