TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 16/12/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI DIVORZIO CONTENZIOSO – SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO CIVILE
A SEGUITO DI DOMANDA CUMULATIVA
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott. Salvatore REGASTO - Giudice dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 272 del 2024 del Ruolo Generale per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Separazione giudiziale e divorzio (scioglimento del matrimonio), instaurata da:
– C.F. - nato a [...], il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Rossella
ER - - elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pianopoli C.F._2
(CZ), Corso Roma n. 20, giusta procura in calce al ricorso cumulativo in atti;
-parte ricorrente- contro
, residente a [...], 61 water st. App2, 01752, Massachusetts;
Controparte_1
-parte resistente contumace-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 16/12/2025; in atti.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 12 marzo 2024, il sig. esponeva di avere Parte_1 contratto matrimonio civile con in data 11 febbraio 2020, in Lamezia Terme (CZ) Controparte_1
- atto N. 5, P. 1, Uff. 1, anno 2020, Comune di Lamezia Terme - e che dalla predetta unione non nascevano figli;
che, a causa di incompatibilità caratteriali ed insanabili contrasti tra i coniugi, la serenità della vita 2
matrimoniale precipitava irrimediabilmente, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza, tant'è che la signora era tornata, già da tempo, negli Stati Uniti. CP_1
Chiedeva, dunque, all'intestato Tribunale di “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , autorizzandoli a vivere separati;
2) Stabilire che ciascun coniuge provvederà
[...] Controparte_1 al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
3) all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni di cui all'atto di separazione” (vedi, in tal senso, pressoché testualmente, il contenuto del ricorso introduttivo cumulativo in atti).
All'udienza del 19 novembre 2024, dopo un precedente rinvio chiesto da parte ricorrente per la rinnovazione della notifica a parte resistente, compariva davanti al Presidente del Tribunale - il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto - la sola parte ricorrente e, all'esito della relativa udienza, il Presidente, sempre nella citata qualità in esame, dava atto del fallimento del tentativo di conciliazione, sia per l'assenza e contumacia stessa della parte resistente, sia per l'assoluta espressa intransigenza ed indisponibilità in tal senso manifestata in udienza del coniuge presente;
sicché, preso atto della richiesta di parte ricorrente di una pronuncia sul solo status, senza ulteriori e riconoscibili condizioni, stante l'assenza di prole e la dichiarata, espressa e reciproca indipendenza economico-patrimoniale, tratteneva la causa in decisione sostanzialmente sul solo status e con riserva di sentenza parziale e non definitiva, riservandosi di riferire al Collegio.
Con sentenza emessa in pari data, il Collegio così provvedeva: Il Tribunale di Lamezia Terme, non definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale dei coniugi proposta da Parte_1
nei confronti di , così provvede: 1) DICHIARA la contumacia di
[...] Controparte_2
; 2) PRONUNCIA la separazione personale tra sig. – Controparte_1 Parte_1
C.F. - nato a [...], il [...], e sig.ra C.F._1 Controparte_1
– matrimonio civile celebrato in data 11 febbraio 2020 in Lamezia Terme (CZ) - atto N. 5, P. 1, Uff.
[...]
1, anno 2020, Comune di Lamezia Terme;
3) ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello Stato Civile competente del Comune di Lamezia Terme (CZ) per l'annotazione; 4)
AUTORIZZA i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
5) PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, dott. Giovanni GAROFALO per la prosecuzione del giudizio in merito alla domanda di scioglimento del matrimonio civile cumulativamente avanzata;
6) DICHIARA che la regolamentazione delle spese di lite sia differita alla fase successiva di merito relativa alla decisione sul ricorso contenzioso e cumulativo per divorzio (vedi sentenza in atti).
Con ordinanza pronunciata in pari data, inoltre – il Collegio così statuiva: “ORDINA rimettersi la causa sul ruolo del voglio Giudice Relatore, da identificarsi nella persona del dott. Giovanni GAROFALO per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia della sentenza di divorzio congiunto;
FISSANDO, quale data di udienza in prosecuzione – IN PRESENZA - quella del 16 dicembre 2025, ore 10,00”. 3
All'udienza in oggetto, parte ricorrente – per mezzo del suo procuratore, stante l'assenza personale del coniuge - insisteva per la declaratoria di definitiva cessazione del vincolo matrimoniale, precisando che – nelle more – non era mai più intervenuta, punta con la ricostituzione del vincolo solidale di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, nessun tipo di riconciliazione tra le parti, in alcuna forma.
Dunque, il giudice, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ritenuta effettivamente la causa matura per la decisione, preso atto delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente (vd. verbale ud. 16 dicembre 2025; in atti), tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al collegio.
