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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 22/09/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 680/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Russo Presidente Relatore dott. Rinaldo D'Alonzo Giudice dott. Stefania Vacca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 680/2024 avente ad oggetto: mantenimento di figli maggiorenni tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TIZIANA Parte_1 C.F._1 SANTORO, domiciliato presso l'indirizzo PEC del difensore avv. TIZIANA SANTORO
RICORRENTE e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALVATORE Controparte_1 C.F._2 PILONE, elettivamente domiciliato in VIA CONSOLE MINUCIO N. 54, 86035 LARINO, presso il difensore avv. SALVATORE PILONE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “a) in via principale, accertare e dichiarare che il signor ha diritto Parte_1 al versamento in proprio favore della somma complessiva e sino ad oggi maturata pari ad € 12.888,21 e
b) pertanto condannare il signor al pagamento, in favore di parte ricorrente, della Controparte_1 complessiva somma di € 12.888,21, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per le causali di cui in narrativa o alla diversa somma che verrà determinata nel corso del processo,
c) inoltre accertare e dichiarare che il signor ha diritto alla corresponsione in Parte_1 proprio favore dell'assegno di mantenimento dal giorno 28 febbraio 2020 e
d) per l'effetto disporre e condannare il resistente al versamento dell'assegno di mantenimento pari ad
€ 252,71 in favore del figlio maggiorenne e non ancora economicamente autosufficiente
pagina 1 di 4 ed in ogni caso
e) condannare parte resistente al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
Per il convenuto: “a) In via principale rigettare la domanda perché nulla, infondata ed improcedibile per quanto spiegato in narrativa;
b) In via subordinata dichiarare che il sig. non ha diritto all'assegno di Parte_1 mantenimento perché maggiorenne e perché la causa della non autosufficienza economica è direttamente collegata al proprio comportamento colposo, inconcludente e negligente;
c) Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di questo grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato l'8/10/2024, ha proposto nei confronti del padre Parte_1 CP_1 domanda di condanna al pagamento dei ratei mensili dell'assegno di mantenimento maturati
[...] dalla data in cui egli ha raggiunto la maggiore età fino alla data del ricorso, quantificati nella somma di
€ 12.888,21 oltre accessori, e di attribuzione, per il periodo successivo, dell'assegno medesimo, quantificato nella misura di Euro 252,71 mensili.
Radicatosi il contraddittorio, l'intimato si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto della domanda.
Con ordinanza del 9/09/2025, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2.
La domanda è manifestamente infondata e deve essere rigettata.
Riguardo alle somme che si assumono maturate fino alla data di presentazione del ricorso introduttivo di questo giudizio, giova premettere, in adesione ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr.: Cass. civ., Sez. VI, 16/09/2022, n. 27308; Cass. civ., Sez. I, 12/11/2021, n. 34100; Cass. civ., Sez. I, 11/11/2013, n. 25300), che “in tema di mantenimento da parte del genitore separato
o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda” e che “giammai, dunque, potrebbe disporsi il versamento diretto in favore del figlio in mancanza della domanda del medesimo, cioè dell'avente diritto”.
Ciò posto, se si ritiene, conformemente a quanto sostenuto in alcune pronunce di merito, che il figlio maggiorenne sia legittimato “ad agire in esecuzione della sentenza che obbliga il genitore non adempiente circa il mantenimento a pagare i contributi arretrati” (così Trib. Como, Sez. II, 14/03/2023, n. 288), la domanda sarebbe, in parte qua, manifestamente inammissibile per violazione del divieto di bis in idem. Viceversa, se si aderisce all'opposta tesi, sostenuta da Cass. civ., Sez. I, 21/06/2002, n. 9067 e che questo collegio condivide, secondo la quale il figlio maggiorenne non può azionare il titolo esecutivo formatosi a favore di uno dei genitori contro l'altro, trattandosi di res inter alios acta perché avente ad oggetto un diritto autonomo, pur se concorrente con quello del figlio, deve escludersi che quest'ultimo possa pretendere il pagamento, a titolo di mantenimento, di somme imputabili al periodo anteriore alla proposizione della domanda giudiziale. Difatti, se la domanda giudiziale necessaria affinché il figlio possa percepire direttamente nelle proprie mani dal genitore pagina 2 di 4 obbligato le somme necessarie al proprio mantenimento è la domanda introduttiva di un giudizio di cognizione, gli effetti di tale domanda non possono retroagire a periodi anteriori alla data di proposizione della stessa (principio generale desumibile dall'art. 445 c. c. in tema di obblighi alimentari: cfr.. Cass. civ., Sez. VI, 15/09/2014, n. 19382).
