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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/10/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G. 2971/2024 V.G.
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice -
Dott. Eugenio Troisi - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso personalmente sottoscritto e depositato il 18.7.2024 dai coniugi
[...]
, nata a [...] ( CE) il 5.4.1990 (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in
Avellino, alla via Aldo Pini n. 10, presso lo studio dell'avv. Federico Renna che la rappresenta e difende come da procura in atti e nato a [...] Parte_2
il 18.3.1992 (C.F. , residente in [...]
RO PE n. 44, elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Diocleziano n., 18,
presso lo studio dell'avv. Ester Inzirillo che lo rappresenta e difende come da procura in atti, volto ad ottenere la separazione su domanda congiunta ex art. 473 bis 51c.p.c. e,
la pronuncia, ai sensi dell'art. 473bis 49c.p.c., di cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto, alle condizioni indicate in ricorso, una volta perfezionatasi la condizione di procedibilità della domanda, costituita dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
tenuto conto, in fatto, che le parti contraevano matrimonio in Arzano (NA) in data 8/09/2015, in regime di separazione dei beni, e che dalla loro unione non nascevano figli;
udito il relatore e ritenuta la propria competenza;
lette le dichiarazioni rese dai coniugi nel termine fissato ai sensi dell'art. 473-bis.51,
comma secondo, c.p.c. di rinuncia alla comparizione all'udienza, con conferma della volontà di non riconciliarsi e richiamo, dunque, alle condizioni di separazione riportate in ricorso;
considerato che il Giudice relatore riservava la causa in decisione al Collegio e che veniva data comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento come da annotazione di cancelleria;
ritenuto, in diritto, che le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più
tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.;
rilevato che i rapporti tra le parti saranno regolati sulla base delle condizioni stabilite in ricorso, le quali in assenza di pattuizioni accessorie (non essendoci figli e non essendo state avanzate richieste di contenuto economico) devono intendersi limitate allo status;
rilevato come il giudizio debba proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza osservato che la pronuncia in ordine alle spese è differita alla definizione del giudizio di merito;
pag. 2/3 letto ed applicato l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva, sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di nata a [...] Parte_1
(CE) il 30.10.1990 e nato a [...] il [...]; Parte_2
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arzano (atto n.68, parte II,
Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2015) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) spese al definitivo;
d) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 24.09.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 3/3