TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/12/2025, n. 4024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4024 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 3648/2021
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 15/12/2025; tenuto conto che con decreto del 21.10.2024 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice,
lette le note depositate dai difensori delle parti che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo Sentenza Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile iscritto al n. 3648 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo- somministrazione, vertente
TRA Parte_1 (P.IVA P.IVA 1 in persona dei legali rappresentanti pro tempore, con sede in
Caserta, viale Abramo Lincoln, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Battista, presso il cui studio elettivamente domicilia in Santa Maria Capua Vetere alla via Jan Palach, Central Park;
- opponente
E
(P. IVA P.IVA 2 ) in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede in San Donato Milanese (MI), Piazza Vanoni n. 1, codice fiscale e partita I.V.A., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Maria Afrodite Carotenuto presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Giuseppe Bonito n. 1;
- opposta -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti e note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 15.12.2025.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall' art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
2. L'opponente Parte_1 con l'atto introduttivo, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo n. 885/2021, emesso in data 27 febbraio 2021 dal Tribunale di S. Maria
C.V., intimante il pagamento, in favore della società opposta CP_1 della somma complessiva di euro 349.255, 07 oltre interessi e spese di procedura per presunta morosità nella fornitura di energia elettrica, di cui alle fatture M157305221 di euro 346.252,08 e M167416084 di euro 5.339,94.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta estinzione del credito ingiunto relativamente alle presunte fatture riguardanti l'anno 2011 per prescrizione quinquennale ex art.2948 co.4 c.c.; nel merito, contestava le fatture azionate nel decreto ingiuntivo, esponendo che : - dopo oltre sei anni dal contratto di fornitura, stipulato in data 1.7.2007, e il regolare pagamento di ogni fornitura, l'opponente si vedeva recapitare dall'opposta CP_1 la fattura n. M136945595, emessa il
01.08.2013, di importo pari a euro 192.078,51 e relativa al periodo 1.7.2011-1.8.2012 con la causale “fattura di acconto per la fornitura di luce"; - dopo aver contestato tale fattura e avviata una procedura di mediazione alla Camera di Commercio di Caserta, l'opposta emetteva il 14.11.2013, relativamente al periodo 1.7.2011-
30.9.2013, una fattura di “conguaglio per la fornitura della luce", dove stornava la somma di euro
167.938,02 e dichiarava che alla data del 14.11.2013 non le erano dovuti altri pagamenti se non la somma di euro 24.140,49;-la Parte 1 provvedeva al pagamento, nondimeno recedeva dal rapporto e provvedeva alla stipula del contratto con altro gestore, la Duferco CP_2 con effetti a far data dal 1.10.2013; -in emetteva la fattura M157305221, azionata con ildata 22.12.2015, dunque dopo oltre due anni, l' CP_1 decreto opposto, chiedevo le somme precedentemente stornate con la fattura M137359363, ossia la somma di euro 24.140,49 già pagata e altre somme sempre relative agli anni 2011, 2012 e 2013 e riguardanti presunti "conguagli per le forniture di luce", "perdite di rete", "corrispettivo di sbilanciamento", "perdite su sbilanciamento", "corrispettivo di emission trading", "perdite art.44 del 111/06 AEEG”, anche maggiorate di interessi di mora;
nel novembre del 2016 l'opposta emetteva altra fattura, la M167416084, pure azionata con il decreto ingiuntivo opposto, di euro 5.339,94 per presunte spese per il trasporto dell'energia e la gestione del contatore;
anche tale fattura veniva contestava;
alla data del 14.11.2013, dopo il
-
procedimento di mediazione e quindi così alla chiusura del contratto di fornitura, l'unica fattura che non risultava pagata all CP_1 come dichiarato dalla stessa opposta, era la fattura M136945594 dell'importo di euro 24.140,49 successivamente pagata dall'opponente.
