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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/07/2025, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa ARngela Carbonelli Giudice dott.ssa AR Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5401/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to TALAMO CINZIA e dell'avv. Controparte_1
FORCELLI UMBERTO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso i difensori;
RICORRENTE
Contro
, con il patrocinio dell'avv.to PELLEGRINI RAUL DONATO, Controparte_2 giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il difensore;
RESISTENTE
con l'intervento del curatore speciale del minore , avv. Persona_1 CP_3
, con il patrocinio dell'avv. AR IA De TI;
[...]
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: come da note scritte e scritti conclusionali depositati dalle parti per l'udienza del 31.03.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 15/09/2021, ha chiesto la pronuncia della Controparte_1 separazione dal coniuge, con la quale aveva contratto matrimonio Controparte_2 concordatario il 22 aprile 2016, in Foggia, precisando che la coppia aveva convissuto more uxorio sin dal 2011 e che, dall'unione, era nato (in data 24 dicembre 2011), e Per_1 deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati a causa dei comportamenti contrari ai doveri del matrimonio della moglie, la quale intratteneva una relazione extraconiugale e aveva allontanato dalla casa familiare il marito e il figlio minore;
ha quindi chiesto l'addebito della separazione al coniuge,
l'affidamento congiunto del figlio ad entrambi i genitori, con collocazione presso il Per_1 padre e l'attribuzione di un assegno per il mantenimento per il minore di € 800,00, oltre al
50% delle spese straordinarie. nel costituirsi in giudizio, ha contestato le richieste della Controparte_2 controparte e ha avanzato domanda riconvenzionale di addebito della separazione al coniuge a causa dei comportamenti violenti tenuti da quest'ultimo; ha chiesto, inoltre, l'affidamento condiviso, con collocazione del minore presso di sé, e la determinazione di un contributo di €
600,00 della parte ricorrente al mantenimento del figlio.
Esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, sentite le parti ed il minore, il
Presidente, con ordinanza in data 3.03.2022, ha pronunciato i provvedimenti provvisori ed urgenti ed ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice Istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
Con memoria integrativa del 16.05.2022, la resistente ha insistito nelle sue precedenti domande e ha chiesto dichiararsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale del CP_1 nonché emettere sanzioni ex art.709 ter c.p.c per i gravi comportamenti violenti ed ostativi posti in essere dallo stesso nei confronti della moglie e del minore.
Con sentenza non definitiva n. 1616/2022, pubblicata il 15.06.2022, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c., la causa è stata istruita mediante prove orali,
CTU psicologica e acquisizione delle relazioni del Consultorio Familiare presso il Comune di
Troia, incaricato di monitorare e sostenere il nucleo familiare, nonché di predisporre incontri madre-figlio, stante il rifiuto di quest'ultimo di vedere la madre.
Con ordinanza del 02/12/2022, inoltre, è stato nominato un curatore speciale del minore, alla luce della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale formulata dalla resistente e del conflitto di interessi in atto tra i genitori. Espletata l'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del
31.03.2025, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica.
Sulla domanda di separazione.
La separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con sentenza n. non definitiva n.
1616/2022, pubblicata il 15.06.2022. Pertanto, in questa sede occorre pronunciarsi sulle ulteriori domande avanzate dalle parti.
Sull'addebito.
Quanto alla domanda di addebito reciprocamente formulata dai coniugi, deve osservarsi che l'articolo 151, co. 2, c.c. dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, l'addebiti al coniuge che ne ha dato causa tenendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Non è richiesto l'intento lesivo nella condotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniugali.
Nel caso in esame, vanno respinte entrambe le domande proposte dalle parti.
Il ha sostenuto che la crisi familiare sia stata conseguenza del comportamento della CP_1
la quale avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale e, all'esito di numerosi P_ litigi, avrebbe allontanato ingiustificatamente il marito ed il proprio figlio dalla casa familiare.
La ha negato gli avversi assunti, sostenendo che, al contrario, fosse il marito a tenere P_ condotte maltrattanti nei confronti della moglie, anche alla presenza del figlio Per_1
Così ricostruite le posizioni delle parti, è opportuno qui evidenziare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la violazione del doveri coniugali – quali una relazione extraconiugale, o l'abbandono della casa familiare – possono essere motivi di addebito, purché siano non solo in relazione causale con la crisi del rapporto che ne derivi, ma anche non inseriti in un contesto di disgregazione già manifestatosi. Se l'onere probatorio del primo profilo incombe sul coniuge che chiede l'addebito, l'onere della eccezione ricade sul coniuge che voglia escludere rilievo alle proprio condotte, quando queste siano dimostrate.
Orbene, nel caso in esame, quanto alla domanda di addebito formulata dal ricorrente, da un lato è stata allegata in via generica ed è rimasta completamente sprovvista di prova la circostanza secondo cui la avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale (né, del P_ resto, il ricorrente ha articolato richieste istruttorie in tal senso). In ogni caso, anche volendo ritenere che la resistente avesse intrapreso una relazione extraconiugale, parte ricorrente, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, non ha fornito prova della efficienza causale di tali rapporti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Dall'altro lato, appare in ogni caso evidente, alla luce dell'istruttoria svolta, del tenore stesso degli scritti e del livello di altissima conflittualità tra le parti che ha preceduto la proposizione del ricorso (con presentazione di reciproche denunce), che la crisi coniugale non sia iniziata con l'allontanamento, da parte dell' del marito dalla casa familiare, ma che P_
l'intollerabilità della convivenza sia avvenuta ben prima e sia stata determinata dai numerosi conflitti e reciproci contrasti tra i coniugi.