Relativamente al periodo successivo alla presentazione del ricorso, il Collegio osserva che sin dall'anno 2021 il ricorrente ha aperto due società commerciali e, precisamente, una società a responsabilità limitata di cui è amministratore unico, avente ad oggetto, come attività prevalente, il commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e autoveicoli leggeri, e una società in accomandita semplice di cui egli è socio accomandatario, avente ad oggetto, come attività prevalente, quella di disegnatori grafici di pagine web e che è stata posta in liquidazione dal 27/11/2024. Nel 2022, inoltre, il ricorrente aveva intrapreso anche un'attività d'impresa in forma individuale, cessata nel mese di novembre 2024 (cfr. visure camerali prodotte dal ricorrente il 22/01/2025). Dal processo verbale di constatazione della GdF di Larino del 29/06/2023 (cfr. produzione del convenuto del 9/01/2025) risulta che la prima delle due società costituite dal ricorrente (la ha conseguito ricavi Controparte_2 non dichiarati per € 32.670,15 nel 2021 ed € 9.311,48 nel 2022. Il ricorrente risulta, inoltre, essersi iscritto alla facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bologna nel 2022 e ad un corso di laurea in teologia nel 2023; non consta, tuttavia, che abbia sostenuto alcun esame.
Le circostanze emerse dagli atti di causa rivelano che il ricorrente, pur essendosi iscritto a due corsi di laurea, non ha coltivato gli studi universitari intrapresi (non risulta da lui sostenuto, infatti, alcun esame), avendo preferito dedicarsi ad una pluralità di attività imprenditoriali, del cui andamento reddituale, tuttavia, non ha fornito alcuna prova, non avendo prodotto bilanci o rendiconti e non avendo svolto, anzi, alcuna allegazione o difesa specifica sul punto. Di conseguenza, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, posto a carico del richiedente (cfr. Cass. civ., Sez. I, 15/03/2024, n. 7015), non è stato assolto dal ricorrente e ne determina la soccombenza anche sul capo di domanda relativo al riconoscimento dell'assegno di mantenimento per il periodo successivo alla presentazione del ricorso.
Le spese processuali prenotate e da prenotare a debito, anticipate e da anticipare a cura dell'Erario, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i minimi tabellari del terzo scaglione, trattandosi di causa non complessa il cui valore rientra nel suddetto scaglione, e con distrazione in favore dell'Erario, essendo stata ammessa la parte vittoriosa al Patrocinio a spese dello Stato. Il rimborso forfetario ex art. 2, 2° comma, del DM n. 55/2014, tenuto conto dell'assenza di complessità della causa, deve essere riconosciuto nella misura del 10%, in applicazione della norma di cui all'art. 13, comma 10, della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, in base alla quale alla fonte normativa secondaria è stata demandata solo la determinazione della misura massima del rimborso anzidetto. Non deve essere operata, peraltro, la decurtazione di cui all'art. 130 del DPR n. 115/2002, applicabile solo nel rapporto fra il difensore e l'Erario, dovendosi aderire all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. II, Ord., 11-9-2018, n. 22017, di cui si riporta di seguito la massima: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”). pagina 3 di 4
P. Q. M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato l'8/10/2024 da contro disattesa Parte_1 Controparte_1 ogni diversa richiesta o conclusione, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese processuali Parte_1 prenotate e da prenotare a debito, anticipate e da anticipare da parte dell'Erario, ivi inclusi i compensi del difensore che liquida in Euro 2.538,50, oltre rimborso ex art. 2, 2° comma del DM n. 55/2014 nella misura del 10% nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Larino, così deciso alla camera di consiglio del 15 settembre 2025
Il Presidente estensore
dott. Michele Russo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Russo Presidente Relatore dott. Rinaldo D'Alonzo Giudice dott. Stefania Vacca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 680/2024 avente ad oggetto: mantenimento di figli maggiorenni tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TIZIANA Parte_1 C.F._1 SANTORO, domiciliato presso l'indirizzo PEC del difensore avv. TIZIANA SANTORO
