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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 9170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9170 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. 21778 /2025 all'udienza del 23/09/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. MARINI PAOLO, Pec: Parte_1
, giusta procura in calce al ricorso;
Email_1
RICORRENTE E in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dal CP_1 funzionario Avv. LAURINO DAVIDE - Pec t, in forza di Email_2 delega rilasciata dal Direttore della Filiale Metropolitana di Roma. CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento ratei
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/06/2025 il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir accogliere le presenti conclusioni: “All'Ill.mo Tribunale di Roma, in qualità di Giudice del Lavoro, affinché, assunti i provvedimenti di rito, disponga: La comparizione personale delle parti per la discussione e decisione della causa;
Il riconoscimento ai ratei maturati e maturandi dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.18/80, con decorrenza da gennaio 2024 (come indicato nel decreto di omologa e nella perizia medico legale) o da quello accertato in corso di causa;
La condanna dell'ente competente al pagamento dei ratei relativi maturati e maturandi con decorrenza di legge, oltre interessi dalle singole scadenze fino al soddisfo;
La condanna, in ogni caso, dell'ente competente al pagamento delle spese di lite, comprese le competenze e gli onorari (oltre IVA e CPA) da distrarsi”. A sostegno della propria domanda deduceva che a seguito dell'accertamento tecnico preventivo veniva riconosciuto sussistente il requisito ex art. 1 L. 18/80 dal gennaio 2024; che il decreto di CP_ CP_ omologa veniva notificato all' in data 12.11.2024 e in data 15.11.2024 veniva trasmesso all' il modello Ap70, ma, nonostante ciò, la prestazione non veniva liquidata. Concludeva come sopra. CP_ Si costituiva l' che richiedeva un rinvio dell'udienza al fine di completare l'istruttoria e procedere alla liquidazione della prestazione rivendicata;
dichiarare l'intervenuta cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. All'udienza del 23.09.2025 la parte resistente dichiarava di aver liquidato la prestazione richiesta, come da comunicazione del 09/07/2025, con decorrenza dalla data prevista in omologa;
parte ricorrente aderiva alla richiesta di cessata materia, con condanna alle spese;
il Giudice disponeva in conformità. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse ad CP_ agire dell'istante, per avere l' liquidato l'importo dovuto in data luglio 2025 con la decorrenza accertata in sede di omologa e pagato ad agosto 2025, come dichiarato in udienza dal procuratore di parte ricorrente.
Considerato che
il pagamento è intervenuto ad agosto 2025, oltre 120 giorni dalla notifica dell'omologa e della documentazione amministrativa, costringendo la parte ad adire le vie legali, si condanna l' alla rifusione delle spese processuali a favore di parte ricorrente, che liquida in CP_1 dispositivo tenuto conto della natura della controversia comportante la valutazione di questioni fattuali e giuridiche di limitata complessità.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese processuali in euro 854,00 da attribuire al procuratore CP_1 antistatario.
Roma, 23.09.2025. Il giudice
Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il Processo – dott. Lorenzo Maria Gatta
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. 21778 /2025 all'udienza del 23/09/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. MARINI PAOLO, Pec: Parte_1
, giusta procura in calce al ricorso;
Email_1
RICORRENTE E in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dal CP_1 funzionario Avv. LAURINO DAVIDE - Pec t, in forza di Email_2 delega rilasciata dal Direttore della Filiale Metropolitana di Roma. CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento ratei
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/06/2025 il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir accogliere le presenti conclusioni: “All'Ill.mo Tribunale di Roma, in qualità di Giudice del Lavoro, affinché, assunti i provvedimenti di rito, disponga: La comparizione personale delle parti per la discussione e decisione della causa;
Il riconoscimento ai ratei maturati e maturandi dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.18/80, con decorrenza da gennaio 2024 (come indicato nel decreto di omologa e nella perizia medico legale) o da quello accertato in corso di causa;
La condanna dell'ente competente al pagamento dei ratei relativi maturati e maturandi con decorrenza di legge, oltre interessi dalle singole scadenze fino al soddisfo;
La condanna, in ogni caso, dell'ente competente al pagamento delle spese di lite, comprese le competenze e gli onorari (oltre IVA e CPA) da distrarsi”. A sostegno della propria domanda deduceva che a seguito dell'accertamento tecnico preventivo veniva riconosciuto sussistente il requisito ex art. 1 L. 18/80 dal gennaio 2024; che il decreto di CP_ CP_ omologa veniva notificato all' in data 12.11.2024 e in data 15.11.2024 veniva trasmesso all' il modello Ap70, ma, nonostante ciò, la prestazione non veniva liquidata. Concludeva come sopra. CP_ Si costituiva l' che richiedeva un rinvio dell'udienza al fine di completare l'istruttoria e procedere alla liquidazione della prestazione rivendicata;
dichiarare l'intervenuta cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. All'udienza del 23.09.2025 la parte resistente dichiarava di aver liquidato la prestazione richiesta, come da comunicazione del 09/07/2025, con decorrenza dalla data prevista in omologa;
parte ricorrente aderiva alla richiesta di cessata materia, con condanna alle spese;
il Giudice disponeva in conformità. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse ad CP_ agire dell'istante, per avere l' liquidato l'importo dovuto in data luglio 2025 con la decorrenza accertata in sede di omologa e pagato ad agosto 2025, come dichiarato in udienza dal procuratore di parte ricorrente.
Considerato che
il pagamento è intervenuto ad agosto 2025, oltre 120 giorni dalla notifica dell'omologa e della documentazione amministrativa, costringendo la parte ad adire le vie legali, si condanna l' alla rifusione delle spese processuali a favore di parte ricorrente, che liquida in CP_1 dispositivo tenuto conto della natura della controversia comportante la valutazione di questioni fattuali e giuridiche di limitata complessità.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese processuali in euro 854,00 da attribuire al procuratore CP_1 antistatario.
Roma, 23.09.2025. Il giudice
Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il Processo – dott. Lorenzo Maria Gatta