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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/02/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del G.O.P. dott. Silvio La Rana, ha pronunziato, in data odierna, a seguito trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa segnata al n. 2898/2020 RG riservata per la decisione senza termini all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 16/01/2025,
tra
(c.f. ), rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Ferrentino Raffaelina ed elett.te domiciliati come in atti, ATTORE
contro
(c.f. ), con sede legale in Roma, Viale Controparte_1 P.IVA_1
Europa 190, rappresentata e difesa dall' avv. Michela Poto ed elett.te domiciliata come in atti, CONVENUTA
nonchè
in persona del legale rapp.te p.t. con sede Controparte_2 in Via Goito n.4 -00185- ROMA (c.f. ) e P.IVA_2 [...]
, in persona del p.t. con sede in Via XX Controparte_3 CP_4
Settembre n.97 -ROMA (c.f. ), rappresentati e difesi ex lege P.IVA_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno (c.f. ) presso cui P.IVA_4 domiciliano in Salerno al Corso V. Emanuele n.58 come in atti, CONVENUTI
e
(c.f. ), nella persona del legale rapp.te p.t., Prof. CP_5 P.IVA_5
Avv. Vincenzo Sanasi D'Arpe, con sede legale in Roma alla Via Yser 14, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sorrentino ed elett.te domiciliata come in atti, CHIAMATA IN CAUSA
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per
Pagina 1 l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n°
69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Cass. N° 22409/06).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio.
Ciò premesso, si rileva innanzi tutto che nella fattispecie in esame, il codice nel titolo quarto del libro primo, tratta dell'esercizio dell'azione, ma non determina il concetto d'azione, né fornisce la nozione della domanda alla quale fa riferimento.
La norma contenuta nell'art.99 c.p.c. dispone che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente”.
Tale disposizione si collega all'altra contenuta nell'art.2907, 1° comma c.c. secondo cui: “alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte”.
Le condizioni dell'azione devono essere accertate dal giudice d'ufficio, indipendentemente dal comportamento processuale del convenuto, che può, come fatto nella presente lite, non contestare la verità di certi fatti allegati da parte degli attori a fondamento della domanda.
Quello che importa tener presente è che l'art.115 c.p.c. pone il divieto dell'utilizzazione del sapere privato del giudice e della ricerca d'ufficio della verità oltre il "thema decidendum" ed il "thema probandum".
Il giudice, deve giudicare secundum alligata et probata.
Pagina 2 Dall'esame della documentazione allegata da parte attorea sembra proprio che esista in capo alla stessa un diritto sostanziale e che lo stesso appartenga a coloro i quali hanno chiesto la tutela.
Nel caso che ci occupa, parte attorea ex art.2697 c.c. ha dimostrato e fornito la prova della sussistenza delle relative circostanze di fatto indicate nella citazione.
La domanda attorea quindi, si palesa fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente, si ritiene sussistente la legittimazione delle parti in giudizio, avendo parte attrice depositato (cfr. produzione di parte attrice), a sostegno della propria legittimazione ad agire, copia dei buoni fruttiferi postali emessi a proprio favore da . CP_1
La legittimazione passiva, peraltro non contestata, risulta in atti dalla documentazione depositata da parte convenuta.
Sussiste quindi la titolarità della legittimazione ad agire e di quella a contraddire.
Ciò, sulla scorta della documentazione in atti e delle risultanze processuali.
Dall'istruttoria è risultato comprovato che in favore di parte attrice, in due diverse date ovvero 27.04.2007 e 10/05/2008 siano stati emessi dei buoni fruttiferi postali per un importo complessivo di € 9.500,00, buoni delle serie 18T e 1G8.
