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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/06/2025, n. 2996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2996 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22510/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con il patrocinio dell'avv. Parte_1
STEFANO PODESTÀ, elettivamente domiciliato in Genova, via C.R. Ceccardi n. 2/10, presso lo studio dell'avv. Podestà;
ATTORE contro
e con il patrocinio dell'avv. VINCENZO SINISI e CP_1 CP_2 dell'avv. ANNAMARIA SCULLI, elettivamente domiciliati in Roma, via Paolo Mercuri n. 8, presso lo studio dei difensori;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Rigettata ogni contraria tesi, eccezione, ed istanza (anche istruttoria), ivi compresa l'avversa richiesta di risarcimento degli asseriti danni ex art. 96 c.p.c., in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in atti,
previo rigetto dell'avversa eccezione preliminare di asserita incompetenza territoriale di codesto Ill.mo
Tribunale a favore del Tribunale di Cassino,
I. nel merito:
pagina 1 di 7
1. accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti del Parte_1
ex art. 2901 cod. civ., e/o come meglio, del seguente atto di disposizione
[...] patrimoniale:
atto di donazione, del 03/12/2020, a Ministero Dott. Notaio in Pontecorvo, N. 266 Persona_1
Rep. – N. 234 Racc., con il quale il ha, per l'appunto, donato al di lui figlio, CP_1
la quota di 1/2, del diritto di proprietà sui seguenti immobili, siti nel Comune di CP_2
Cassino (FR), e precisamente:
- fabbricato indipendente ad uso abitativo, alla via Sferracavalli n. 7, disposto sui piani terra, primo e secondo, con annessa corte, composto da:
-- appartamento ad uso abitativo, posto al piano terra, della consistenza catastale di n. 4,5 (quattro e cinque centesimi) vani;
a confine con corte comune a tre lati, subalterni 4 e 5 ad un lato, salvo altri;
-- appartamento ad uso abitativo, posto al primo piano, con accesso da scala interna e con annessa soffitta al secondo piano, della consistenza catastale di n. 5,5 (cinque virgola cinque) vani;
a confine con distacchi su corte comune a tre lati, distacco sui subalterni 4 e 5 ad un lato, salvo altri;
-- locale ad uso rimessa, posto al piano terra, della consistenza catastale di mq. 22 (ventidue); a confine con corte comune a tre lati e subalterno 2 ad un lato;
-- locale ad uso rimessa, posto al piano terra, della consistenza catastale di mq. 7 (sette); a confine con corte comune a tre lati e subalterno 2 ad un lato, salvo altri;
il tutto è insistente su sottostante e circostante terreno esteso, tra coperto e scoperto, are 6 (sei) e centiare 98 (novantotto) e confina con strada, fossato, società "GROIM - S.R.L." con sede in Cassino, salvo altri.
Il tutto risulta censito al Catasto Fabbricati di Cassino, con i seguenti dati:
- Foglio 19, Particella 373, Sub 2, Zona Censuaria 1, Categoria A/4, Classe 6, Consistenza vani 4,5,
Superficie Catastale mq. 98, escluse le aree scoperte mq. 96, Rendita Euro 348,61, indirizzo: Via
Sferracavallo Snc, piano T, classamento e rendita proposti (D.M. 701/94);
- Foglio 19, Particella 373, Sub 3, Zona Censuaria 1, Categoria A/4, Classe 6, Consistenza vani 5,5,
Superficie Catastale mq. 145, escluse le aree scoperte mq. 143, Rendita Euro 426,08, indirizzo: Via
Sferracavallo Snc, piano T-1-2, classamento e rendita proposti (D.M. 701/94);
- Foglio 19, Particella 373, Sub 4, Zona Censuaria 1, Categoria C/6, Classe10, Consistenza mq. 22,
Superficie Catastale mq. 26, Rendita Euro 192,02, indirizzo: Via Sferracavallo Snc, piano T, classamento e rendita proposti (D.M. 701/94);
- Foglio 19, Particella 373, Sub 5, Zona Censuaria 1, Categoria C/6, Classe10, Consistenza mq. 7,
Superficie Catastale mq. 9, Rendita Euro 61,10, indirizzo: Via Sferracavallo Snc, piano T, classamento
e rendita proposti (D.M. 701/94).