Chiedeva dunque l'opponente l'accoglimento dell'opposizione e a revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Si costituiva in giudizio la CP_1 contestando la fondatezza della opposizione, chiedendo la conferma del decreto opposto e la condanna della opponente al pagamento delle spese di lite. Con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente, la CP_1 rappresentava la sua genericità; rilevava il mancato intervento della prescrizione in quanto i termini di prescrizione del diritto di credito relativo la fattura n. M157305221 del 22/12/2015 di euro 346.252,08, riportante il conguaglio a partite dalla data 1.2.2011 fino alla data 30.9.2013, erano stati interrotti dall'opposta con diverse diffide
(cfr. pec del 23/04/2016; - pec del 27/01/2017; - pec del 09/07/2018; - pec del 03/06/2020); per la fattura n. M167416084 del 24/11/2016 di importo residuo euro 3.003,19 non ers prescritta non essendo, tra l'altro, trascorsi cinque anni dall'emissione. Quanto al merito, l'opposta rappresentava la genericità delle contestazioni avanzate da parte opponente e l'imprecisione dei fatti esposti dalla stessa. In particolare, la CP_1 rappresentava che per il periodo 2011-2015 la Parte_1 pur consapevole dei propri consumi, corrispondeva il minore importo di euro 24.140,49, lasciando integralmente impagata la fattura del 2015. Inoltre, evidenziava che parte opponente non aveva mai contestato il rapporto negoziale a base del credito né l'esatta erogazione dell'energia elettrica né il corretto funzionamento del misuratore;
non veniva fornita prova circa il passaggio alla data del 1.10.2013 ad altro gestore, non avendo parte opponente prodotto né il contratto né il pagamento di bollente, limitandosi a produrre l'accettazione della richiesta di energia elettrica da parte della Duferco, depositata senza data certa, in fotocopia e in modo incompleto, subordinata al buon esito della procedura di switch che non aveva mai avuto seguito.
4. Denegata la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, espletata l'attività istruttoria, a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 7.1.0.2024 il Tribunale rinviava per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 15.12.2025, con termine per deposito di memorie conclusive sino a 10 giorni prima, disponendo la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di opposizione-
L'eccezione di prescrizione
5. L'eccezione di intervenuta estinzione del credito per prescrizione non è meritevole di accoglimento.
Anzitutto, emerge l'estrema genericità dell'eccezione, carente di qualsivoglia elemento utile ad individuare il periodo di tempo che dovrebbe intendersi coperto dalla stessa nonché alla individuazione del termine iniziale o di quello finale.
L'opponente nulla deduce in merito, per cui l'eccezione si manifesta come generica, il che tuttavia non incide sul potere-dovere del giudice di esaminare l'eccezione medesima e di stabilire in concreto ed autonomamente -in base agli elementi di fatto ritualmente acquisiti al giudizio- se essa sia fondata in tutto o in parte, determinando il periodo colpito dalla prescrizione e la decorrenza di esso in termini eventualmente diversi da quelli prospettati dalla parte medesima (cfr. Suprema Corte di Cassazione sezione seconda civile -sentenza n. 20493 del 13 ottobre 2015).
Ebbene, quanto al diritto di credito relativo alla fattura n. M157305221 del 22/12/2015 di euro
346.252,08, riportante il conguaglio a partite dalla data 1.2.2011 fino alla data 30.9.2013, è emerso che l'opposta ha provveduto a inoltrare alla Parte_1 rituali atti di diffida, a decorrere dall'anno 2016, come tali idonei all'interruzione del termine di prescrizione. che, dunque, alla data di instaurazione del giudizio, non risulta ancora spirato (cfr. - pec del 23/04/2016; - pec del 27/01/2017; - pec del 09/07/2018; - pec del
03/06/2020). Quanto al diritto di credito relativo alla fattura n. M167416084 del 24/11/2016 di importo residuo euro 3.003,19, alla data di instaurazione del giudizio (22.04.2021) il termine di prescrizione non era ancora spirato, non essendo trascorsi cinque anni dall'emissione. La parizale non debenza
6. Quanto al merito, l'opposizione è parzialmente fondata e merita, pertanto, di essere accolta nei sensi che saranno appresso precisati.
Giova premettere che il giudizio di cognizione è diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto che assume la posizione sostanziale di attore, e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'ingiunto opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, con la conseguenza che è con riguardo alla posizione sostanziale delle parti che operano così il regime probatorio come la disciplina delle facoltà processuali.
Nel caso di specie CP_1 tra le parti è intercoso un contratto di fornitura di energia elettrica
(codice 1-50245693) ed il credito per cui è lite è stato ingiunto dalla società fornitrice in virtù delle fatture rimaste insolute per il periodo di consumi che va dal 01/01/2007 al 01/10/2013 (cfr. fatture presenti nel fascicolo monitorio ed attestazione dei consumi rilasciate dalla società di Distribuzione E Distribuzione
S.p.A.).