Va rimarcato che sui predetti titoli non veniva indicata la data di scadenza e tantomeno la data di prescrizione e pertanto, considerato che ai sensi dell'art. 2935 c.c. in combinato disposto con il D.M. Tesoro 19.12.2000 il quale all'art. 8 ha stabilito che “i diritti dei titolari dei Buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi ai sensi dell'art. 2946 c.c.”, per i titoli della serie
18T emessi il 27.04.2007 della durata di 18 mesi la naturale scadenza per la rimborsabilità era quella del 27.10.2008 con prescrizione al 27.10.2018, mentre per il titoli di cui alla serie 1G8 emessi il 10.05.2008 della durata di mesi 18, la naturale scadenza per la rimborsabilità era quella del 10.11.2009 con prescrizione del diritto al 10.11.2019.
Tenuto conto che agli atti di causa, risulta depositata (all.3 produzione attorea) nota di richiesta di rimborso ed interruttiva dei termini prescrizionali indirizzata a
, nota richiamata anche nell'atto di citazione con indicazione del CP_1 numero della raccomandata A.R. 150109919963 spedita il 21.05.2015 e ricevuta da in data 27.05.2015, il termine di prescrizione risulta validamente CP_1 interrotto e decorre nuovamente dalla data dell'interruzione.
Pagina 3 Nel caso di specie, quindi, dall'istruttoria espletata è emerso il diritto dell'attore ad ottenere, nei limiti di cui infra, il riconoscimento delle proprie spettanze solo in ordine al rimborso dei titoli e degli interessi legali maturati dalla domanda al soddisfo, nel mente va rigettata la richiesta di risarcimento danni in quanto non provata.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
L'accoglimento solo in parte della domanda attorea giustificano la compensazione delle spese legali tra le parti.
P. Q. M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica e nella persona del
G.O.P. dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Sig. , ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così Parte_1 provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda, nel senso di cui in motivazione, e per l'effetto condanna la convenuta , al pagamento in favore Controparte_1 dell'attore della somma di € 9.500,00 oltre interessi legali dalla domanda e fino al soddisfo effettivo.
2. Compensa tra tutte le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore il 18/02/2025.
Il Giudice Onorario
(dott. Silvio La Rana)
Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del G.O.P. dott. Silvio La Rana, ha pronunziato, in data odierna, a seguito trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa segnata al n. 2898/2020 RG riservata per la decisione senza termini all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 16/01/2025,
tra
(c.f. ), rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Ferrentino Raffaelina ed elett.te domiciliati come in atti, ATTORE
contro
(c.f. ), con sede legale in Roma, Viale Controparte_1 P.IVA_1
Europa 190, rappresentata e difesa dall' avv. Michela Poto ed elett.te domiciliata come in atti, CONVENUTA
nonchè
in persona del legale rapp.te p.t. con sede Controparte_2 in Via Goito n.4 -00185- ROMA (c.f. ) e P.IVA_2 [...]
, in persona del p.t. con sede in Via XX Controparte_3 CP_4
Settembre n.97 -ROMA (c.f. ), rappresentati e difesi ex lege P.IVA_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno (c.f. ) presso cui P.IVA_4 domiciliano in Salerno al Corso V. Emanuele n.58 come in atti, CONVENUTI
e
(c.f. ), nella persona del legale rapp.te p.t., Prof. CP_5 P.IVA_5
Avv. Vincenzo Sanasi D'Arpe, con sede legale in Roma alla Via Yser 14, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sorrentino ed elett.te domiciliata come in atti, CHIAMATA IN CAUSA
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per
Pagina 1 l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n°
69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Cass. N° 22409/06).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio.
Ciò premesso, si rileva innanzi tutto che nella fattispecie in esame, il codice nel titolo quarto del libro primo, tratta dell'esercizio dell'azione, ma non determina il concetto d'azione, né fornisce la nozione della domanda alla quale fa riferimento.
La norma contenuta nell'art.99 c.p.c. dispone che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente”.
Tale disposizione si collega all'altra contenuta nell'art.2907, 1° comma c.c. secondo cui: “alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte”.