pagina 2 di 7 La corte è riportata in catasto fabbricati al Foglio 19, Particella 373, Sub 1, indirizzo: Via
Sferracavallo Snc, piano T (bene comune non censibile). Valore Euro 61.525,00
(sessantunomilacinquecentoventicinque e zerocentesimi);
2. per l'effetto di quanto sopra, condannare i convenuti alla rifusione delle spese, diritti ed onorari anche non ripetibili, nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., a favore del predetto Fallimento attore;
II. in via istruttoria: si insiste nell'istanza, come formulata nella seconda memoria istruttoria del 17/04/2024, di prova orale per testi, (…);
III. in ogni caso:
1. ordinare alla Conservatoria competente, l'annotazione e/o la trascrizione della emananda sentenza con manleva da ogni responsabilità;
2. con vittoria di spese”.
Per parte convenuta:
“In via preliminare, in rito, dichiarare inammissibile la produzione documentale effettuata da parte avversa in data 15 febbraio 2024.
In via preliminare, dichiarare la propria incompetenza per territorio, indicando come competente il
Tribunale di Cassino per tutti i motivi esposti in narrativa.
In ogni caso, nel merito, rigettare la domanda perché infondata, per i motivi sopra indicati.
Con condanna alla rifusione delle spese di lite, nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 15 novembre 2022, il Parte_1 conveniva in giudizio e per ottenere la revocatoria ordinaria ex artt. CP_1 CP_2
2901 e ss. c.c. della donazione realizzata con atto del 3 dicembre 2020 innanzi al notaio
[...] di Pontecorvo, con la quale il primo aveva donato al secondo ½ della proprietà di diversi Per_1 immobili siti in Cassino (FR).
All'udienza del 14 aprile 2023, la Giudice disponeva la rinnovazione della notifica, non essendo stati garantiti i termini a comparire e non essendosi costituiti i convenuti.
In data 25 novembre 2023 si costituivano i convenuti, eccependo l'incompetenza per territorio, nonché
l'infondatezza nel merito delle pretese attoree.
All'esito delle memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., si rinviava all'udienza del 24 febbraio 2025, così da attendere il deposito della sentenza penale circa i fatti che vedevano quale coimputato CP_1 nel reato di associazione a delinquere allo scopo di commettere delitti in materia fiscale e fallimentare.
pagina 3 di 7 Atteso il deposito della sentenza penale, la causa veniva trattenuta a decisione, previo scambio delle difese conclusive.
2. Parte attrice propone l'azione revocatoria ordinaria, ex art. 2901 c.c., della donazione compiuta da in favore del figlio sulla base del presupposto che CP_1 CP_2 CP_1 fosse imputato in un procedimento penale per il reato di associazione a delinquere allo scopo di commettere delitti in materia fiscale e fallimentare. I crediti derivanti dalla responsabilità per tali fatti ascritti a avrebbero comportato la necessità, da parte del , di tutelare la garanzia CP_1 Parte_1 patrimoniale chiedendo la revoca della donazione.
In particolare, secondo il fallimento, sarebbero presenti tutti i requisiti per fondare l'accoglimento dell'azione revocatoria, sussistendo: la responsabilità professionale del convenuto, rilevante anche penalmente;
la gratuità dell'atto di disposizione patrimoniale, con conseguente irrilevanza dell'elemento soggettivo del donatario – comunque figlio del donante, e quindi da ritenersi a conoscenza della scientia fraudis; la necessità di tutelare la garanzia, dato che l'immobile di cui il convenuto si era spogliato era l'unico in suo possesso.
2.1. I convenuti contestano in primis la competenza del Tribunale di Torino, affermando che sarebbe invece territorialmente competente il Tribunale di Cassino. Questo in virtù sia dell'art. 18 c.p.c., dato che i convenuti risiedono in Cassino, sia dell'art. 20 c.p.c., dato che l'atto di disposizione patrimoniale è avvenuto nel Comune di Pontecorvo, ove è stato rogato l'atto di donazione.