Dunque, la CP_1 ha fondato la propria pretesa monitoria (ribadita, poi, in questa sede) sull'assunto che la Parte_1 non aveva provveduto a corrispondere le somme dovute a titolo di fornitura di energia elettrica, per un complessivo importo di euro 349.255,07 oltre interessi e spese di procedura per presunta morosità.
Ciò posto, si osserva che il contratto di utenza di energia elettrica è un contratto di somministrazione destinato a soddisfare bisogni periodici e continuativi attraverso la costituzione di un rapporto durevole. L'esistenza dello stesso tra le parti è stato oggetto di contestazione da parte dell'opponente in ordine alla sua data di chiusura, elemento confutato dall'opposta.
Orbene, ad onta di tale confutazione, dalla consulenza contabile effettuata sulla documentazione contabile prodotta, è emerso effettivamente che in data 01.10.2013 la Parte_1 veniva servita da altro operatore energetico, ovvero dalla Controparte_3 CF P.IVA_3
Nondimeno, il ctu ha messo in luce un saldo ancora dovuto a favore della società opposta pari ad euro 99.751,10, ovvero euro 121.696,34 comprensivi di IVA al 22%. In particolare, il ctu, ha chiarito che
"se si analizzano le singole voci riferite alle fatture citate, ovvero la M136945595 e la M137359363, confrontando tutte le voci di spesa si giunge a determinare che la differenza tra le due fatture è: -differenza voci A+B+C €
18.850,58; -IVA sulla differenza del punto precedente (D) € 4.147,13; -differenza comprensiva d'IVA € 22.997,68”.
Orbene, tali ultime conclusioni del nominato c.t.u. devono ritenersi esenti da vizi logici e come tali condivisibili, in grado di essere fatte proprie dal giudicante. Ed invero, l'esperto contabile nell'espletamento dell'incarico, si è attenuto alle indicazioni e ai quesiti disposti dal giudice istruttore.
Conseguentemente, l'opponente va condannata alla corresponsione della somma pari a euro
121,696, 34 comprensivo di IVA al 22% (a fronte del decreto ingiuntivo emanato per un importo di euro
349.255, 07), come determinata dal consulente nella perizia depositata il 9.4.2024. Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, qualora, in esito all'ordinario giudizio di cognizione instaurato a seguito dell'opposizione, il credito dell'opposto risulti di importo inferiore a quello ingiunto, il giudice deve accogliere la domanda nei limiti del provato e non limitarsi alla revoca del decreto ingiuntivo. E ciò, in quanto la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto, formulata dal creditore al momento della costituzione o nel corso del giudizio di opposizione, comprende in sé in modo implicito la richiesta di condanna al pagamento del credito o di una parte di esso, che può, pertanto, essere pronunciata dal giudice per un importo inferiore a quello per il quale è stato emesso il decreto ingiuntivo, anche in difetto di esplicita domanda in tal senso, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione (Cass. 30 aprile
2005, n. 9021).
7.L'accoglimento parziale dell'opposizione alla luce dell'accertamento della minor somma dovuta costituisce motivo idoneo a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite relative al presente giudizio di opposizione. Restano a carico dell'opponente le spese del procedimento moniotiorio, in quanto riusultato parte maggiormente soccombente.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, restano a carico dell'opponente, in quanto risultato parte maggiormente soccombente.
