CASS
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/01/2025, n. 2145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2145 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: ZI AL nato a [...] il [...] CI IA nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/05/2024 della CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA Udita la relazione svolta dal Consigliere IA ELENA MELE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 28 maggio 2024, la Corte d'appello di Reggio Calabria ha rigettato l'istanza di ricusazione avanzata da QU IN (proposto) e RI PR (terza interessata) nei confronti della dott.ssa Giuliana Campagna, presidente del collegio giudicante chiamato a decidere sull'impugnazione avverso il decreto n. 25/23, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento di prevenzione n. 60/19 RGMP, con il quale era stata disposta la confisca, fino alla Penale Sent. Sez. 5 Num. 2145 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MELE IA ELENA Data Udienza: 11/11/2024 concorrenza di 200.000 euro, in relazione a beni di valore equivalente nella disponibilità dei coniugi IN-PR, ai sensi dell'art. 25, d.lgs. n. 159 del 2011. In tale procedimento la d.ssa Campagna aveva presentato istanza di astensione, la quale era stata respinta dal Presidente della Corte d'appello. La difesa dei ricorrenti aveva quindi proposto istanza di ricusazione, rappresentando che la nnagistrata aveva fatto parte, in qualità di relatrice, del collegio giudicante che aveva emesso il decreto n. 117/16, con il quale era stata parzialmente confermata la confisca di prevenzione disposta dal Tribunale di Reggio Calabria, nell'ambito del procedimento n. 73/14 RGMP, con decreto n. 77/13, avente ad oggetto la società FR Sviluppo srl, dì cui IN e PR erano soci, unitamente alla società Indefin, confermando altresì il giudizio di pericolosità sociale di IN. A seguito di annullamento di tale decreto da parte della Corte di cassazione, la Corte d'appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, aveva ridotto il periodo di manifestazione della pericolosità sociale di IN dal 1994 al 2005. La difesa rilevava come, avendo la d.ssa Campagna fatto parte del collegio che aveva confermato in appello la confisca della suddetta società FR, si era formato un pregiudizio rispetto al procedimento in corso, nel quale era stata disposta la confisca di 200 mila euro prelevati dal conto intestato alla suddetta società. La Corte d'appello, nel rigettare l'istanza di ricusazione, ha ritenuto che i fatti rispettivamente oggetto dei due procedimenti di prevenzione erano diversi, atteso che il procedimento attualmente pendente avanti al collegio presieduto dalla d.ssa Campagna concerneva fatti successivi rispetto a quelli oggetto del decreto n. 117/16, i quali rinvenivano nella precedente misura patrimoniale solo il presupposto fattuale. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso RI PR, articolando due motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo deduce vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 41, 37, comma 1, 36, comma 1, lett. h), cod. proc. pen., artt. 111 Cost. e 6, par. 1, CEDU, nonché vizio di travisamento delle prove e contraddittorietà della motivazione. Secondo la ricorrente, il provvedimento n. 177/16, di cui era stata relatrice la d.ssa Campagna, costituirebbe l'antecedente logico-giuridico del provvedimento oggetto dell'impugnazione pendente avanti al collegio presieduto dalla medesima. Il decreto impugnato, invero, aveva ritenuto che la somma di 200.000 euro costituiva il frutto o il reimpiego di attività delittuose, confiscabile in via diretta, in quanto parte del patrimonio della società FR, in relazione al quale il provvedimento di cui la d.ssa Campagna era stata relatrice (decreto n. 117/16) aveva operato un giudizio di sproporzione e di illiceità. Con tale provvedimento, 2 sarebbero state espresse valutazioni di merito relative ai medesimi fatti e al medesimo soggetto rispetto a quelli oggetto del provvedimento impugnato. L'ordinanza gravata sarebbe incorsa in un travisamento della prova, dal momento che la d.ssa Campagna avrebbe già espresso un giudizio di merito su circostanze che concorrerebbero a definire l'oggetto del presente procedimento. La ricorrente ha richiamato in proposito i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 283 del 2000 e ha rilevato come la terzietà del giudice, garantita dall'art. 111 Cost., sarebbe esclusa allorché vi sia un pre-giudizio da intendersi in senso sostanziale, come anticipazione di argomenti di fatto e di diritto che entrano poi a far parte dell'apparato motivazione della decisione conclusiva. 