Quanto alla domanda di addebito formulata dalla resistente, non hanno trovato alcun riscontro probatorio - né la versione della è risultata intrinsecamente credibile - le condotte di P_ maltrattamento che il marito avrebbe posto nei suoi confronti.
I fatti asseritamente allegati, infatti, sono rimasti privi di qualsiasi supporto probatorio, sia nel procedimento penale, sia nel presente giudizio.
In particolare, la Procura ed il GIP di Foggia hanno ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese dalla in quanto poco credibili e contraddette dagli informatori assunti nel corso delle P_ indagini. Pertanto, è stata disposta l'archiviazione del procedimento per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni a carico del (cfr. richiesta di archiviazione e CP_1 ordinanza di archiviazione del P.M. e del G.I.P. di Foggia, quivi da intendersi integralmente richiamate;
proc. n. 7552/2021 RGNR, n. 701/2022 RG GIP, in atti).
In proposito, si richiama il costante orientamento di legittimità secondo cui “In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche” (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” (cfr. ex multis Cass. n. 2947/2023; n.
20865/2018; n. 1593/2017).
Per quanto attiene al presente giudizio, i testi escussi, tutti parenti della non avendo P_ mai assistito ad alcuno dei fatti denunciati, si sono limitati a confermare circostanze apprese de relato, raccontate loro dalla stessa, come tali inidonee a essere poste a fondamento della decisione in assenza di altri riscontri ed in assenza di una intrinseca e forte credibilità della persona offesa. Invero, l'unica persona ad avere assistito all'asserito episodio di violenza del luglio 2021 è proprio il figlio il quale, sia in sede penale, che nel presente giudizio, ha sempre Per_1 fornito la medesima versione dei fatti, in maniera precisa e da ritenersi pienamente attendibile, ossia che era “mamma che alzava le mani a papà” (cfr. verbale s.i.t. del 7.10.2021) e che, in particolare, in occasione di un litigio tra i genitori, il padre “era andato in bagno a farsi la doccia” e la madre “dopo averlo raggiunto lo prendeva a schiaffi”, al chè il padre “reagiva dandole uno schiaffo e spingendola” (cfr. verbale ascolto udienza presidenziale del 22 dicembre 2021). Tale versione è stata confermata anche dalla madre della P_ [...]
, che, peraltro, nell'immediatezza dei fatti, ha dichiarato di essere stata a sua volta ER aggredita fisicamente dalla figlia, tanto da doversi recare presso il Pronto Soccorso degli
Ospedali Riuniti di Foggia, per aver offerto ospitalità al genero e al nipote, i quali erano stati cacciati dalla casa familiare (cfr. denuncia 21 agosto 2021, in atti).
Pertanto, nel caso di specie, gli esiti dell'istruttoria inducono a ritenere che la frattura familiare sia da ricollegare ad una confilittualità reciproca e al venire meno del rapporto affettivo tra le parti, piuttosto che a concludere che tale situazione sia stata determinata da comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio posti in essere da uno solo dei coniugi.
Alla luce di tanto, può affermarsi che l'intollerabilità della convivenza debba ritenersi fondata sulla crisi coniugale preesistente, non potendosi addebitare la crisi matrimoniale a nessuno dei coniugi.
Sull'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento del minore.
In ordine all'affidamento di entrambe le parti hanno chiesto disporsi un affidamento Per_3 condiviso del minore.
Ciò posto, secondo l'art. 337 quater c.c., il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n. 27/2017;
18867/2011; n. 26587/2009; n. 16593/2008).
In questa sede, il Collegio reputa rispondente all'interesse del minore disporne l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, come peraltro stabilito in sede di ordinanza presidenziale e confermato nelle successive ordinanze emesse nel corso del giudizio dal Giudice istruttore. Non emergono difatti ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter c.c. per le quali ritenere che il regime di affido condiviso possa risultare di pregiudizio per il figlio, né, al di là di una forte conflittualità tra le parti, sono emersi profili di inidoneità genitoriale dell'uno o dell'altro coniuge tali da ritenere consigliabile il diverso regime dell'affidamento esclusivo.
A tal proposito, la CTU psicologica espletata nel corso del giudizio, depositata, il 27.09.2023, pur evidenziando un elevatissimo livello di conflittualità tra i coniugi e una mancanza di collaborazione tra gli stessi (“I due genitori hanno un elevatissimo livello di conflittualità”; pag. 53 della CTU;
“Le capacità di entrambi i genitori di tutelare il rapporto del figlio con
l'altro genitore e la di lui/lei famiglia d'origine e di gestire il conflitto emotivo con l'altro genitore e di preservarne l'immagine agli occhi dei figli è attualmente mediocre, la qual cosa individua, verosimilmente, il problema centrale della vicenda”, cfr. pag. 57 della CTU) ha riconosciuto che “In entrambi, le principali funzioni psichiche risultano sufficientemente ben conservate, e l'assetto cognitivo è valido e funzionale. La psicodiagnosi di personalità somministrata consente di affermare la presenza, in entrambi, di un funzionamento psicologico nella norma” (cfr. pag. 53 della CTU), che “Il profilo di personalità delle parti, valutato attraverso i colloqui e la somministrazione di test, è risultato esente da criticità di natura psicopatologica e tale da consentire un funzionamento psicologico nella norma;
l'assetto cognitivo è risultato valido e funzionale. La capacità di fornire uno spazio fisico e ambientale idoneo alle esigenze del minore è apparsa adeguata in entrambi” e che “La capacità dei genitori di focalizzarsi sui bisogni evolutivi del figlio, esplorata attraverso i colloqui e la sottoscala C dell'Intervista APS è apparsa in entrambi sufficientemente adeguata, se considerata al di fuori della conflittualità in atto. Detti aspetti della personalità
e le criticità sopra descritte non sono tali da pregiudicare in assoluto l'esercizio della responsabilità genitoriale ma possono orientare la successiva scelta di provvedimenti prescrittivi o supportivi, quali, necessariamente, una forma di mediazione della conflittualità
e la frequenza a sessioni di sostegno alla genitorialità…” (cfr pag. 57 della CTU).