Le condizioni dell'azione devono essere accertate dal giudice d'ufficio, indipendentemente dal comportamento processuale del convenuto, che può, come fatto nella presente lite, non contestare la verità di certi fatti allegati da parte degli attori a fondamento della domanda.
Quello che importa tener presente è che l'art.115 c.p.c. pone il divieto dell'utilizzazione del sapere privato del giudice e della ricerca d'ufficio della verità oltre il "thema decidendum" ed il "thema probandum".
Il giudice, deve giudicare secundum alligata et probata.
Pagina 2 Dall'esame della documentazione allegata da parte attorea sembra proprio che esista in capo alla stessa un diritto sostanziale e che lo stesso appartenga a coloro i quali hanno chiesto la tutela.
Nel caso che ci occupa, parte attorea ex art.2697 c.c. ha dimostrato e fornito la prova della sussistenza delle relative circostanze di fatto indicate nella citazione.
La domanda attorea quindi, si palesa fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente, si ritiene sussistente la legittimazione delle parti in giudizio, avendo parte attrice depositato (cfr. produzione di parte attrice), a sostegno della propria legittimazione ad agire, copia dei buoni fruttiferi postali emessi a proprio favore da . CP_1
La legittimazione passiva, peraltro non contestata, risulta in atti dalla documentazione depositata da parte convenuta.
Sussiste quindi la titolarità della legittimazione ad agire e di quella a contraddire.
Ciò, sulla scorta della documentazione in atti e delle risultanze processuali.
Dall'istruttoria è risultato comprovato che in favore di parte attrice, in due diverse date ovvero 27.04.2007 e 10/05/2008 siano stati emessi dei buoni fruttiferi postali per un importo complessivo di € 9.500,00, buoni delle serie 18T e 1G8.
Va rimarcato che sui predetti titoli non veniva indicata la data di scadenza e tantomeno la data di prescrizione e pertanto, considerato che ai sensi dell'art. 2935 c.c. in combinato disposto con il D.M. Tesoro 19.12.2000 il quale all'art. 8 ha stabilito che “i diritti dei titolari dei Buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi ai sensi dell'art. 2946 c.c.”, per i titoli della serie
18T emessi il 27.04.2007 della durata di 18 mesi la naturale scadenza per la rimborsabilità era quella del 27.10.2008 con prescrizione al 27.10.2018, mentre per il titoli di cui alla serie 1G8 emessi il 10.05.2008 della durata di mesi 18, la naturale scadenza per la rimborsabilità era quella del 10.11.2009 con prescrizione del diritto al 10.11.2019.
Tenuto conto che agli atti di causa, risulta depositata (all.3 produzione attorea) nota di richiesta di rimborso ed interruttiva dei termini prescrizionali indirizzata a
, nota richiamata anche nell'atto di citazione con indicazione del CP_1 numero della raccomandata A.R. 150109919963 spedita il 21.05.2015 e ricevuta da in data 27.05.2015, il termine di prescrizione risulta validamente CP_1 interrotto e decorre nuovamente dalla data dell'interruzione.
Pagina 3 Nel caso di specie, quindi, dall'istruttoria espletata è emerso il diritto dell'attore ad ottenere, nei limiti di cui infra, il riconoscimento delle proprie spettanze solo in ordine al rimborso dei titoli e degli interessi legali maturati dalla domanda al soddisfo, nel mente va rigettata la richiesta di risarcimento danni in quanto non provata.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
L'accoglimento solo in parte della domanda attorea giustificano la compensazione delle spese legali tra le parti.
P. Q. M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica e nella persona del
G.O.P. dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Sig. , ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così Parte_1 provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda, nel senso di cui in motivazione, e per l'effetto condanna la convenuta , al pagamento in favore Controparte_1 dell'attore della somma di € 9.500,00 oltre interessi legali dalla domanda e fino al soddisfo effettivo.
2. Compensa tra tutte le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore il 18/02/2025.
Il Giudice Onorario
(dott. Silvio La Rana)
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