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Articolo 5 della Legge 10 agosto 1950, n. 876
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Legge 10 agosto 1950, n. 876
Articolo 5 della Legge 10 agosto 1950, n. 876
Versione
14 novembre 1950
Art. 5.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 14 novembre 1950
Vedi fonte istituzionale
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