Pertanto, deve essere confermato l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore, che dovranno essere prese di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
In ordine al diritto di visita, quanto al minore prossimo al compimento di anni 14, Per_1 si ritiene opportuno, nel suo superiore interesse, sospendere, allo stato, gli incontri con la madre, atteso che una diversa decisione verrebbe a sconvolgere il momento di tranquillità, faticosamente raggiunto, nel quale egli vive. Tale decisione viene adottata tenendo in adeguata considerazione, anzitutto, il suo netto rifiuto a incontrare la madre;
rifiuto che è stato palesato più volte in maniera libera e determinata nel corso del giudizio (dinnanzi al
Preesidente, dinnanzi al Giudice Istruttore in sede di ascolto, dinnanzi agli Assistenti sociali e al CTU) e che si ritiene comprensibile e adeguatamente giustificato dalle condotte aggressive poste in suo danno dalla madre, la quale non è stata in grado di contenere i suoi agiti rabbiosi verso il minore, coinvolgendolo nella faida familiare in corso (a titolo esemplificativo, appellandolo con espressioni del tipo “si nu porc grass”, “sei un maiale all'ingrasso come tuo padre”, e, nel luglio del 2021, cacciandolo di casa impedendogli persino di prendere la borsa con i vestiti che il minore si era preparato). In proposito, si osserva che nessuno degli esperti incaricati dal Tribunale (Consultorio familiare e CTU), né il Giudice Istruttore o il Presidente in sede di ascolto, hanno ritenuto che tale rifiuto sia stato condizionato da specifiche condotte del padre, ravvisando, semmai, un'altissima conflittualità reciproca tra le parti ed un inevitabile coinvolgimento di da parte di entrambi i genitori, nel conflitto Per_1 familiare. Ciò posto, il minore, il quale è risultato assolutamente capace di discernimento e capace di elaborare in maniera più che compiuta il suo pensiero, apparendo molto maturo per la sua età anagrafica e mostrandosi nel corso dell'audizione sereno ed equilibrato, ha espresso in modo chiaro la sua volontà, allo stato, di non incontrare la madre, e ciò anche all'esito dei numerosi tentativi di riavvicinamento predisposti dal Tribunale attraverso l'organizzazione di incontri protetti a mezzo del Consultorio familiare di Troia.
In secondo luogo, va anche tenuto conto che la risulta sottoposta a procedimento P_ penale, essendo stata rinviata a giudizio con l'imputazione del reato di atti persecutori ex art. 612 bis c.p. in danno del marito, della compagna di quest'ultimo e di (cfr. decreto Per_1 di fissazione udienza preliminare del 20.11.2024; proc. n. 4751/2022 RGNR e n. 9841/2022
RG GIP, in atti), ed una prosecuzione degli incontri finirebbe con il mettere in atto un meccanismo di vittimizzazione ulteriore nei confronti del minore.
Infatti, la tutela del diritto alla genitorialità va valutata anche alla luce del preminente interesse del minore a non subire situazioni che ne compromettano gravemente la stabilità psichica e lo sviluppo futuro, dovendosi valutare se il mantenimento del diritto di visita sia idoneo o meno a superare i sentimenti negativi nei confronti del genitore o se ciò invece possa condurre a radicalizzarli. In tale ultima situazione, peraltro, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato, con motivazioni che si condividono pienamente, che a nulla rileva quale sia stata l'origine della manifestata avversione. Quindi, anche se, come nel caso concreto, la madre attribuisca all'altro genitore la colpa di aver indotto sentimenti negativi nel figlio, quest'ultimo ha diritto a vedere rispettata la condizione psicologica in cui di fatto versa. E nessun giudice può ritenere insuperabile la genitorialità al punto di imporla a un figlio che cerchi invece di evitarla, in quanto il proprio genitore genera in lui ansia e disagio (cfr., sul punto, da ultimo, Cass. 21969/2024; conf. n.16569/2021).
Pertanto, gli incontri, allo stato sospesi, protranno riprendere solo previa espressa manifestazione di volontà in tal senso da parte del figlio Per_1
Ciò posto, al fine di fornire adeguato supporto psicologico al minore in tale delicata situazione e garantire un ulteriore sostegno al nucleo familiare, si prevede che, per i prossimi otto mesi, madre e figlio intraprendano separatamente un percorso terapeutico presso il
Consultorio familiare, che abbia come fulcro il benessere e i bisogni del minore, con la finalità di rielaborarazione del proprio vissuto familiare di accompagnamento in un eventuale percorso di riavvicinamento.
All'esito, il Consultorio dovrà verificare la volontà del minore di riprendere gli incontri con la madre e, solo in caso di manifestazione positiva di volontà del figlio, predisporrà un calendario di visita, organizzando incontri in forma protetta tra gli stessi.
Con riferimento al profilo del mantenimento del minore, in assenza di elementi sopravvenuti specificatamente fatti valere in merito alle posizioni economiche delle parti, si ritiene congruo l'importo stabilito nell'ordinanza del 29/02/2024 (con la quale è stato rideterminato l'importo a carico della madre in euro 150,00, con motivazioni pienamente condivisibili che qui si intendono integralmente richiamate), con la conseguenza che va confermato l'obbligo in capo ad di versare l'assegno mensile di € 150,00 a a titolo di Controparte_2 Controparte_1 contributo al mantenimento del figlio entro e non il giorno 27 di ogni mese, da Per_1 rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il
Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia. L'assegno unico per il figlio minore, in assenza di specifici elementi che inducano ad una diversa distribizione, verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore, come per legge.