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente eccepisce l'illegittimità costituzionale degli artt. 34 e 37 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24 e 110 Cost., nella parte in cui non prevedono, rispettivamente, l'incompatibilità del giudice o che questi possa essere ricusato, allorché, all'esito di precedente giudizio di prevenzione riguardante il fatto presupposto, a carico del medesimo soggetto, abbia espresso in altro procedimento una valutazione di merito sull'origine del bene oggetto di confisca. 3 Anche QU IN ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza, articolando un unico motivo di censura, con il quale deduce vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 41, 37, comma 1, 36, comma 1 lett. h), cod. proc. pen., artt. 111 Cost e 6, par. 1, CEDU, nonché vizio motivazione. A sostegno della censura il ricorrente svolge considerazioni del tutto analoghe a quelle articolate nel primo motivo di ricorso proposto da PR, al quale si rinvia. 4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto dei ricorsi, non ricorrendo i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di ricusazione, in quanto nel procedimento attualmente pendente innanzi alla Corte d'appello di Reggio Calabria, il collegio presieduto dalla dott.ssa Campagna non è chiamato a compiere alcuna rinnovata valutazione circa la pericolosità sociale del proposto IN, né circa la confiscabilità del patrimonio della società FR s.r.l. al predetto riconducibile, ovvero circa le questioni accertate nel separato procedimento conclusosi con il decreto n. 177/2016. Ha, inoltre, affermato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, richiamando al riguardo le considerazioni svolte da Sez. 6, n. 44436 del 04/10/2022, Rv. 284151 - 02. 3 Considerato in diritto 1. I ricorsi sono infondati e devono pertanto essere rigettati. 2. L'istituto della ricusazione costituisce lo strumento con cui l'ordinamento processuale intende assicurare alle parti la possibilità di estromettere dal processo il giudice che versa in una situazione che possa pregiudicare la sua terzietà e imparzialità, così da assicurare l'osservanza del principio costituzionale del giusto processo sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost. L'art. 37 cod. proc. pen. prevede tassativamente le cause che possono determinare una situazione di connpromissione della terzietà e dell'imparzialità del giudice, dando luogo ad una disciplina in cui i casi di ricusazione sono predefiniti, sicché non possono né essere ampliati né essere applicati in via analogica (cfr. Sez. 6, ord. n. 20865 del 13/5/2016, Pigionanti, Rv. 266943, in motivazione). Le cause di ricusazione, a differenza delle cause di incompatibilità, esigono l'apprezzamento della situazione di pregiudizio con una valutazione da compiersi in concreto, in quanto il giudice della ricusazione deve procedere ad una valutazione caso per caso, che tenga conto dello specifico contenuto dell'atto compiuto dal giudice ricusato, ai fini di verificarne la possibile incidenza sull'imparzialità del medesimo (Sez. U, n. 25951 del 24/02/2022, Lapelosa, Rv. 283350 - 01; Sez. 6, n. 3853 del 11/04/2002, dep. 2003, Arnone, Rv. 224055 - 01). La Corte costituzionale, con la sentenza n. 283 del 2000, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 cod. proc. pen., nella parte in cui non riconosce alle parti la facoltà di ricusare il giudice che in un diverso procedimento, anche non penale, abbia espresso una valutazione di merito sullo stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto. Attraverso tale pronuncia additiva, il Giudice delle leggi ha esteso