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che la domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
È stato, infatti, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la separazione personale dei coniugi protrattasi ininterrottamente fin dalla sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, nella presente procedura cumulativa, emessa in data 19/11/2024 e, prima di allora, a far data dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale nella relativa procedura, risoltasi – come premesso – con sentenza parziale e con definitiva.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti;
la parte resistente è inoltre rimasta contumace sia nella fase di separazione che nella presente fase mirata allo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti, ragion per cui anche per tale motivo la domanda - mirata essenzialmente allo status, senza riconoscibili ulteriori condizioni – va accolta;
il PM sin dalla data del 19/03/2024 ha intanto espresso parere favorevole nella scorsa procedura, senza che le condizioni siano mai più mutate.
Ricorre, quindi, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lettera b, della legge n. 898/70, dovendosi ritenere, attese le risultanze degli atti di causa, che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno ed essendo trascorso il tempo minimo per la procedibilità della domanda cumulativa, a far data dalla comparizione dinanzi al Giudice Delegato, avvenuta in data 19 novembre 2024 e la stessa pronuncia della sentenza, mai peraltro impugnata (vedi attestazione in atti).
Nulla sulle spese, stante - anche - la contumacia della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, nella causa civile di I grado, iscritta al n. 272 del 2024 del Ruolo Generale per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Separazione giudiziale
e divorzio (scioglimento del matrimonio), instaurata da:
– CF - nato a [...], il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Rossella
ER - - elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pianopoli C.F._2
(CZ), al Corso Roma n. 20, giusta procura in calce al ricorso
-parte ricorrente- 4
contro
, residente a [...], 61 water st. App2, 01752, Massachusetts;
Controparte_1
-parte resistente contumace-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Definitivamente pronunciando, così provvede:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Lamezia Terme (CZ) ed in data 11/02/2020, tra i coniugi, sopra generalizzati, sig. – CF - nato a [...] Parte_1 C.F._1
Terme (CZ), il 21.09.1978, e sig. – C.F. - Controparte_2 C.F._3 residente a [...], 61 water st. App2, 01752, Massachusetts;
A) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme (CZ) – atto n. 5, parte I, uff. 1, anno 2020 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g)
e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74:
B) NULLA sulle spese.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI DIVORZIO CONTENZIOSO – SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO CIVILE
A SEGUITO DI DOMANDA CUMULATIVA
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott. Salvatore REGASTO - Giudice dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 272 del 2024 del Ruolo Generale per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Separazione giudiziale e divorzio (scioglimento del matrimonio), instaurata da:
– C.F. - nato a [...], il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Rossella
ER - - elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pianopoli C.F._2
(CZ), Corso Roma n. 20, giusta procura in calce al ricorso cumulativo in atti;
-parte ricorrente- contro
, residente a [...], 61 water st. App2, 01752, Massachusetts;
Controparte_1
-parte resistente contumace-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 16/12/2025; in atti.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 12 marzo 2024, il sig. esponeva di avere Parte_1 contratto matrimonio civile con in data 11 febbraio 2020, in Lamezia Terme (CZ) Controparte_1
- atto N. 5, P. 1, Uff. 1, anno 2020, Comune di Lamezia Terme - e che dalla predetta unione non nascevano figli;
che, a causa di incompatibilità caratteriali ed insanabili contrasti tra i coniugi, la serenità della vita 2
matrimoniale precipitava irrimediabilmente, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza, tant'è che la signora era tornata, già da tempo, negli Stati Uniti. CP_1
Chiedeva, dunque, all'intestato Tribunale di “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , autorizzandoli a vivere separati;
2) Stabilire che ciascun coniuge provvederà
[...] Controparte_1 al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
3) all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni di cui all'atto di separazione” (vedi, in tal senso, pressoché testualmente, il contenuto del ricorso introduttivo cumulativo in atti).
All'udienza del 19 novembre 2024, dopo un precedente rinvio chiesto da parte ricorrente per la rinnovazione della notifica a parte resistente, compariva davanti al Presidente del Tribunale - il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto - la sola parte ricorrente e, all'esito della relativa udienza, il Presidente, sempre nella citata qualità in esame, dava atto del fallimento del tentativo di conciliazione, sia per l'assenza e contumacia stessa della parte resistente, sia per l'assoluta espressa intransigenza ed indisponibilità in tal senso manifestata in udienza del coniuge presente;
sicché, preso atto della richiesta di parte ricorrente di una pronuncia sul solo status, senza ulteriori e riconoscibili condizioni, stante l'assenza di prole e la dichiarata, espressa e reciproca indipendenza economico-patrimoniale, tratteneva la causa in decisione sostanzialmente sul solo status e con riserva di sentenza parziale e non definitiva, riservandosi di riferire al Collegio.