Tale ricostruzione è contestata dall'attore, che afferma la competenza ai sensi dell'art. 20 c.p.c., ossia nel luogo ov'è sorta l'obbligazione: l'obbligazione che fonda la domanda sarebbe infatti sorta nel luogo ove sono avvenute le condotte che hanno portato alla responsabilità risarcitoria, vale a dire in Volvera
(TO), sede del In particolare, cita il “consolidato orientamento della giurisprudenza di Parte_1 legittimità, oltreché di merito, in virtù del quale la competenza territoriale in tema di azione revocatoria ordinaria deve essere determinata con riferimento all'obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia di un negozio che si reputa fraudolento, non già con riferimento all'atto impugnato (cfr., tra le tante, Cass. n. 15441/2002; Cass. n. 7377/1993; cfr., in giurisprudenza di merito,
Tribunale Crotone sez. I, 13/09/2023, n. 633)”.
2.2. Nel merito, i convenuti contestano la fondatezza delle pretese attoree, atteso che la domanda si fonda su una vicenda penale che ha però visto l'assoluzione di quindi con la totale assenza CP_1 del credito che deve fondare l'interesse all'azione revocatoria ordinaria.
Anche questa ricostruzione è contestata dall'attore, che afferma che “in tema di azione revocatoria a tutela di un credito risarcitorio derivante da reato, per il cui esperimento è sufficiente l'esistenza di una ragione o aspettativa di credito scaturente dai fatti già posti a fondamento del procedimento penale,
l'estinzione del reato non determina l'estinzione della pretesa risarcitoria ad esso correlata, atteso che quei medesimi fatti continuano a rilevare sul piano civilistico (cfr., tra le tante, Cassazione civile, sez.
III, 15/02/2023, n. 4668)”. Viene inoltre menzionata l'autonomia del giudizio civile, nel quale il giudice può autonomamente accertare, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale. pagina 4 di 7 3. L'ordine logico della trattazione impone di analizzare previamente l'eccezione di incompetenza formulata dai convenuti. Sul punto, non appare condivisibile quanto da questi sostenuto, giacché, in tema di azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., è ben possibile introdurre l'azione davanti al giudice del foro facoltativo ex art. 20 c.p.c., ossia presso il giudice del luogo dov'è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio.
Il luogo di insorgenza dell'obbligazione nell'azione revocatoria non va individuato nel luogo ove è stata effettuata la condotta spoliativa, ma nel luogo in cui è sorto il diritto di credito che viene minacciato da tale condotta. Questa interpretazione risulta ormai costante nella giurisprudenza, avendo trovato applicazione sia in pronunce più risalenti, come Cass. civ. n. 15441/2002 e n. 7377/1993, citate dall'attore, sia dalla più recente Cass. civ. ord. n. 1594/2020. In queste pronunce si afferma che “la revocatoria trae 'giustificazione' da una obbligazione rimasta inadempiuta con la conseguenza che la competenza per territorio si deve determinare avendo a riferimento proprio il rapporto obbligatorio che giustifica la revocatoria, e dunque con i criteri propri delle cause in materia di obbligazioni, che non consistono nell'esclusivo criterio della residenza o del domicilio del convenuto, ma altresì nel luogo di pagamento dell'obbligazione” (o, nel caso di specie, nel luogo ove l'obbligazione è sorta).
Pertanto, dovendosi far riferimento al luogo ove sarebbe sorto il diritto di credito affermato dall'attore, è corretto individuare il luogo di insorgenza dell'obbligazione in Volvera (TO), ove operava la società di consulenza fallita, e quindi radicare la competenza innanzi al Tribunale di Torino, con conseguente rigetto dell'eccezione di incompetenza formulata dai convenuti.
4. Nel merito, è indubbio che per l'ammissione dell'azione revocatoria sia necessario che sussistano i requisiti della stessa, ossia l'atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore, l'eventus damni della diminuzione della capacità patrimoniale del debitore e la scientia fraudis. Tuttavia, ancora prima, occorre che sussista un credito meritevole di tutela, dato che la legge prevede l'esperibilità dell'azione revocatoria solo da parte del creditore nei confronti del suo debitore.
Nel caso di specie, risulta evidente che non sia stata fornita prova della sussistenza di un credito del nei confronti di Parte_1 CP_1
In sede di atto di citazione l'attore si è limitato ad indicare quali crediti ”le ragioni di credito del
odierno esponente, rivenienti dalla sopra vista di lui qualità di partecipante ad Parte_1 associazione a delinquere in ordine, segnatamente, a fattispecie di bancarotta fraudolenta, di cui all'art. 16 L.F.” senza specificazione alcuna.