l'area di applicazione dell'istituto della ricusazione, volto a garantire l'imparzialità del giudice, a situazioni in precedenza non previste, ma tuttavia capaci di effetti pregiudicanti per l'imparzialità del giudice. Per quanto attiene ai criteri secondo cui riconoscere l'attività pregiudicante, la medesima pronuncia, richiamando la precedente giurisprudenza costituzionale, ha precisato che non è sufficiente «che il giudice abbia in precedenza avuto mera cognizione dei fatti di causa, raccolto prove, ovvero si sia espresso solo incidentalmente e occasionalmente su particolari aspetti della vicenda processuale sottoposta al suo giudizio». Ha altresì affermato che l'effetto pregiudicante non può essere limitato ai soli casi in cui la valutazione di merito sia contenuta in una sentenza, in quanto il giudice può esprimersi nella forma del decreto, come nella ipotesi del procedimento di prevenzione, ovvero nelle altre forme eventualmente 4 previste dal diverso procedimento in cui sia intervenuta la valutazione pregiudicante. La funzione "pregiudicata" va individuata in una decisione attinente alla responsabilità penale, essendo necessario, perché si verifichi un pregiudizio per l'imparzialità, che il giudice sia chiamato ad esprimere una valutazione di merito collegata alla decisione finale della causa. La Consulta ha inoltre evidenziato come le cause di astensione-ricusazione che si sostanzino in manifestazioni di un convincimento espresso in altro procedimento, «non sono idonee ad essere tipicizzate preventivamente dal legislatore in quanto la loro stessa natura impone che sia il giudice, nell'ambito della cornice generale delineata dalla legge, ad accertare in concreto e caso per caso l'effetto pregiudicante per l'imparzialità». 3. Tali principi sono stati ritenuti pienamente applicabili anche al giudizio di prevenzione. Le Sezioni unite di questa Corte hanno invero affermato che, attesa la natura giurisdizionale di tale procedimento e la sua incidenza su diritti di rilievo costituzionale, che impone l'osservanza delle garanzie del giusto processo, tra le quali rilievo primario va riconosciuto all'imparzialità del giudice, ad esso è applicabile il motivo di ricusazione previsto dall'art. 37, comma 1, cod. proc. pen. - come risultante a seguito dell'intervento additivo effettuato dalla Corte costituzionale con sent. n. 283 del 2000 - nel caso in cui il giudice abbia, in precedenza, espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale (Sez. U, n. 25951 del 24/02/2022, Lapelosa, Rv. 283350 - 01). In tal caso - ha precisato la Corte - è compito del giudice quello di «verificare, caso per caso, se le eventuali valutazioni dì merito compiute sulla responsabilità penale siano o meno idonee a determinare un effetto pregiudicante nel diverso procedimento, finendo per incidere sulla imparzialità del giudizio». Ai fini della verifica dell'esistenza di una situazione pregiudicante, è dunque necessario accertare se nel precedente provvedimento, che si assume pregiudicante, il giudice abbia operato valutazioni di merito in ordine alla medesima posizione soggettiva oggetto del procedimento successivo. Tale accertamento deve essere effettuato non solo attraverso un raffronto fra le imputazioni, «ma anche e innanzi tutto esaminando le affermazioni, con rilievo decisorio, fatte dal giudice ricusato negli atti del giudizio dedotto come pre- giudicante», essendo necessario stabilire se nella motivazione della relativa sentenza siano state espresse «valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del soggetto sottoposto a giudizio che siano idonee a costituire una concreta manifestazione della situazione di oggettiva prevenzione in cui è venuto a trovarsi 5 il medesimo giudicante rispetto al nuovo giudizio che egli è chiamato a rendere» (Sez. 1, n. 32004 del 30/10/2020, Fazzalari, non massimata). 