RICORRENTE e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALVATORE Controparte_1 C.F._2 PILONE, elettivamente domiciliato in VIA CONSOLE MINUCIO N. 54, 86035 LARINO, presso il difensore avv. SALVATORE PILONE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “a) in via principale, accertare e dichiarare che il signor ha diritto Parte_1 al versamento in proprio favore della somma complessiva e sino ad oggi maturata pari ad € 12.888,21 e
b) pertanto condannare il signor al pagamento, in favore di parte ricorrente, della Controparte_1 complessiva somma di € 12.888,21, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per le causali di cui in narrativa o alla diversa somma che verrà determinata nel corso del processo,
c) inoltre accertare e dichiarare che il signor ha diritto alla corresponsione in Parte_1 proprio favore dell'assegno di mantenimento dal giorno 28 febbraio 2020 e
d) per l'effetto disporre e condannare il resistente al versamento dell'assegno di mantenimento pari ad
€ 252,71 in favore del figlio maggiorenne e non ancora economicamente autosufficiente
pagina 1 di 4 ed in ogni caso
e) condannare parte resistente al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
Per il convenuto: “a) In via principale rigettare la domanda perché nulla, infondata ed improcedibile per quanto spiegato in narrativa;
b) In via subordinata dichiarare che il sig. non ha diritto all'assegno di Parte_1 mantenimento perché maggiorenne e perché la causa della non autosufficienza economica è direttamente collegata al proprio comportamento colposo, inconcludente e negligente;
c) Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di questo grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato l'8/10/2024, ha proposto nei confronti del padre Parte_1 CP_1 domanda di condanna al pagamento dei ratei mensili dell'assegno di mantenimento maturati
[...] dalla data in cui egli ha raggiunto la maggiore età fino alla data del ricorso, quantificati nella somma di
€ 12.888,21 oltre accessori, e di attribuzione, per il periodo successivo, dell'assegno medesimo, quantificato nella misura di Euro 252,71 mensili.
Radicatosi il contraddittorio, l'intimato si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto della domanda.
Con ordinanza del 9/09/2025, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2.
La domanda è manifestamente infondata e deve essere rigettata.
Riguardo alle somme che si assumono maturate fino alla data di presentazione del ricorso introduttivo di questo giudizio, giova premettere, in adesione ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr.: Cass. civ., Sez. VI, 16/09/2022, n. 27308; Cass. civ., Sez. I, 12/11/2021, n. 34100; Cass. civ., Sez. I, 11/11/2013, n. 25300), che “in tema di mantenimento da parte del genitore separato
o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda” e che “giammai, dunque, potrebbe disporsi il versamento diretto in favore del figlio in mancanza della domanda del medesimo, cioè dell'avente diritto”.
Ciò posto, se si ritiene, conformemente a quanto sostenuto in alcune pronunce di merito, che il figlio maggiorenne sia legittimato “ad agire in esecuzione della sentenza che obbliga il genitore non adempiente circa il mantenimento a pagare i contributi arretrati” (così Trib. Como, Sez. II, 14/03/2023, n. 288), la domanda sarebbe, in parte qua, manifestamente inammissibile per violazione del divieto di bis in idem. Viceversa, se si aderisce all'opposta tesi, sostenuta da Cass. civ., Sez. I, 21/06/2002, n. 9067 e che questo collegio condivide, secondo la quale il figlio maggiorenne non può azionare il titolo esecutivo formatosi a favore di uno dei genitori contro l'altro, trattandosi di res inter alios acta perché avente ad oggetto un diritto autonomo, pur se concorrente con quello del figlio, deve escludersi che quest'ultimo possa pretendere il pagamento, a titolo di mantenimento, di somme imputabili al periodo anteriore alla proposizione della domanda giudiziale. Difatti, se la domanda giudiziale necessaria affinché il figlio possa percepire direttamente nelle proprie mani dal genitore pagina 2 di 4 obbligato le somme necessarie al proprio mantenimento è la domanda introduttiva di un giudizio di cognizione, gli effetti di tale domanda non possono retroagire a periodi anteriori alla data di proposizione della stessa (principio generale desumibile dall'art. 445 c. c. in tema di obblighi alimentari: cfr.. Cass. civ., Sez. VI, 15/09/2014, n. 19382).