Sarebbe dunque valsa a provare il credito un'eventuale condanna penale, ma il procedimento che vedeva imputato del reato di associazione a delinquere si è concluso con l'assoluzione dello CP_1 stesso per la fattispecie ex art. 416 c.p. e con la dichiarazione della prescrizione per gli altri reati minori contestatigli. Non sono neanche state accolte le domande civili del , costituitosi parte civile, Parte_1 nei confronti di CP_1
Il non ha poi adempiuto altrimenti al proprio onere probatorio, omettendo di fornire la prova Parte_1 del credito con altri mezzi rispetto alla sentenza penale. Non rivestono infatti nessun valore le pagina 5 di 7 dichiarazioni rese nel procedimento penale dal P.M. e dai testi ivi ascoltati, nonché gli ulteriori verbali delle udienze penali prodotti, giacché sono state citate in modo estemporaneo e decontestualizzato e, comunque, raccolte in un procedimento che si è concluso con l'assoluzione del convenuto. Tanto meno vale a provare il credito, o anche solo l'aspettativa dello stesso, il fatto che il si sia costituito Parte_1 parte civile, atteso che le relative domande sono state rigettate con l'assoluzione dell'imputato. Anche il sequestro conservativo ammesso dal dott. non fornisce alcuna prova circa la sussistenza di CP_3 un credito del verso atteso che non vi è alcun sequestro disposto nei suoi confronti Parte_1 CP_1
a favore del . Non sono poi ammissibili le prove orali richieste con la seconda memoria, in Parte_1 quanto vertenti su circostanze strettamente documentali.
La difesa del menziona diversi precedenti giurisprudenziali che ammettono il ricorso Parte_1 all'azione revocatoria per tutelare il credito meramente eventuale. Per esempio, da ultimo, si cita Cass. Civ. n. n. 25331/2023, che afferma che “Anche il credito eventuale – in veste di credito litigioso, condizionato e/o contenzioso - è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore legittimato ad agire in revocatoria”.
Tuttavia, si tratta di precedenti citati in modo improprio, in quanto sono pronunce che escludono semplicemente la sussistenza di un rapporto pregiudiziale fra il procedimento che accerta il credito
(penale o civile che sia) e il procedimento sulla revocatoria: permane però la necessità che si dia, se non la piena prova, quantomeno il fumus boni juris sull'effettiva esistenza del credito tutelare. Appare infatti ben chiaro a quali abusi si presterebbe l'istituto ex art. 2901 c.c., laddove fosse consentito di ricorrervi semplicemente allegando di essere creditori.
L'attore non ha allegato in modo compiuto il suo credito, limitandosi al richiamo del giudizio penale, e non ha fornito alcun elemento per poter ritenere l'effettiva sussistenza del credito e quindi delle condizioni per l'esperimento dell'azione revocatoria, né d'altronde nel periodo intercorso tra la pronuncia di assoluzione penale e la pronuncia di questa sentenza risulta che abbia instaurato alcun procedimento civile volto ad accertare eventuali crediti.
Pertanto, la domanda va rigettata nel merito.
5. Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico di parte attrice. Dato il valore della causa (indeterminato, stante la mancata prova del credito vantato) e la sua scarsa complessità, nonché dato che non è stata svolta attività istruttoria, vengono liquidate in € 4.872,55, oltre accessori.
Non sussistono invece i requisiti per una condanna del alla responsabilità aggravata di cui Parte_1 all'art. 96 c.p.c., atteso che il giudizio per l'azione revocatoria è stato introdotto in pendenza del procedimento penale e quindi in una fase in cui la sussistenza di un credito da tutelare era plausibile.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 6 di 7 rigetta la domanda di revoca dell'atto di donazione del 03 dicembre 2020, a Dott. CP_4 [...]
Notaio in Pontecorvo, N. 266 Rep. – N. 234 Racc., con il quale ha, per Per_1 CP_1
l'appunto, donato al di lui figlio, la quota di 1/2, del diritto di proprietà sui seguenti CP_2 immobili, siti nel Comune di Cassino (FR);
condanna il alla rifusione delle spese di lite Parte_1 sostenute da e che si liquidano in € 4.872,55 per compensi, oltre IVA, CPA e CP_1 CP_2 spese generali nella misura del 15%.
Torino, 18 giugno 2025.