Sulle domande della resistente di decadenza dalla responsabilità genitoriale e provvedimenti sanzionatori ex art. 709 ter c.p.c. nei confronti del ricorrente.
La resistente, nella propria memoria del 16.05.2022 e con successive istanze in corso di causa, ha chiesto dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale di e Controparte_1 sanzionarlo ex art.709 ter c.p.c. per i gravi comportamenti violenti e ostativi posti in essere dallo stesso.
Ritiene il Collegio che tali domande vadano rigettate.
Come sopra rilevato, nel corso del giudizio non è emerso nè il comportamento violento del nei confronti della moglie alla presenza del figlio (non essendovi prova in tal senso CP_1 ed essendo smentito dallo stesso , né una condotta ostativa (essendo stata più volte Per_1 manifestata dal minore in maniera libera la sua volontà di non incontrare la madre).
In ogni caso, nel contesto di incomunicabilità creatosi tra i coniugi, nell'ambito del quale la consulenza tecnica di ufficio ha evidenziato la sussistenza di problemi di interferenza del ruolo di coppia con quello genitoriale e quindi la difficoltà di gestire la cogenitorialità
(ovviamente da parte di entrambi), una soluzione di carattere drastico, quale la decadenza dalla responsabilità genitoriale, porterebbe al risultato di privare del tutto il minore della possibilità di poter contare su un genitore che, allo stato, risulta fondamentale per la sua crescita. In questa situazione, dunque, l'ablazione della responsabilità genitoriale avrebbe la mera funzione di provvedimento sanzionatorio, laddove, nel caso di specie, quel che è necessario attuare è proprio un progetto che porti i genitori a collaborare nell'interesse del figlio e nel superamento dei loro problemi.
Per le stesse ragioni, quindi al fine di evitare l'applicazione di sanzioni in un clima genitoriale fortemente compromesso, nel quale è invece auspicabile una maggiore collaborazione tra le parti, è esclusa la irrogazione di provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c.
Sulle spese del giudizio.
Le spese di lite vanno poste, nella misura liquidata in dispositivo - applicando i valori dello scaglione di riferimento - sino ad € 26.000,00, di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 - in capo alla per 2/3 in virtù della maggiore soccombenza (stante il rigetto delle domande di P_ addebito, decadenza dalla responsabilità genitoriale, sanzioni ex art. 709 ter c.p.c., collocamento presso di sè) e compensate per 1/3 (stante la soccombenza del ricorrente in punto di addebito e mantenimento del minore).
Le spese di c.t.u., resasi necessaria alla luce dell'altissima conflittualità tra le parti e delle molteplici istanze prospettate da entrambi, che hanno determinato l'esigenza di un approfondimento istruttorio sulla loro capacità genitoriale, per il principio di causalità vanno integralmente compensate.
I compensi per l'attività svolta dal curatore speciale del minore, la cui nomina si è resa necessaria nell'interesse di tutte le parti, stante la presenza di conflitto di interessi, sono liquidati secondo i parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 e vanno posti a carico solidale di e Tali spese vengono liquidate già ridotte del Controparte_1 Controparte_2
50% ai sensi dell'art. 130 D.P.R. n.115/2002, disponendosi il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. citato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. Dà atto che con sentenza non definitiva è stata pronunciata la separazione tra i coniugi;
2. respinge le domande di addebito della separazione formulate reciprocamente dalle parti;
3. respinge le domande, formulate dalla resistente, di decadenza dalla responsabilità genitoriale e provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c. nei confronti di;
Controparte_1
4. affida il figlio minore in atti generalizzato, in via congiunta ad entrambi i genitori, Per_1 prevedendo che resti collocato stabilmente presso il padre;
• la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per il minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
• autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
5. sospende allo stato gli incontri madre-figlio, salva diversa volontà espressa dal minore;
6. dispone che, per i prossimi otto mesi, il minore e la madre Per_1 Controparte_2 seguano un percorso terapeutico individuale presso il Consultorio Familiare di Troia, secondo le indicazioni di cui in motivazione, il quale valuterà all'esito l'opportunità della ripresa degli incontri;
7. pone a carico della signora l'obbligo di contribuire al mantenimento del Controparte_2 figlio minore, versando a la somma mensile di € 150,00, entro e non il Controparte_1 giorno 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del
18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Foggia; dispone che l'assegno unico per i figli minori venga percepito nella misura del 50% da ciascun genitore, come per legge;
8. compensa tra le parti nella misura di 1/3 le spese del presente giudizio e condanna P_
a rifondere in favore di i restanti 2/3, liquidati complessivamente
[...] Controparte_1 in euro 3.384,66, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a;
9. compensa integralmente tra le parti le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto;
10. condanna e , in solido tra loro, al pagamento, in favore Controparte_1 Controparte_2 dell'Avv. AR IA De TI, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.538,50, (già ridotti del 50% ai sensi dell'art. 130, D.P.R. 115/02) per compensi professionali, oltre accessori di legge, disponendo che, in forza dell'art. 133, D.P.R.
115/02, il pagamento avvenga in favore dello Stato.
