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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/12/2025, n. 3883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3883 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13194/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 13194/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONDUCCI JURI Parte_1 C.F._1 APPELLANTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLIVA Controparte_1 P.IVA_1 OSAHENRUWEN OBAZEE (C.F. ), contumace C.F._2
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia:
- Parte appellante, come in atto di citazione in appello, riportandosi quanto alle spese legali alla nota spese depositata;
1.
- parte , come da note conclusive del 18.9.25 (“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, Controparte_2 rigettare l'appello siccome inammissibile e infondato. Con richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. Con il favore delle spese.”).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale, con atto di citazione in appello, Parte_1
(d'ora innanzi per brevità anche solo ) e OS Obazee, al Controparte_2 CP_2 fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: <voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, in parziale riforma della sentenza impugnata n. 600/2024 del Giudice di Pace di Bologna, emessa e pubblicata il 27.02.2024: - in via principale: A. condannare l'odierno appellato al pagamento, in favore dell'odierna appellante, della ulteriore somma di € 1600; B. liquidare le spese della negoziazione assistita di € 612.83 sostenute dalla parte appellante dovute per il giudizio di primo grado secondo i parametri delle “Tabelle Parametri Forensi” di cui al D.M. 55/2014; C. Ricalcolare le spese legali relative al giudizio di primo grado sulla base dell'effettivo valore della lite e della somma tra quanto liquidato in primo grado e quanto liquidato in accoglimento delle precedenti domande. - in ogni caso: D. con vittoria di compensi
pagina 1 di 4 e spese del presente grado, oltre accessori di legge>>.
2. In particolare, parte appellante impugna la succitata sentenza del GdP di Bologna in quanto a) avrebbe indebitamente decurtato dagli importi dovuti euro 1.600,00 (applicando il principio della compensatio lucri cum damno, con riferimento all'indennizzo percepito dall'appellante a titolo di polizza infortuni) ritenendoli già stragiudizialmente corrisposti da all'odierno CP_2 appellante (oltre ai 2000,00 euro già incontestatamente versati al in virtù della polizza Pt_1 RCA del responsabile civile), nonostante quest'ultimo avesse dichiarato di non avere mai ricevuto tale somma e la prima non avesse mai provato (ma solo allegato) l'esborso predetto, inidonea essendo a tali fini una comunicazione depositata in atti sul punto, peraltro priva di causale;
b) non avrebbe liquidato a carico dei convenuti anche le spese di negoziazione assistita;
c) sarebbero da riparametrare, per l'effetto, le spese di lite da rifondere per tale grado e per il presente.
3. Si è tardivamente costituita rassegnando le seguenti conclusioni: <Voglia l'ill.mo CP_2
Tribunale adito, rigettare l'appello siccome inammissibile e infondato. Con richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. Con il favore delle spese>>.
4. Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 23.9.25, con conseguente concessione di termini ridotti ex art. 190 c.p.c. (in ragione del rito ratione temporis vigente) da parte del Giudice che ha, quindi, trattenuto la causa in decisione.
5. Parte appellata evidenzia ed eccepisce, quanto al primo motivo di impugnazione sopra riportato sub a), che <In sede di costituzione in primo grado, riferì e documentò che il signor CP_2 è titolare di polizza infortuni presso Unipolsai S.p.A. A seguito dell''incidente, è stato Pt_1 aperto il sinistro anche in relazione al contratto assicurativo contro gli infortuni (n. 0421800041871, cfr. doc. 4). L'infortunato è stato visitato dal perito della compagnia assicurativa dott. il quale ha effettuato una valutazione sia secondo i parametri r.c. auto Per_1 sia secondo i parametri della polizza infortuni (cfr. doc. 3). In adempimento del contratto assicurativo contro gli infortuni, la compagnia ha erogato la somma di euro 1.600,00 (cfr. docc. 4, 5 e 6). Tale somma deve essere detratta dal risarcimento richiesto dall'attore, posto che, in forza del principio della compensatio lucri cum damno, non è possibile cumulare le somme ricevute per lo stesso fatto dannoso a titolo risarcitorio e quelle ricevute a titolo di indennizzo in forza di contratto assicurativo contro gli infortuni. Ciò fu dedotto in sede di costituzione in giudizio. Il non ha mai contestato in giudizio né la documentazione Pt_1 prodotta (vedremo quale) né di avere mai ricevuto la predetta somma, né il titolo di tale pagamento. A verbale, non vi alcuna contestazione specifica sul punto. Pertanto, il motivo di appello è di per sé inammissibile, in quanto la contestazione in ordine al mancato pagamento è stata tardivamente formulata solo in sede di note conclusive d'udienza, in modo del tutto generico>>.
Parte appellante controeccepisce che <…non contesta la documentazione elencata nella comparsa di costituzione e risposta della controparte depositata in data 29.07.2025 (nello specifico, lettera di invio assegno del 28/8/2020; nell'estratto Casellario Centrale Infortuni da cui risulta l'esistenza dell'infortunio; la perizia medico-legale del dr. dott. la polizza Per_1 infortuni 0421800041871; la lettera Unipolsai del 24/9/2020 con la quale si comunica la liquidazione dell'indennizzo al e per esso all'infortunistica che assiste ancora oggi il Pt_1 Pt_1 stesso e la disposizione di pagamento euro 1600 a favore di ma ciò che si Parte_1 contesta unicamente è la prova della consegna dell'assegno e, quindi, la prova del suo incasso. La prova dell'avvenuta consegna del titolo, e, quindi, dell'effettivo incasso grava, infatti, sul debitore ( ). Non deve, del resto, dimenticarsi, che la stessa Corte di Controparte_1 Cassazione afferma che: “In caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, pagina 2 di 4 l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, “pro solvendo”; tuttavia, poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfezione, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una “probatio diabolica”, in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento” (cfr. Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ord. n. 33566/2021). Pertanto, il documento denominato “disposizione di pagamento euro 1600 a favore del sig. ”, certo, non Parte_1 prova l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria di euro 1600, tanto più che il predetto documento non è stato prodotto in questa sede, dato che la parte appellata si è limitata a fare un rimando alla comparsa di risposta di primo grado del 27.05.2022. In sostanza, in questa sede, la prova della consegna dell'assegno dall'importo di euro 1600 non emerge ma ciò che risulta è la sola lettera di comunicazione del 24.09.2020 che dispone il pagamento, quale prova che, come la difesa ha ampiamente dedotto nell'atto di citazione di appello, non determina una prova del versamento del predetto importo…>>.
Nelle memorie di replica, parte evidenzia che <Controparte confonde la contestazione CP_2 di un documento con la contestazione di un fatto. La comparente aveva dedotto il fatto di avere pagato (cfr. comparsa di primo grado) e a sostegno di tale assunto, aveva prodotto il doc.
5. Il pagamento della somma su polizza infortuni è una allegazione in fatto che l'appellante avrebbe dovuto contestare tempestivamente… >>.
L'odierno giudicante concorda con la tesi di parte alla luce della documentazione in atti CP_2 relativa agli scritti difensivi, verbali e documenti di primo grado. La contestazione effettuata nel verbale di prima udienza innanzi al GdP (completamente assente, poi, in quelli che lo hanno seguito, sino alla nomina del ctu) è, infatti, assolutamente generica. Inoltre, parte appellante non contesta neppure nel presente grado di avere stipulato la polizza infortuni de qua, nè il contenuto della documentazione depositata da parte relativa all'invio dell'assegno e CP_2 della liquidazione effettuata di euro 1.600,00 (né risulta provata alcuna denuncia di smarrimento o altro, dell'assegno che risulta inviato da . Il comportamento della parte appellante è
CP_2 rilevante non solo ex art. 115 c.p.c. in relazione al fatto storico del pagamento, - tempestivamente allegato da in primo grado sin dalla comparsa costitutiva e non
CP_2 tempestivamente e specificamente contestato nelle prime difese possibili da parte ma Pt_1 anche ex art. 116 c.p.c. in ragione della persistente mancata contestazione della sussistenza della polizza infortuni de qua, della sua attivazione, del contenuto della documentazione succitata (docc. 4, 5 e 6 di parte cit.) relativa alla liquidazione a suo favore di euro
CP_2 1.600,00; l'odierno giudicante ritiene, pertanto, il thema probandum estraneo al fatto storico del suddetto versamento e che, in ogni caso, dal comportamento complessivo processuale ed extraprocessuale, come risultante anche per tabulas, emerge sufficiente evidenza e prova logica di un simile pagamento a suo favore. (l'appellante neppure contesta di avere incaricato l'Avv. Palmieri di interagire stragiudizialmente con l'assicurazione appellata in merito agli importi di cui alla predetta documentazione docc. 4, 5 e 6 di parte cit.).
CP_2
6. Quanto al secondo motivo di doglianza di parte appellante, parte eccepisce che <…a CP_2 titolo di spese di assistenza stragiudiziale. …(il) Giudice ha riconosciuto la somma di €732,00
…a fronte di un danno liquidato in € 503,50 (la richiesta era di un danno biologico del 5/6%, riconosciuto dal C.T.U. nella misura dell'1,5%). Tale somma è idonea a comprendere le attività stragiudiziali compresa la fase di negoziazione assistita, per la quale si chiede un pagina 3 di 4 importo spropositato e incongruo, alla luce della modestissima e affatto complicata attività. In via di mero subordine, si chiede che l'importo sia liquidato ai minimi, tenuto conto che qualsiasi negoziazione sarebbe stata infruttuosa in ragione delle esorbitanti pretese avversarie che nel giudizio sono state per gran parte smentite…>>.
7. L'odierno giudicante, in mancanza di specifica contestazione dell'adeguatezza della liquidazione in relazione all'attività effettivamente svolta, considerato, dunque, che il valore della lite deve ritenersi alla luce di quanto sopra esposto, inferiore a euro 5.200,00, visto quanto riconosciuto come spettante all'attore, non ritiene che sussistano i presupposti per una diversa liquidazione delle spese di lite relative alla fase processuale di primo grado che il GdP ha stimato di effettuare, di fatto, come pari alla metà della somma dei compensi medi per le quattro fasi di giudizio ex DM 147/22; sussistono, invece, i presupposti per liquidare a favore di parte appellante i compensi medi previsti per la fase di attivazione della negoziazione assistita, pari a euro 284,00 (oltre iva e c.p.a. se ed in quanto dovuti, oltre al 15% per spese generali ex DM 55/14 ss.mm.), in ragione della mancata e giustificata adesione da parte di e tenuto conto CP_2 che il giudice di prime cure ha già liquidato euro 732,00 a favore dell'attore per spese stragiudiziali per lo studio di infortunistica di cui alla fattura dell'avv. Palmieri citata nell'odierno atto d'appello [ex art. 20 del succitato DM, quando si riferiscono ad attività ritenuta utile o indispensabile (come nel caso di negoziazione assistita o mediaconciliazione obbligatoria) devono essere liquidati compensi, nei limiti del loro pregio e rilevanza -nel caso in esame, invio di una missiva-, a favore della parte che risulta vittoriosa nel successivo processo].
8. Visto il solo parziale accoglimento dell'appello, sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio, mentre la richiesta condanna ex art. 96 c.p.c. non può essere accolta, in ragione dell'accoglimento, seppur solo, di un motivo di impugnazione.
Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 600/2024, condanna e OS Obazee, in solido tra loro, anche alla Controparte_2 rifusione delle spese di lite relative alla fase di attivazione della negoziazione assistita che liquida in euro 280,00 per compensi aggiuntivi rispetto a quelli liquidati in primo grado, oltre iva e c.p.a. se ed in quanto dovuti, oltre al 15% per spese generali ex DM 55/14 ss.mm.. rigetta l'appello quanto ai restanti motivi di impugnazione. Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.. Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Bologna, 26 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 13194/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONDUCCI JURI Parte_1 C.F._1 APPELLANTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLIVA Controparte_1 P.IVA_1 OSAHENRUWEN OBAZEE (C.F. ), contumace C.F._2
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia:
- Parte appellante, come in atto di citazione in appello, riportandosi quanto alle spese legali alla nota spese depositata;
1.
- parte , come da note conclusive del 18.9.25 (“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, Controparte_2 rigettare l'appello siccome inammissibile e infondato. Con richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. Con il favore delle spese.”).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale, con atto di citazione in appello, Parte_1
(d'ora innanzi per brevità anche solo ) e OS Obazee, al Controparte_2 CP_2 fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: <voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, in parziale riforma della sentenza impugnata n. 600/2024 del Giudice di Pace di Bologna, emessa e pubblicata il 27.02.2024: - in via principale: A. condannare l'odierno appellato al pagamento, in favore dell'odierna appellante, della ulteriore somma di € 1600; B. liquidare le spese della negoziazione assistita di € 612.83 sostenute dalla parte appellante dovute per il giudizio di primo grado secondo i parametri delle “Tabelle Parametri Forensi” di cui al D.M. 55/2014; C. Ricalcolare le spese legali relative al giudizio di primo grado sulla base dell'effettivo valore della lite e della somma tra quanto liquidato in primo grado e quanto liquidato in accoglimento delle precedenti domande. - in ogni caso: D. con vittoria di compensi
pagina 1 di 4 e spese del presente grado, oltre accessori di legge>>.
2. In particolare, parte appellante impugna la succitata sentenza del GdP di Bologna in quanto a) avrebbe indebitamente decurtato dagli importi dovuti euro 1.600,00 (applicando il principio della compensatio lucri cum damno, con riferimento all'indennizzo percepito dall'appellante a titolo di polizza infortuni) ritenendoli già stragiudizialmente corrisposti da all'odierno CP_2 appellante (oltre ai 2000,00 euro già incontestatamente versati al in virtù della polizza Pt_1 RCA del responsabile civile), nonostante quest'ultimo avesse dichiarato di non avere mai ricevuto tale somma e la prima non avesse mai provato (ma solo allegato) l'esborso predetto, inidonea essendo a tali fini una comunicazione depositata in atti sul punto, peraltro priva di causale;
b) non avrebbe liquidato a carico dei convenuti anche le spese di negoziazione assistita;
c) sarebbero da riparametrare, per l'effetto, le spese di lite da rifondere per tale grado e per il presente.
3. Si è tardivamente costituita rassegnando le seguenti conclusioni: <Voglia l'ill.mo CP_2
Tribunale adito, rigettare l'appello siccome inammissibile e infondato. Con richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. Con il favore delle spese>>.
4. Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 23.9.25, con conseguente concessione di termini ridotti ex art. 190 c.p.c. (in ragione del rito ratione temporis vigente) da parte del Giudice che ha, quindi, trattenuto la causa in decisione.
5. Parte appellata evidenzia ed eccepisce, quanto al primo motivo di impugnazione sopra riportato sub a), che <In sede di costituzione in primo grado, riferì e documentò che il signor CP_2 è titolare di polizza infortuni presso Unipolsai S.p.A. A seguito dell''incidente, è stato Pt_1 aperto il sinistro anche in relazione al contratto assicurativo contro gli infortuni (n. 0421800041871, cfr. doc. 4). L'infortunato è stato visitato dal perito della compagnia assicurativa dott. il quale ha effettuato una valutazione sia secondo i parametri r.c. auto Per_1 sia secondo i parametri della polizza infortuni (cfr. doc. 3). In adempimento del contratto assicurativo contro gli infortuni, la compagnia ha erogato la somma di euro 1.600,00 (cfr. docc. 4, 5 e 6). Tale somma deve essere detratta dal risarcimento richiesto dall'attore, posto che, in forza del principio della compensatio lucri cum damno, non è possibile cumulare le somme ricevute per lo stesso fatto dannoso a titolo risarcitorio e quelle ricevute a titolo di indennizzo in forza di contratto assicurativo contro gli infortuni. Ciò fu dedotto in sede di costituzione in giudizio. Il non ha mai contestato in giudizio né la documentazione Pt_1 prodotta (vedremo quale) né di avere mai ricevuto la predetta somma, né il titolo di tale pagamento. A verbale, non vi alcuna contestazione specifica sul punto. Pertanto, il motivo di appello è di per sé inammissibile, in quanto la contestazione in ordine al mancato pagamento è stata tardivamente formulata solo in sede di note conclusive d'udienza, in modo del tutto generico>>.
Parte appellante controeccepisce che <…non contesta la documentazione elencata nella comparsa di costituzione e risposta della controparte depositata in data 29.07.2025 (nello specifico, lettera di invio assegno del 28/8/2020; nell'estratto Casellario Centrale Infortuni da cui risulta l'esistenza dell'infortunio; la perizia medico-legale del dr. dott. la polizza Per_1 infortuni 0421800041871; la lettera Unipolsai del 24/9/2020 con la quale si comunica la liquidazione dell'indennizzo al e per esso all'infortunistica che assiste ancora oggi il Pt_1 Pt_1 stesso e la disposizione di pagamento euro 1600 a favore di ma ciò che si Parte_1 contesta unicamente è la prova della consegna dell'assegno e, quindi, la prova del suo incasso. La prova dell'avvenuta consegna del titolo, e, quindi, dell'effettivo incasso grava, infatti, sul debitore ( ). Non deve, del resto, dimenticarsi, che la stessa Corte di Controparte_1 Cassazione afferma che: “In caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, pagina 2 di 4 l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, “pro solvendo”; tuttavia, poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfezione, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una “probatio diabolica”, in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento” (cfr. Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ord. n. 33566/2021). Pertanto, il documento denominato “disposizione di pagamento euro 1600 a favore del sig. ”, certo, non Parte_1 prova l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria di euro 1600, tanto più che il predetto documento non è stato prodotto in questa sede, dato che la parte appellata si è limitata a fare un rimando alla comparsa di risposta di primo grado del 27.05.2022. In sostanza, in questa sede, la prova della consegna dell'assegno dall'importo di euro 1600 non emerge ma ciò che risulta è la sola lettera di comunicazione del 24.09.2020 che dispone il pagamento, quale prova che, come la difesa ha ampiamente dedotto nell'atto di citazione di appello, non determina una prova del versamento del predetto importo…>>.
Nelle memorie di replica, parte evidenzia che <Controparte confonde la contestazione CP_2 di un documento con la contestazione di un fatto. La comparente aveva dedotto il fatto di avere pagato (cfr. comparsa di primo grado) e a sostegno di tale assunto, aveva prodotto il doc.
5. Il pagamento della somma su polizza infortuni è una allegazione in fatto che l'appellante avrebbe dovuto contestare tempestivamente… >>.
L'odierno giudicante concorda con la tesi di parte alla luce della documentazione in atti CP_2 relativa agli scritti difensivi, verbali e documenti di primo grado. La contestazione effettuata nel verbale di prima udienza innanzi al GdP (completamente assente, poi, in quelli che lo hanno seguito, sino alla nomina del ctu) è, infatti, assolutamente generica. Inoltre, parte appellante non contesta neppure nel presente grado di avere stipulato la polizza infortuni de qua, nè il contenuto della documentazione depositata da parte relativa all'invio dell'assegno e CP_2 della liquidazione effettuata di euro 1.600,00 (né risulta provata alcuna denuncia di smarrimento o altro, dell'assegno che risulta inviato da . Il comportamento della parte appellante è
CP_2 rilevante non solo ex art. 115 c.p.c. in relazione al fatto storico del pagamento, - tempestivamente allegato da in primo grado sin dalla comparsa costitutiva e non
CP_2 tempestivamente e specificamente contestato nelle prime difese possibili da parte ma Pt_1 anche ex art. 116 c.p.c. in ragione della persistente mancata contestazione della sussistenza della polizza infortuni de qua, della sua attivazione, del contenuto della documentazione succitata (docc. 4, 5 e 6 di parte cit.) relativa alla liquidazione a suo favore di euro
CP_2 1.600,00; l'odierno giudicante ritiene, pertanto, il thema probandum estraneo al fatto storico del suddetto versamento e che, in ogni caso, dal comportamento complessivo processuale ed extraprocessuale, come risultante anche per tabulas, emerge sufficiente evidenza e prova logica di un simile pagamento a suo favore. (l'appellante neppure contesta di avere incaricato l'Avv. Palmieri di interagire stragiudizialmente con l'assicurazione appellata in merito agli importi di cui alla predetta documentazione docc. 4, 5 e 6 di parte cit.).
CP_2
6. Quanto al secondo motivo di doglianza di parte appellante, parte eccepisce che <…a CP_2 titolo di spese di assistenza stragiudiziale. …(il) Giudice ha riconosciuto la somma di €732,00
…a fronte di un danno liquidato in € 503,50 (la richiesta era di un danno biologico del 5/6%, riconosciuto dal C.T.U. nella misura dell'1,5%). Tale somma è idonea a comprendere le attività stragiudiziali compresa la fase di negoziazione assistita, per la quale si chiede un pagina 3 di 4 importo spropositato e incongruo, alla luce della modestissima e affatto complicata attività. In via di mero subordine, si chiede che l'importo sia liquidato ai minimi, tenuto conto che qualsiasi negoziazione sarebbe stata infruttuosa in ragione delle esorbitanti pretese avversarie che nel giudizio sono state per gran parte smentite…>>.
7. L'odierno giudicante, in mancanza di specifica contestazione dell'adeguatezza della liquidazione in relazione all'attività effettivamente svolta, considerato, dunque, che il valore della lite deve ritenersi alla luce di quanto sopra esposto, inferiore a euro 5.200,00, visto quanto riconosciuto come spettante all'attore, non ritiene che sussistano i presupposti per una diversa liquidazione delle spese di lite relative alla fase processuale di primo grado che il GdP ha stimato di effettuare, di fatto, come pari alla metà della somma dei compensi medi per le quattro fasi di giudizio ex DM 147/22; sussistono, invece, i presupposti per liquidare a favore di parte appellante i compensi medi previsti per la fase di attivazione della negoziazione assistita, pari a euro 284,00 (oltre iva e c.p.a. se ed in quanto dovuti, oltre al 15% per spese generali ex DM 55/14 ss.mm.), in ragione della mancata e giustificata adesione da parte di e tenuto conto CP_2 che il giudice di prime cure ha già liquidato euro 732,00 a favore dell'attore per spese stragiudiziali per lo studio di infortunistica di cui alla fattura dell'avv. Palmieri citata nell'odierno atto d'appello [ex art. 20 del succitato DM, quando si riferiscono ad attività ritenuta utile o indispensabile (come nel caso di negoziazione assistita o mediaconciliazione obbligatoria) devono essere liquidati compensi, nei limiti del loro pregio e rilevanza -nel caso in esame, invio di una missiva-, a favore della parte che risulta vittoriosa nel successivo processo].
8. Visto il solo parziale accoglimento dell'appello, sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio, mentre la richiesta condanna ex art. 96 c.p.c. non può essere accolta, in ragione dell'accoglimento, seppur solo, di un motivo di impugnazione.
Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 600/2024, condanna e OS Obazee, in solido tra loro, anche alla Controparte_2 rifusione delle spese di lite relative alla fase di attivazione della negoziazione assistita che liquida in euro 280,00 per compensi aggiuntivi rispetto a quelli liquidati in primo grado, oltre iva e c.p.a. se ed in quanto dovuti, oltre al 15% per spese generali ex DM 55/14 ss.mm.. rigetta l'appello quanto ai restanti motivi di impugnazione. Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.. Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Bologna, 26 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
pagina 4 di 4