PQM
-Accoglie parzialmente l'opposizione proposta dalla Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n.885/2021, emesso in data 27 febbraio 2021 dal Tribunale di S. Maria C.V e, per l'effetto, revoca il predetto provvedimento monitorio;
- Condanna l'opponente Parte_1 in persona dei legali rappresentanti pro tempore, al pagamento, in favore dell'opposta CP_1 della somma di euro 121,696,34 comprensiva di IVA al 22%, oltre agli interessi legali a far tempo dalla data della messa in mora fino all'effettiva corresponsione;
-Dichiara interamente compensate tra le parti, le spese del presente giudizio di opposizione;
- Pone a carico dell'opponente le spese del giudizio monitorio come liquidate nel medesimo;
-Pone a carico dell'opponente le spese occorse per la stesura della c.t.u.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 15/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 3648/2021
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 15/12/2025; tenuto conto che con decreto del 21.10.2024 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice,
lette le note depositate dai difensori delle parti che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo Sentenza Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile iscritto al n. 3648 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo- somministrazione, vertente
TRA Parte_1 (P.IVA P.IVA 1 in persona dei legali rappresentanti pro tempore, con sede in
Caserta, viale Abramo Lincoln, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Battista, presso il cui studio elettivamente domicilia in Santa Maria Capua Vetere alla via Jan Palach, Central Park;
- opponente
E
(P. IVA P.IVA 2 ) in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede in San Donato Milanese (MI), Piazza Vanoni n. 1, codice fiscale e partita I.V.A., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Maria Afrodite Carotenuto presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Giuseppe Bonito n. 1;
- opposta -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti e note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 15.12.2025.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall' art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
2. L'opponente Parte_1 con l'atto introduttivo, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo n. 885/2021, emesso in data 27 febbraio 2021 dal Tribunale di S. Maria
C.V., intimante il pagamento, in favore della società opposta CP_1 della somma complessiva di euro 349.255, 07 oltre interessi e spese di procedura per presunta morosità nella fornitura di energia elettrica, di cui alle fatture M157305221 di euro 346.252,08 e M167416084 di euro 5.339,94.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta estinzione del credito ingiunto relativamente alle presunte fatture riguardanti l'anno 2011 per prescrizione quinquennale ex art.2948 co.4 c.c.; nel merito, contestava le fatture azionate nel decreto ingiuntivo, esponendo che : - dopo oltre sei anni dal contratto di fornitura, stipulato in data 1.7.2007, e il regolare pagamento di ogni fornitura, l'opponente si vedeva recapitare dall'opposta CP_1 la fattura n. M136945595, emessa il
01.08.2013, di importo pari a euro 192.078,51 e relativa al periodo 1.7.2011-1.8.2012 con la causale “fattura di acconto per la fornitura di luce"; - dopo aver contestato tale fattura e avviata una procedura di mediazione alla Camera di Commercio di Caserta, l'opposta emetteva il 14.11.2013, relativamente al periodo 1.7.2011-
30.9.2013, una fattura di “conguaglio per la fornitura della luce", dove stornava la somma di euro
167.938,02 e dichiarava che alla data del 14.11.2013 non le erano dovuti altri pagamenti se non la somma di euro 24.140,49;-la Parte 1 provvedeva al pagamento, nondimeno recedeva dal rapporto e provvedeva alla stipula del contratto con altro gestore, la Duferco CP_2 con effetti a far data dal 1.10.2013; -in emetteva la fattura M157305221, azionata con ildata 22.12.2015, dunque dopo oltre due anni, l' CP_1 decreto opposto, chiedevo le somme precedentemente stornate con la fattura M137359363, ossia la somma di euro 24.140,49 già pagata e altre somme sempre relative agli anni 2011, 2012 e 2013 e riguardanti presunti "conguagli per le forniture di luce", "perdite di rete", "corrispettivo di sbilanciamento", "perdite su sbilanciamento", "corrispettivo di emission trading", "perdite art.44 del 111/06 AEEG”, anche maggiorate di interessi di mora;
nel novembre del 2016 l'opposta emetteva altra fattura, la M167416084, pure azionata con il decreto ingiuntivo opposto, di euro 5.339,94 per presunte spese per il trasporto dell'energia e la gestione del contatore;
anche tale fattura veniva contestava;
alla data del 14.11.2013, dopo il
-
procedimento di mediazione e quindi così alla chiusura del contratto di fornitura, l'unica fattura che non risultava pagata all CP_1 come dichiarato dalla stessa opposta, era la fattura M136945594 dell'importo di euro 24.140,49 successivamente pagata dall'opponente.