Si comunichi, alle parti, al P.M., al curatore speciale e al Consultorio familiare di Troia.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del Tribunale, in data 10/07/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa AR Elena de Tura dott. Antonio Buccaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa ARngela Carbonelli Giudice dott.ssa AR Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5401/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to TALAMO CINZIA e dell'avv. Controparte_1
FORCELLI UMBERTO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso i difensori;
RICORRENTE
Contro
, con il patrocinio dell'avv.to PELLEGRINI RAUL DONATO, Controparte_2 giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il difensore;
RESISTENTE
con l'intervento del curatore speciale del minore , avv. Persona_1 CP_3
, con il patrocinio dell'avv. AR IA De TI;
[...]
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: come da note scritte e scritti conclusionali depositati dalle parti per l'udienza del 31.03.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 15/09/2021, ha chiesto la pronuncia della Controparte_1 separazione dal coniuge, con la quale aveva contratto matrimonio Controparte_2 concordatario il 22 aprile 2016, in Foggia, precisando che la coppia aveva convissuto more uxorio sin dal 2011 e che, dall'unione, era nato (in data 24 dicembre 2011), e Per_1 deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati a causa dei comportamenti contrari ai doveri del matrimonio della moglie, la quale intratteneva una relazione extraconiugale e aveva allontanato dalla casa familiare il marito e il figlio minore;
ha quindi chiesto l'addebito della separazione al coniuge,
l'affidamento congiunto del figlio ad entrambi i genitori, con collocazione presso il Per_1 padre e l'attribuzione di un assegno per il mantenimento per il minore di € 800,00, oltre al
50% delle spese straordinarie. nel costituirsi in giudizio, ha contestato le richieste della Controparte_2 controparte e ha avanzato domanda riconvenzionale di addebito della separazione al coniuge a causa dei comportamenti violenti tenuti da quest'ultimo; ha chiesto, inoltre, l'affidamento condiviso, con collocazione del minore presso di sé, e la determinazione di un contributo di €
600,00 della parte ricorrente al mantenimento del figlio.
Esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, sentite le parti ed il minore, il
Presidente, con ordinanza in data 3.03.2022, ha pronunciato i provvedimenti provvisori ed urgenti ed ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice Istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
Con memoria integrativa del 16.05.2022, la resistente ha insistito nelle sue precedenti domande e ha chiesto dichiararsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale del CP_1 nonché emettere sanzioni ex art.709 ter c.p.c per i gravi comportamenti violenti ed ostativi posti in essere dallo stesso nei confronti della moglie e del minore.
Con sentenza non definitiva n. 1616/2022, pubblicata il 15.06.2022, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c., la causa è stata istruita mediante prove orali,
CTU psicologica e acquisizione delle relazioni del Consultorio Familiare presso il Comune di
Troia, incaricato di monitorare e sostenere il nucleo familiare, nonché di predisporre incontri madre-figlio, stante il rifiuto di quest'ultimo di vedere la madre.
Con ordinanza del 02/12/2022, inoltre, è stato nominato un curatore speciale del minore, alla luce della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale formulata dalla resistente e del conflitto di interessi in atto tra i genitori. Espletata l'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del
31.03.2025, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica.
Sulla domanda di separazione.
La separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con sentenza n. non definitiva n.
1616/2022, pubblicata il 15.06.2022. Pertanto, in questa sede occorre pronunciarsi sulle ulteriori domande avanzate dalle parti.
Sull'addebito.
Quanto alla domanda di addebito reciprocamente formulata dai coniugi, deve osservarsi che l'articolo 151, co. 2, c.c. dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, l'addebiti al coniuge che ne ha dato causa tenendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Non è richiesto l'intento lesivo nella condotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniugali.
Nel caso in esame, vanno respinte entrambe le domande proposte dalle parti.
Il ha sostenuto che la crisi familiare sia stata conseguenza del comportamento della CP_1
la quale avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale e, all'esito di numerosi P_ litigi, avrebbe allontanato ingiustificatamente il marito ed il proprio figlio dalla casa familiare.
La ha negato gli avversi assunti, sostenendo che, al contrario, fosse il marito a tenere P_ condotte maltrattanti nei confronti della moglie, anche alla presenza del figlio Per_1
Così ricostruite le posizioni delle parti, è opportuno qui evidenziare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la violazione del doveri coniugali – quali una relazione extraconiugale, o l'abbandono della casa familiare – possono essere motivi di addebito, purché siano non solo in relazione causale con la crisi del rapporto che ne derivi, ma anche non inseriti in un contesto di disgregazione già manifestatosi. Se l'onere probatorio del primo profilo incombe sul coniuge che chiede l'addebito, l'onere della eccezione ricade sul coniuge che voglia escludere rilievo alle proprio condotte, quando queste siano dimostrate.
Orbene, nel caso in esame, quanto alla domanda di addebito formulata dal ricorrente, da un lato è stata allegata in via generica ed è rimasta completamente sprovvista di prova la circostanza secondo cui la avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale (né, del P_ resto, il ricorrente ha articolato richieste istruttorie in tal senso). In ogni caso, anche volendo ritenere che la resistente avesse intrapreso una relazione extraconiugale, parte ricorrente, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, non ha fornito prova della efficienza causale di tali rapporti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Dall'altro lato, appare in ogni caso evidente, alla luce dell'istruttoria svolta, del tenore stesso degli scritti e del livello di altissima conflittualità tra le parti che ha preceduto la proposizione del ricorso (con presentazione di reciproche denunce), che la crisi coniugale non sia iniziata con l'allontanamento, da parte dell' del marito dalla casa familiare, ma che P_
l'intollerabilità della convivenza sia avvenuta ben prima e sia stata determinata dai numerosi conflitti e reciproci contrasti tra i coniugi.