4. Nel caso in esame, la Corte d'appello di Reggio Calabria, nel rigettare l'istanza di ricusazione presentata dai ricorrenti, si è attenuta a tali criteri, evidenziando che le condotte oggetto di valutazione nel decreto n. 25/23 impugnato avanti al collegio presieduto dalla dott. Campagna sono nuove e successive rispetto alla misura di prevenzione di cui al precedente provvedimento asseritamente pregiudicante, il decreto n. 117/16, di cui è stata relatrice la stessa magistrata. Il giudizio nell'ambito del quale è stato emesso il suddetto decreto n. 25/23 non attiene alla valutazione di pericolosità sociale di IN, ovvero al carattere illecito del relativo patrimonio, né alla riconducibilità al proposto della società FR srl e al suo inserimento nel contesto 'ndranghetistico, che invece hanno costituito oggetto del precedente decreto n. 117/16. Il giudizio pendente avanti alla Corte d'appello ha invece ad oggetto la condotta successiva e distinta consistente nella emissione di venti assegni circolari dell'importo complessivo di 200.000 euro sul conto corrente della società FR in favore della PR, nel periodo in cui detta società era sottoposta a sequestro di prevenzione, nonché le anomale modalità di successiva negoziazione di tali titoli. Emerge, dunque, chiaramente la diversità dell'ambito della valutazione cui è chiamato il collegio presieduto dalla dott. Campagna, rispetto a quello del distinto procedimento nell'ambito del quale è stato disposto il sequestro della società FR, dovendosi al riguardo richiamare la precisazione svolta dalla Corte costituzionale della ridetta sentenza n. 283 del 2000, secondo la quale, ai fini della individuazione dell'attività "pregiudicante", non è sufficiente che il giudice abbia in precedenza avuto mera cognizione dei fatti di causa, raccolto prove, ovvero si sia espresso solo incidentalmente e occasionalmente su particolari aspetti della vicenda processuale sottoposta al suo giudizio. 5. Tali argomentazioni rendono, altresì, ragione della manifesta infondatezza della questione di costituzionalità prospettata dal ricorso di PR, non costituendo la pregressa valutazione operata dal medesimo magistrato sull'origine del bene oggetto della confisca una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto, che sia idonea a costituire una situazione di prevenzione rispetto al nuovo giudizio che egli è chiamato ad operare. 6. Al rigetto dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 6
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, nella camera di consiglio dell'Il novembre 2024
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 28 maggio 2024, la Corte d'appello di Reggio Calabria ha rigettato l'istanza di ricusazione avanzata da QU IN (proposto) e RI PR (terza interessata) nei confronti della dott.ssa Giuliana Campagna, presidente del collegio giudicante chiamato a decidere sull'impugnazione avverso il decreto n. 25/23, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento di prevenzione n. 60/19 RGMP, con il quale era stata disposta la confisca, fino alla Penale Sent. Sez. 5 Num. 2145 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MELE IA ELENA Data Udienza: 11/11/2024 concorrenza di 200.000 euro, in relazione a beni di valore equivalente nella disponibilità dei coniugi IN-PR, ai sensi dell'art. 25, d.lgs. n. 159 del 2011. In tale procedimento la d.ssa Campagna aveva presentato istanza di astensione, la quale era stata respinta dal Presidente della Corte d'appello. La difesa dei ricorrenti aveva quindi proposto istanza di ricusazione, rappresentando che la nnagistrata aveva fatto parte, in qualità di relatrice, del collegio giudicante che aveva emesso il decreto n. 117/16, con il quale era stata parzialmente confermata la confisca di prevenzione disposta dal Tribunale di Reggio Calabria, nell'ambito del procedimento n. 73/14 RGMP, con decreto n. 77/13, avente ad oggetto la società FR Sviluppo srl, dì cui IN e PR erano soci, unitamente alla società Indefin, confermando altresì il giudizio di pericolosità sociale di IN. A seguito di annullamento di tale decreto da parte della Corte di cassazione, la Corte d'appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, aveva ridotto il periodo di manifestazione della pericolosità sociale di IN dal 1994 al 2005. La difesa rilevava come, avendo la d.ssa Campagna fatto parte del collegio che aveva confermato in appello la confisca della suddetta società FR, si era formato un pregiudizio rispetto al procedimento in corso, nel quale era stata disposta la confisca di 200 mila euro prelevati dal conto intestato alla suddetta società. La Corte d'appello, nel rigettare l'istanza di ricusazione, ha ritenuto che i fatti rispettivamente oggetto dei due procedimenti di prevenzione erano diversi, atteso che il procedimento attualmente pendente avanti al collegio presieduto dalla d.ssa Campagna concerneva fatti successivi rispetto a quelli oggetto del decreto n. 117/16, i quali rinvenivano nella precedente misura patrimoniale solo il presupposto fattuale. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso RI PR, articolando due motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo deduce vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 41, 37, comma 1, 36, comma 1, lett. h), cod. proc. pen., artt. 111 Cost. e 6, par. 1, CEDU, nonché vizio di travisamento delle prove e contraddittorietà della motivazione. Secondo la ricorrente, il provvedimento n. 177/16, di cui era stata relatrice la d.ssa Campagna, costituirebbe l'antecedente logico-giuridico del provvedimento oggetto dell'impugnazione pendente avanti al collegio presieduto dalla medesima. Il decreto impugnato, invero, aveva ritenuto che la somma di 200.000 euro costituiva il frutto o il reimpiego di attività delittuose, confiscabile in via diretta, in quanto parte del patrimonio della società FR, in relazione al quale il provvedimento di cui la d.ssa Campagna era stata relatrice (decreto n. 117/16) aveva operato un giudizio di sproporzione e di illiceità. Con tale provvedimento, 2 sarebbero state espresse valutazioni di merito relative ai medesimi fatti e al medesimo soggetto rispetto a quelli oggetto del provvedimento impugnato. L'ordinanza gravata sarebbe incorsa in un travisamento della prova, dal momento che la d.ssa Campagna avrebbe già espresso un giudizio di merito su circostanze che concorrerebbero a definire l'oggetto del presente procedimento. La ricorrente ha richiamato in proposito i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 283 del 2000 e ha rilevato come la terzietà del giudice, garantita dall'art. 111 Cost., sarebbe esclusa allorché vi sia un pre-giudizio da intendersi in senso sostanziale, come anticipazione di argomenti di fatto e di diritto che entrano poi a far parte dell'apparato motivazione della decisione conclusiva. 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente eccepisce l'illegittimità costituzionale degli artt. 34 e 37 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24 e 110 Cost., nella parte in cui non prevedono, rispettivamente, l'incompatibilità del giudice o che questi possa essere ricusato, allorché, all'esito di precedente giudizio di prevenzione riguardante il fatto presupposto, a carico del medesimo soggetto, abbia espresso in altro procedimento una valutazione di merito sull'origine del bene oggetto di confisca. 3 Anche QU IN ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza, articolando un unico motivo di censura, con il quale deduce vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 41, 37, comma 1, 36, comma 1 lett. h), cod. proc. pen., artt. 111 Cost e 6, par. 1, CEDU, nonché vizio motivazione. A sostegno della censura il ricorrente svolge considerazioni del tutto analoghe a quelle articolate nel primo motivo di ricorso proposto da PR, al quale si rinvia. 4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto dei ricorsi, non ricorrendo i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di ricusazione, in quanto nel procedimento attualmente pendente innanzi alla Corte d'appello di Reggio Calabria, il collegio presieduto dalla dott.ssa Campagna non è chiamato a compiere alcuna rinnovata valutazione circa la pericolosità sociale del proposto IN, né circa la confiscabilità del patrimonio della società FR s.r.l. al predetto riconducibile, ovvero circa le questioni accertate nel separato procedimento conclusosi con il decreto n. 177/2016. Ha, inoltre, affermato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, richiamando al riguardo le considerazioni svolte da Sez. 6, n. 44436 del 04/10/2022, Rv. 284151 - 02. 