Con sentenza emessa in pari data, il Collegio così provvedeva: Il Tribunale di Lamezia Terme, non definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale dei coniugi proposta da Parte_1
nei confronti di , così provvede: 1) DICHIARA la contumacia di
[...] Controparte_2
; 2) PRONUNCIA la separazione personale tra sig. – Controparte_1 Parte_1
C.F. - nato a [...], il [...], e sig.ra C.F._1 Controparte_1
– matrimonio civile celebrato in data 11 febbraio 2020 in Lamezia Terme (CZ) - atto N. 5, P. 1, Uff.
[...]
1, anno 2020, Comune di Lamezia Terme;
3) ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello Stato Civile competente del Comune di Lamezia Terme (CZ) per l'annotazione; 4)
AUTORIZZA i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
5) PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, dott. Giovanni GAROFALO per la prosecuzione del giudizio in merito alla domanda di scioglimento del matrimonio civile cumulativamente avanzata;
6) DICHIARA che la regolamentazione delle spese di lite sia differita alla fase successiva di merito relativa alla decisione sul ricorso contenzioso e cumulativo per divorzio (vedi sentenza in atti).
Con ordinanza pronunciata in pari data, inoltre – il Collegio così statuiva: “ORDINA rimettersi la causa sul ruolo del voglio Giudice Relatore, da identificarsi nella persona del dott. Giovanni GAROFALO per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia della sentenza di divorzio congiunto;
FISSANDO, quale data di udienza in prosecuzione – IN PRESENZA - quella del 16 dicembre 2025, ore 10,00”. 3
All'udienza in oggetto, parte ricorrente – per mezzo del suo procuratore, stante l'assenza personale del coniuge - insisteva per la declaratoria di definitiva cessazione del vincolo matrimoniale, precisando che – nelle more – non era mai più intervenuta, punta con la ricostituzione del vincolo solidale di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, nessun tipo di riconciliazione tra le parti, in alcuna forma.
Dunque, il giudice, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ritenuta effettivamente la causa matura per la decisione, preso atto delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente (vd. verbale ud. 16 dicembre 2025; in atti), tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al collegio.
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che la domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
È stato, infatti, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la separazione personale dei coniugi protrattasi ininterrottamente fin dalla sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, nella presente procedura cumulativa, emessa in data 19/11/2024 e, prima di allora, a far data dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale nella relativa procedura, risoltasi – come premesso – con sentenza parziale e con definitiva.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti;
la parte resistente è inoltre rimasta contumace sia nella fase di separazione che nella presente fase mirata allo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti, ragion per cui anche per tale motivo la domanda - mirata essenzialmente allo status, senza riconoscibili ulteriori condizioni – va accolta;
il PM sin dalla data del 19/03/2024 ha intanto espresso parere favorevole nella scorsa procedura, senza che le condizioni siano mai più mutate.
Ricorre, quindi, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lettera b, della legge n. 898/70, dovendosi ritenere, attese le risultanze degli atti di causa, che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno ed essendo trascorso il tempo minimo per la procedibilità della domanda cumulativa, a far data dalla comparizione dinanzi al Giudice Delegato, avvenuta in data 19 novembre 2024 e la stessa pronuncia della sentenza, mai peraltro impugnata (vedi attestazione in atti).
Nulla sulle spese, stante - anche - la contumacia della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, nella causa civile di I grado, iscritta al n. 272 del 2024 del Ruolo Generale per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Separazione giudiziale
e divorzio (scioglimento del matrimonio), instaurata da:
– CF - nato a [...], il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Rossella
ER - - elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pianopoli C.F._2
(CZ), al Corso Roma n. 20, giusta procura in calce al ricorso
-parte ricorrente- 4
contro
, residente a [...], 61 water st. App2, 01752, Massachusetts;
Controparte_1
-parte resistente contumace-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Definitivamente pronunciando, così provvede:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Lamezia Terme (CZ) ed in data 11/02/2020, tra i coniugi, sopra generalizzati, sig. – CF - nato a [...] Parte_1 C.F._1
Terme (CZ), il 21.09.1978, e sig. – C.F. - Controparte_2 C.F._3 residente a [...], 61 water st. App2, 01752, Massachusetts;
A) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme (CZ) – atto n. 5, parte I, uff. 1, anno 2020 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g)
e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74:
B) NULLA sulle spese.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)