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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 28/11/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 415/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. R.G. 415/2025 avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23/07/1956, residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. CONSUELO PASQUAL ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore: Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Gorizia in via Carnia n. 1, rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall'Avv. ROBERTA RUSTIA ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore:
Email_2
RESISTENTE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
1 CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“
1. dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 14.09.1996, ordinando all'ufficiale di Stato Civile competente di procedere con l'annotazione della sentenza;
Per_ 2.revocare l'obbligo in capo al ricorrente di contribuire al mantenimento del figlio e di rifondere alla signora CP_1 le spese straordinarie, poiché quest'ultimo è divenuto medio tempore maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
3.i coniugi pattuiscono che il signor verserà alla signora la somma di € 20.000,00 a titolo di una tantum Pt_1 CP_1 ex art.5 l.898/70; detta somma verrà liquidata mediante bonifico bancario in un'unica soluzione alla signora CP_1 entro 7 giorni dalla notifica alle parti della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4.le parti dichiarano che, con l'esatto adempimento del punto che precede nulla è più dovuto a nessun titolo dall'una all'altra
e che nessun pregresso rapporto economico di dare/avere è tra di loro pendente;
5.spese di lite compensate tra le parti”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 13/06/2025 e 17/10/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) I ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Gorizia in data 14/09/1996 (reg.
Atti di Matrimonio, anno 1996, parte II, serie A, atto n. 70) e si sono separati con verbale in data
06/11/2013, omologato con decreto di 02/12/2013.
Dall'unione coniugale è nato il figlio il 24/04/1997. Persona_2
Con ricorso depositato il 09/06/2025, ha chiesto di pronunciarsi il divorzio Parte_1 alle condizioni ivi riportate. Nello specifico, il ricorrente ha domandato la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio, nulla a titolo di mantenimento della sig.ra alla luce della CP_1 reciproca autosufficienza economica e la rifusione delle spese di lite in caso di opposizione.
Il Presidente del Tribunale, previa assegnazione del fascicolo e designazione del Giudice relatore, ha assegnato alle parti i termini per la notifica del ricorso e la costituzione del convenuto, fissando altresì
l'udienza di prima comparizione.
Si è costituita in giudizio , la quale ha aderito alle richieste di controparte, ad CP_1 esclusione della parte relativa al suo mantenimento economico che, ad avviso della ricorrente, si poteva assolvere integralmente e definitivamente mediante il pagamento una tantum di una somma pari a
€20.000,00 in capo al sig. ed in suo favore. Pt_1
2 Nelle more del giudizio le parti sono addivenute al raggiungimento di un accordo congiunto.
Conseguentemente il Giudice, dato atto di tale evenienza, ha disposto la sostituzione di udienza con il deposito delle note scritte.
All'udienza del 22/10/2025, sostituita con il deposito delle note scritte, le parti hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate, rinunciando all'impugnazione dell'emananda sentenza.
È stato assicurato il contraddittorio con il PM mediante la comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Considerato l'atteggiamento processuale delle parti, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 14/09/1996 in Gorizia con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gorizia (Reg. Atti di
Matrimonio, anno 1996, parte II, serie A, atto n. 70), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 27/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Stefano Bergonzi Dott. Riccardo Merluzzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. R.G. 415/2025 avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23/07/1956, residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. CONSUELO PASQUAL ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore: Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Gorizia in via Carnia n. 1, rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall'Avv. ROBERTA RUSTIA ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore:
Email_2
RESISTENTE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
1 CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“
1. dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 14.09.1996, ordinando all'ufficiale di Stato Civile competente di procedere con l'annotazione della sentenza;
Per_ 2.revocare l'obbligo in capo al ricorrente di contribuire al mantenimento del figlio e di rifondere alla signora CP_1 le spese straordinarie, poiché quest'ultimo è divenuto medio tempore maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
3.i coniugi pattuiscono che il signor verserà alla signora la somma di € 20.000,00 a titolo di una tantum Pt_1 CP_1 ex art.5 l.898/70; detta somma verrà liquidata mediante bonifico bancario in un'unica soluzione alla signora CP_1 entro 7 giorni dalla notifica alle parti della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4.le parti dichiarano che, con l'esatto adempimento del punto che precede nulla è più dovuto a nessun titolo dall'una all'altra
e che nessun pregresso rapporto economico di dare/avere è tra di loro pendente;
5.spese di lite compensate tra le parti”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 13/06/2025 e 17/10/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) I ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Gorizia in data 14/09/1996 (reg.
Atti di Matrimonio, anno 1996, parte II, serie A, atto n. 70) e si sono separati con verbale in data
06/11/2013, omologato con decreto di 02/12/2013.
Dall'unione coniugale è nato il figlio il 24/04/1997. Persona_2
Con ricorso depositato il 09/06/2025, ha chiesto di pronunciarsi il divorzio Parte_1 alle condizioni ivi riportate. Nello specifico, il ricorrente ha domandato la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio, nulla a titolo di mantenimento della sig.ra alla luce della CP_1 reciproca autosufficienza economica e la rifusione delle spese di lite in caso di opposizione.
Il Presidente del Tribunale, previa assegnazione del fascicolo e designazione del Giudice relatore, ha assegnato alle parti i termini per la notifica del ricorso e la costituzione del convenuto, fissando altresì
l'udienza di prima comparizione.
Si è costituita in giudizio , la quale ha aderito alle richieste di controparte, ad CP_1 esclusione della parte relativa al suo mantenimento economico che, ad avviso della ricorrente, si poteva assolvere integralmente e definitivamente mediante il pagamento una tantum di una somma pari a
€20.000,00 in capo al sig. ed in suo favore. Pt_1
2 Nelle more del giudizio le parti sono addivenute al raggiungimento di un accordo congiunto.
Conseguentemente il Giudice, dato atto di tale evenienza, ha disposto la sostituzione di udienza con il deposito delle note scritte.
All'udienza del 22/10/2025, sostituita con il deposito delle note scritte, le parti hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate, rinunciando all'impugnazione dell'emananda sentenza.
È stato assicurato il contraddittorio con il PM mediante la comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Considerato l'atteggiamento processuale delle parti, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 14/09/1996 in Gorizia con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gorizia (Reg. Atti di
Matrimonio, anno 1996, parte II, serie A, atto n. 70), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 27/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Stefano Bergonzi Dott. Riccardo Merluzzi
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