3 Considerato in diritto 1. I ricorsi sono infondati e devono pertanto essere rigettati. 2. L'istituto della ricusazione costituisce lo strumento con cui l'ordinamento processuale intende assicurare alle parti la possibilità di estromettere dal processo il giudice che versa in una situazione che possa pregiudicare la sua terzietà e imparzialità, così da assicurare l'osservanza del principio costituzionale del giusto processo sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost. L'art. 37 cod. proc. pen. prevede tassativamente le cause che possono determinare una situazione di connpromissione della terzietà e dell'imparzialità del giudice, dando luogo ad una disciplina in cui i casi di ricusazione sono predefiniti, sicché non possono né essere ampliati né essere applicati in via analogica (cfr. Sez. 6, ord. n. 20865 del 13/5/2016, Pigionanti, Rv. 266943, in motivazione). Le cause di ricusazione, a differenza delle cause di incompatibilità, esigono l'apprezzamento della situazione di pregiudizio con una valutazione da compiersi in concreto, in quanto il giudice della ricusazione deve procedere ad una valutazione caso per caso, che tenga conto dello specifico contenuto dell'atto compiuto dal giudice ricusato, ai fini di verificarne la possibile incidenza sull'imparzialità del medesimo (Sez. U, n. 25951 del 24/02/2022, Lapelosa, Rv. 283350 - 01; Sez. 6, n. 3853 del 11/04/2002, dep. 2003, Arnone, Rv. 224055 - 01). La Corte costituzionale, con la sentenza n. 283 del 2000, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 cod. proc. pen., nella parte in cui non riconosce alle parti la facoltà di ricusare il giudice che in un diverso procedimento, anche non penale, abbia espresso una valutazione di merito sullo stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto. Attraverso tale pronuncia additiva, il Giudice delle leggi ha esteso l'area di applicazione dell'istituto della ricusazione, volto a garantire l'imparzialità del giudice, a situazioni in precedenza non previste, ma tuttavia capaci di effetti pregiudicanti per l'imparzialità del giudice. Per quanto attiene ai criteri secondo cui riconoscere l'attività pregiudicante, la medesima pronuncia, richiamando la precedente giurisprudenza costituzionale, ha precisato che non è sufficiente «che il giudice abbia in precedenza avuto mera cognizione dei fatti di causa, raccolto prove, ovvero si sia espresso solo incidentalmente e occasionalmente su particolari aspetti della vicenda processuale sottoposta al suo giudizio». Ha altresì affermato che l'effetto pregiudicante non può essere limitato ai soli casi in cui la valutazione di merito sia contenuta in una sentenza, in quanto il giudice può esprimersi nella forma del decreto, come nella ipotesi del procedimento di prevenzione, ovvero nelle altre forme eventualmente 4 previste dal diverso procedimento in cui sia intervenuta la valutazione pregiudicante. La funzione "pregiudicata" va individuata in una decisione attinente alla responsabilità penale, essendo necessario, perché si verifichi un pregiudizio per l'imparzialità, che il giudice sia chiamato ad esprimere una valutazione di merito collegata alla decisione finale della causa. La Consulta ha inoltre evidenziato come le cause di astensione-ricusazione che si sostanzino in manifestazioni di un convincimento espresso in altro procedimento, «non sono idonee ad essere tipicizzate preventivamente dal legislatore in quanto la loro stessa natura impone che sia il giudice, nell'ambito della cornice generale delineata dalla legge, ad accertare in concreto e caso per caso l'effetto pregiudicante per l'imparzialità». 