La Giudice
dott. Chiara Comune
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con il patrocinio dell'avv. Parte_1
STEFANO PODESTÀ, elettivamente domiciliato in Genova, via C.R. Ceccardi n. 2/10, presso lo studio dell'avv. Podestà;
ATTORE contro
e con il patrocinio dell'avv. VINCENZO SINISI e CP_1 CP_2 dell'avv. ANNAMARIA SCULLI, elettivamente domiciliati in Roma, via Paolo Mercuri n. 8, presso lo studio dei difensori;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Rigettata ogni contraria tesi, eccezione, ed istanza (anche istruttoria), ivi compresa l'avversa richiesta di risarcimento degli asseriti danni ex art. 96 c.p.c., in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in atti,
previo rigetto dell'avversa eccezione preliminare di asserita incompetenza territoriale di codesto Ill.mo
Tribunale a favore del Tribunale di Cassino,
I. nel merito:
pagina 1 di 7
1. accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti del Parte_1
ex art. 2901 cod. civ., e/o come meglio, del seguente atto di disposizione
[...] patrimoniale:
atto di donazione, del 03/12/2020, a Ministero Dott. Notaio in Pontecorvo, N. 266 Persona_1
Rep. – N. 234 Racc., con il quale il ha, per l'appunto, donato al di lui figlio, CP_1
la quota di 1/2, del diritto di proprietà sui seguenti immobili, siti nel Comune di CP_2
Cassino (FR), e precisamente:
- fabbricato indipendente ad uso abitativo, alla via Sferracavalli n. 7, disposto sui piani terra, primo e secondo, con annessa corte, composto da:
-- appartamento ad uso abitativo, posto al piano terra, della consistenza catastale di n. 4,5 (quattro e cinque centesimi) vani;
a confine con corte comune a tre lati, subalterni 4 e 5 ad un lato, salvo altri;
-- appartamento ad uso abitativo, posto al primo piano, con accesso da scala interna e con annessa soffitta al secondo piano, della consistenza catastale di n. 5,5 (cinque virgola cinque) vani;
a confine con distacchi su corte comune a tre lati, distacco sui subalterni 4 e 5 ad un lato, salvo altri;
-- locale ad uso rimessa, posto al piano terra, della consistenza catastale di mq. 22 (ventidue); a confine con corte comune a tre lati e subalterno 2 ad un lato;
-- locale ad uso rimessa, posto al piano terra, della consistenza catastale di mq. 7 (sette); a confine con corte comune a tre lati e subalterno 2 ad un lato, salvo altri;
il tutto è insistente su sottostante e circostante terreno esteso, tra coperto e scoperto, are 6 (sei) e centiare 98 (novantotto) e confina con strada, fossato, società "GROIM - S.R.L." con sede in Cassino, salvo altri.
Il tutto risulta censito al Catasto Fabbricati di Cassino, con i seguenti dati:
- Foglio 19, Particella 373, Sub 2, Zona Censuaria 1, Categoria A/4, Classe 6, Consistenza vani 4,5,
Superficie Catastale mq. 98, escluse le aree scoperte mq. 96, Rendita Euro 348,61, indirizzo: Via
Sferracavallo Snc, piano T, classamento e rendita proposti (D.M. 701/94);
- Foglio 19, Particella 373, Sub 3, Zona Censuaria 1, Categoria A/4, Classe 6, Consistenza vani 5,5,
Superficie Catastale mq. 145, escluse le aree scoperte mq. 143, Rendita Euro 426,08, indirizzo: Via
Sferracavallo Snc, piano T-1-2, classamento e rendita proposti (D.M. 701/94);
- Foglio 19, Particella 373, Sub 4, Zona Censuaria 1, Categoria C/6, Classe10, Consistenza mq. 22,
Superficie Catastale mq. 26, Rendita Euro 192,02, indirizzo: Via Sferracavallo Snc, piano T, classamento e rendita proposti (D.M. 701/94);
- Foglio 19, Particella 373, Sub 5, Zona Censuaria 1, Categoria C/6, Classe10, Consistenza mq. 7,
Superficie Catastale mq. 9, Rendita Euro 61,10, indirizzo: Via Sferracavallo Snc, piano T, classamento
e rendita proposti (D.M. 701/94).