Relativamente al periodo successivo alla presentazione del ricorso, il Collegio osserva che sin dall'anno 2021 il ricorrente ha aperto due società commerciali e, precisamente, una società a responsabilità limitata di cui è amministratore unico, avente ad oggetto, come attività prevalente, il commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e autoveicoli leggeri, e una società in accomandita semplice di cui egli è socio accomandatario, avente ad oggetto, come attività prevalente, quella di disegnatori grafici di pagine web e che è stata posta in liquidazione dal 27/11/2024. Nel 2022, inoltre, il ricorrente aveva intrapreso anche un'attività d'impresa in forma individuale, cessata nel mese di novembre 2024 (cfr. visure camerali prodotte dal ricorrente il 22/01/2025). Dal processo verbale di constatazione della GdF di Larino del 29/06/2023 (cfr. produzione del convenuto del 9/01/2025) risulta che la prima delle due società costituite dal ricorrente (la ha conseguito ricavi Controparte_2 non dichiarati per € 32.670,15 nel 2021 ed € 9.311,48 nel 2022. Il ricorrente risulta, inoltre, essersi iscritto alla facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bologna nel 2022 e ad un corso di laurea in teologia nel 2023; non consta, tuttavia, che abbia sostenuto alcun esame.
Le circostanze emerse dagli atti di causa rivelano che il ricorrente, pur essendosi iscritto a due corsi di laurea, non ha coltivato gli studi universitari intrapresi (non risulta da lui sostenuto, infatti, alcun esame), avendo preferito dedicarsi ad una pluralità di attività imprenditoriali, del cui andamento reddituale, tuttavia, non ha fornito alcuna prova, non avendo prodotto bilanci o rendiconti e non avendo svolto, anzi, alcuna allegazione o difesa specifica sul punto. Di conseguenza, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, posto a carico del richiedente (cfr. Cass. civ., Sez. I, 15/03/2024, n. 7015), non è stato assolto dal ricorrente e ne determina la soccombenza anche sul capo di domanda relativo al riconoscimento dell'assegno di mantenimento per il periodo successivo alla presentazione del ricorso.
Le spese processuali prenotate e da prenotare a debito, anticipate e da anticipare a cura dell'Erario, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i minimi tabellari del terzo scaglione, trattandosi di causa non complessa il cui valore rientra nel suddetto scaglione, e con distrazione in favore dell'Erario, essendo stata ammessa la parte vittoriosa al Patrocinio a spese dello Stato. Il rimborso forfetario ex art. 2, 2° comma, del DM n. 55/2014, tenuto conto dell'assenza di complessità della causa, deve essere riconosciuto nella misura del 10%, in applicazione della norma di cui all'art. 13, comma 10, della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, in base alla quale alla fonte normativa secondaria è stata demandata solo la determinazione della misura massima del rimborso anzidetto. Non deve essere operata, peraltro, la decurtazione di cui all'art. 130 del DPR n. 115/2002, applicabile solo nel rapporto fra il difensore e l'Erario, dovendosi aderire all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. II, Ord., 11-9-2018, n. 22017, di cui si riporta di seguito la massima: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”). pagina 3 di 4
P. Q. M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato l'8/10/2024 da contro disattesa Parte_1 Controparte_1 ogni diversa richiesta o conclusione, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese processuali Parte_1 prenotate e da prenotare a debito, anticipate e da anticipare da parte dell'Erario, ivi inclusi i compensi del difensore che liquida in Euro 2.538,50, oltre rimborso ex art. 2, 2° comma del DM n. 55/2014 nella misura del 10% nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Larino, così deciso alla camera di consiglio del 15 settembre 2025
Il Presidente estensore
dott. Michele Russo
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