3. Tali principi sono stati ritenuti pienamente applicabili anche al giudizio di prevenzione. Le Sezioni unite di questa Corte hanno invero affermato che, attesa la natura giurisdizionale di tale procedimento e la sua incidenza su diritti di rilievo costituzionale, che impone l'osservanza delle garanzie del giusto processo, tra le quali rilievo primario va riconosciuto all'imparzialità del giudice, ad esso è applicabile il motivo di ricusazione previsto dall'art. 37, comma 1, cod. proc. pen. - come risultante a seguito dell'intervento additivo effettuato dalla Corte costituzionale con sent. n. 283 del 2000 - nel caso in cui il giudice abbia, in precedenza, espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale (Sez. U, n. 25951 del 24/02/2022, Lapelosa, Rv. 283350 - 01). In tal caso - ha precisato la Corte - è compito del giudice quello di «verificare, caso per caso, se le eventuali valutazioni dì merito compiute sulla responsabilità penale siano o meno idonee a determinare un effetto pregiudicante nel diverso procedimento, finendo per incidere sulla imparzialità del giudizio». Ai fini della verifica dell'esistenza di una situazione pregiudicante, è dunque necessario accertare se nel precedente provvedimento, che si assume pregiudicante, il giudice abbia operato valutazioni di merito in ordine alla medesima posizione soggettiva oggetto del procedimento successivo. Tale accertamento deve essere effettuato non solo attraverso un raffronto fra le imputazioni, «ma anche e innanzi tutto esaminando le affermazioni, con rilievo decisorio, fatte dal giudice ricusato negli atti del giudizio dedotto come pre- giudicante», essendo necessario stabilire se nella motivazione della relativa sentenza siano state espresse «valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del soggetto sottoposto a giudizio che siano idonee a costituire una concreta manifestazione della situazione di oggettiva prevenzione in cui è venuto a trovarsi 5 il medesimo giudicante rispetto al nuovo giudizio che egli è chiamato a rendere» (Sez. 1, n. 32004 del 30/10/2020, Fazzalari, non massimata). 4. Nel caso in esame, la Corte d'appello di Reggio Calabria, nel rigettare l'istanza di ricusazione presentata dai ricorrenti, si è attenuta a tali criteri, evidenziando che le condotte oggetto di valutazione nel decreto n. 25/23 impugnato avanti al collegio presieduto dalla dott. Campagna sono nuove e successive rispetto alla misura di prevenzione di cui al precedente provvedimento asseritamente pregiudicante, il decreto n. 117/16, di cui è stata relatrice la stessa magistrata. Il giudizio nell'ambito del quale è stato emesso il suddetto decreto n. 25/23 non attiene alla valutazione di pericolosità sociale di IN, ovvero al carattere illecito del relativo patrimonio, né alla riconducibilità al proposto della società FR srl e al suo inserimento nel contesto 'ndranghetistico, che invece hanno costituito oggetto del precedente decreto n. 117/16. Il giudizio pendente avanti alla Corte d'appello ha invece ad oggetto la condotta successiva e distinta consistente nella emissione di venti assegni circolari dell'importo complessivo di 200.000 euro sul conto corrente della società FR in favore della PR, nel periodo in cui detta società era sottoposta a sequestro di prevenzione, nonché le anomale modalità di successiva negoziazione di tali titoli. Emerge, dunque, chiaramente la diversità dell'ambito della valutazione cui è chiamato il collegio presieduto dalla dott. Campagna, rispetto a quello del distinto procedimento nell'ambito del quale è stato disposto il sequestro della società FR, dovendosi al riguardo richiamare la precisazione svolta dalla Corte costituzionale della ridetta sentenza n. 283 del 2000, secondo la quale, ai fini della individuazione dell'attività "pregiudicante", non è sufficiente che il giudice abbia in precedenza avuto mera cognizione dei fatti di causa, raccolto prove, ovvero si sia espresso solo incidentalmente e occasionalmente su particolari aspetti della vicenda processuale sottoposta al suo giudizio. 5. Tali argomentazioni rendono, altresì, ragione della manifesta infondatezza della questione di costituzionalità prospettata dal ricorso di PR, non costituendo la pregressa valutazione operata dal medesimo magistrato sull'origine del bene oggetto della confisca una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto, che sia idonea a costituire una situazione di prevenzione rispetto al nuovo giudizio che egli è chiamato ad operare. 6. Al rigetto dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 6
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, nella camera di consiglio dell'Il novembre 2024