pagina 2 di 7 La corte è riportata in catasto fabbricati al Foglio 19, Particella 373, Sub 1, indirizzo: Via
Sferracavallo Snc, piano T (bene comune non censibile). Valore Euro 61.525,00
(sessantunomilacinquecentoventicinque e zerocentesimi);
2. per l'effetto di quanto sopra, condannare i convenuti alla rifusione delle spese, diritti ed onorari anche non ripetibili, nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., a favore del predetto Fallimento attore;
II. in via istruttoria: si insiste nell'istanza, come formulata nella seconda memoria istruttoria del 17/04/2024, di prova orale per testi, (…);
III. in ogni caso:
1. ordinare alla Conservatoria competente, l'annotazione e/o la trascrizione della emananda sentenza con manleva da ogni responsabilità;
2. con vittoria di spese”.
Per parte convenuta:
“In via preliminare, in rito, dichiarare inammissibile la produzione documentale effettuata da parte avversa in data 15 febbraio 2024.
In via preliminare, dichiarare la propria incompetenza per territorio, indicando come competente il
Tribunale di Cassino per tutti i motivi esposti in narrativa.
In ogni caso, nel merito, rigettare la domanda perché infondata, per i motivi sopra indicati.
Con condanna alla rifusione delle spese di lite, nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 15 novembre 2022, il Parte_1 conveniva in giudizio e per ottenere la revocatoria ordinaria ex artt. CP_1 CP_2
2901 e ss. c.c. della donazione realizzata con atto del 3 dicembre 2020 innanzi al notaio
[...] di Pontecorvo, con la quale il primo aveva donato al secondo ½ della proprietà di diversi Per_1 immobili siti in Cassino (FR).
All'udienza del 14 aprile 2023, la Giudice disponeva la rinnovazione della notifica, non essendo stati garantiti i termini a comparire e non essendosi costituiti i convenuti.
In data 25 novembre 2023 si costituivano i convenuti, eccependo l'incompetenza per territorio, nonché
l'infondatezza nel merito delle pretese attoree.
All'esito delle memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., si rinviava all'udienza del 24 febbraio 2025, così da attendere il deposito della sentenza penale circa i fatti che vedevano quale coimputato CP_1 nel reato di associazione a delinquere allo scopo di commettere delitti in materia fiscale e fallimentare.
pagina 3 di 7 Atteso il deposito della sentenza penale, la causa veniva trattenuta a decisione, previo scambio delle difese conclusive.
2. Parte attrice propone l'azione revocatoria ordinaria, ex art. 2901 c.c., della donazione compiuta da in favore del figlio sulla base del presupposto che CP_1 CP_2 CP_1 fosse imputato in un procedimento penale per il reato di associazione a delinquere allo scopo di commettere delitti in materia fiscale e fallimentare. I crediti derivanti dalla responsabilità per tali fatti ascritti a avrebbero comportato la necessità, da parte del , di tutelare la garanzia CP_1 Parte_1 patrimoniale chiedendo la revoca della donazione.
In particolare, secondo il fallimento, sarebbero presenti tutti i requisiti per fondare l'accoglimento dell'azione revocatoria, sussistendo: la responsabilità professionale del convenuto, rilevante anche penalmente;
la gratuità dell'atto di disposizione patrimoniale, con conseguente irrilevanza dell'elemento soggettivo del donatario – comunque figlio del donante, e quindi da ritenersi a conoscenza della scientia fraudis; la necessità di tutelare la garanzia, dato che l'immobile di cui il convenuto si era spogliato era l'unico in suo possesso.
2.1. I convenuti contestano in primis la competenza del Tribunale di Torino, affermando che sarebbe invece territorialmente competente il Tribunale di Cassino. Questo in virtù sia dell'art. 18 c.p.c., dato che i convenuti risiedono in Cassino, sia dell'art. 20 c.p.c., dato che l'atto di disposizione patrimoniale è avvenuto nel Comune di Pontecorvo, ove è stato rogato l'atto di donazione.