Chiedeva dunque l'opponente l'accoglimento dell'opposizione e a revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Si costituiva in giudizio la CP_1 contestando la fondatezza della opposizione, chiedendo la conferma del decreto opposto e la condanna della opponente al pagamento delle spese di lite. Con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente, la CP_1 rappresentava la sua genericità; rilevava il mancato intervento della prescrizione in quanto i termini di prescrizione del diritto di credito relativo la fattura n. M157305221 del 22/12/2015 di euro 346.252,08, riportante il conguaglio a partite dalla data 1.2.2011 fino alla data 30.9.2013, erano stati interrotti dall'opposta con diverse diffide
(cfr. pec del 23/04/2016; - pec del 27/01/2017; - pec del 09/07/2018; - pec del 03/06/2020); per la fattura n. M167416084 del 24/11/2016 di importo residuo euro 3.003,19 non ers prescritta non essendo, tra l'altro, trascorsi cinque anni dall'emissione. Quanto al merito, l'opposta rappresentava la genericità delle contestazioni avanzate da parte opponente e l'imprecisione dei fatti esposti dalla stessa. In particolare, la CP_1 rappresentava che per il periodo 2011-2015 la Parte_1 pur consapevole dei propri consumi, corrispondeva il minore importo di euro 24.140,49, lasciando integralmente impagata la fattura del 2015. Inoltre, evidenziava che parte opponente non aveva mai contestato il rapporto negoziale a base del credito né l'esatta erogazione dell'energia elettrica né il corretto funzionamento del misuratore;
non veniva fornita prova circa il passaggio alla data del 1.10.2013 ad altro gestore, non avendo parte opponente prodotto né il contratto né il pagamento di bollente, limitandosi a produrre l'accettazione della richiesta di energia elettrica da parte della Duferco, depositata senza data certa, in fotocopia e in modo incompleto, subordinata al buon esito della procedura di switch che non aveva mai avuto seguito.
4. Denegata la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, espletata l'attività istruttoria, a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 7.1.0.2024 il Tribunale rinviava per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 15.12.2025, con termine per deposito di memorie conclusive sino a 10 giorni prima, disponendo la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di opposizione-
L'eccezione di prescrizione
5. L'eccezione di intervenuta estinzione del credito per prescrizione non è meritevole di accoglimento.
Anzitutto, emerge l'estrema genericità dell'eccezione, carente di qualsivoglia elemento utile ad individuare il periodo di tempo che dovrebbe intendersi coperto dalla stessa nonché alla individuazione del termine iniziale o di quello finale.
L'opponente nulla deduce in merito, per cui l'eccezione si manifesta come generica, il che tuttavia non incide sul potere-dovere del giudice di esaminare l'eccezione medesima e di stabilire in concreto ed autonomamente -in base agli elementi di fatto ritualmente acquisiti al giudizio- se essa sia fondata in tutto o in parte, determinando il periodo colpito dalla prescrizione e la decorrenza di esso in termini eventualmente diversi da quelli prospettati dalla parte medesima (cfr. Suprema Corte di Cassazione sezione seconda civile -sentenza n. 20493 del 13 ottobre 2015).
Ebbene, quanto al diritto di credito relativo alla fattura n. M157305221 del 22/12/2015 di euro
346.252,08, riportante il conguaglio a partite dalla data 1.2.2011 fino alla data 30.9.2013, è emerso che l'opposta ha provveduto a inoltrare alla Parte_1 rituali atti di diffida, a decorrere dall'anno 2016, come tali idonei all'interruzione del termine di prescrizione. che, dunque, alla data di instaurazione del giudizio, non risulta ancora spirato (cfr. - pec del 23/04/2016; - pec del 27/01/2017; - pec del 09/07/2018; - pec del
03/06/2020). Quanto al diritto di credito relativo alla fattura n. M167416084 del 24/11/2016 di importo residuo euro 3.003,19, alla data di instaurazione del giudizio (22.04.2021) il termine di prescrizione non era ancora spirato, non essendo trascorsi cinque anni dall'emissione. La parizale non debenza
6. Quanto al merito, l'opposizione è parzialmente fondata e merita, pertanto, di essere accolta nei sensi che saranno appresso precisati.
Giova premettere che il giudizio di cognizione è diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto che assume la posizione sostanziale di attore, e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'ingiunto opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, con la conseguenza che è con riguardo alla posizione sostanziale delle parti che operano così il regime probatorio come la disciplina delle facoltà processuali.
Nel caso di specie CP_1 tra le parti è intercoso un contratto di fornitura di energia elettrica
(codice 1-50245693) ed il credito per cui è lite è stato ingiunto dalla società fornitrice in virtù delle fatture rimaste insolute per il periodo di consumi che va dal 01/01/2007 al 01/10/2013 (cfr. fatture presenti nel fascicolo monitorio ed attestazione dei consumi rilasciate dalla società di Distribuzione E Distribuzione
S.p.A.).