Quanto alla domanda di addebito formulata dalla resistente, non hanno trovato alcun riscontro probatorio - né la versione della è risultata intrinsecamente credibile - le condotte di P_ maltrattamento che il marito avrebbe posto nei suoi confronti.
I fatti asseritamente allegati, infatti, sono rimasti privi di qualsiasi supporto probatorio, sia nel procedimento penale, sia nel presente giudizio.
In particolare, la Procura ed il GIP di Foggia hanno ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese dalla in quanto poco credibili e contraddette dagli informatori assunti nel corso delle P_ indagini. Pertanto, è stata disposta l'archiviazione del procedimento per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni a carico del (cfr. richiesta di archiviazione e CP_1 ordinanza di archiviazione del P.M. e del G.I.P. di Foggia, quivi da intendersi integralmente richiamate;
proc. n. 7552/2021 RGNR, n. 701/2022 RG GIP, in atti).
In proposito, si richiama il costante orientamento di legittimità secondo cui “In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche” (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” (cfr. ex multis Cass. n. 2947/2023; n.
20865/2018; n. 1593/2017).
Per quanto attiene al presente giudizio, i testi escussi, tutti parenti della non avendo P_ mai assistito ad alcuno dei fatti denunciati, si sono limitati a confermare circostanze apprese de relato, raccontate loro dalla stessa, come tali inidonee a essere poste a fondamento della decisione in assenza di altri riscontri ed in assenza di una intrinseca e forte credibilità della persona offesa. Invero, l'unica persona ad avere assistito all'asserito episodio di violenza del luglio 2021 è proprio il figlio il quale, sia in sede penale, che nel presente giudizio, ha sempre Per_1 fornito la medesima versione dei fatti, in maniera precisa e da ritenersi pienamente attendibile, ossia che era “mamma che alzava le mani a papà” (cfr. verbale s.i.t. del 7.10.2021) e che, in particolare, in occasione di un litigio tra i genitori, il padre “era andato in bagno a farsi la doccia” e la madre “dopo averlo raggiunto lo prendeva a schiaffi”, al chè il padre “reagiva dandole uno schiaffo e spingendola” (cfr. verbale ascolto udienza presidenziale del 22 dicembre 2021). Tale versione è stata confermata anche dalla madre della P_ [...]
, che, peraltro, nell'immediatezza dei fatti, ha dichiarato di essere stata a sua volta ER aggredita fisicamente dalla figlia, tanto da doversi recare presso il Pronto Soccorso degli
Ospedali Riuniti di Foggia, per aver offerto ospitalità al genero e al nipote, i quali erano stati cacciati dalla casa familiare (cfr. denuncia 21 agosto 2021, in atti).
Pertanto, nel caso di specie, gli esiti dell'istruttoria inducono a ritenere che la frattura familiare sia da ricollegare ad una confilittualità reciproca e al venire meno del rapporto affettivo tra le parti, piuttosto che a concludere che tale situazione sia stata determinata da comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio posti in essere da uno solo dei coniugi.
Alla luce di tanto, può affermarsi che l'intollerabilità della convivenza debba ritenersi fondata sulla crisi coniugale preesistente, non potendosi addebitare la crisi matrimoniale a nessuno dei coniugi.
Sull'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento del minore.
In ordine all'affidamento di entrambe le parti hanno chiesto disporsi un affidamento Per_3 condiviso del minore.
Ciò posto, secondo l'art. 337 quater c.c., il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n. 27/2017;
18867/2011; n. 26587/2009; n. 16593/2008).
In questa sede, il Collegio reputa rispondente all'interesse del minore disporne l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, come peraltro stabilito in sede di ordinanza presidenziale e confermato nelle successive ordinanze emesse nel corso del giudizio dal Giudice istruttore. Non emergono difatti ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter c.c. per le quali ritenere che il regime di affido condiviso possa risultare di pregiudizio per il figlio, né, al di là di una forte conflittualità tra le parti, sono emersi profili di inidoneità genitoriale dell'uno o dell'altro coniuge tali da ritenere consigliabile il diverso regime dell'affidamento esclusivo.
A tal proposito, la CTU psicologica espletata nel corso del giudizio, depositata, il 27.09.2023, pur evidenziando un elevatissimo livello di conflittualità tra i coniugi e una mancanza di collaborazione tra gli stessi (“I due genitori hanno un elevatissimo livello di conflittualità”; pag. 53 della CTU;
“Le capacità di entrambi i genitori di tutelare il rapporto del figlio con
l'altro genitore e la di lui/lei famiglia d'origine e di gestire il conflitto emotivo con l'altro genitore e di preservarne l'immagine agli occhi dei figli è attualmente mediocre, la qual cosa individua, verosimilmente, il problema centrale della vicenda”, cfr. pag. 57 della CTU) ha riconosciuto che “In entrambi, le principali funzioni psichiche risultano sufficientemente ben conservate, e l'assetto cognitivo è valido e funzionale. La psicodiagnosi di personalità somministrata consente di affermare la presenza, in entrambi, di un funzionamento psicologico nella norma” (cfr. pag. 53 della CTU), che “Il profilo di personalità delle parti, valutato attraverso i colloqui e la somministrazione di test, è risultato esente da criticità di natura psicopatologica e tale da consentire un funzionamento psicologico nella norma;
l'assetto cognitivo è risultato valido e funzionale. La capacità di fornire uno spazio fisico e ambientale idoneo alle esigenze del minore è apparsa adeguata in entrambi” e che “La capacità dei genitori di focalizzarsi sui bisogni evolutivi del figlio, esplorata attraverso i colloqui e la sottoscala C dell'Intervista APS è apparsa in entrambi sufficientemente adeguata, se considerata al di fuori della conflittualità in atto. Detti aspetti della personalità
e le criticità sopra descritte non sono tali da pregiudicare in assoluto l'esercizio della responsabilità genitoriale ma possono orientare la successiva scelta di provvedimenti prescrittivi o supportivi, quali, necessariamente, una forma di mediazione della conflittualità
e la frequenza a sessioni di sostegno alla genitorialità…” (cfr pag. 57 della CTU).