Tale ricostruzione è contestata dall'attore, che afferma la competenza ai sensi dell'art. 20 c.p.c., ossia nel luogo ov'è sorta l'obbligazione: l'obbligazione che fonda la domanda sarebbe infatti sorta nel luogo ove sono avvenute le condotte che hanno portato alla responsabilità risarcitoria, vale a dire in Volvera
(TO), sede del In particolare, cita il “consolidato orientamento della giurisprudenza di Parte_1 legittimità, oltreché di merito, in virtù del quale la competenza territoriale in tema di azione revocatoria ordinaria deve essere determinata con riferimento all'obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia di un negozio che si reputa fraudolento, non già con riferimento all'atto impugnato (cfr., tra le tante, Cass. n. 15441/2002; Cass. n. 7377/1993; cfr., in giurisprudenza di merito,
Tribunale Crotone sez. I, 13/09/2023, n. 633)”.
2.2. Nel merito, i convenuti contestano la fondatezza delle pretese attoree, atteso che la domanda si fonda su una vicenda penale che ha però visto l'assoluzione di quindi con la totale assenza CP_1 del credito che deve fondare l'interesse all'azione revocatoria ordinaria.
Anche questa ricostruzione è contestata dall'attore, che afferma che “in tema di azione revocatoria a tutela di un credito risarcitorio derivante da reato, per il cui esperimento è sufficiente l'esistenza di una ragione o aspettativa di credito scaturente dai fatti già posti a fondamento del procedimento penale,
l'estinzione del reato non determina l'estinzione della pretesa risarcitoria ad esso correlata, atteso che quei medesimi fatti continuano a rilevare sul piano civilistico (cfr., tra le tante, Cassazione civile, sez.
III, 15/02/2023, n. 4668)”. Viene inoltre menzionata l'autonomia del giudizio civile, nel quale il giudice può autonomamente accertare, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale. pagina 4 di 7 3. L'ordine logico della trattazione impone di analizzare previamente l'eccezione di incompetenza formulata dai convenuti. Sul punto, non appare condivisibile quanto da questi sostenuto, giacché, in tema di azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., è ben possibile introdurre l'azione davanti al giudice del foro facoltativo ex art. 20 c.p.c., ossia presso il giudice del luogo dov'è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio.
Il luogo di insorgenza dell'obbligazione nell'azione revocatoria non va individuato nel luogo ove è stata effettuata la condotta spoliativa, ma nel luogo in cui è sorto il diritto di credito che viene minacciato da tale condotta. Questa interpretazione risulta ormai costante nella giurisprudenza, avendo trovato applicazione sia in pronunce più risalenti, come Cass. civ. n. 15441/2002 e n. 7377/1993, citate dall'attore, sia dalla più recente Cass. civ. ord. n. 1594/2020. In queste pronunce si afferma che “la revocatoria trae 'giustificazione' da una obbligazione rimasta inadempiuta con la conseguenza che la competenza per territorio si deve determinare avendo a riferimento proprio il rapporto obbligatorio che giustifica la revocatoria, e dunque con i criteri propri delle cause in materia di obbligazioni, che non consistono nell'esclusivo criterio della residenza o del domicilio del convenuto, ma altresì nel luogo di pagamento dell'obbligazione” (o, nel caso di specie, nel luogo ove l'obbligazione è sorta).
Pertanto, dovendosi far riferimento al luogo ove sarebbe sorto il diritto di credito affermato dall'attore, è corretto individuare il luogo di insorgenza dell'obbligazione in Volvera (TO), ove operava la società di consulenza fallita, e quindi radicare la competenza innanzi al Tribunale di Torino, con conseguente rigetto dell'eccezione di incompetenza formulata dai convenuti.
4. Nel merito, è indubbio che per l'ammissione dell'azione revocatoria sia necessario che sussistano i requisiti della stessa, ossia l'atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore, l'eventus damni della diminuzione della capacità patrimoniale del debitore e la scientia fraudis. Tuttavia, ancora prima, occorre che sussista un credito meritevole di tutela, dato che la legge prevede l'esperibilità dell'azione revocatoria solo da parte del creditore nei confronti del suo debitore.
Nel caso di specie, risulta evidente che non sia stata fornita prova della sussistenza di un credito del nei confronti di Parte_1 CP_1
In sede di atto di citazione l'attore si è limitato ad indicare quali crediti ”le ragioni di credito del
odierno esponente, rivenienti dalla sopra vista di lui qualità di partecipante ad Parte_1 associazione a delinquere in ordine, segnatamente, a fattispecie di bancarotta fraudolenta, di cui all'art. 16 L.F.” senza specificazione alcuna.
