Art. 93. Soppressione del Fondo assegni complementari e di altre gestioni
Con la data di entrata in vigore della presente legge, cessa l'attivita' del Fondo degli assegni complementari, istituito con la legge 10 agosto 1950, n. 724 , e delle gestioni istituite in applicazione della legge 7 aprile 1941, n. 266 , e della legge 11 aprile 1941, n. 267 .
Il disavanzo del Fondo assegni complementari e' trasferito a carico della Gestione marittimi e della Gestione speciale in proporzione dell'onere che il Fondo ha rispettivamente sostenuto per le due Gestioni nell'anno immediatamente precedente quello di entrata in vigore della presente legge.
Le attivita' e le passivita' delle altre gestioni previste dal primo comma sono trasferite alla Gestione marittimi.
Con la data di entrata in vigore della presente legge, cessa l'attivita' del Fondo degli assegni complementari, istituito con la legge 10 agosto 1950, n. 724 , e delle gestioni istituite in applicazione della legge 7 aprile 1941, n. 266 , e della legge 11 aprile 1941, n. 267 .
Il disavanzo del Fondo assegni complementari e' trasferito a carico della Gestione marittimi e della Gestione speciale in proporzione dell'onere che il Fondo ha rispettivamente sostenuto per le due Gestioni nell'anno immediatamente precedente quello di entrata in vigore della presente legge.
Le attivita' e le passivita' delle altre gestioni previste dal primo comma sono trasferite alla Gestione marittimi.