Dunque, la CP_1 ha fondato la propria pretesa monitoria (ribadita, poi, in questa sede) sull'assunto che la Parte_1 non aveva provveduto a corrispondere le somme dovute a titolo di fornitura di energia elettrica, per un complessivo importo di euro 349.255,07 oltre interessi e spese di procedura per presunta morosità.
Ciò posto, si osserva che il contratto di utenza di energia elettrica è un contratto di somministrazione destinato a soddisfare bisogni periodici e continuativi attraverso la costituzione di un rapporto durevole. L'esistenza dello stesso tra le parti è stato oggetto di contestazione da parte dell'opponente in ordine alla sua data di chiusura, elemento confutato dall'opposta.
Orbene, ad onta di tale confutazione, dalla consulenza contabile effettuata sulla documentazione contabile prodotta, è emerso effettivamente che in data 01.10.2013 la Parte_1 veniva servita da altro operatore energetico, ovvero dalla Controparte_3 CF P.IVA_3
Nondimeno, il ctu ha messo in luce un saldo ancora dovuto a favore della società opposta pari ad euro 99.751,10, ovvero euro 121.696,34 comprensivi di IVA al 22%. In particolare, il ctu, ha chiarito che
"se si analizzano le singole voci riferite alle fatture citate, ovvero la M136945595 e la M137359363, confrontando tutte le voci di spesa si giunge a determinare che la differenza tra le due fatture è: -differenza voci A+B+C €
18.850,58; -IVA sulla differenza del punto precedente (D) € 4.147,13; -differenza comprensiva d'IVA € 22.997,68”.
Orbene, tali ultime conclusioni del nominato c.t.u. devono ritenersi esenti da vizi logici e come tali condivisibili, in grado di essere fatte proprie dal giudicante. Ed invero, l'esperto contabile nell'espletamento dell'incarico, si è attenuto alle indicazioni e ai quesiti disposti dal giudice istruttore.
Conseguentemente, l'opponente va condannata alla corresponsione della somma pari a euro
121,696, 34 comprensivo di IVA al 22% (a fronte del decreto ingiuntivo emanato per un importo di euro
349.255, 07), come determinata dal consulente nella perizia depositata il 9.4.2024. Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, qualora, in esito all'ordinario giudizio di cognizione instaurato a seguito dell'opposizione, il credito dell'opposto risulti di importo inferiore a quello ingiunto, il giudice deve accogliere la domanda nei limiti del provato e non limitarsi alla revoca del decreto ingiuntivo. E ciò, in quanto la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto, formulata dal creditore al momento della costituzione o nel corso del giudizio di opposizione, comprende in sé in modo implicito la richiesta di condanna al pagamento del credito o di una parte di esso, che può, pertanto, essere pronunciata dal giudice per un importo inferiore a quello per il quale è stato emesso il decreto ingiuntivo, anche in difetto di esplicita domanda in tal senso, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione (Cass. 30 aprile
2005, n. 9021).
7.L'accoglimento parziale dell'opposizione alla luce dell'accertamento della minor somma dovuta costituisce motivo idoneo a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite relative al presente giudizio di opposizione. Restano a carico dell'opponente le spese del procedimento moniotiorio, in quanto riusultato parte maggiormente soccombente.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, restano a carico dell'opponente, in quanto risultato parte maggiormente soccombente.
PQM
-Accoglie parzialmente l'opposizione proposta dalla Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n.885/2021, emesso in data 27 febbraio 2021 dal Tribunale di S. Maria C.V e, per l'effetto, revoca il predetto provvedimento monitorio;
- Condanna l'opponente Parte_1 in persona dei legali rappresentanti pro tempore, al pagamento, in favore dell'opposta CP_1 della somma di euro 121,696,34 comprensiva di IVA al 22%, oltre agli interessi legali a far tempo dalla data della messa in mora fino all'effettiva corresponsione;
-Dichiara interamente compensate tra le parti, le spese del presente giudizio di opposizione;
- Pone a carico dell'opponente le spese del giudizio monitorio come liquidate nel medesimo;
-Pone a carico dell'opponente le spese occorse per la stesura della c.t.u.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 15/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo