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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 26/11/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1082 /2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 1 - LI IC IV
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Pellecchia Presidente Estensore dott. ssa Sandra Moselli Giudice dott. ssa Emanuela Gallo Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1082/2022 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RI AN presso il quale è elettivamente domiciliata
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. BELLOMO MICHELANGELO presso cui è elettivamente domiciliato
- RESISTENTE – NONCHE' P.M. presso il Tribunale di Trani
- INTERVENTORE EX LEGE - CONCLUSIONI: come in atti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4/3/2022 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il Sig. il Controparte_1
giorno 12/07/2007 in IZ (trascritto nel Registro dello Stato Civile de l Comune di
IZ (BA) dell'anno 2007, al n. 48, Parte II, Serie A), nonché l'adozione dei provvedimenti consequenziali, ovvero:
“ … b) confermare, previa verifica della capacità genitoriale del ma rito, l'affidamento congiunto delle due figlie minori, e con collocazione fissa del le stesse presso la madre e diritto/dovere Per_1 Per_2 del padre di visitarle e/o tenerle con sé secondo specifici periodi a determinarsi, compatibilmente con gli
pagina 1 di 5 impegni scolastici ed e xtrascolastici delle due bambine e, comunque, salvo il necessario coordinamento
e preavviso;
c) riformare, nella sostanza, i provvedimenti di natura economica previsti in sede di separazione consensuale e, per l'effetto, porre a carico del Sig. un assegno nella misura Controparte_1 di € 500,00 mensili, ovvero di altro importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, da rivalutarsi annualmente ed automaticamente in base agli indici ST , a titolo di concorso del padre nel mantenimento delle due figlie minorenni conviventi con la madre ( euro 25 0 ,00 per ognuna;
porre, altresì, a carico del resiste nte il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche previamente comunicate, nonché delle altre di diversa natura previamente concordate dai coniugi;
d) emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile e/o necessario, connesso e preordinato alla chiesta pronuncia;
e) con vittoria di spese ed onorari di giudizio. “.
Il resistente si costituiva con comparsa depositata il giorno 1/6/2022, aderendo alla sola domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e chiedendo di:
“ 1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario segnato al numero, Anno 2007, Parte II Serie A. presso il Comune di IZ celebratosi tra la Sig.ra
[...] ed il Sig. Pt_1 CP_1
2. Confermare le statuizioni economiche e riguardo la prole di cui all'accordo di separazione tra le parti.
3. Con vittoria di spese “.
In data 11/4/2025, le parti a mezzo dei rispettivi procuratori depositavano accordo di divorzio sottoscritto in data 3/3/2025 chiedendone l'integrale recepimento.
All'udienza del 20/11/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti ribadivano tale volontà e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trani nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, giusta decreto di omologa reso e depositato in Cancelleria in data 13.04.2021 emesso dal Tribunale di Trani,
pagina 2 di 5 tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Quanto alle statuizioni accessorie, relative ai rapporti tra le parti, i ricorrenti, evidenziando che dalla loro unione nascevano 2 figlie , nata a [...] il Per_1
18/09/2008 e nata a [...] il [...], hanno chiesto la ratifica delle Per_2
condizioni di cui all'accordo del 3/3/2025 che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U., Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del
07/11/2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme inderogabili e imperative, il
Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
La domanda congiunta, come trasformata, dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra le parti.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp.att. c.p.c.