Pertanto, deve essere confermato l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore, che dovranno essere prese di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
In ordine al diritto di visita, quanto al minore prossimo al compimento di anni 14, Per_1 si ritiene opportuno, nel suo superiore interesse, sospendere, allo stato, gli incontri con la madre, atteso che una diversa decisione verrebbe a sconvolgere il momento di tranquillità, faticosamente raggiunto, nel quale egli vive. Tale decisione viene adottata tenendo in adeguata considerazione, anzitutto, il suo netto rifiuto a incontrare la madre;
rifiuto che è stato palesato più volte in maniera libera e determinata nel corso del giudizio (dinnanzi al
Preesidente, dinnanzi al Giudice Istruttore in sede di ascolto, dinnanzi agli Assistenti sociali e al CTU) e che si ritiene comprensibile e adeguatamente giustificato dalle condotte aggressive poste in suo danno dalla madre, la quale non è stata in grado di contenere i suoi agiti rabbiosi verso il minore, coinvolgendolo nella faida familiare in corso (a titolo esemplificativo, appellandolo con espressioni del tipo “si nu porc grass”, “sei un maiale all'ingrasso come tuo padre”, e, nel luglio del 2021, cacciandolo di casa impedendogli persino di prendere la borsa con i vestiti che il minore si era preparato). In proposito, si osserva che nessuno degli esperti incaricati dal Tribunale (Consultorio familiare e CTU), né il Giudice Istruttore o il Presidente in sede di ascolto, hanno ritenuto che tale rifiuto sia stato condizionato da specifiche condotte del padre, ravvisando, semmai, un'altissima conflittualità reciproca tra le parti ed un inevitabile coinvolgimento di da parte di entrambi i genitori, nel conflitto Per_1 familiare. Ciò posto, il minore, il quale è risultato assolutamente capace di discernimento e capace di elaborare in maniera più che compiuta il suo pensiero, apparendo molto maturo per la sua età anagrafica e mostrandosi nel corso dell'audizione sereno ed equilibrato, ha espresso in modo chiaro la sua volontà, allo stato, di non incontrare la madre, e ciò anche all'esito dei numerosi tentativi di riavvicinamento predisposti dal Tribunale attraverso l'organizzazione di incontri protetti a mezzo del Consultorio familiare di Troia.
In secondo luogo, va anche tenuto conto che la risulta sottoposta a procedimento P_ penale, essendo stata rinviata a giudizio con l'imputazione del reato di atti persecutori ex art. 612 bis c.p. in danno del marito, della compagna di quest'ultimo e di (cfr. decreto Per_1 di fissazione udienza preliminare del 20.11.2024; proc. n. 4751/2022 RGNR e n. 9841/2022
RG GIP, in atti), ed una prosecuzione degli incontri finirebbe con il mettere in atto un meccanismo di vittimizzazione ulteriore nei confronti del minore.
Infatti, la tutela del diritto alla genitorialità va valutata anche alla luce del preminente interesse del minore a non subire situazioni che ne compromettano gravemente la stabilità psichica e lo sviluppo futuro, dovendosi valutare se il mantenimento del diritto di visita sia idoneo o meno a superare i sentimenti negativi nei confronti del genitore o se ciò invece possa condurre a radicalizzarli. In tale ultima situazione, peraltro, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato, con motivazioni che si condividono pienamente, che a nulla rileva quale sia stata l'origine della manifestata avversione. Quindi, anche se, come nel caso concreto, la madre attribuisca all'altro genitore la colpa di aver indotto sentimenti negativi nel figlio, quest'ultimo ha diritto a vedere rispettata la condizione psicologica in cui di fatto versa. E nessun giudice può ritenere insuperabile la genitorialità al punto di imporla a un figlio che cerchi invece di evitarla, in quanto il proprio genitore genera in lui ansia e disagio (cfr., sul punto, da ultimo, Cass. 21969/2024; conf. n.16569/2021).
Pertanto, gli incontri, allo stato sospesi, protranno riprendere solo previa espressa manifestazione di volontà in tal senso da parte del figlio Per_1
Ciò posto, al fine di fornire adeguato supporto psicologico al minore in tale delicata situazione e garantire un ulteriore sostegno al nucleo familiare, si prevede che, per i prossimi otto mesi, madre e figlio intraprendano separatamente un percorso terapeutico presso il
Consultorio familiare, che abbia come fulcro il benessere e i bisogni del minore, con la finalità di rielaborarazione del proprio vissuto familiare di accompagnamento in un eventuale percorso di riavvicinamento.
All'esito, il Consultorio dovrà verificare la volontà del minore di riprendere gli incontri con la madre e, solo in caso di manifestazione positiva di volontà del figlio, predisporrà un calendario di visita, organizzando incontri in forma protetta tra gli stessi.
Con riferimento al profilo del mantenimento del minore, in assenza di elementi sopravvenuti specificatamente fatti valere in merito alle posizioni economiche delle parti, si ritiene congruo l'importo stabilito nell'ordinanza del 29/02/2024 (con la quale è stato rideterminato l'importo a carico della madre in euro 150,00, con motivazioni pienamente condivisibili che qui si intendono integralmente richiamate), con la conseguenza che va confermato l'obbligo in capo ad di versare l'assegno mensile di € 150,00 a a titolo di Controparte_2 Controparte_1 contributo al mantenimento del figlio entro e non il giorno 27 di ogni mese, da Per_1 rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il
Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia. L'assegno unico per il figlio minore, in assenza di specifici elementi che inducano ad una diversa distribizione, verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore, come per legge.
Sulle domande della resistente di decadenza dalla responsabilità genitoriale e provvedimenti sanzionatori ex art. 709 ter c.p.c. nei confronti del ricorrente.
La resistente, nella propria memoria del 16.05.2022 e con successive istanze in corso di causa, ha chiesto dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale di e Controparte_1 sanzionarlo ex art.709 ter c.p.c. per i gravi comportamenti violenti e ostativi posti in essere dallo stesso.
Ritiene il Collegio che tali domande vadano rigettate.
Come sopra rilevato, nel corso del giudizio non è emerso nè il comportamento violento del nei confronti della moglie alla presenza del figlio (non essendovi prova in tal senso CP_1 ed essendo smentito dallo stesso , né una condotta ostativa (essendo stata più volte Per_1 manifestata dal minore in maniera libera la sua volontà di non incontrare la madre).
In ogni caso, nel contesto di incomunicabilità creatosi tra i coniugi, nell'ambito del quale la consulenza tecnica di ufficio ha evidenziato la sussistenza di problemi di interferenza del ruolo di coppia con quello genitoriale e quindi la difficoltà di gestire la cogenitorialità
(ovviamente da parte di entrambi), una soluzione di carattere drastico, quale la decadenza dalla responsabilità genitoriale, porterebbe al risultato di privare del tutto il minore della possibilità di poter contare su un genitore che, allo stato, risulta fondamentale per la sua crescita. In questa situazione, dunque, l'ablazione della responsabilità genitoriale avrebbe la mera funzione di provvedimento sanzionatorio, laddove, nel caso di specie, quel che è necessario attuare è proprio un progetto che porti i genitori a collaborare nell'interesse del figlio e nel superamento dei loro problemi.
Per le stesse ragioni, quindi al fine di evitare l'applicazione di sanzioni in un clima genitoriale fortemente compromesso, nel quale è invece auspicabile una maggiore collaborazione tra le parti, è esclusa la irrogazione di provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c.
Sulle spese del giudizio.
Le spese di lite vanno poste, nella misura liquidata in dispositivo - applicando i valori dello scaglione di riferimento - sino ad € 26.000,00, di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 - in capo alla per 2/3 in virtù della maggiore soccombenza (stante il rigetto delle domande di P_ addebito, decadenza dalla responsabilità genitoriale, sanzioni ex art. 709 ter c.p.c., collocamento presso di sè) e compensate per 1/3 (stante la soccombenza del ricorrente in punto di addebito e mantenimento del minore).
Le spese di c.t.u., resasi necessaria alla luce dell'altissima conflittualità tra le parti e delle molteplici istanze prospettate da entrambi, che hanno determinato l'esigenza di un approfondimento istruttorio sulla loro capacità genitoriale, per il principio di causalità vanno integralmente compensate.
I compensi per l'attività svolta dal curatore speciale del minore, la cui nomina si è resa necessaria nell'interesse di tutte le parti, stante la presenza di conflitto di interessi, sono liquidati secondo i parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 e vanno posti a carico solidale di e Tali spese vengono liquidate già ridotte del Controparte_1 Controparte_2
50% ai sensi dell'art. 130 D.P.R. n.115/2002, disponendosi il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. citato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. Dà atto che con sentenza non definitiva è stata pronunciata la separazione tra i coniugi;
2. respinge le domande di addebito della separazione formulate reciprocamente dalle parti;
3. respinge le domande, formulate dalla resistente, di decadenza dalla responsabilità genitoriale e provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c. nei confronti di;
Controparte_1
4. affida il figlio minore in atti generalizzato, in via congiunta ad entrambi i genitori, Per_1 prevedendo che resti collocato stabilmente presso il padre;
• la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per il minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
• autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
5. sospende allo stato gli incontri madre-figlio, salva diversa volontà espressa dal minore;
6. dispone che, per i prossimi otto mesi, il minore e la madre Per_1 Controparte_2 seguano un percorso terapeutico individuale presso il Consultorio Familiare di Troia, secondo le indicazioni di cui in motivazione, il quale valuterà all'esito l'opportunità della ripresa degli incontri;
7. pone a carico della signora l'obbligo di contribuire al mantenimento del Controparte_2 figlio minore, versando a la somma mensile di € 150,00, entro e non il Controparte_1 giorno 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del
18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Foggia; dispone che l'assegno unico per i figli minori venga percepito nella misura del 50% da ciascun genitore, come per legge;
8. compensa tra le parti nella misura di 1/3 le spese del presente giudizio e condanna P_
a rifondere in favore di i restanti 2/3, liquidati complessivamente
[...] Controparte_1 in euro 3.384,66, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a;
9. compensa integralmente tra le parti le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto;
10. condanna e , in solido tra loro, al pagamento, in favore Controparte_1 Controparte_2 dell'Avv. AR IA De TI, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.538,50, (già ridotti del 50% ai sensi dell'art. 130, D.P.R. 115/02) per compensi professionali, oltre accessori di legge, disponendo che, in forza dell'art. 133, D.P.R.
115/02, il pagamento avvenga in favore dello Stato.
Si comunichi, alle parti, al P.M., al curatore speciale e al Consultorio familiare di Troia.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del Tribunale, in data 10/07/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa AR Elena de Tura dott. Antonio Buccaro