Sarebbe dunque valsa a provare il credito un'eventuale condanna penale, ma il procedimento che vedeva imputato del reato di associazione a delinquere si è concluso con l'assoluzione dello CP_1 stesso per la fattispecie ex art. 416 c.p. e con la dichiarazione della prescrizione per gli altri reati minori contestatigli. Non sono neanche state accolte le domande civili del , costituitosi parte civile, Parte_1 nei confronti di CP_1
Il non ha poi adempiuto altrimenti al proprio onere probatorio, omettendo di fornire la prova Parte_1 del credito con altri mezzi rispetto alla sentenza penale. Non rivestono infatti nessun valore le pagina 5 di 7 dichiarazioni rese nel procedimento penale dal P.M. e dai testi ivi ascoltati, nonché gli ulteriori verbali delle udienze penali prodotti, giacché sono state citate in modo estemporaneo e decontestualizzato e, comunque, raccolte in un procedimento che si è concluso con l'assoluzione del convenuto. Tanto meno vale a provare il credito, o anche solo l'aspettativa dello stesso, il fatto che il si sia costituito Parte_1 parte civile, atteso che le relative domande sono state rigettate con l'assoluzione dell'imputato. Anche il sequestro conservativo ammesso dal dott. non fornisce alcuna prova circa la sussistenza di CP_3 un credito del verso atteso che non vi è alcun sequestro disposto nei suoi confronti Parte_1 CP_1
a favore del . Non sono poi ammissibili le prove orali richieste con la seconda memoria, in Parte_1 quanto vertenti su circostanze strettamente documentali.
La difesa del menziona diversi precedenti giurisprudenziali che ammettono il ricorso Parte_1 all'azione revocatoria per tutelare il credito meramente eventuale. Per esempio, da ultimo, si cita Cass. Civ. n. n. 25331/2023, che afferma che “Anche il credito eventuale – in veste di credito litigioso, condizionato e/o contenzioso - è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore legittimato ad agire in revocatoria”.
Tuttavia, si tratta di precedenti citati in modo improprio, in quanto sono pronunce che escludono semplicemente la sussistenza di un rapporto pregiudiziale fra il procedimento che accerta il credito
(penale o civile che sia) e il procedimento sulla revocatoria: permane però la necessità che si dia, se non la piena prova, quantomeno il fumus boni juris sull'effettiva esistenza del credito tutelare. Appare infatti ben chiaro a quali abusi si presterebbe l'istituto ex art. 2901 c.c., laddove fosse consentito di ricorrervi semplicemente allegando di essere creditori.
L'attore non ha allegato in modo compiuto il suo credito, limitandosi al richiamo del giudizio penale, e non ha fornito alcun elemento per poter ritenere l'effettiva sussistenza del credito e quindi delle condizioni per l'esperimento dell'azione revocatoria, né d'altronde nel periodo intercorso tra la pronuncia di assoluzione penale e la pronuncia di questa sentenza risulta che abbia instaurato alcun procedimento civile volto ad accertare eventuali crediti.
Pertanto, la domanda va rigettata nel merito.
5. Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico di parte attrice. Dato il valore della causa (indeterminato, stante la mancata prova del credito vantato) e la sua scarsa complessità, nonché dato che non è stata svolta attività istruttoria, vengono liquidate in € 4.872,55, oltre accessori.
Non sussistono invece i requisiti per una condanna del alla responsabilità aggravata di cui Parte_1 all'art. 96 c.p.c., atteso che il giudizio per l'azione revocatoria è stato introdotto in pendenza del procedimento penale e quindi in una fase in cui la sussistenza di un credito da tutelare era plausibile.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 6 di 7 rigetta la domanda di revoca dell'atto di donazione del 03 dicembre 2020, a Dott. CP_4 [...]
Notaio in Pontecorvo, N. 266 Rep. – N. 234 Racc., con il quale ha, per Per_1 CP_1
l'appunto, donato al di lui figlio, la quota di 1/2, del diritto di proprietà sui seguenti CP_2 immobili, siti nel Comune di Cassino (FR);
condanna il alla rifusione delle spese di lite Parte_1 sostenute da e che si liquidano in € 4.872,55 per compensi, oltre IVA, CPA e CP_1 CP_2 spese generali nella misura del 15%.
Torino, 18 giugno 2025.
La Giudice
dott. Chiara Comune
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