Trattandosi di procedura su domanda congiunta, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni e con le integrazioni riportate in parte motiva, la cessazione degli effetti civili la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra e il giorno 12/07/2007 in IZ Parte_1 Controparte_1
(trascritto nel Registro dello Stato Civile de l Comune di IZ (BA) dell'anno 2007, al n. 48,
Parte II, Serie A);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IZ (BA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Trani nella camera di consiglio del 25/11/2025 pagina 3 di 5 IL PRESIDENTE Estensore
Dott. Francesco Pellecchia
pagina 4 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali. Milano, 26 novembre 2025 Il Giudice Relatore
Il Presidente dott. Francesco Pellecchia dott. Francesco Pellecchia
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 1 - LI IC IV
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Pellecchia Presidente Estensore dott. ssa Sandra Moselli Giudice dott. ssa Emanuela Gallo Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1082/2022 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RI AN presso il quale è elettivamente domiciliata
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. BELLOMO MICHELANGELO presso cui è elettivamente domiciliato
- RESISTENTE – NONCHE' P.M. presso il Tribunale di Trani
- INTERVENTORE EX LEGE - CONCLUSIONI: come in atti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4/3/2022 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il Sig. il Controparte_1
giorno 12/07/2007 in IZ (trascritto nel Registro dello Stato Civile de l Comune di
IZ (BA) dell'anno 2007, al n. 48, Parte II, Serie A), nonché l'adozione dei provvedimenti consequenziali, ovvero:
“ … b) confermare, previa verifica della capacità genitoriale del ma rito, l'affidamento congiunto delle due figlie minori, e con collocazione fissa del le stesse presso la madre e diritto/dovere Per_1 Per_2 del padre di visitarle e/o tenerle con sé secondo specifici periodi a determinarsi, compatibilmente con gli
pagina 1 di 5 impegni scolastici ed e xtrascolastici delle due bambine e, comunque, salvo il necessario coordinamento
e preavviso;
c) riformare, nella sostanza, i provvedimenti di natura economica previsti in sede di separazione consensuale e, per l'effetto, porre a carico del Sig. un assegno nella misura Controparte_1 di € 500,00 mensili, ovvero di altro importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, da rivalutarsi annualmente ed automaticamente in base agli indici ST , a titolo di concorso del padre nel mantenimento delle due figlie minorenni conviventi con la madre ( euro 25 0 ,00 per ognuna;
porre, altresì, a carico del resiste nte il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche previamente comunicate, nonché delle altre di diversa natura previamente concordate dai coniugi;
d) emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile e/o necessario, connesso e preordinato alla chiesta pronuncia;
e) con vittoria di spese ed onorari di giudizio. “.
Il resistente si costituiva con comparsa depositata il giorno 1/6/2022, aderendo alla sola domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e chiedendo di:
“ 1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario segnato al numero, Anno 2007, Parte II Serie A. presso il Comune di IZ celebratosi tra la Sig.ra
[...] ed il Sig. Pt_1 CP_1
2. Confermare le statuizioni economiche e riguardo la prole di cui all'accordo di separazione tra le parti.
3. Con vittoria di spese “.
In data 11/4/2025, le parti a mezzo dei rispettivi procuratori depositavano accordo di divorzio sottoscritto in data 3/3/2025 chiedendone l'integrale recepimento.
All'udienza del 20/11/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti ribadivano tale volontà e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trani nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, giusta decreto di omologa reso e depositato in Cancelleria in data 13.04.2021 emesso dal Tribunale di Trani,
pagina 2 di 5 tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Quanto alle statuizioni accessorie, relative ai rapporti tra le parti, i ricorrenti, evidenziando che dalla loro unione nascevano 2 figlie , nata a [...] il Per_1
18/09/2008 e nata a [...] il [...], hanno chiesto la ratifica delle Per_2
condizioni di cui all'accordo del 3/3/2025 che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U., Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del
07/11/2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme inderogabili e imperative, il
Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
La domanda congiunta, come trasformata, dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra le parti.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp.att. c.p.c.
Trattandosi di procedura su domanda congiunta, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni e con le integrazioni riportate in parte motiva, la cessazione degli effetti civili la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra e il giorno 12/07/2007 in IZ Parte_1 Controparte_1
(trascritto nel Registro dello Stato Civile de l Comune di IZ (BA) dell'anno 2007, al n. 48,
Parte II, Serie A);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IZ (BA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Trani nella camera di consiglio del 25/11/2025 pagina 3 di 5 IL PRESIDENTE Estensore
Dott. Francesco Pellecchia
pagina 4 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali. Milano, 26 novembre 2025 Il Giudice Relatore
Il Presidente dott. Francesco Pellecchia dott. Francesco Pellecchia
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